Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2379/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2379/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BARONI RICCARDO, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. BARONI RICCARDO, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio rassegnate all'udienza dell'08.04.2025:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Taranto, in data 04/08/1990, tra i sigg. e , disponendo gli adempimenti di Controparte_1 Parte_1
legge e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
2) il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
Per
e la somma di € 720,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese, fino a che quest'ultime non saranno economicamente autosufficienti;
modalità e alle condizioni previste dal “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” del 17.1.2017
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 04/08/1990 in Taranto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palagiano, n. 21, Parte II, Serie B, anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 04.07.1992 a Padova (PD), , il Per_3 Per_1
Per_ 03.04.2000 a Camposampiero (PD), e il 19.10.2001 a Camposampiero (PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 10.09.2015 e la separazione è stata omologata il
02.10.2015.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse delle figlie, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e contratto il Parte_1 Controparte_1 04/08/1990 in Taranto Salinella e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palagiano, n. 21, Parte II, Serie B, anno 1990;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti