Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29494
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Ordinanza 15 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal giudice Luigi Alessandro Scarano, pubblicata il 15 novembre 2024. Le parti in causa erano un consumatore e FASTWEB S.p.A. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva respinto le sue impugnazioni riguardanti la responsabilità di FASTWEB per la sospensione dei servizi di fonia e fax, nonché per il pagamento di fatture relative a un contratto ritenuto non valido. FASTWEB, dal canto suo, sollevava questioni di incompetenza territoriale e chiedeva il pagamento di somme per l'utilizzo di un numero telefonico.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto di difesa per non aver consentito la discussione orale, ritenendo che la richiesta di discussione fosse stata formulata in modo adeguato. La Corte ha sottolineato l'importanza del contraddittorio e del diritto di difesa, evidenziando che la mancata fissazione dell'udienza di discussione, nonostante la richiesta formale, comporta la nullità della sentenza. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame, stabilendo che il giudice di rinvio dovrà anche decidere sulle spese del giudizio di cassazione.

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Massime1

Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere effettuata anche con un'istanza, depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, indirizzata al presidente del collegio, anziché al presidente della corte, essendo tale modalità idonea a soddisfare l'esigenza, sottesa alla norma, che destinatario necessario, in via immediata e diretta, sia l'organo che deve provvedere all'adozione della modalità di fissazione dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29494
    Data del deposito : 15 novembre 2024

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