TRIB
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/04/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
n. 274/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 274/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 28.2.2022 da:
(C.F. ), nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Walter Taballione, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Polonia), il 01.10.1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide
Baldassarre, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da ricorso: “Ricorre Alla S.V. Ill.ma affinché voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 710 cpc e previo espletamento dei rituali incombenti, voglia dichiararlo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la signora e disporre che il sig. non debba più versare Controparte_1 Parte_1
l'assegno a titolo di mantenimento a favore dei figli e della moglie signora dalla Controparte_1 data del verificarsi delle condizioni suindicate di mutamento del reddito dei convenuti e comunque dalla data del deposito del presente ricorso, anche visto che tali condizioni di reddito dei convenuti sussistevano già prima del deposito dello stesso.”;
per parte resistente, come da memoria di costituzione: “Voglia il Tribunale adito, viste le richieste della controparte, previa dichiarazione sullo status delle persone, adottare le stesse condizioni poste a base della separazione personale dei coniugi, omologate dal Tribunale intestato, che qui si intendono trascritte, non sussistendo le condizioni prospettate nel ricorso soprattutto in ordine all'assegno di mantenimento de i figli e della coniuge;
in via subordinata, ove il Tribunale adito dovesse procedere ad una riduzione delle condizioni economiche, disporre le opportune e doverose indagini, mediante gli organi di polizia giudiziaria e tributaria al fine di accertare le reali consistenze economiche per stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento”.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2022 il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio civile con la resistente il 6.5.1995 ad Avezzano, ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio con revoca CP_1
dell'obbligo di previsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, disposto in sede di separazione. In particolare, ha dedotto che le parti, separate dal 2018, sono entrambe economicamente indipendenti al pari dei figli, maggiorenni economicamente autosufficienti.
Si è costituita in giudizio la sig.ra concordando sulla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio ed insistendo per la conferma delle condizioni previste in separazione.
All'udienza presidenziale del 11.5.2022, il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione tra le parti e, all'esito, ha adottato quali provvedimenti temporanei e urgenti la previsione di un assegno di mantenimento mensili complessivi di euro 400,00, di cui rispettivamente euro 100,00 per la moglie, euro 100,00 mensili per il figlio di euro 200,00 per la Per_1 figlia . Per_2 A seguito di un rinvio, dinanzi al g.i. per un tentativo di bonario componimento della lite, alla successiva udienza del 20.11.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2018, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Avezzano il 6.5.1995 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 12, parte I, serie, anno 1995.
3. Preliminarmente si ritiene di dover confermare quanto statuito con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti resa dal Presidente il 23.2.2023 con riferimento al mantenimento della figlia . Per_2
Ed invero, dalla documentazione in atti non risulta che la ragazza, laureata dal 2021, sia attualmente economicamente indipendente, tanto che, in sede di udienza presidenziale, il ricorrente si era dichiarato disponibile a versare il mantenimento nei soli confronti della ragazza, insistendo per la revoca del mantenimento in favore della moglie e dell'altro figlio.
In questa sede, in assenza di allegazioni e della prova di fatti sopravvenuti rispetto a quanto previsto in sede presidenziale, si ritiene, pertanto, congruo mantenere l'assegno nei confronti della figlia in quanto, sebbene in giovane età e con un titolo di studio che le consente la ricerca di un'adeguata occupazione (laurea in Scienza del Servizio Sociale), si presume che la stessa stia ancora completando la propria preparazione professionale (alla luce del recente conseguimento del titolo di studio, ovvero nel 2021) e che, dunque, sia ancora alla ricerca di un'occupazione confacente al proprio titolo di studi.
Sul punto, giova rammentare che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, dovendo lo stesso provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875).
Nel caso di specie, dunque, non vi è contestazione in ordine alla prosecuzione di un percorso di studi universitario, culminato appunto con il conseguimento della laurea nel 2021, da parte della figlia , sicché si ritiene opportuno confermare in suo favore il suddetto Per_2
assegno, da versarsi sin quando la stessa non avrà raggiunto la propria indipendenza economica.
