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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 526//2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Leone, giusta mandato in calce ad atto Parte_1 di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Cipriani n. 5/1, presso lo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cantagallo, giusta mandato in calce Controparte_1 al ricorso introduttivo del primo grado, el. dom. in Pescara, via Luigi Einaudi n. 3/d, presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 532/2023 pubblicata il 07.04.2023 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n. 3236/2022 avente ad oggetto opposizione ad esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
In Via Preliminare e Pregiudiziale: disporsi il mutamento del rito e dichiarare che il presente procedimento, erroneamente introdotto con ricorso, doveva essere svolto nelle forme della cognizione piena;
conseguentemente dichiarare improcedibile il ricorso cosi come proposto;
In via principale: - rigettare in ogni caso l'opposizione al precetto proposta dal sig. CP_1
, per tutte le ragioni indicate in premessa;
[...]
In via subordinata - dichiarare cessata la materia del contendere e condannare esso opponente al pagamento del doppio grado di giudizio, stante il principio della soccombenza virtuale dello stesso;
- conseguentemente disporre che l'Avv. Giuseppe Cantagallo, quale antistatario nel giudizio di primo grado, è tenuto a restituire all'appellante la somma di € 4.742,14, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, e compensi di entrambi i giudizi”.
Per parte appellata:
“Tanto premesso, il sig. , ut supra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita voglia:
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e diritto e, Parte_1 per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza n.532/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
07/04/2023;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 3236/2022 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio – da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in € 3.250 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge. Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con ricorso ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificatogli in data 5/08/2022, con il quale gli aveva Parte_1 intimato il rilascio dell'immobile sito in Pescara alla Via del Santuario n. 169, immobile del quale era divenuto proprietario a seguito di aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 75/2019 R.G.E. giusta decreto di trasferimento del
28/09/2020 emesso dal G.E.
pag. 2/9 Lamentava parte opponente la nullità/illegittimità dell'atto di precetto non avendo egli – in quanto nudo proprietario del bene - mai detenuto né occupato l'immobile del quale gli veniva intimata la liberazione, immobile in parte detenuto da in virtù di contratto di Controparte_2 locazione, opponibile alla procedura esecutiva immobiliare, stipulato dal signor Parte_2
– usufruttuario – con decorrenza dal 1°/08/2014 per la durata di anni otto e, dunque,
[...] con scadenza al 31/07/2022 ed in parte dalla propria madre , la quale aveva Parte_3 anch'essa proposto opposizione instaurando altro e diverso giudizio.
Si costituiva con rituale comparsa difensiva , il quale contestava la ricostruzione Parte_1 dei fatti quale effettuata dallo in quanto confutata dalle stesse risultanze della CP_1 documentazione in atti. Preliminarmente, parte opposta eccepiva la inammissibilità dell'opposizione in quanto erroneamente introdotta con ricorso anziché con citazione. Quanto al merito, poi, sottolineava che lo aveva sempre fatto nucleo familiare con la propria CP_1 madre presso l'immobile di Via del Santuario n. 169 avendo trasferito la propria Parte_3 residenza altrove soltanto in data 28/06/2022; circostanza questa mai comunicata dal diretto interessato all' il quale, comunque, una volta acquisita tale informazione, aveva Pt_1 omesso di notificargli il preavviso di rilascio.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover dichiarare cessata la materia del contendere, poichè l'immobile era stato rilasciato nella piena disponibilità del legittimo proprietario, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite nei riguardi dello . CP_1
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la riforma) il 16.05.2023 Parte_1 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con contestuale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 12.6.2024 questa Corte fissava udienza al 22.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: necessità di introduzione del presente appello con ricorso.
A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere improcedibile la causa, introdotta dall'originario ricorrente con ricorso o comunque nel non disporne eventualmente la conversione nel “procedimento virtuoso”, decidendo comunque il merito della controversia.
La censura è priva di fondamento in quanto non si confronta minimamente con la motivazione assunta dal Tribunale che, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità sollevata da ha Pt_1 opinato quanto segue.
“Lo introduceva la presente opposizione ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. ovvero CP_1 mediante ricorso cui seguiva con apposito decreto la fissazione dell'udienza di prima pag. 3/9 comparizione da parte di questo giudice. Come è noto, l'art. 618 bis c.p.c. prevede che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi per le materia lavoro e locazioni sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Dunque, deve ritenersi non corretta la scelta effettuata dalla difesa dello di introdurre il CP_1 giudizio de quo con ricorso e non, come di regola, mediante rituale notifica di atto di citazione
(trattandosi di opposizione a precetto e, dunque, ad una esecuzione non ancora iniziata)……. ritiene il Tribunale che la controversia de qua non rientri tra quelle alle quali era applicabile il rito locatizio non essendo mai intercorso alcun rapporto di locazione tra l' e lo Pt_1
..Ad ogni buon conto, alla rilevata erroneità del rito prescelto non consegue Parte_4
l'inammissibilità della presente domanda. Lo , infatti, ha proposto opposizione ad una CP_1 esecuzione non ancora iniziata ovvero si è opposto all'intimazione di rilascio dell'immobile; ha, dunque, contestato il diritto dell' di agire in executivis nei suoi confronti, sostenendo, Pt_1 in particolare di non occupare più – nemmeno di fatto – l'immobile al momento della notifica dell'atto di precetto in questa sede opposto. È chiaro, quindi, che lo non contesti vizi CP_1 formali del titolo esecutivo azionato – nella specie il decreto di trasferimento emesso dal G.E. - sì che lo stesso non risulta essere incorso in alcuna decadenza. L'unica conseguenza che può derivare nella specie dalla erronea scelta del rito è quella della sua conversione in rito ordinario, fatto questo che, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della natura prettamente documentale (che avrebbe reso senz'altro superflua la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. potendo la causa essere definita allo stato degli atti), non comporta alcun particolare effetto. Stante, infatti, la linearità della questione sottoposta all'attenzione di questo giudice non è dato ravvisare alcun pregiudizio eventuale all'esercizio del diritto di difesa derivante dalla trattazione della controversia con il rito locatizio anziché con quello ordinario.”
Detto ragionamento non è stato contestato, né l'appellante illustra perché il Tribunale non avrebbe dovuto decidere il merito della controversia, il che, si badi bene, ha fatto ex art. 281 sexies cpc, come emerge dal verbale del 7.4.2023: “Tornato in udienza, all'esito della camera di consiglio, il Giudice, dott.ssa Valeria Battista, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza”.
Egli, in concreto, in primo grado aveva eccepito che, ai sensi dell'art. 615 cpc l'opposizione ad un atto di precetto deve essere proposta mediante atto di citazione davanti al Giudice competente, oppure con ricorso se la materia trattata è regolata dal rito del lavoro (art. 618 bis c.p.c.), aggiungendo come l'opposizione prevista al primo comma dell'art. 615 cpc, ove introdotta con la forma del ricorso (in luogo di quella della citazione) non determina l'l'inammissibilità dell'opposizione, a condizione che il ricorso e il pedissequo decreto di convocazione delle parti siano notificati all'opposto nel termine perentorio previsto dall'art. 617 e decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
E siccome, a suo dire, l'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento, erano stati notificati in data 5 agosto 2022 e il ricorso in opposizione e pedissequo decreto gli erano stati notificati in data 8 settembre 2022, quindi ben oltre il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617 cpc, l'opposizione era inammissibile.
pag. 4/9 Trattavasi di eccezione palesemente infondata in quanto lo non aveva proposto CP_1 opposizione agli atti esecutivi, come rilevato dl primo Giudice col ritenere, si ripete, che “ Ad ogni buon conto, alla rilevata erroneità del rito prescelto non consegue l'inammissibilità della presente domanda. Lo , infatti, ha proposto opposizione ad una esecuzione non CP_1 ancora iniziata ovvero si è opposto all'intimazione di rilascio dell'immobile; ha, dunque, contestato il diritto dell' di agire in executivis nei suoi confronti, sostenendo, in Pt_1 particolare di non occupare più – nemmeno di fatto – l'immobile al momento della notifica dell'atto di precetto in questa sede opposto. È chiaro, quindi, che lo non contesti vizi CP_1 formali del titolo esecutivo azionato – nella specie il decreto di trasferimento emesso dal G.E. - sì che lo stesso non risulta essere incorso in alcuna decadenza.”
In appello nulla viene addotto per contestare detta e condivisibile decisione.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle norme di diritto relativamente alla scelta del rito effettuata dal ricorrente . CP_1
A dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel pervenire alla decisione, senza neppure indicare il percorso seguito sul piano logico-giuridico, accogliendo la domanda formulata da
, nella contezza della errata scelta del rito e della relativa inammissibilità del ricorso, Pt_1 essendo spirato il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c., per la notificazione del ricorso in opposizione.
Trattasi di reiterazione di doglianza palesemente priva di fondamento in quanto, come già rilevato, lo contestava il diritto di di intimargli il rilascio dell'immobile e non CP_1 Pt_1 vizi riguardanti l'irregolarità formale del titolo esecutivo o del precetto.
Con la censura in esame si aggiunge che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non convertire il rito in ordinario, così precludendo la facoltà di di provare che il cambio Pt_1 formale di residenza dell'odierno appellato non coincideva con l'effettivo rilascio dell'immobile da parte dello stesso.
Il Tribunale, come visto, opinò che “L'unica conseguenza che può derivare nella specie dalla erronea scelta del rito è quella della sua conversione in rito ordinario ......... fatto questo che, tenuto conto dell'oggetto della controversia ...... non comporta alcun particolare effetto .... non è dato ravvisare alcun pregiudizio eventuale all'esercizio del diritto di difesa derivante dalla trattazione della controversia con il rito locatizio anziché con quello ordinario”.
