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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 678/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 678/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], Corso Europa n. 21/D, con il patrocinio degli avv.ti ROMANO' FRANCESCO
e BINDA MATTEO;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Besana Brianza, Via Garibaldi n. 1, con il patrocinio degli avv.ti ROMANO' FRANCESCO e
BINDA MATTEO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Missaglia (LC) il Parte_1 Parte_2 01.06.2018, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Missaglia (LC) – ufficio 1, quale atto n.4 parte I anno
2018; alle seguenti
c o n d i z i o n i
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo i dettami della normativa sull'affidamento Per_1 condiviso di cui all'art. 155 c.c. così modificato dalla Legge 54 del 15.03.2006 e dal D.lgv 154, con residenza prevalente presso la madre;
2) ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza di cui all'art. 155 c.c., ai sensi dell'art. 317 bis c.c. così modificato;
gli ascendenti di entrambi i rami hanno diritto di mantenere rapporti significati con la nipote minorenne, l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
3) il padre potrà avere con sé la figlia un giorno alla settimana da concordarsi fra i coniugi. In particolare, durante il periodo scolastico, dall'uscita dalla scuola al rientro il mattino seguente mentre, in assenza di impegno scolastico, dal mattino (ad orario da concordarsi) avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 12:00 del giorno seguente, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola (o da orario da concordarsi in assenza di impegno scolastico) al sabato, avendo cura di riaccompagnarla entro e non oltre le ore 21:00 ovvero dal sabato alle 18:00 sino alla domenica avendo cura di riaccompagnarla entro e non oltre le ore 21:00;
4) i coniugi si impegnano a concordare
i. entro il 31 maggio di ogni anno i periodi in cui trascorreranno le ferie estive con;
i coniugi avranno diritto ad Per_1 almeno 15 giorni anche non continuativi;
ii. entro il 30 novembre di ogni anno i periodi in cui trascorreranno le ferie natalizie con;
Per_1 iii. entro 15 giorni dalla giornata di Pasqua di ogni anno i periodi in cui trascorreranno le ferie pasquali con;
Per_1 5) il signor corrisponderà alla moglie l'importo di €.1.000,00 (mille/00) per il mantenimento della Parte_2 figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come individuate nel protocollo
29 marzo 2018 del Tribunale di Lecco.
6) le parti si danno reciprocamente atto di nulla opporre l'un l'altra per ciò che attiene alle formalità riguardanti il rilascio delle carte di espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore;
7) i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 01/06/2018 a Missaglia e dalla loro unione è nata la figlia (in data 3.7.2014), Per_1 attualmente ancora minorenne.
I coniugi hanno depositato in data 11.6.2024 ricorso per separazione consensuale, chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte. Con sentenza n. 204/2024 pubblicata il
23.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
06/05/2025, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Missaglia il 01/06/2018 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 Parte_2
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte I, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Missaglia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 678/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], Corso Europa n. 21/D, con il patrocinio degli avv.ti ROMANO' FRANCESCO
e BINDA MATTEO;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Besana Brianza, Via Garibaldi n. 1, con il patrocinio degli avv.ti ROMANO' FRANCESCO e
BINDA MATTEO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Missaglia (LC) il Parte_1 Parte_2 01.06.2018, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Missaglia (LC) – ufficio 1, quale atto n.4 parte I anno
2018; alle seguenti
c o n d i z i o n i
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo i dettami della normativa sull'affidamento Per_1 condiviso di cui all'art. 155 c.c. così modificato dalla Legge 54 del 15.03.2006 e dal D.lgv 154, con residenza prevalente presso la madre;
2) ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza di cui all'art. 155 c.c., ai sensi dell'art. 317 bis c.c. così modificato;
gli ascendenti di entrambi i rami hanno diritto di mantenere rapporti significati con la nipote minorenne, l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
3) il padre potrà avere con sé la figlia un giorno alla settimana da concordarsi fra i coniugi. In particolare, durante il periodo scolastico, dall'uscita dalla scuola al rientro il mattino seguente mentre, in assenza di impegno scolastico, dal mattino (ad orario da concordarsi) avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 12:00 del giorno seguente, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola (o da orario da concordarsi in assenza di impegno scolastico) al sabato, avendo cura di riaccompagnarla entro e non oltre le ore 21:00 ovvero dal sabato alle 18:00 sino alla domenica avendo cura di riaccompagnarla entro e non oltre le ore 21:00;
4) i coniugi si impegnano a concordare
i. entro il 31 maggio di ogni anno i periodi in cui trascorreranno le ferie estive con;
i coniugi avranno diritto ad Per_1 almeno 15 giorni anche non continuativi;
ii. entro il 30 novembre di ogni anno i periodi in cui trascorreranno le ferie natalizie con;
Per_1 iii. entro 15 giorni dalla giornata di Pasqua di ogni anno i periodi in cui trascorreranno le ferie pasquali con;
Per_1 5) il signor corrisponderà alla moglie l'importo di €.1.000,00 (mille/00) per il mantenimento della Parte_2 figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come individuate nel protocollo
29 marzo 2018 del Tribunale di Lecco.
6) le parti si danno reciprocamente atto di nulla opporre l'un l'altra per ciò che attiene alle formalità riguardanti il rilascio delle carte di espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore;
7) i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 01/06/2018 a Missaglia e dalla loro unione è nata la figlia (in data 3.7.2014), Per_1 attualmente ancora minorenne.
I coniugi hanno depositato in data 11.6.2024 ricorso per separazione consensuale, chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte. Con sentenza n. 204/2024 pubblicata il
23.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
06/05/2025, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Missaglia il 01/06/2018 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 Parte_2
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte I, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Missaglia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada