Articolo 26 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Articolo 25Articolo 27
Versione
11 agosto 1991
Art. 26. (Disposizioni diverse) 1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita' di mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.
Entrata in vigore il 11 agosto 1991
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