Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/05/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4443/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Alessia Gigli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4443/2022 R.G. promossa da:
P.VA ) con sede legale in Altamura (BA), s.s. 96, Km 5,4 in CP_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante sig. , assistita, rappresentata e difesa, in forza di CP_2 procura alle liti congiunta all'atto di citazione, in via anche disgiunta dall'avv. Stefania Martin (C.F. ) e dall'avv. Massimo Cardarelli (C.F. C.F._1
), entrambi del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 dell'avv. Stefania Martin, sito in Padova, via N. Tommaseo 69/D – PEC:
Email_1
ATTORE contro
(Cod. Fisc. e P.VA ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.VA_2 speciale Avv. giusta procura speciale conferita in data 31/03/2010 (Atto Controparte_4
pagina 1 di 11
02.5464206) con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 CONVENUTO
Avente per oggetto: Ripetizione indebito oggettivo
CONCLUSIONI
ATTORE: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 11.11.2024
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito:
- In via principale: a) accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla società attrice alla convenuta a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica in relazione alle fatture emesse per le forniture rese nel 2010 e 2011 in relazione ai punti di prelievo dell'elettricità (POD) nr.i IT001E71080390, relativo all'utenza sita in Altamura (BA), Contrada Lazzaretto, SN – 70022 e IT001E00012036, relativo all'utenza sita in Altamura (BA), SS 96 – Km 5,4 - 70022 attesa la contrarietà della normativa nazionale rispetto al diritto unionale, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE e, comunque, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) per effetto dell'accertamento di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della società alla restituzione della complessiva somma di € CP_1
17.724,89 in linea capitale, indebitamente versata alla società (P.Iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.VA_2
Milano via A. Vespucci nr. 2, condannare la società a pagare alla Controparte_3 società (P.VA ) con sede legale in Altamura (BA), s.s. 96, CP_1 P.VA_1
Km 5,4, in persona del legale rappresentante, sig , la complessiva somma di CP_2
€ 17.724,89, o quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, oltre:
- interessi maturati al tasso legale di cui all'art. 1284 1 co c.c. dal 04.03.2021 (data di formale messa in mora, alla data di deposito dell'atto di citazione);
- nonché interessi maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 1284 4 co. c.c. e anatocismo sugli interessi dalla data di deposito del presente atto di citazione al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, VA e CPA come per legge”.
CONVENUTO: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 08.11.2024: pagina 2 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo occorrendo il rinvio alla Corte di giustizia sui quesiti menzionati in narrativa o su ogni altro quesito che il Tribunale ritenga rilevante, così giudicare: in via preliminare, principale:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dal D.L. 132/14 convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014 ovvero in subordine, assegnare alla stessa un termine perentorio per esperirlo;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da per CP_1 effetto del mancato esperimento del procedimento di conciliazione previsto dal “testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico (Tico), approvato con delibera AEEGSI n. 209/2016/E/com ovvero, in subordine, assegnare alla stessa un termine perentorio per esperirlo;
in via preliminare, subordinata:
- accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale il 14/07/2021 e/o sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale - Corte costituzionale il 16/03/2022 e il presente giudizio, sospendere l'odierno procedimento, anche ai sensi di quanto disposto all'art. 295 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti alle premesse;
- ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento in causa del Controparte_5
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.VA_3 con sede in Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma e della relativa articolazione territorialmente competente tenuto conto della sede dell'attrice; nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell'attrice in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto d Controparte_3 nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_3 ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione ( ivi compresi gli importi di addizionale provinciale relativi al periodo 01/01/2010 – 01.04.2010), ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il pagina 3 di 11 vantaggio fiscale già conseguito da e statuendo la diversa e minor CP_1 somma ritenuta di giustizia, con applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nonchè senza rivalutazione monetaria né anatocismo, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere dall'erario qualsiasi somma Controparte_3 fosse condannata a rimborsare all'attrice; in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a resistere in giudizio per non vedersi Controparte_3 pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2022 ha convenuto in giudizio CP_1 deducendo di aver sottoscritto con la stessa un contratto di Controparte_3 somministrazione di energia elettrica in relazione ai seguenti punti di prelievo dell'elettricità (POD): IT001E00012036, relativo all'utenza sita in Altamura (BA), SS 96 Altamura – Bari - Km 5,4 e IT relativo all'utenza sita in Altamura (BA), Contrada Lazzaretto, P.VA_4
SN.