Del pari deve essere confermato l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio tuttavia nella minor misura di euro 100,00 mensili, come previsto dall'ordinanza di Per_1 adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 23.2.2023, alla luce dell'instabilità lavorativa in cui attualmente si trova il giovane, in quanto tirocinante presso uno studio di architettura.
Infatti, la precarietà lavorativa di unitamente alla giovane età dello stesso, nato nel Per_1
2001, giustificano la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, tuttavia nella minor misura di euro 100,00 mensili, come disposto con ordinanza presidenziale, in luogo della maggior misura di euro 200,00 mensili, previsti in separazione, anche alla luce dell'avvio della propria attività professionale, seppure come tirocinante, in relazione al proprio percorso di studi.
4. Va, infine, riconosciuto, in favore della resistente, un assegno divorzile di euro 100,00 mensili, ovvero pari al quantum dell'assegno di mantenimento disposto, in sede presidenziale, per la sig.ra alla luce dell'assenza di redditi propri adeguati a CP_1
garantirle la sopravvivenza (essendo ella percettrice del solo reddito di cittadinanza, gravato dal costo mensile del canone di locazione dell'abitazione ove risiede con i figli) e dell'immutabilità delle condizioni esistenti in fase presidenziale.
5. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite atteso che, sebbene non abbia trovato accoglimento la domanda di parte ricorrente in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento previsto in separazione, gli importi appaiono ridotti alla luce delle mutate condizioni reddituali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di , così decide:
[...] Controparte_1 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi ad Avezzano il 6.5.1995;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (atto n. 12, parte I, serie, anno 1995);
CONFERMA l'assegno di mantenimento in favore dei figli e ispettivamente Per_2 Per_1
nella misura di euro 200,00 ed euro 100,00 mensili, rivalutati secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie in misura del 50% ciascuno, come da protocollo d'intesa vigente in questo Tribunale;
PONE a carico di parte ricorrente un assegno divorzile di euro 100,00 mensili in favore della resistente, rivalutato secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 26.4.2024
Il Presidente
Dr.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 274/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 28.2.2022 da:
(C.F. ), nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Walter Taballione, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Polonia), il 01.10.1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide
Baldassarre, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da ricorso: “Ricorre Alla S.V. Ill.ma affinché voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 710 cpc e previo espletamento dei rituali incombenti, voglia dichiararlo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la signora e disporre che il sig. non debba più versare Controparte_1 Parte_1
l'assegno a titolo di mantenimento a favore dei figli e della moglie signora dalla Controparte_1 data del verificarsi delle condizioni suindicate di mutamento del reddito dei convenuti e comunque dalla data del deposito del presente ricorso, anche visto che tali condizioni di reddito dei convenuti sussistevano già prima del deposito dello stesso.”;
per parte resistente, come da memoria di costituzione: “Voglia il Tribunale adito, viste le richieste della controparte, previa dichiarazione sullo status delle persone, adottare le stesse condizioni poste a base della separazione personale dei coniugi, omologate dal Tribunale intestato, che qui si intendono trascritte, non sussistendo le condizioni prospettate nel ricorso soprattutto in ordine all'assegno di mantenimento de i figli e della coniuge;
in via subordinata, ove il Tribunale adito dovesse procedere ad una riduzione delle condizioni economiche, disporre le opportune e doverose indagini, mediante gli organi di polizia giudiziaria e tributaria al fine di accertare le reali consistenze economiche per stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento”.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2022 il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio civile con la resistente il 6.5.1995 ad Avezzano, ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio con revoca CP_1
dell'obbligo di previsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, disposto in sede di separazione. In particolare, ha dedotto che le parti, separate dal 2018, sono entrambe economicamente indipendenti al pari dei figli, maggiorenni economicamente autosufficienti.
Si è costituita in giudizio la sig.ra concordando sulla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio ed insistendo per la conferma delle condizioni previste in separazione.
