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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43493/2020
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex
127 t er cpc )
Il Giudice dott .ss a Assunt a C anonaco visto il proprio provvedim ent o con il qual e è st at a disposto lo svol gim ent o dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telema tico di note scritte;
vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art.281 s exi es c.p.c., pronunci a l a seguent e sent enza, contenent e il dispositivo e l a concis a es posi zi one dell e ragioni in fatt o e i n di ritt o dell a decisi one;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composi zione monocratica nell a persona del Gi udi ce dott.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43493 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 07.01.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
pagina 1 di 4 – PROVVEDITORATO CP_1 Parte_1
Par INTERREGIONALE PER OPERE PUBBLICHE , L'ABRUZZO E LA Parte_3
- E , in persona dei ministri pro tempore Pt_4 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante in carica sig. Controparte_3
Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n. 92, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Steri,
Francesco Cocco Ortu e Mauro Tronci che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 24.11.2022.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6699/2020, r.g.n. 17950/2020 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 27.04.2020, notificato unitamente al provvedimento di correzione dell'errore materiale (cronologico 14789/2020 del 07.07.2020) in data 14.07.2020, con cui è stato ingiunto ai in epigrafe di pagare alla parte ricorrente la somma di € Parte_5
3.512.000,00 oltre interessi come da domanda, spese di procedura, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, IVA e CPA.
CONCLUSIONI: come da note depositate da parte opponente in data 03.01.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 07.01.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2020, il Parte_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in
[...]
epigrafe, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_3
dell'importo di € 3.512.000,00, somma pretesa in virtù della sentenza della Corte
[...]
pagina 2 di 4 d'Appello di Cagliari n. 255/2018 che aveva accertato l'importo da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione relativa alla parte delle superfici dell'area sita nel
Comune di Uta (in catasto al foglio 49, mappale 178 ed al foglio 50, mappale 147).
Parte opponente nell'atto di opposizione eccepiva: - l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma, per essere competente il Tribunale di Cagliari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 637
c.p.c., dell'art. 1182 c.c. e della specifica disciplina delle norme di contabilità pubblica;
-
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., a fronte dell'avvenuto pagamento liberatorio da parte dell'amministrazione (che aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari depositando l'importo liquidato presso la Cassa Depositi e Prestiti – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari, come evincibile dai decreti di pagamento allegati). Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il cui consolidamento avrebbe comportato una duplicazione di pagamento della somma ingiunta e liquidata nella richiamata sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari.
In data 09.02.2021 si costituiva la società opposta, contestando i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 25.02.2021 era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo su istanza della Difesa erariale, a fronte della intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo (con compensazione delle spese di lite) depositata dalla società opposta in data
03.10.2024. All'udienza dell'11.12.2024, in assenza della società opposta, la difesa erariale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, evidenziando che nell'atto a firma dello stesso amministratore rappresentante legale della società (e del difensore), in data 06/03/2023, la società opposta aveva dichiarato “di rinunciare in modo unilaterale e incondizionato al decreto ingiuntivo
n. 6699/2020 R.G. 17950/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 27/04/2020, già ottenuto e notificato”. Il Tribunale rilevava che “l'atto di rinuncia al decreto ingiuntivo” dovesse intendersi quale rinuncia alla domanda monitoria e rinviava all'udienza dell'07.01.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritto, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 3 di 4 A fronte della rinuncia incondizionata al decreto ingiuntivo opposto e all'esito della posizione assunta dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Roma 08.01.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex
127 t er cpc )
Il Giudice dott .ss a Assunt a C anonaco visto il proprio provvedim ent o con il qual e è st at a disposto lo svol gim ent o dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telema tico di note scritte;
vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art.281 s exi es c.p.c., pronunci a l a seguent e sent enza, contenent e il dispositivo e l a concis a es posi zi one dell e ragioni in fatt o e i n di ritt o dell a decisi one;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composi zione monocratica nell a persona del Gi udi ce dott.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43493 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 07.01.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
pagina 1 di 4 – PROVVEDITORATO CP_1 Parte_1
Par INTERREGIONALE PER OPERE PUBBLICHE , L'ABRUZZO E LA Parte_3
- E , in persona dei ministri pro tempore Pt_4 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante in carica sig. Controparte_3
Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n. 92, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Steri,
Francesco Cocco Ortu e Mauro Tronci che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 24.11.2022.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6699/2020, r.g.n. 17950/2020 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 27.04.2020, notificato unitamente al provvedimento di correzione dell'errore materiale (cronologico 14789/2020 del 07.07.2020) in data 14.07.2020, con cui è stato ingiunto ai in epigrafe di pagare alla parte ricorrente la somma di € Parte_5
3.512.000,00 oltre interessi come da domanda, spese di procedura, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, IVA e CPA.
CONCLUSIONI: come da note depositate da parte opponente in data 03.01.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 07.01.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2020, il Parte_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in
[...]
epigrafe, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_3
dell'importo di € 3.512.000,00, somma pretesa in virtù della sentenza della Corte
[...]
pagina 2 di 4 d'Appello di Cagliari n. 255/2018 che aveva accertato l'importo da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione relativa alla parte delle superfici dell'area sita nel
Comune di Uta (in catasto al foglio 49, mappale 178 ed al foglio 50, mappale 147).
Parte opponente nell'atto di opposizione eccepiva: - l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma, per essere competente il Tribunale di Cagliari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 637
c.p.c., dell'art. 1182 c.c. e della specifica disciplina delle norme di contabilità pubblica;
-
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., a fronte dell'avvenuto pagamento liberatorio da parte dell'amministrazione (che aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari depositando l'importo liquidato presso la Cassa Depositi e Prestiti – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari, come evincibile dai decreti di pagamento allegati). Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il cui consolidamento avrebbe comportato una duplicazione di pagamento della somma ingiunta e liquidata nella richiamata sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari.
In data 09.02.2021 si costituiva la società opposta, contestando i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 25.02.2021 era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo su istanza della Difesa erariale, a fronte della intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo (con compensazione delle spese di lite) depositata dalla società opposta in data
03.10.2024. All'udienza dell'11.12.2024, in assenza della società opposta, la difesa erariale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, evidenziando che nell'atto a firma dello stesso amministratore rappresentante legale della società (e del difensore), in data 06/03/2023, la società opposta aveva dichiarato “di rinunciare in modo unilaterale e incondizionato al decreto ingiuntivo
n. 6699/2020 R.G. 17950/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 27/04/2020, già ottenuto e notificato”. Il Tribunale rilevava che “l'atto di rinuncia al decreto ingiuntivo” dovesse intendersi quale rinuncia alla domanda monitoria e rinviava all'udienza dell'07.01.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritto, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 3 di 4 A fronte della rinuncia incondizionata al decreto ingiuntivo opposto e all'esito della posizione assunta dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Roma 08.01.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
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