Parte attrice ha allegato di aver provveduto all'integrale pagamento delle fatture, emesse da in relazione al suddetto rapporto di somministrazione, relative all'anno Controparte_3
2010 e 2011, precisando che le fatture relative ai consumi riferiti all'anno 2010 sono state pagate, in parte, successivamente, nell'anno 2011, come si evince dagli estratti conto allegati. ha precisato che nell'ammontare corrisposto a saldo delle fatture emesse da CP_1
è compreso anche l'importo di complessivi € 17.724,89 a titolo di Controparte_3 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. n. 26/2007, norma nazionale istitutiva dell'addizionale. ha specificato che quanto versato a titolo di addizionale provinciale è stato CP_1 indebitamente corrisposto a in quanto l'art. 6, co. 1 lett. C) del D.L. n. Controparte_3
511/88, istitutivo dell'addizionale provinciale sull'accisa all'energia elettrica, deve essere disapplicato per contrarietà all'art. 1, Par 2 della Direttiva Europea 2008/118/CE nonché per contrarietà al diritto comunitario in materia di addizionali sulle accise, conformemente all'interpretazione della Corte di Giustizia UE.
pagina 4 di 11 In particolare, ha rilevato che la Direttiva 2008/118/CE ha previsto che gli Stati CP_1 membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto all'accisa sul consumo di energia elettrica solamente nel caso in cui tali imposte abbiano una finalità specifica.
Parte attrice ha evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato, confermando la normativa comunitaria, che le semplici esigenze di bilancio locale non possono essere considerate finalità specifiche. ha dedotto che la disciplina istitutiva dell'addizionale all'accisa, non CP_1 perseguendo alcuna “finalità specifica” ed essendo in aperto contrasto con il diritto unionale è stata abrogata, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 2, co. 6 D.Lgs. n. 23/2011.
Parte attrice, pertanto, ha evidenziato che la Corte di Cassazione si è pronunciata, con riferimento alla compatibilità della normativa istitutiva dell'addizionale all'accisa all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, con varie sentenze affermando i seguenti principi di diritto, ai sensi dei quali “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione precedente, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'articolo 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia dell'UE…” e che “Le addizionali alle accise sull'energia elettrica…non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, apr. 2, Direttiva 2008/118 CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”. (Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 15198/2019). relativamente all'azione di ripetizione dell'indebito come tutela per l'utente CP_1 finale da effettuare nei confronti del fornitore, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ai sensi del quale: “ nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa..”. (Cass. Civ. n. 27099/2019).
Parte attrice ha chiesto, pertanto, la condanna di alla restituzione, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2033 c.c., dell'importo, di € 17.724,89 corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati al tasso legale di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal 04.03.2021 alla data di deposito dell'atto di citazione, nonché interessi pagina 5 di 11 maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. e anatocismo sugli interessi, dalla data di deposito dell'atto di citazione sino al saldo effettivo. con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2022, si è costituita Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda di CP_1 per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita ovvero del tentativo di conciliazione previsto dal “Tico” adottato con deliberazione AEEG n. 209/2016/E/COM.
Parte convenuta, sempre in via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. affermando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 c. 4 del D.Lgs. n. 504/1995 sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26.03.2021 e sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 cc. 1 lett. c e 2 del D.L. n. 511/1988 e s.m.i. sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30.12.2021. in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande di Controparte_3 CP_1 evidenziando la legittimità dell'addebito addizionale fino all'abrogazione dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 511/1988, eccependo l'irrilevanza, nel presente giudizio, dell'incompatibilità tra le addizionali all'accisa e la Direttiva 2008/118/CE, essendo l'efficacia delle direttive self- executing limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non estrinsecando, invece, alcun effetto nei rapporti tra privati, come nel caso di specie.
