Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4323/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE seconda sezione civile Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dott. Carlo Azzolini - Presidente relatore - Dott.ssa Federica Benvenuti - Giudice - Dott. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d. 25.10.2024 da e , Parte_1 Parte_2 tt ra in atti;
-coniugi divorziati- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio;
* * * * *
- premesso che i coniugi divorziati ricorrenti, dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo a modifica delle condizioni economiche di divorzio stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 406/2008 pubbl. il 15.02.2008, emessa su domanda congiunta delle parti;
- premesso che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente indicate nel ricorso e confermate all'udienza cartolare del 27.11.2024 con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 20.11.2024;
- ritenuto che non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, in quanto esse indicano compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, a ratifica delle conclusioni congiuntamente presentate e a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 406/2008 pubbl. il 15.02.2008 di questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni delle parti, qui di seguito integralmente riprodotte:
“- Accertare l'avvenuta indipendenza economica del sig. Parte_3
- Disporre la cessazione dell'obbligo di corresponsione d dell'assegno di mantenimento a Parte_1 favore del figlio e di qualsiasi altra forma di contribuzione al sostentamento e al soddisfacimento dei Parte_3 bisogni principa
- Spese legali compensate.”;
- spese di lite integralmente compensate. Si comunichi ai ricorrenti ed al Pubblico Ministero. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d. 27.11.2024.
- Dott. Carlo Azzolini -