Secondo l'appellante detta affermazione è assolutamente censurabile, poiché gli è stato precluso di avere la possibilità di provare delle circostanze importanti in relazione alla occupazione effettiva dell'immobile di sua proprietà da parte di : se la causa si fosse CP_1 svolta con il rito ordinario e con la possibilità di proposizione dei mezzi di prova consentiti, il egli avrebbe potuto, con prove testimoniali, eventuali indagini investigative consentite, provare che il cambio formale di residenza non fosse coinciso con l'effettivo rilascio dell'immobile.
La censura è del tutto infondata: nulla vietava all'odierno appellante di indicare mezzi di prova nel costituirsi in primo grado ai sensi dell'art. 416 cpc, il che non è avvenuto, per il resto pag. 5/9 nemmeno in appello egli indica quali prove eventualmente assumere per dimostrare che al momento della notifica del precetto la controparte, pur avendo trasferito solo formalmente la sua residenza anagrafica nel mese di giugno 2022, di fatto occupasse ancora l'abitazione da rilasciare, sicchè non si comprende come sia stato leso l'esercizio del suo diritto di difesa.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: erronea e distorta valutazione dei presupposti di fatto e falsa applicazione delle norme di diritto relativamente al rilascio dell'immobile da parte dello
, debitore esecutato. CP_1
Questo Collegio deve evidenziare che il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere considerando che “E ciò ancor più tenuto conto del fatto che, come rappresentato dalle parti, la materia del contendere deve ritenersi nella specie cessata essendo stato l'immobile oramai rilasciato in data 13/01/2023 nella piena disponibilità del legittimo proprietario .” Parte_1
A tale decisione ha fatto seguito motivazione volta dimostrare come l'opposizione proposta dallo fosse fondata e meritevole di accoglimento avendo l' indebitamente CP_1 Pt_1 notificato l'atto di precetto anche allo , motivazione che questa Corte non può che CP_1 reputare adottata ai fini della soccombenza virtuale dell' . Pt_1
Il Primo Giudice, infatti, ha ritenuto che “È circostanza pacifica ed incontestata che lo CP_1
trasferiva in data 28/06/2022 la propria residenza unitamente alla e alla
[...] Controparte_2 loro figlia, , in Spoltore alla Via Alento e che, dunque, in data 5/08/2022, Controparte_3 allorquando gli veniva notificato il precetto oggi opposto, lo stesso non era più componente del nucleo familiare della madre e non abitava più (rectius non risiedeva) in Pescara alla Via del
Santuario n. 169.
La difesa dell' provvedeva alla notifica dell'atto di precetto anche nei confronti dello Pt_1
poiché questi risultava residente nell'immobile di Via del Santuario giusta certificato CP_1 di residenza del 25/02/2022 ovvero risalente a circa sei mesi prima della data di notifica.
In ragione di ciò, era, pertanto, onere dello stesso operare una verifica - dunque Pt_1 richiedere un certificato di residenza aggiornato - prima di intimare il rilascio anche allo
. E ciò in quanto il formale trasferimento della residenza è da ritenersi senz'altro Controparte_1 indice presuntivo dell'abbandono del bene, salvo prova contraria da fornirsi ovviamente da parte di chi sostiene il contrario. D'altronde, tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto era verosimile che lo – consapevole di dover rilasciare l'immobile – CP_1 spostasse la propria residenza altrove, come di fatto avvenuto.
Dunque, la notifica dell'atto di precetto appare assolutamente illegittima e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato nullo. Non occupando più l'immobile di Via del Santuario alla data della notifica, infatti, alcuna intimazione di rilasciare il bene doveva essere rivolta allo CP_1 ingiustamente raggiunto dall'atto oggi impugnato. Non appare in alcun modo condivisibile la tesi professata dalla difesa dell' secondo la quale era lo a dovergli Pt_1 CP_1 comunicare di non occupare più l'immobile o a dover addirittura notificargli un formale atto di intimazione a riceverlo in consegna gravando, di contro, sullo stesso l'onere di Pt_1
pag. 6/9 fornire la prova del fatto che lo – indipendentemente dalla residenza formale quale CP_1 risultante dal relativo certificato – comunque occupasse ancora l'edificio di Via del Santuario.”
Dette argomentazioni vengono censurate con il motivo in esame, che l'appellante non propone per contestare che la materia del contendere fosse cessata in quanto l'immobile era stato rilasciato in data 13/01/2023 nella sua piena disponibilità, ma, verosimilmente, per denegare la sua soccombenza virtuale.
Al riguardo viene assunto che la non condivisione della tesi secondo la quale era lo a CP_1 dovergli comunicare di non occupare più l'immobile o a dover addirittura notificargli un formale atto di intimazione a riceverlo in consegna sia stata frutto di erronea applicazione dell'art. 1216 cc, che così recita: “se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209 c.c.”.