Parte convenuta ha dedotto che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione dell'addizionale provinciale, in ogni caso l'incompatibilità tra diritto interno (D.L. n. 511/1988) e ordinamento comunitario (Direttiva 2008/118/CE) è sorta solamente in data 01.04.2010, e, conseguentemente, tutte le somme versate all'erario per periodi antecedenti a tale giorno non possono formare oggetto di ripetizione in quanto saldate prima che la citata norma impositiva venisse definitivamente meno. ha rilevato che l'accoglimento della domanda di parte attrice Controparte_3 comporterebbe la violazione del diritto di rivalsa previsto dall'art. 53 del TUA che intende garantire una neutralità economica al fornitore con riferimento al peso dell'addizionale.
Parte convenuta, deducendo la natura non autonoma dell'addizionale rispetto all'accisa, di cui configurerebbe un mero inasprimento, ha chiesto procedersi al rinvio alla Corte di Giustizia UE al fine di sapere se all'addizionale provinciale italiana possa applicarsi la Direttiva 2008/118/Ce. ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i pagamenti Controparte_3 effettuati da prima del 04.03.2011 (dieci anni prima della PEC di messa in CP_1 mora del 04.03.2021).
Sempre parte convenuta ha contestato il quantum della domanda di ripetizione d'indebito evidenziando che l'importo complessivamente esposto da a titolo di Controparte_3
pagina 6 di 11 addizionale provinciale sulle accise nelle fatture emesse nel periodo contestato, ammonta alla minor somma di € 16.364,62, come risulta dal prospetto riepilogativo in atti. ha evidenziato che con l'accoglimento della domanda di Controparte_3 CP_1 rimborso di quanto pagato a titolo di addizionali sull'accisa, conseguirebbe un indebito vantaggio fiscale.
Parte convenuta ha chiesto, in via graduata, di procedere al rinvio alla Corte di Giustizia UE con riferimento all'incompatibilità dell'art. 14, comma 4 TUA, disciplinante le modalità di rimborso dell'addizionale restituita in forza di sentenza di condanna del giudice civile, con l'ordinamento unionale. ha, infine, contestato la richiesta di della corresponsione Controparte_3 CP_1 della rivalutazione monetaria sull'importo di € 17.724,89 ed ha rilevato che gli interessi dovranno essere applicati al tasso legale dalla data di proposizione della domanda giudiziale, stante l'evidente buona fede di nel momento in cui ha richiesto il Controparte_3 pagamento delle somme oggetto di domanda di restituzione.
All'udienza del 01.03.2023 il giudice ha assegnato i termini, richiesti dalle parti per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c., rinviando all'udienza del 22.06.2023 per esame delle richieste istruttorie. Con provvedimento del 29.05.2023 il giudice, rilevato il suo passaggio alla giustizia amministrativa, ha differito l'udienza, già fissata per il 22.06.2023, al 12.10.2023. All'udienza del 12.10.2023 nessuno è comparso per e il Controparte_3 giudice, su richiesta di ha rinviato per la precisazione delle conclusioni CP_1 all'udienza del 18.07.2024. Con provvedimento del 09.07.2024 il giudice, richiamata la comunicazione Tabella Feriale 2024 del Presidente del Tribunale di Verona e rilevata la soppressione delle udienze ordinarie dal 15.07.2024 al 24.07.2024 e dal 03.09.2024 al 07.09.2024, ha differito l'udienza già fissata per il 18.07.2024 al 18.10.2024.
Con provvedimento del 11.10.2024 il giudice, su apposita istanza di ha Controparte_3 disposto lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte e, al fine di rispettare i termini perentori indicati all'art. 127 ter c.p.c., ha differito l'udienza al 13.11.2024.
Con provvedimento del 08.12.2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
Come si è detto, ha chiesto la ripetizione dell'importo di € 17.724,89 versato in CP_1 favore di a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica per le Controparte_3 forniture erogate negli anni 2010 e 2011, addizionale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c) D.L. 511/1988 e contrastante con il diritto unionale e con le pronunce della Corte di Giustizia UE.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
pagina 7 di 11 Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, sollevata da
[...]
