Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa IU Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(MI), Via Liberazione n.5;
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Tribiano (MI), Via Liberazione n.5;
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Loredana Bombini e Samantha Troilo;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025 nonché con successive note scritte per l'udienza del 27.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2.la figlia minore IU è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile di cui risulta essere titolare della nuda proprietà sito in Tribiano (MI) alla Via
Liberazione n.5, ove si sono entrambe già trasferite dal 10.01.2025. I ricorrenti, limitatamente alle pagina 1 di 6
3.la casa coniugale sita in Tribiano (MI) alla Via Liberazione n.5, di esclusiva proprietà del sig.
resterà nella disponibilità del medesimo, con tutti gli arredi;
Pt_1
4.il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore IU a week end alternati ed in particolare Pt_1
dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica dopo cena, oltre ad un giorno infrasettimanale che si indica nel giovedì dalle ore 18.00 con pernottamento;
vacanze estive:
IU trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi tra giugno e agosto, con impegno delle parti a voler comunicare entro il 30 aprile di ogni anno il proprio periodo di spettanza;
vacanze natalizie: dal 25 dicembre al 31 dicembre IU starà con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro genitore. Il 24 dicembre IU starà con il genitore con il quale non trascorrerà il primo periodo. Si applicherà il metodo dell'alternanza annuale;
vacanze pasquali e ponti infrannuali: seguiranno il metodo dell'alternanza annuale;
5.il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento di IU la somma mensile di Pt_1
Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, attraverso bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN
[...], oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate e indicate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano e che di seguito si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e pagina 2 di 6 lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente.
Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con pagina 3 di 6 valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti;
6. a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, derivanti dal matrimonio e dalla nascita della figlia minore IU, le parti convengono quanto segue:
a)-il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di Euro 50.000,00, di cui Euro Pt_1 Parte_2
25.000,00 entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso ed Euro 25.000,00 entro il
31.08.2026;
b)-la sig.ra si impegna a trasferire al sig. il quale accetta, la propria quota di Parte_2 Pt_1
proprietà del terreno in Comune di Tribiano: nel complesso di appartamenti in villa indipendenti tra loro con accesso pedonale dalla Via Liberazione n.5 e accesso carraio dal civico n.3, e precisamente nell'edificio 1: area giardino censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Tribiano al Foglio 1
(uno) Mappale 751 (settecentocinquantuno) Subalterno 4, al prezzo convenuto di Euro 3.375,00. Le parti convengono che il precitato trasferimento dovrà essere formalizzato entro e non oltre il
30.06.2025.
Si precisa che la sig.ra con il presente atto, dichiara di avere già avuto benestare dalla di Parte_2 lei madre sig.ra nella qualità di usufruttuaria, alla formalizzazione dell'atto Parte_3
definitivo. Tutte le spese inerenti e conseguenti il trasferimento verranno poste a carico del sig.
Pt_1
7.la sig.ra si impegna a corrispondere mensilmente al sig. a titolo di costi utenze Parte_2 Pt_1
VMC, riscaldamento e condizionamento, i cui impianti ad oggi sono comuni tra gli immobili di proprietà dei ricorrenti, come sopra indicati, l'importo mensile di Euro 60,00, importo da aggiornarsi qualora il PUN aumenti o diminuisca di una percentuale pari al 10%, sino a quando la sig.ra non deciderà di procedere alla divisione dei predetti impianti, rispetto a cui i relativi Parte_2
costi saranno posti a carico della stessa, così come congiuntamente convenuto dalle parti;
8.le parti convengono che saranno suddivise al 50% le seguenti spese:
pagina 4 di 6 -manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico comune delle utenze inerenti VMC, riscaldamento e condizionamento;
-utenza acqua;
9.il sig. si impegna, a proprie spese, a separare gli spazi esterni, oggi comuni, di pertinenza Pt_1
del proprio immobile, nonché di quello di proprietà della sig.ra attraverso una barriera;
Parte_2
10.il sig. si impegna, a proprie spese, ad interrompere l'impianto di allarme e Pt_1 videosorveglianza attivo sull'immobile di proprietà della sig.ra Parte_2
11.i genitori dedurranno le spese per la figlia nella misura del 50% ciascuno;
12.i coniugi convengono che l'assegno unico per la minore sarà percepito interamente della sig.ra
” Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Tribiano (MI) in data 28.06.2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2003;
pagina 5 di 6 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tribiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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