Sicchè, ne conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata atteso che il Giudice avrebbe dovuto applicare al caso di specie l'art. 1216 c.c. e 1209 c.c, trattandosi di riconsegna di un immobile, da parte del debitore esecutato (indicato nel titolo esecutivo) e non di mero abbandono, per cui , seppure SF sostiene di aver lasciato l'immobile trasferendosi a
Spoltore nel mese di giugno 2022, di tale rilascio dell' immobile non aveva dato alcuna comunicazione al legittimo proprietario, né ha comunicato di voler consegnare le chiavi e l'immobile stesso con un regolare verbale di consegna-rilascio.
Trattasi di argomentazione del tutto incomprensibile quanto al riferimento all'art. 1216 cc, mai fatto nella gravata sentenza, che ha solo rimproverato ad di non essersi Pt_1 nuovamente accertato della residenza di controparte prima di precettare, basandosi su un certificato di residenza del 25/02/2022, risalente a circa sei mesi prima della data di notifica del precetto, ovvero il 5/8/2022, avendo il Tribunale reputato che se si fosse Pt_1 procurato altro certificato di residenza avrebbe appurato che aveva trasferito in data CP_1
28/06/2022 la residenza altrove.
Non priva di fondamento, però, è l'argomentazione per la quale ben poteva l'esecutato informare l'appellante di non dimorare più nell'immobile, che aveva acquistato in Pt_1 forza di decreto di trasferimento del 28.09.2020, per poi attendere circa due anni prima di azionare detto titolo in executivis, ciò perché in esso dimorava tale , madre Per_1 dell'appellato il quale, già proprietario dell'immobile insieme a suo padre , lo Parte_2 aveva locato il 30.07.2014 a sua moglie con contratto opposto sino alla Controparte_2 scadenza alla procedura esecutiva nella quale si era aggiudicato l'immobile. Pt_1
Lo stesso SF, invero, ammette che parte dell' immobile (piano ammezzato e taverna) fosse occupato da parte di sua madre e che egli stesso, pur avendo in precedenza Parte_3 fatto parte del nucleo familiare della , nucleo risiedente in immobile precedentemente Pt_3 condotto in locazione dalla moglie solo a far data dal 28.06.2022 non risiedeva Controparte_2 più nell'immobile oggetto di esecuzione, ma si era trasferito, unitamente alla moglie e alla figlia minore, presso la nuova abitazione in via Alento n.1 Santa Teresa di Spoltore.
pag. 7/9 Ne deriva che l'appellato si era trasferito ad altro indirizzo, questa volta con la moglie, appena due mesi prima della notifica dell'atto di precetto, del che, ove fosse vero, ben poteva informare , il quale non poteva ragionevolmente essere sanzionato con la condanna Pt_1 alle spese di soccombenza virtuale per aver intimato il precetto per rilascio anche allo , CP_1 trattandosi di immobile espropriato in suo danno, comunque rimasto, alla data del precetto, nella disponibilità di sua madre quanto al piano primo e alla taverna e, quanto alla Parte_3 mansarda, in quella di sua moglie (già locataria del locale) che l'ha Controparte_2 spontaneamente rilasciato solo il 4 agosto 2022 relativamente alla parte dalla stessa occupata.
Se, quindi, la moglie di ancora il 4 agosto aveva le chiavi, sostenere che suo marito si CP_1 fosse con lei trasferito a Spoltore il precedente 28 giugno non toglie che, al di là del fatto che formalmente egli non risiedesse più con la madre, né fosse conduttore di alcunchè come la moglie, anche a volerlo reputare, come avvenuto in primo grado, non passivamente legittimato al rilascio , ciò non ne doveva comportare condanna alle spese di soccombenza virtuale, sussistendo gravi ed eccezionali motivi per compensarle alla luce della situazione particolarmente intricata venutasi a creare, dovendosi, in più, tenere conto del fatto che nel preavviso di rilascio relativo all' immobile, notificato in data 23 settembre 2022 a e Parte_3 versato in atti, dichiarò che “riguardo al sig. questa difesa ha Pt_1 Controparte_1 verificato che effettivamente ha trasferito la residenza presso altro Comune e pertanto non vi
è ragione di intraprendere la procedura esecutiva nei suoi confronti” .
Le spese del primo grado, quindi, ferma restando la declaratoria di cessata materia del contendere, vanno, in riforma della gravata sentenza, compensate, con obbligo del procuratore dall'appellato di restituire all'appellante la somma di € 4.742,14, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo, ricevutasi in quanto antistatario a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ed invero, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte
(Cass. n. 9280/2019). La domanda di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass. n. 25247/2017,
pag. 8/9 che richiama Cass. n. 9062/2010 e Cass. n. 10827/2007).(cfr. CORTE D'APPELLO DI ROMA,
Sentenza n. 1669/2024 del 07-03-2024).