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal “Tico” (“Testo CP_3 integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”).
L'art. 2, comma 2.4 dell'allegato A della deliberazione ARERA 209/2016/E/com, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3.1, esclude espressamente l'esperimento del tentativo di conciliazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per “le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari e fiscali”.
Si rileva che la presente controversia presenta profili di natura tributaria in quanto il rapporto, dal quale ha origine la rivalsa praticata sul cliente finale ha natura tributaria e, conseguentemente, la presente controversia è esclusa dalla disciplina sulla conciliazione prevista dal “Tico”.
Si ritiene, altresì, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014, in quanto la procedura di negoziazione assistita sarebbe stata superflua avendo dato riscontro negativo alla richiesta bonaria, inviata da Controparte_3 CP_1
di ripetizione dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica. (docc. 8 -9
[...]
. CP_1
Sempre in merito all'irrilevanza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, si rileva che la stessa ha dedotto Controparte_3 di essere costretta ad opporsi sistematicamente alle richieste di rimborso dei clienti finali e di non poter transigere in alcun modo la vertenza per non pregiudicare l'eventuale istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 14, comma 4 TUA, nei confronti dell'Erario.
In merito alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1995 e dell'art. 6, comma 1. lettera c), e 2 del D.L. n. 511/1988, promosse con ordinanze del 26 maro 2021 dal Collegio Arbitrale di Vicenza e del 30.12.2021 dal Tribunale Ordinario di Udine, si rileva che con la sentenza n. 43 depositata il 15.04.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995 sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 43/2025 ha stabilito che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
In particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che “tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di pagina 8 di 11 essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., sez. Tributaria n. 24373/2024; Cass. Civ. n. 27101/2019).
La sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'addizionale provinciale poiché la norma nazionale istitutiva della stessa non soddisfa il requisito della finalità specifica richiesto dalla direttiva. Infatti, il gettito era genericamente destinato al finanziamento delle Province, come risulta anche dal preambolo del D.L. del 1988.
Con la sentenza n. 43/2025 la Corte Costituzionale ha, pertanto, definitivamente chiarito che l'addizionale provinciale era illegittima fin dall'origine, con la conseguenza che il consumatore può far valere in giudizio il diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c. senza più alcun ostacolo dovuto al divieto di disapplicazione da parte del giudice civile.
Quanto sopra esposto porta alla disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con esclusione del fondamento normativo in forza del quale ha riaddebitato a Controparte_3 CP_1 gli importi corrispondenti alle addizionali sull'accisa sull'energia elettrica per le
[...] forniture erogate negli anni 2010 e 2011 e con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito.
Si rileva che l'eccezione, sollevata da di prescrizione decennale di tutti i Controparte_3 pagamenti effettuati anteriormente al 04.03.2011, ossia dieci anni prima della PEC di CP_1 di messa in mora del 04.03.2021, è infondata.
[...]
Risulta, infatti, documentalmente provato dall'analisi del prospetto riassuntivo dei pagamenti, oggetto di ripetizione, e degli estratti conto (doc. 5 e doc. 4 che il CP_1 pagamento più datato risale al 14.03.2011 e la comunicazione PEC, con cui ha CP_1 chiesto il pagamento dell'indebito così interrompendo il termine di prescrizione, è del 04.03.2021 (doc. 8 . CP_1 nella comparsa conclusionale ha dedotto che “… non ha Controparte_3 CP_1 allegato al proprio ricorso alcuna prova dei pagamenti che asserisce di aver effettuato in favore d . Controparte_3
Si rileva che parte convenuta, fino alla comparsa conclusionale, non ha mai contestato il mancato pagamento da parte di delle fatture, delle quali parte attrice ha CP_1 chiesto, con il presente giudizio, la restituzione dell'addizionale provinciale.
