TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1265/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Biancamaria Leone, giusta procura Parte_1
in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Pastore Patrizia, giusta procura Controparte_1
in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 13/12/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vitulano (BN) il 14/4/1985.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce
p. 1/3 l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 9/7/2020, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Vitulano (BN) il 14/4/1985 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- la casa coniugale, di proprietà della famiglia di , assegnata in sede di Parte_1
separazione a sarà lasciata allo stesso entro il 30 novembre 2024 ed Controparte_1
entro la stessa data provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali ed i Controparte_1
seguenti beni mobili: cucina con tavolo e due televisori. Fin da ora si dichiara che qualora l'immobile in cui troverà altra allocazione dovesse essere già Controparte_1
ammobiliato, la cucina rimarrà nella disponibilità di;
Parte_1
- le utenze relative al suddetto immobile (acqua, luce e gas) continueranno ad essere pagate da;
Parte_1
- , dal momento in cui lascerà l'abitazione adibita a casa Parte_1 Controparte_1
coniugale, provvederà a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €.300, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, con bonifico su c/c intestato a cod. IBAN [...], entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese;
- ai fini della risoluzione del conflitto coniugale, corrisponderà la somma Parte_1
di €.6.700, quale versamento una tantum in favore della moglie, secondo le seguenti modalità: €.
3.000 alla sottoscrizione del presente accorso, €.
1.000 entro il 30 giugno, €.
1.000 entro il 30 luglio ed €.
1.7000 entro il 30 settembre;
- le parti dichiarano, altresì, che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed al regolare componimento degli impegni assunti in questa sede, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si rilasceranno ogni più ampia liberatoria, rinunciando ad ogni diritto ed azione;
- nessun accordo viene assunto dalle parti in ordine al mantenimento della figlia, essendo la stessa maggiorenne autonoma ed autosufficiente.
p. 2/3
5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia delle parti 10/4/1988), ritiene il Per_1
Collegio di porli a base della presente decisione.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o dedizione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vitulano
(BN) il 14/4/1985 tra (atto nr. 4, parte II, serie A, Parte_2 Controparte_1
anno 1985), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vitulano (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 31 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1265/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Biancamaria Leone, giusta procura Parte_1
in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Pastore Patrizia, giusta procura Controparte_1
in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 13/12/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vitulano (BN) il 14/4/1985.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce
p. 1/3 l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 9/7/2020, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Vitulano (BN) il 14/4/1985 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- la casa coniugale, di proprietà della famiglia di , assegnata in sede di Parte_1
separazione a sarà lasciata allo stesso entro il 30 novembre 2024 ed Controparte_1
entro la stessa data provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali ed i Controparte_1
seguenti beni mobili: cucina con tavolo e due televisori. Fin da ora si dichiara che qualora l'immobile in cui troverà altra allocazione dovesse essere già Controparte_1
ammobiliato, la cucina rimarrà nella disponibilità di;
Parte_1
- le utenze relative al suddetto immobile (acqua, luce e gas) continueranno ad essere pagate da;
Parte_1
- , dal momento in cui lascerà l'abitazione adibita a casa Parte_1 Controparte_1
coniugale, provvederà a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €.300, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, con bonifico su c/c intestato a cod. IBAN [...], entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese;
- ai fini della risoluzione del conflitto coniugale, corrisponderà la somma Parte_1
di €.6.700, quale versamento una tantum in favore della moglie, secondo le seguenti modalità: €.
3.000 alla sottoscrizione del presente accorso, €.
1.000 entro il 30 giugno, €.
1.000 entro il 30 luglio ed €.
1.7000 entro il 30 settembre;
- le parti dichiarano, altresì, che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed al regolare componimento degli impegni assunti in questa sede, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si rilasceranno ogni più ampia liberatoria, rinunciando ad ogni diritto ed azione;
- nessun accordo viene assunto dalle parti in ordine al mantenimento della figlia, essendo la stessa maggiorenne autonoma ed autosufficiente.
p. 2/3
5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia delle parti 10/4/1988), ritiene il Per_1
Collegio di porli a base della presente decisione.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o dedizione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vitulano
(BN) il 14/4/1985 tra (atto nr. 4, parte II, serie A, Parte_2 Controparte_1
anno 1985), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vitulano (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 31 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3