Articolo 173 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 172Articolo 174
Versione
13 luglio 1980
Art. 173. (Norme abrogative)

Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964 , l'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 ;
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 , 11 maggio 1976, n. 271 , 21 novembre 1978, n. 718 , 17 novembre 1978, n. 711 , 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2 , 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715 ;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianita' di servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ;
l' articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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