Ad ogni buon conto, si evidenzia che ha fornito prova dei pagamenti effettuati CP_1 mediante il deposito delle fatture passive emesse a suo carico da parte di Controparte_3 nell'anno 2010 -2011 (docc. 2 a – 2b - 3) e degli estratti conto attestanti il pagamento delle fatture (doc. 4 ). CP_1 sin dalla comparsa di costituzione, invece, ha contestato il quantum della Controparte_3 domanda di ripetizione d'indebito formulata da evidenziando che, in caso di CP_1 accoglimento della pretesa creditoria di parte attrice, la stessa dovrà essere riconosciuta nei pagina 9 di 11 limiti di € 16.364,62, importo esposto da parte convenuta a titolo di addizionale provinciale sulle accise nelle fatture emesse nel periodo in contestazione, come risulta dal prospetto riepilogativo e dalle bollette (docc. 7 - 8 . Controparte_3
Tale contestazione risulta priva di pregio in quanto, analizzando il prospetto depositato da parte convenuta (doc. 7 risulta che la stessa ha compreso anche voci Controparte_3 non riguardanti l'addizionale provinciale.
In particolare, nella colonna F “Dettaglio _linea” si evince che ha Controparte_3 considerato anche la voce “Deduzione imposta erariale”, voce che nulla ha a che fare con l'addizionale provinciale, trattandosi di diversa imposta. Togliendo dal prospetto la voce
“Deduzione imposta erariale”, che comporta la diminuzione dell'importo totale, l'importo totale è pari ad € 18.994,50, importo maggiore di quello richiesto da in CP_1 restituzione.
Come ben esplicitato da la differenza tra € 18.994,50 ed € 17.724,89, importo CP_1 richiesto da parte attrice, deriva dalla maggior valorizzazione, da parte di Controparte_3 della fattura n. 1420504 per € 1.333,38, mentre la valorizza per soli € 63,76. CP_1
Parte attrice ha precisato di non aver chiesto il rimborso € 1.333,38, a titolo di addizionale provinciale di cui alla fattura n. 1420504, perché parte di tale fattura (€ 20.710,30) era stata pagata il 21.01.2011 e, conseguentemente, per tale pagamento il diritto alla ripetizione risulta prescritto. pertanto, relativamente alla fattura n. 1420504 si è limitata a chiedere la CP_1 ripetizione della quota addizionale provinciale relativa al pagamento di € 1.040,06 corrisposto a saldo della fattura in data 14.03.2011. ha, infine, dettagliato che per ricavare € 63,76, importo chiesto in restituzione CP_1 relativamente alla fattura n. 1420504, è sufficiente una semplice proporzione nella quale
“l'importo totale della fattura n. 1420504 sta all'addizionale provinciale totale della fattura, come il pagamento parziale del 14.03.2011 sta ad “x”, dove “x” rappresenta la quota di addizionale provinciale versata con il pagamento parziale del 14/03/2011”.
Traducendo numericamente quanto sopra esposto risulta:
€ 21.750,40: € 1.333,38 = € 1.040,06: x
X= € 63,76 ossia l'importo chiesto in ripetizione da parte attrice per la fattura n. 1420504.
Per quanto sopra è tenuta al pagamento della somma di € 17.724,89. Controparte_3
Sulla somma, oggetto di condanna, devono essere riconosciuti gli interessi dalla domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c., posto che non appare dubitabile la buona fede del fornitore all'epoca del pagamento delle somme, oggetto di azione di rivalsa.
Nel caso di specie gli interessi devono essere riconosciuti nella misura prevista dall'art. 1284, 1 comma c.c. dalla data della messa in mora del 04.03.2021 fino alla data della domanda pagina 10 di 11 giudiziale e nella misura prevista dall'art. 1284, 4 comma c.c. per il periodo successivo fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, alla luce dei contrasti giurisprudenziali esistenti e dei mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) accoglie la domanda di e, conseguentemente, condanna CP_1 Controparte_3
a pagare in favore di la somma di € 17.724,89 oltre interessi legali nei termini CP_1 di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite
Verona, 26.05.2025 Il Giudice onorario Alessia Gigli
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