Per quanto ritenuto, l'accoglimento del gravame, per il resto respinto, quanto alle spese comporta la compensazione delle spese del presente grado stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, compensa le spese di primo grado e fa obbligo al procuratore dall'appellato di restituire all'appellante la somma di € 4.742,14, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
2)compensa le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in camera di consiglio il 29.1.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 526//2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Leone, giusta mandato in calce ad atto Parte_1 di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Cipriani n. 5/1, presso lo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cantagallo, giusta mandato in calce Controparte_1 al ricorso introduttivo del primo grado, el. dom. in Pescara, via Luigi Einaudi n. 3/d, presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 532/2023 pubblicata il 07.04.2023 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n. 3236/2022 avente ad oggetto opposizione ad esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
In Via Preliminare e Pregiudiziale: disporsi il mutamento del rito e dichiarare che il presente procedimento, erroneamente introdotto con ricorso, doveva essere svolto nelle forme della cognizione piena;
conseguentemente dichiarare improcedibile il ricorso cosi come proposto;
In via principale: - rigettare in ogni caso l'opposizione al precetto proposta dal sig. CP_1
, per tutte le ragioni indicate in premessa;
[...]
In via subordinata - dichiarare cessata la materia del contendere e condannare esso opponente al pagamento del doppio grado di giudizio, stante il principio della soccombenza virtuale dello stesso;
- conseguentemente disporre che l'Avv. Giuseppe Cantagallo, quale antistatario nel giudizio di primo grado, è tenuto a restituire all'appellante la somma di € 4.742,14, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, e compensi di entrambi i giudizi”.
Per parte appellata:
“Tanto premesso, il sig. , ut supra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita voglia:
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e diritto e, Parte_1 per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza n.532/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
07/04/2023;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 3236/2022 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio – da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in € 3.250 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge. Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con ricorso ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificatogli in data 5/08/2022, con il quale gli aveva Parte_1 intimato il rilascio dell'immobile sito in Pescara alla Via del Santuario n. 169, immobile del quale era divenuto proprietario a seguito di aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 75/2019 R.G.E. giusta decreto di trasferimento del
28/09/2020 emesso dal G.E.
pag. 2/9 Lamentava parte opponente la nullità/illegittimità dell'atto di precetto non avendo egli – in quanto nudo proprietario del bene - mai detenuto né occupato l'immobile del quale gli veniva intimata la liberazione, immobile in parte detenuto da in virtù di contratto di Controparte_2 locazione, opponibile alla procedura esecutiva immobiliare, stipulato dal signor Parte_2
– usufruttuario – con decorrenza dal 1°/08/2014 per la durata di anni otto e, dunque,
[...] con scadenza al 31/07/2022 ed in parte dalla propria madre , la quale aveva Parte_3 anch'essa proposto opposizione instaurando altro e diverso giudizio.
Si costituiva con rituale comparsa difensiva , il quale contestava la ricostruzione Parte_1 dei fatti quale effettuata dallo in quanto confutata dalle stesse risultanze della CP_1 documentazione in atti. Preliminarmente, parte opposta eccepiva la inammissibilità dell'opposizione in quanto erroneamente introdotta con ricorso anziché con citazione. Quanto al merito, poi, sottolineava che lo aveva sempre fatto nucleo familiare con la propria CP_1 madre presso l'immobile di Via del Santuario n. 169 avendo trasferito la propria Parte_3 residenza altrove soltanto in data 28/06/2022; circostanza questa mai comunicata dal diretto interessato all' il quale, comunque, una volta acquisita tale informazione, aveva Pt_1 omesso di notificargli il preavviso di rilascio.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover dichiarare cessata la materia del contendere, poichè l'immobile era stato rilasciato nella piena disponibilità del legittimo proprietario, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite nei riguardi dello . CP_1
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la riforma) il 16.05.2023 Parte_1 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con contestuale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 12.6.2024 questa Corte fissava udienza al 22.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: necessità di introduzione del presente appello con ricorso.
A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere improcedibile la causa, introdotta dall'originario ricorrente con ricorso o comunque nel non disporne eventualmente la conversione nel “procedimento virtuoso”, decidendo comunque il merito della controversia.
La censura è priva di fondamento in quanto non si confronta minimamente con la motivazione assunta dal Tribunale che, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità sollevata da ha Pt_1 opinato quanto segue.
“Lo introduceva la presente opposizione ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. ovvero CP_1 mediante ricorso cui seguiva con apposito decreto la fissazione dell'udienza di prima pag. 3/9 comparizione da parte di questo giudice. Come è noto, l'art. 618 bis c.p.c. prevede che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi per le materia lavoro e locazioni sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Dunque, deve ritenersi non corretta la scelta effettuata dalla difesa dello di introdurre il CP_1 giudizio de quo con ricorso e non, come di regola, mediante rituale notifica di atto di citazione
(trattandosi di opposizione a precetto e, dunque, ad una esecuzione non ancora iniziata)……. ritiene il Tribunale che la controversia de qua non rientri tra quelle alle quali era applicabile il rito locatizio non essendo mai intercorso alcun rapporto di locazione tra l' e lo Pt_1
..Ad ogni buon conto, alla rilevata erroneità del rito prescelto non consegue Parte_4
l'inammissibilità della presente domanda. Lo , infatti, ha proposto opposizione ad una CP_1 esecuzione non ancora iniziata ovvero si è opposto all'intimazione di rilascio dell'immobile; ha, dunque, contestato il diritto dell' di agire in executivis nei suoi confronti, sostenendo, Pt_1 in particolare di non occupare più – nemmeno di fatto – l'immobile al momento della notifica dell'atto di precetto in questa sede opposto. È chiaro, quindi, che lo non contesti vizi CP_1 formali del titolo esecutivo azionato – nella specie il decreto di trasferimento emesso dal G.E. - sì che lo stesso non risulta essere incorso in alcuna decadenza. L'unica conseguenza che può derivare nella specie dalla erronea scelta del rito è quella della sua conversione in rito ordinario, fatto questo che, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della natura prettamente documentale (che avrebbe reso senz'altro superflua la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. potendo la causa essere definita allo stato degli atti), non comporta alcun particolare effetto. Stante, infatti, la linearità della questione sottoposta all'attenzione di questo giudice non è dato ravvisare alcun pregiudizio eventuale all'esercizio del diritto di difesa derivante dalla trattazione della controversia con il rito locatizio anziché con quello ordinario.”
Detto ragionamento non è stato contestato, né l'appellante illustra perché il Tribunale non avrebbe dovuto decidere il merito della controversia, il che, si badi bene, ha fatto ex art. 281 sexies cpc, come emerge dal verbale del 7.4.2023: “Tornato in udienza, all'esito della camera di consiglio, il Giudice, dott.ssa Valeria Battista, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza”.
Egli, in concreto, in primo grado aveva eccepito che, ai sensi dell'art. 615 cpc l'opposizione ad un atto di precetto deve essere proposta mediante atto di citazione davanti al Giudice competente, oppure con ricorso se la materia trattata è regolata dal rito del lavoro (art. 618 bis c.p.c.), aggiungendo come l'opposizione prevista al primo comma dell'art. 615 cpc, ove introdotta con la forma del ricorso (in luogo di quella della citazione) non determina l'l'inammissibilità dell'opposizione, a condizione che il ricorso e il pedissequo decreto di convocazione delle parti siano notificati all'opposto nel termine perentorio previsto dall'art. 617 e decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
E siccome, a suo dire, l'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento, erano stati notificati in data 5 agosto 2022 e il ricorso in opposizione e pedissequo decreto gli erano stati notificati in data 8 settembre 2022, quindi ben oltre il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617 cpc, l'opposizione era inammissibile.
pag. 4/9 Trattavasi di eccezione palesemente infondata in quanto lo non aveva proposto CP_1 opposizione agli atti esecutivi, come rilevato dl primo Giudice col ritenere, si ripete, che “ Ad ogni buon conto, alla rilevata erroneità del rito prescelto non consegue l'inammissibilità della presente domanda. Lo , infatti, ha proposto opposizione ad una esecuzione non CP_1 ancora iniziata ovvero si è opposto all'intimazione di rilascio dell'immobile; ha, dunque, contestato il diritto dell' di agire in executivis nei suoi confronti, sostenendo, in Pt_1 particolare di non occupare più – nemmeno di fatto – l'immobile al momento della notifica dell'atto di precetto in questa sede opposto. È chiaro, quindi, che lo non contesti vizi CP_1 formali del titolo esecutivo azionato – nella specie il decreto di trasferimento emesso dal G.E. - sì che lo stesso non risulta essere incorso in alcuna decadenza.”
In appello nulla viene addotto per contestare detta e condivisibile decisione.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle norme di diritto relativamente alla scelta del rito effettuata dal ricorrente . CP_1
A dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel pervenire alla decisione, senza neppure indicare il percorso seguito sul piano logico-giuridico, accogliendo la domanda formulata da
, nella contezza della errata scelta del rito e della relativa inammissibilità del ricorso, Pt_1 essendo spirato il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c., per la notificazione del ricorso in opposizione.
Trattasi di reiterazione di doglianza palesemente priva di fondamento in quanto, come già rilevato, lo contestava il diritto di di intimargli il rilascio dell'immobile e non CP_1 Pt_1 vizi riguardanti l'irregolarità formale del titolo esecutivo o del precetto.
Con la censura in esame si aggiunge che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non convertire il rito in ordinario, così precludendo la facoltà di di provare che il cambio Pt_1 formale di residenza dell'odierno appellato non coincideva con l'effettivo rilascio dell'immobile da parte dello stesso.
Il Tribunale, come visto, opinò che “L'unica conseguenza che può derivare nella specie dalla erronea scelta del rito è quella della sua conversione in rito ordinario ......... fatto questo che, tenuto conto dell'oggetto della controversia ...... non comporta alcun particolare effetto .... non è dato ravvisare alcun pregiudizio eventuale all'esercizio del diritto di difesa derivante dalla trattazione della controversia con il rito locatizio anziché con quello ordinario”.
