Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/05/2025, n. 10547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10547 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10109 del 2021, proposto da MO IG, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Brionne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell’Accademia Albertina n. 19;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento in data -OMISSIS-2021, di rigetto del ricorso gerarchico presentato il -OMISSIS- 2021, avverso la sanzione disciplinare di corpo di sette giorni di “consegna” inflitta al ricorrente dal Comandante del Nucleo Addestramento e Standardizzazione del Gruppo Volo di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato il -OMISSIS- 2021, avverso la sanzione disciplinare di corpo di sette giorni di “consegna” inflitta all’odierno ricorrente dal Comandante del Nucleo Addestramento e Standardizzazione del Gruppo Volo di -OMISSIS-, per aver espresso giudizi negativi nei confronti di un collega pari grado che avrebbe dovuto essere trasferito nel medesimo reparto, seppur condannato per insubordinazione con violenza aggravata dal Tribunale Militare di Napoli, nonché dalla Corte Militare di Appello di Roma, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione.
Sostiene in sintesi il ricorrente di non aver mai formulato giudizi negativi sul suddetto collega, essendosi unicamente limitato a riportare quanto statuito dall’autorità giudiziaria, e che comunque gli intercorsi fatti di rilevanza penale non possono che aver avuto una rilevanza ed un’eco tra i militari in forza al reparto in questione, proprio per essere accaduti in costanza ed in occasione del servizio e perché aventi una sicura gravità e importanza per il sereno dipanarsi delle attività di istituto.
Nello specifico, l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge in relazione all’art. 1349 C.O.M. Ordini militari , risultando il provvedimento impugnato viziato nei propri presupposti dall’istanza con cui è stato ordinato al ricorrente di fornire le fonti da cui sarebbero scaturite le notizie riguardanti il collega condannato.
II. Violazione di legge in relazione all’art. 1355 del Codice dell’Ordinamento Militare , attesa l’evidente abnormità della sanzione inflitta al ricorrente, il quale in anni di servizio ha sempre onorato la divisa indossata, raggiungendo costantemente livelli di eccellenza nelle valutazioni, ed ha costantemente implementato la propria professionalità a vantaggio dell’istituzione di appartenenza, nelle delicate mansioni di pilota istruttore di elicottero, raggiungendo risultati di eccezionale pregio per il reparto.
III. Violazione di legge in relazione all’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare e violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. , atteso che la sanzione comminata fa riferimento agli artt. 713, 717 e 732 TUROM, il cui dato testuale non trova alcuna attinenza alle contestazioni effettuate al ricorrente.
IV. Violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 a causa dell’illogicità ed incongruenza della motivazione, eccesso di potere, sviamento, con riferimento al difetto di motivazione, di insufficienza della motivazione, di ingiustizia manifesta, di travisamento dei presupposti, di travisamento dei fatti, di illogicità , non essendo rispondente al vero che il ricorrente abbia espresso giudizi lesivi della persona di altro militare pari grado.
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia di sanzioni disciplinari agli appartenenti alle Forze Armate, che la sanzione della sospensione dal servizio, al pari delle altre sanzioni previste dal Codice dell’Ordinamento Militare, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità ed il travisamento dei fatti (Cons. St. sez. I, 27 maggio 2024, n. 676).
Ricondotto dunque il perimetro del vaglio giurisdizionale nei limiti della “non manifesta sproporzionalità”, non potendo in nessun caso il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che esse siano appunto inficiate da travisamento dei fatti ovvero che il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, ritiene il Collegio che, in considerazione della condotta del ricorrente, così come accertata in sede disciplinare, il provvedimento non appare né abnorme, né irragionevole se si tiene conto della tenuità della sanzione comminata al ricorrente medesimo (sette giorni di consegna) rispetto alla violazione disciplinare da lui commessa, consistente nell’aver espresso le proprie rimostranze in termini di possibile turbamento della serenità del lavoro nel reparto di assegnazione, nel quale avrebbe dovuto eventualmente essere trasferito un collega pari grado giudicato colpevole di insubordinazione.
Tale lamentela è stata infatti posta in essere formalizzando istanza indirizzata all’Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in totale autonomia e senza previa, auspicabile, consultazione del proprio Comandante, rimasto del tutto ignaro di tale iniziativa, peraltro non suffragata da sufficienti elementi di fondatezza, atteso che il contestato trasferimento, non soltanto non è stato posto in essere, ma non risulta neppure essere mai stato programmato.
In tale contesto, la reticenza mostrata dal ricorrente nel non fornire alcuna delucidazione in ordine alla fonte del presunto trasferimento del collega, sebbene l’esplicita richiesta pervenuta in tal senso dal proprio Comandante, appare chiaramente pregiudizievole del consesso di appartenenza, essendo essa stessa fonte di turbamento sia nei conforti dell’avversato collega di pari grado, sia nei confronti del proprio superiore, anche in considerazione del non trascurabile livello di ingerenza posto in essere in una procedura di trasferimento, eccedente i doveri d’ufficio del militare in questione.
In conclusione la condotta del ricorrente, così come accertata in sede disciplinare, appare essere stata correttamente apprezzata sotto il profilo della meritevolezza della sanzione irrogata, così come imposto dall’art. 1355 del Codice dell’Ordinamento Militare, ai sensi del quale “Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa” , trattandosi di condotta posta in essere in violazione degli artt. 713 ( “doveri attinenti al grado” ), 717 ( “senso di responsabilità” ) e 732 ( “Contegno del militare” ) del d.P.R. n. 90/2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto della peculiarità della vicenda esaminata, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre parti in causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.