Art. 173. (Norme abrogative)
Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964 , l'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 ;
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 , 11 maggio 1976, n. 271 , 21 novembre 1978, n. 718 , 17 novembre 1978, n. 711 , 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2 , 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715 ;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianita' di servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ;
l' articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.
Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964 , l'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 ;
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 , 11 maggio 1976, n. 271 , 21 novembre 1978, n. 718 , 17 novembre 1978, n. 711 , 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2 , 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715 ;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianita' di servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ;
l' articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.