Secondo l'appellante detta affermazione è assolutamente censurabile, poiché gli è stato precluso di avere la possibilità di provare delle circostanze importanti in relazione alla occupazione effettiva dell'immobile di sua proprietà da parte di : se la causa si fosse CP_1 svolta con il rito ordinario e con la possibilità di proposizione dei mezzi di prova consentiti, il egli avrebbe potuto, con prove testimoniali, eventuali indagini investigative consentite, provare che il cambio formale di residenza non fosse coinciso con l'effettivo rilascio dell'immobile.
La censura è del tutto infondata: nulla vietava all'odierno appellante di indicare mezzi di prova nel costituirsi in primo grado ai sensi dell'art. 416 cpc, il che non è avvenuto, per il resto pag. 5/9 nemmeno in appello egli indica quali prove eventualmente assumere per dimostrare che al momento della notifica del precetto la controparte, pur avendo trasferito solo formalmente la sua residenza anagrafica nel mese di giugno 2022, di fatto occupasse ancora l'abitazione da rilasciare, sicchè non si comprende come sia stato leso l'esercizio del suo diritto di difesa.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: erronea e distorta valutazione dei presupposti di fatto e falsa applicazione delle norme di diritto relativamente al rilascio dell'immobile da parte dello
, debitore esecutato. CP_1
Questo Collegio deve evidenziare che il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere considerando che “E ciò ancor più tenuto conto del fatto che, come rappresentato dalle parti, la materia del contendere deve ritenersi nella specie cessata essendo stato l'immobile oramai rilasciato in data 13/01/2023 nella piena disponibilità del legittimo proprietario .” Parte_1
A tale decisione ha fatto seguito motivazione volta dimostrare come l'opposizione proposta dallo fosse fondata e meritevole di accoglimento avendo l' indebitamente CP_1 Pt_1 notificato l'atto di precetto anche allo , motivazione che questa Corte non può che CP_1 reputare adottata ai fini della soccombenza virtuale dell' . Pt_1
Il Primo Giudice, infatti, ha ritenuto che “È circostanza pacifica ed incontestata che lo CP_1
trasferiva in data 28/06/2022 la propria residenza unitamente alla e alla
[...] Controparte_2 loro figlia, , in Spoltore alla Via Alento e che, dunque, in data 5/08/2022, Controparte_3 allorquando gli veniva notificato il precetto oggi opposto, lo stesso non era più componente del nucleo familiare della madre e non abitava più (rectius non risiedeva) in Pescara alla Via del
Santuario n. 169.
La difesa dell' provvedeva alla notifica dell'atto di precetto anche nei confronti dello Pt_1
poiché questi risultava residente nell'immobile di Via del Santuario giusta certificato CP_1 di residenza del 25/02/2022 ovvero risalente a circa sei mesi prima della data di notifica.
In ragione di ciò, era, pertanto, onere dello stesso operare una verifica - dunque Pt_1 richiedere un certificato di residenza aggiornato - prima di intimare il rilascio anche allo
. E ciò in quanto il formale trasferimento della residenza è da ritenersi senz'altro Controparte_1 indice presuntivo dell'abbandono del bene, salvo prova contraria da fornirsi ovviamente da parte di chi sostiene il contrario. D'altronde, tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto era verosimile che lo – consapevole di dover rilasciare l'immobile – CP_1 spostasse la propria residenza altrove, come di fatto avvenuto.
Dunque, la notifica dell'atto di precetto appare assolutamente illegittima e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato nullo. Non occupando più l'immobile di Via del Santuario alla data della notifica, infatti, alcuna intimazione di rilasciare il bene doveva essere rivolta allo CP_1 ingiustamente raggiunto dall'atto oggi impugnato. Non appare in alcun modo condivisibile la tesi professata dalla difesa dell' secondo la quale era lo a dovergli Pt_1 CP_1 comunicare di non occupare più l'immobile o a dover addirittura notificargli un formale atto di intimazione a riceverlo in consegna gravando, di contro, sullo stesso l'onere di Pt_1
pag. 6/9 fornire la prova del fatto che lo – indipendentemente dalla residenza formale quale CP_1 risultante dal relativo certificato – comunque occupasse ancora l'edificio di Via del Santuario.”
Dette argomentazioni vengono censurate con il motivo in esame, che l'appellante non propone per contestare che la materia del contendere fosse cessata in quanto l'immobile era stato rilasciato in data 13/01/2023 nella sua piena disponibilità, ma, verosimilmente, per denegare la sua soccombenza virtuale.
Al riguardo viene assunto che la non condivisione della tesi secondo la quale era lo a CP_1 dovergli comunicare di non occupare più l'immobile o a dover addirittura notificargli un formale atto di intimazione a riceverlo in consegna sia stata frutto di erronea applicazione dell'art. 1216 cc, che così recita: “se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209 c.c.”.
Sicchè, ne conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata atteso che il Giudice avrebbe dovuto applicare al caso di specie l'art. 1216 c.c. e 1209 c.c, trattandosi di riconsegna di un immobile, da parte del debitore esecutato (indicato nel titolo esecutivo) e non di mero abbandono, per cui , seppure SF sostiene di aver lasciato l'immobile trasferendosi a
Spoltore nel mese di giugno 2022, di tale rilascio dell' immobile non aveva dato alcuna comunicazione al legittimo proprietario, né ha comunicato di voler consegnare le chiavi e l'immobile stesso con un regolare verbale di consegna-rilascio.
Trattasi di argomentazione del tutto incomprensibile quanto al riferimento all'art. 1216 cc, mai fatto nella gravata sentenza, che ha solo rimproverato ad di non essersi Pt_1 nuovamente accertato della residenza di controparte prima di precettare, basandosi su un certificato di residenza del 25/02/2022, risalente a circa sei mesi prima della data di notifica del precetto, ovvero il 5/8/2022, avendo il Tribunale reputato che se si fosse Pt_1 procurato altro certificato di residenza avrebbe appurato che aveva trasferito in data CP_1
28/06/2022 la residenza altrove.
Non priva di fondamento, però, è l'argomentazione per la quale ben poteva l'esecutato informare l'appellante di non dimorare più nell'immobile, che aveva acquistato in Pt_1 forza di decreto di trasferimento del 28.09.2020, per poi attendere circa due anni prima di azionare detto titolo in executivis, ciò perché in esso dimorava tale , madre Per_1 dell'appellato il quale, già proprietario dell'immobile insieme a suo padre , lo Parte_2 aveva locato il 30.07.2014 a sua moglie con contratto opposto sino alla Controparte_2 scadenza alla procedura esecutiva nella quale si era aggiudicato l'immobile. Pt_1
Lo stesso SF, invero, ammette che parte dell' immobile (piano ammezzato e taverna) fosse occupato da parte di sua madre e che egli stesso, pur avendo in precedenza Parte_3 fatto parte del nucleo familiare della , nucleo risiedente in immobile precedentemente Pt_3 condotto in locazione dalla moglie solo a far data dal 28.06.2022 non risiedeva Controparte_2 più nell'immobile oggetto di esecuzione, ma si era trasferito, unitamente alla moglie e alla figlia minore, presso la nuova abitazione in via Alento n.1 Santa Teresa di Spoltore.
pag. 7/9 Ne deriva che l'appellato si era trasferito ad altro indirizzo, questa volta con la moglie, appena due mesi prima della notifica dell'atto di precetto, del che, ove fosse vero, ben poteva informare , il quale non poteva ragionevolmente essere sanzionato con la condanna Pt_1 alle spese di soccombenza virtuale per aver intimato il precetto per rilascio anche allo , CP_1 trattandosi di immobile espropriato in suo danno, comunque rimasto, alla data del precetto, nella disponibilità di sua madre quanto al piano primo e alla taverna e, quanto alla Parte_3 mansarda, in quella di sua moglie (già locataria del locale) che l'ha Controparte_2 spontaneamente rilasciato solo il 4 agosto 2022 relativamente alla parte dalla stessa occupata.
Se, quindi, la moglie di ancora il 4 agosto aveva le chiavi, sostenere che suo marito si CP_1 fosse con lei trasferito a Spoltore il precedente 28 giugno non toglie che, al di là del fatto che formalmente egli non risiedesse più con la madre, né fosse conduttore di alcunchè come la moglie, anche a volerlo reputare, come avvenuto in primo grado, non passivamente legittimato al rilascio , ciò non ne doveva comportare condanna alle spese di soccombenza virtuale, sussistendo gravi ed eccezionali motivi per compensarle alla luce della situazione particolarmente intricata venutasi a creare, dovendosi, in più, tenere conto del fatto che nel preavviso di rilascio relativo all' immobile, notificato in data 23 settembre 2022 a e Parte_3 versato in atti, dichiarò che “riguardo al sig. questa difesa ha Pt_1 Controparte_1 verificato che effettivamente ha trasferito la residenza presso altro Comune e pertanto non vi
è ragione di intraprendere la procedura esecutiva nei suoi confronti” .
Le spese del primo grado, quindi, ferma restando la declaratoria di cessata materia del contendere, vanno, in riforma della gravata sentenza, compensate, con obbligo del procuratore dall'appellato di restituire all'appellante la somma di € 4.742,14, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo, ricevutasi in quanto antistatario a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ed invero, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte
(Cass. n. 9280/2019). La domanda di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass. n. 25247/2017,
pag. 8/9 che richiama Cass. n. 9062/2010 e Cass. n. 10827/2007).(cfr. CORTE D'APPELLO DI ROMA,
Sentenza n. 1669/2024 del 07-03-2024).
Per quanto ritenuto, l'accoglimento del gravame, per il resto respinto, quanto alle spese comporta la compensazione delle spese del presente grado stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, compensa le spese di primo grado e fa obbligo al procuratore dall'appellato di restituire all'appellante la somma di € 4.742,14, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
2)compensa le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in camera di consiglio il 29.1.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
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