Versione
13 luglio 1980
13 luglio 1980
Art. 173. (Norme abrogative)
Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964 , l'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 ;
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 , 11 maggio 1976, n. 271 , 21 novembre 1978, n. 718 , 17 novembre 1978, n. 711 , 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2 , 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715 ;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianita' di servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ;
l' articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.
Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964 , l'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 ;
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 , 11 maggio 1976, n. 271 , 21 novembre 1978, n. 718 , 17 novembre 1978, n. 711 , 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2 , 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715 ;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianita' di servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ;
l' articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/10/1982 n. 80 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 23 ottobre 1982 · 4.495545
Pervengono alla scrivente richieste intese a conoscere se, a seguito della soppressione dell\'assegno perequativo pensionabile per tutti i dipendenti dello Stato - conseguente all\'applicazione dell\'art. 173 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - al personale delle abolite Imposte di Consumo di nomina privata, in servizio presso gli uffici dipendenti da questa Direzione
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 02/05/2018, n. 150Provvedimento: […] Appunto perché incluso nel trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1°(gradi) luglio 1978, l'assegno perequativo è stato, infatti, soppresso, dall'art. 173 della stessa legge n.312/1980.Leggi di più...
- assegno perequativo·
- inammissibilità ricorso·
- trattamento economico complessivo·
- legge 628/1973·
- infondatezza ricorso·
- art. 140 legge 312/1980·
- riliquidazione pensione militare·
- legge 312/1980·
- spese compensate·
- art. 2 legge 336/1970