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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 527/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZECCHIN ANNA e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to ZECCHIN ANNA e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portogruaro (VE) il
07/01/1989, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni in data 09/10/1996 con atto notorio n. 55420 Racc. n. 10846 del Notaio Dott.
di Treviso;
Persona_1
1 separati con sentenza n. 474/2024, pubblicata il 15/07/2024 – R.G. 2148/2023 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: nata a [...] il Parte_2
05/12/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 14/04/2025 e cioè “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Portogruaro (VE).
2. presso l'abitazione sita in Teglio Veneto (VE) via Dei Salicili, n. 10, già di sua proprietà, risiederà il sig. ; Controparte_1
3. la sig.ra ha già trasferito la sua residenza in Concordia Parte_1
Sagittaria, via San Giacomo, n. 37;
4. La figlia , diciottenne attualmente vive prevalentemente presso la Pt_2
dimora paterna dove mantiene la residenza anagrafica e prosegue il suo percorso di studia di scuola superiore. Il padre si assumerà per intero l'onere del suo contributo al mantenimento ordinario, mentre le spese straordinarie,
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc. ecc.) andranno divise al 50% tra i genitori, fermo restando il principio che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Portogruaro (VE), in data 07/01/1989;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 1, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
3 dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 527/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZECCHIN ANNA e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to ZECCHIN ANNA e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portogruaro (VE) il
07/01/1989, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni in data 09/10/1996 con atto notorio n. 55420 Racc. n. 10846 del Notaio Dott.
di Treviso;
Persona_1
1 separati con sentenza n. 474/2024, pubblicata il 15/07/2024 – R.G. 2148/2023 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: nata a [...] il Parte_2
05/12/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 14/04/2025 e cioè “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Portogruaro (VE).
2. presso l'abitazione sita in Teglio Veneto (VE) via Dei Salicili, n. 10, già di sua proprietà, risiederà il sig. ; Controparte_1
3. la sig.ra ha già trasferito la sua residenza in Concordia Parte_1
Sagittaria, via San Giacomo, n. 37;
4. La figlia , diciottenne attualmente vive prevalentemente presso la Pt_2
dimora paterna dove mantiene la residenza anagrafica e prosegue il suo percorso di studia di scuola superiore. Il padre si assumerà per intero l'onere del suo contributo al mantenimento ordinario, mentre le spese straordinarie,
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc. ecc.) andranno divise al 50% tra i genitori, fermo restando il principio che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Portogruaro (VE), in data 07/01/1989;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 1, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
3 dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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