Sentenza 24 maggio 2022
Massime • 1
L'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza.(Nella specie, la S.C. ha confermato tale principio in un'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione era fondata sull'omessa pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio, ritenuta, peraltro, non rientrante tra le ipotesi tipiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2022, n. 16831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16831 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro
AM CI e NI FA, elettivamente domiciliate, unitamente al loro difensore, avvocato Carolina Valensise, in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio della stessa;
209/21 му
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2695/2016 della Corte di appello di Roma depositata il 28 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alessandro Pepe, visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2007 EF TO evocava, dinanzi al Tribunale di Viterbo, l'avv. VI De IS al fine di ottenere la restituzione dell'assegno di euro 211.620,00 emesso in favore dell'attrice da parte della Fondiaria SAI a titolo di risarcimento dei danni per la morte del figlio SA in un sinistro stradale, nonché la determinazione del giusto compenso dovuto al professionista per le prestazioni rese in favore dell'attrice sia in sede civile sia in sede penale, tenuto conto delle somme già liquidategli come antistatario nella sentenza n. 433/2006, emessa dal medesimo Tribunale adito. Si costituiva in giudizio VI De IS formulando domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della TO e chiedendo, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa l'avv. Luciana PA, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima - in solido con l'attrice al risarcimento del danno per le -- frasi ingiuriose ed oltraggiose contenute nell'atto di citazione, la quale costituitasi in giudizio formulava a sua volta domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 313/2013, accertava che il compenso professionale dovuto all'avv. VI De IS per il patrocinio civile nella causa di risarcimento dei danni da sinistro stradale era pari ad 2 My euro 5.518,00 per onorari, euro 1.960,00 per diritti ed euro 350 per rimborso spese e che il compenso per il patrocinio penale era pari ad euro 420; dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento ex art. 89 c.p.c. nei confronti dell'avv. Luciana PA e la rigettava nei confronti della TO;
condannava il De IS al rimborso delle spese in favore della PA oltre che al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Sul gravame interposto da VI De IS e sull'appello incidentale della TO, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della PA, con sentenza n. 2695/2016, rigettava le impugnazioni, principale e incidentale, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Più precisamente, per quanto di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale dichiarava l'infondatezza del primo motivo di appello - con cui il De IS deduceva la nullità e l'inesistenza della sentenza gravata per essere stata emessa prima della pronuncia sull'istanza di ricusazione proposta nei confronti del dott. Capizzi in data 18/03/2013 - affermando che l'istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. doveva essere proposta con ricorso motivato, depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza e, in ogni caso, prima dell'inizio della trattazione o discussione. Aggiungeva il Giudice di secondo grado che dagli atti risultava che all'udienza del 9/12/2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'appellante non aveva proposto alcuna istanza di ricusazione ma si limitava a precisare le conclusioni, con conseguente tardività dell'istanza di ricusazione intervenuta, nella comparsa di replica, in data successiva al provvedimento del Giudice che alla predetta udienza tratteneva la causa in decisione. Quanto alla competenza territoriale, la Corte di appello riconosceva la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto, nella specie Viterbo, luogo in cui il De IS era domiciliato, come risultava dalle notifiche degli atti di riassunzione, stante la sospensione dell'appellante dall'esercizio della professione nelle more del giudizio di primo grado. 3 Ancora, in ordine alla censura fatta valere dall'appellante sulla mancata ammissione della querela di falso relativa alle notifiche degli atti di riassunzione, la Corte distrettuale ne dichiarava l'inammissibilità perché non proposta, contrariamente al disposto di cui all'art. 221 c.p.c., personalmente dalla parte ovvero da un procurato speciale. La Corte di appello di Roma affermava, poi, la tempestività della riassunzione della causa per essere stato depositato l'atto in riassunzione entro e non oltre sei mesi dalla data della conoscenza legale della causa di interruzione del procedimento, nella specie consistente nella sospensione dalla professione di avvocato disposta dal GIP di Viterbo nei confronti del De IS. Quanto alle prove testimoniali richieste dall'appellante anche in primo grado, la Corte di merito le riteneva inammissibili, essendo relative a circostanze da provare documentalmente e non essendo capitolate nelle forme di cui all'art. 244 c.p.c. Inoltre, dichiarava l'infondatezza della censura con cui il De IS lamentava che il giudice di prime cure aveva errato nella liquidazione degli onorari professionali. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il De IS propone ricorso per cassazione sulla base di venticinque motivi, cui resistono con separati controricorsi la TO e la AM. In prossimità della pubblica udienza è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso, mentre nessuna delle parti nei giorni seguenti ha depositato memorie ex art. art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo di cui al paragrafo 28 - il ricorrente deduce, ex art. - 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 52 comma 2 c.p.c. per aver il giudice di appello affermato la tardività della ricusazione. Ad avviso del ricorrente il motivo di ricusazione sarebbe sorto proprio all'udienza del 9 febbraio 2012, ossia allorchè la causa di primo grado era in decisione, stante 4 my l'omessa pronuncia sull'eccezione di estinzione da parte del giudice. A tal proposito il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 52 comma 2 c.p.c., per violazione degli artt. 24, comma 2 e 111, comma 1 e 2 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto di proporre la ricusazione nel caso di mancata fissazione di udienza e/o trattenimento della causa in riserva o in decisione, come nel caso di specie. La doglianze è manifestamente infondata. Va premesso che la ricusazione può essere disposta solo nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ossia nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c.; sicchè la parte nel formulare istanza di ricusazione deve indicare specificatamente i motivi. In ogni caso, in applicazione dell'art. 52 comma 2 c.p.c., è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima dell'udienza, atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso dell'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria (cfr. Cass. n. 55 del 1984). Per di più, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicchè in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 22854 del 2014). Tanto premesso, nella specie la Corte distrettuale, nel dichiarare l'infondatezza del primo motivo di appello, ha accertato oltre alla genericità dell'istanza di ricusazione la tardività della stessa, essendo- stata presentata solo con la comparsa di replica, ossia in data successiva al provvedimento del giudice che, all'udienza del 09/02/2012, tratteneva 5 myl la causa in decisione e non due giorni prima dell'udienza o anche prima dell'inizio della trattazione o discussione. A tale riguardo va osservato che, ove riferita la causa della ricusazione all'omessa pronuncia di ordinanza di estinzione del giudizio in primo grado, la stessa non rientra nelle fattispecie tipiche e tassative di astensione, non rilevando alcun interesse del giudice ma esclusivamente il doveroso esercizio del potere giurisdizionale, il cui rimedio è rappresentato dall'impugnazione. Dalle considerazioni sopra svolte discende, altresì, la irrilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal De IS con riferimento all'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede la Y possibilità di proporre istanza di ricusazione dopo l'inizio della trattazione o della discussione (allorquando la causa di ricusazione sia sopravvenuta ovvero conosciuta in corso di causa), trattandosi di situazioni comunque tutelabili con il diverso strumento del gravame. Con il secondo (paragrafo 29), il diciannovesimo (paragrafo 47) e il ventunesimo motivo (paragrafo 49) il ricorrente denuncia, ex artt. 360 comma 1 n. 2, 3, 4 e 360 bis c.p.c., la violazione artt. 18, 112, 113 e 116 c.p.c. per aver il giudice di appello riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo. Il ricorrente, oltre a sostenere di aver reiterato le eccezioni di incompetenza territoriale sia in primo che in secondo grado, fa valere l'applicazione al caso di specie dell'art. 1182, comma 3 c.c. che individua come giudice territorialmente compente quello del luogo di residenza o domicilio del creditore, contestando così la sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'illiquidità del credito oggetto di causa. Le censure nel loro complesso - da trattare unitariamente per la stretta connessione argomentativa che le avvince, insistendo sulla violazione delle disposizioni in materia di competenza territoriale - sono inammissibili per genericità oltre che infondate. La Corte di appello di Roma, dopo aver premesso che l'eccezione di incompetenza territoriale doveva considerarsi superata poiché non reiterata dal convenuto nelle conclusioni definitive, ai fini della 6 му determinazione della competenza territoriale, ha in primo luogo richiamato il criterio generale di cui all'art. 18 c.p.c. ai sensi del quale per le persone fisiche è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o domicilio, nella specie Viterbo, ossia il luogo dove, dalle notifiche processuali, risultava essere domiciliato il De IS. Peraltro, nella specie, il ricorrente si limita a contestare, del tutto genericamente, quanto asserito dal giudice in ordine agli atti di notifica, senza tuttavia negare di aver il domicilio in Viterbo. Per di più, facendo buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che il compenso per le prestazioni professionali costituisce un debito illiquido, ove contestate nel 1- quantum, con la conseguenza che il foro facoltativo deve essere individuato nel luogo di esecuzione dell'obbligazione, quindi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel luogo del domicilio del debitore. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass. n. 21000 del 2011; Cass. n. 118 del 2017). Per quanto attiene al motivo diciannove lo stesso si palesa inammissibile anche sotto altro profilo: viene invocata la disciplina di cui all'art. 633 c.p.c. non applicabile nella specie per non essere stata azionata la pretesa in via monitoria. Relativamente al ventunesimo motivo, infine, esso è infondato giacchè la facoltà di individuare il giudice territorialmente competente spetta soltanto al soggetto che introduce il giudizio e nella specie è stato avviato dalla pretesa debitrice. Resta per detta via assorbita la ulteriore questione posta nel secondo motivo circa la mancata rinuncia all'eccezione di incompetenza in quanto esaminata nel merito. 7 Myt हू Con i motivi tre (paragrafo 30) e quattro (paragrafo 31) il ricorrente deduce la nullità insanabile degli atti processuali nonché la nullità della sentenza per essersi verificata l'estinzione del procedimento in seguito alla mancata tempestiva riassunzione dello stesso. I motivi sono inammissibili non cogliendo la ratio decidendi relativa alla verifica dei termini. Invero, la Corte di appello di Roma ha accertato che, in linea con il verbale di causa, solo all'udienza del 27 settembre 2007 l'avv. De IS aveva prodotto il provvedimento di sospensione dalla professione forense, di conseguenza da tale data poteva decorrere il dies a quo del termine di 2 sei mesi per la riassunzione. In ragione di ciò la Corte distrettuale, dopo aver accertato che alla successiva udienza del 10 marzo 2008 il G.I. dichiarava l'interruzione del procedimento, ha ritenuto tempestiva la riassunzione di controparte, per aver il difensore della TO depositato il ricorso in data 17 marzo 2008 e quindi entro sei mesi dalla data della conoscenza legale. Del resto, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la riassunzione di un processo che sia dichiarato interrotto è tempestiva quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69). Ne consegue la superfluità della questione relativa alla regolarità della medesima notifica. Inoltre si osserva che a fronte di tali osservazioni devono essere dichiarati inammissibili anche i motivi nove (paragrafo 37) e 12 (paragrafo 40), con i quali il ricorrente deduce una serie di inadempimenti giudiziali correlati alla querela di falso proposta in corso di causa e relativa alla notifica di alcune riassunzioni, data l'irrilevanza della questione, giacchè, come chiarito, l'estinzione del processo consegue al mancato o intempestivo deposito del ricorso in riassunzione e non già alla successiva notifica, la 8 My cui dedotta mancanza è, in ogni caso, stata superata dall'intervenuta instaurazione del contraddittorio. Per di più queste ultime doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza, avendo il giudice del merito dichiarato l'inammissibilità della querela di falso siccome non proposta dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, posto che nella specie l'appellante, nel limitarsi a ribadire che la querela di falso era sottoscritta dallo stesso De IS, non aveva provato nemmeno che l'atto era allegato al verbale di udienza o dimostrato che egli stesso nella qualità di querelante era presente personalmente o eventualmente tramite il proprio difensore munito di procura speciale. La doglianza è inammissibile anche sotto altro profilo: il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto chiarire che nell'atto di impugnazione la censura sul punto era specifica e la odierna allegazione, peraltro apodittica, non può supplire all'inammissibilità del motivo di appello. Con il quinto motivo (paragrafo 32) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2719 c.c. in relazione agli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché con riferimento al diritto di difesa e di acquisizione delle prove di cui all'art. 24, comma 2 Cost., con conseguente nullità della sentenza per la violazione dell'ordinanza del tribunale del 27.02 e del 07/12.07.2010 anche sul punto di "prove documentali ove tempestivamente prodotte", per essere state prodotte nel corso del giudizio di merito solo le copie dei documenti posti a fondamento delle domande, senza alcun deposito degli originali, documenti tutti disconosciuti dal ricorrente;
ciò nonostante la Corte di merito fondava le proprie decisioni ed i relativi conteggi su detto incarto processuale. Il motivo è inammissibile in quanto non espone il fatto il punto della sentenza a cui si correla la doglianza. Nella sostanza il ricorrente assume, in forma del tutto generica, la nullità della pronuncia per questioni attinenti a fotocopie di documenti, senza esporre quando e con quali modalità aveva disconosciuto la conformità tra gli originali e le copie fotostatiche dei vari documenti prodotti in giudizio. 9 nut Perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, la quale non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.). Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure le parti mancanti e il loro contenuto, ovvero, in alternativa, le parti aggiunte, a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione questa corte dà seguito in via preferenziale rispetto a diverso orientamento - alla giurisprudenza (v. Cass. n. 29993 del 2017; Cass. n. 12730 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non possa -a pena di avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione inefficacia - specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Proseguendo l'esame dei motivi di ricorso, con i mezzi sei (paragrafo 33), sette (paragrafo 34) e 8 (paragrafo 36) il ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 164 comma 1, 2, 3, 4 5 e 163 comma 3 n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 e comma 4 ' c.p.c. per incompletezza dell'atto di citazione in quanto privo dei requisiti necessari prescritti dalla legge, nonché per irregolarità della relativa notifica. La doglianza è inammissibile. Nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l'indicazione degli elementi condizionanti l'operatività di tale violazione. In particolare, qualora si 10 denunci la nullità di una notifica non è sufficiente per attivare il potere- dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza di regolarità della citazione, ma, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (di recente, Cass. n. 24048 del 2021). - è stato spiegato dalle Sezioni Unite La norma di cui all'art. 342 c.p.c. va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena - di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017 n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che «le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata», si richiede «che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili» (sent. cit., in motivazione, par. 5.1). Peraltro, l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto sia stato notificato, mentre l'irregolarità formale o 11 my A l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (Cass. n. 6352 del 2014). D'altro canto, il ricorrente fin dal primo grado di giudizio ha svolte le sue بانوان تو difese con completezza, per cui nella specie non che trovare applicazione l'art. 156 c.p.c., non risultando peraltro essere stata coltivata dal ricorrente in appello la questione della nullità dell'atto di citazione di primo grado, di cui non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata. Con il decimo motivo (paragrafo 38) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c. per mancata notificazione della citazione in primo grado, con conseguente nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi per avere egli pacificamente la residenza ed il domicilio in Roma. La censura è manifestamente infondata. Come chiaramente rilevato dalla Corte distrettuale il De IS aveva il proprio domicilio in Viterbo, piazza Simeone n. 14, come emergeva evidente dalle notifiche dei vari atti di riassunzione, luogo in cui ha ricevuto la notifica a mani proprie ex art. 138 c.p.c. (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Con i motivi undicesimo (paragrafo 39), tredicesimo (paragrafo 41) e quattordicesimo (paragrafo 42) il ricorrente deduce l'esistenza in atti della prova documentale del suo credito, certo, liquido ed esigibile, come da palmario/promessa di pagamento sottoscritta dalla TO. Le censure nel loro complesso sono inammissibili sotto plurimi profili. A pagina 8 della sentenza impugnata, nelle ultime tre righe, la Corte di merito ha accertato che il patto di quota lite di cui riferisce lo stesso De IS è stato pattuito in epoca in cui la legge ne disponeva il divieto e 12 ny il ricorrente non critica siffatta argomentazione. Né lo stesso De IS deduce e dimostra che l'accordo sia avvenuto in epoca successiva al 12.08.2006, data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2006 di conversione del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 di liberalizzazione delle tabelle professionali ed anzi è lo stesso ricorrente ad affermare che si tratta di accordo sottoscritto in data precedente. La Corte distrettuale, inoltre, ha ritenuto la nullità del patto anche per costituire lo stesso un illecito di rilevanza penale, rappresentato dal concorso del reato di appropriazione indebita con estorsione (artt. 81 cpv, 61 n. 7 e n. 11, 646, 56 e 629 c.p.), per cui il professionista veniva rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Viterbo, che gli infliggeva anche la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense (v. pag. 9 della sentenza gravata). Le ulteriori deduzioni circa la validità del negozio unilaterale sottoscritto dalla TO (motivo 13), il rigetto delle prove articolate dal De IS volte a dimostrare la non contestazione dell'an debeatur da parte della debitrice (motivo 14) devono ritenersi superate dalla accertata invalidità del patto in contestazione. Con successivi motivi quindici (paragrafo 43) e sedici (paragrafo 44) il ricorrente denuncia l'omessa decisione e la illegittima valutazione dei documenti di riconoscimento del debito, con violazione degli artt. 2702, 2712, 2719 c.c., in relazione agli artt. 112,113,115,116 c.p.c. Le censure sono parimenti inammissibili. Con siffatte censure il ricorrente propone una diversa qualificazione del patto di quota lite e non asserisce che la questione sia stata proposta in detti termini avanti al giudice del gravame. Inoltre il ricorrente non fornisce gli elementi di giudizio per individuare il petitum in termini di palmario (ossia di onorario a titolo di premio) e non già di quota lite. Con il diciassettesimo motivo (paragrafo 45) il ricorrente lamenta la violazione di plurime norme di rito, artt. 83, 125, 164 e 221 c.p.c., e propone la querela di falso per non avere la Corte distrettuale considerato 13 nut la contestazione di n. 2 firme illeggibili apposte dal difensore a certificazione della firma dell'assistita e di sottoscrizione della citazione. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame, il ricorrente si sia limitato a censurare la nullità della sentenza impugnata sul presupposto che la pronuncia si fondi su documenti contestati e ritenuti falsi. Sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a i. documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione (v. Cass. n. 24856 del 2006; di recente, Cass. n. 2343 del 2019). Pertanto, detta querela può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito. Con il diciottesimo motivo (paragrafo 46) il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2702 e 2712 c.c., degli artt. da 112 a 116 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. per la mancata ammissione delle prove documentali ed orali del De IS quanto agli onorari dovuti dalla cliente con violazione del D.M. n. 127 del 2004. In altri termini, ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale non applicava la tariffa per il cliente, né i minimi benchè inderogabili. La censura non può trovare accoglimento per le medesime considerazioni svolte con riferimento ai motivi 15 e 16 di cui sopra quanto alla nullità del patto. 14 West Con il diciannovesimo (paragrafo 47) ed il ventesimo motivo (paragrafo 48) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 633, 637 e 638 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto la competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Viterbo. Inoltre, nono sarebbe stato tenuto in alcun conto il parere espresso dall'Associazione professionale ai sensi dell'art. 636 c.p.c. Le censure che vertono entrambe sul quantum del credito preteso non possono trovare ingresso in quanto oltre ad essere incomprensibili, appaiono fare riferimento alla disciplina prevista per il procedimento monitorio, che appare inconferente nella specie non essendo stato azionato nella presente controversia. Con il ventunesimo motivo (paragrafo 49) il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 20 e 637 c.p.c. quanto al foro ritenuto territorialmente competente, scelta che avrebbe compromesso la sua difesa, con conseguente nullità insanabile della sentenza. La censura non può trovare accoglimento per le medesime considerazioni svolte con riferimento ai motivi 2, 19 e 21 di cui si è detto sopra insistendo sulla medesima questione. Con il ventiduesimo motivo (paragrafo 50) il ricorrente censura la ritenuta infondatezza dell'azione promossa dalla TO e la responsabilità solidale del suo difensore. Anche la presente censura è inammissibile perché nel dedurre la mala fede dell'attrice e del suo difensore non argomenta le ragioni poste a fondamento della sua doglianza e ciò a fronte della totale soccombenza dello stesso, vittoriose entrambe le controparti. Con il motivo ventitrè (paragrafo 51) il ricorrente denuncia la violazione dell'onere della prova quanto alla soccombenza ritenuta dalla Corte di merito. Il motivo va disatteso. Premesso che non è in discussione che l'odierno ricorrente sia rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito, è qui sufficiente ricordare che, come ancora da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza n. 26212 del 2020, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito 15 my è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie è stato pertanto fatto buon governo del principio per essere il De IS totalmente soccombente sia in primo sia in secondo grado, per cui la pronuncia sulle spese è stata conseguenziale. Con il motivo ventiquattro (paragrafo 52) il ricorrente nel dedurre la violazione di legge e di rito insiste nella mancata valutazione di documenti comprovanti il suo buon diritto. Nel rigettare la censura non possono qui che essere ribadite le argomentazioni svolte quanto alle prove documentali e alla condotta tenuta dal medesimo De IS. Infine, con il venticinquesimo motivo (paragrafo 53) il ricorrente censura sotto diversi profili la violazione della imparzialità giudiziale. Trattasi di censura inammissibile in quanto del tutto generica. Né del resto la condivisione da parte del giudice della tesi di una parte comporta di per sé la nullità della sentenza, essendosi in proposito affermato che: "nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass., Sez. Un., n. 642 del 2015). Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto. Dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al 16 pagamento in favore della TO, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute a tale titolo alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio e nella specie fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di - stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
condanna il ricorrente al pagamento in favore della TO della somma di euro 2.000, oltre interessi come in motivazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 17 my Così deciso in Roma, nella camera di della Corte di Cassazione, il 5 ottobre Il Consigliere estensore Mileve Fa sh Il Funzionario Giu Talatico 18 consiglio della seconda sezione civile 2021 - riconvocata 1'8 ottobre 2021. Il Presidente Pagl 1/4 24 MAG. 2022 Roma,.. K ATTU M.. Danin Y