All'udienza presidenziale del 11.5.2022, il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione tra le parti e, all'esito, ha adottato quali provvedimenti temporanei e urgenti la previsione di un assegno di mantenimento mensili complessivi di euro 400,00, di cui rispettivamente euro 100,00 per la moglie, euro 100,00 mensili per il figlio di euro 200,00 per la Per_1 figlia . Per_2 A seguito di un rinvio, dinanzi al g.i. per un tentativo di bonario componimento della lite, alla successiva udienza del 20.11.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2018, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Avezzano il 6.5.1995 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 12, parte I, serie, anno 1995.
3. Preliminarmente si ritiene di dover confermare quanto statuito con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti resa dal Presidente il 23.2.2023 con riferimento al mantenimento della figlia . Per_2
Ed invero, dalla documentazione in atti non risulta che la ragazza, laureata dal 2021, sia attualmente economicamente indipendente, tanto che, in sede di udienza presidenziale, il ricorrente si era dichiarato disponibile a versare il mantenimento nei soli confronti della ragazza, insistendo per la revoca del mantenimento in favore della moglie e dell'altro figlio.
In questa sede, in assenza di allegazioni e della prova di fatti sopravvenuti rispetto a quanto previsto in sede presidenziale, si ritiene, pertanto, congruo mantenere l'assegno nei confronti della figlia in quanto, sebbene in giovane età e con un titolo di studio che le consente la ricerca di un'adeguata occupazione (laurea in Scienza del Servizio Sociale), si presume che la stessa stia ancora completando la propria preparazione professionale (alla luce del recente conseguimento del titolo di studio, ovvero nel 2021) e che, dunque, sia ancora alla ricerca di un'occupazione confacente al proprio titolo di studi.
Sul punto, giova rammentare che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, dovendo lo stesso provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875).
Nel caso di specie, dunque, non vi è contestazione in ordine alla prosecuzione di un percorso di studi universitario, culminato appunto con il conseguimento della laurea nel 2021, da parte della figlia , sicché si ritiene opportuno confermare in suo favore il suddetto Per_2
assegno, da versarsi sin quando la stessa non avrà raggiunto la propria indipendenza economica.
Del pari deve essere confermato l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio tuttavia nella minor misura di euro 100,00 mensili, come previsto dall'ordinanza di Per_1 adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 23.2.2023, alla luce dell'instabilità lavorativa in cui attualmente si trova il giovane, in quanto tirocinante presso uno studio di architettura.
Infatti, la precarietà lavorativa di unitamente alla giovane età dello stesso, nato nel Per_1
2001, giustificano la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, tuttavia nella minor misura di euro 100,00 mensili, come disposto con ordinanza presidenziale, in luogo della maggior misura di euro 200,00 mensili, previsti in separazione, anche alla luce dell'avvio della propria attività professionale, seppure come tirocinante, in relazione al proprio percorso di studi.
4. Va, infine, riconosciuto, in favore della resistente, un assegno divorzile di euro 100,00 mensili, ovvero pari al quantum dell'assegno di mantenimento disposto, in sede presidenziale, per la sig.ra alla luce dell'assenza di redditi propri adeguati a CP_1
garantirle la sopravvivenza (essendo ella percettrice del solo reddito di cittadinanza, gravato dal costo mensile del canone di locazione dell'abitazione ove risiede con i figli) e dell'immutabilità delle condizioni esistenti in fase presidenziale.
5. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite atteso che, sebbene non abbia trovato accoglimento la domanda di parte ricorrente in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento previsto in separazione, gli importi appaiono ridotti alla luce delle mutate condizioni reddituali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di , così decide:
[...] Controparte_1 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi ad Avezzano il 6.5.1995;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (atto n. 12, parte I, serie, anno 1995);
CONFERMA l'assegno di mantenimento in favore dei figli e ispettivamente Per_2 Per_1
nella misura di euro 200,00 ed euro 100,00 mensili, rivalutati secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie in misura del 50% ciascuno, come da protocollo d'intesa vigente in questo Tribunale;
PONE a carico di parte ricorrente un assegno divorzile di euro 100,00 mensili in favore della resistente, rivalutato secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 26.4.2024
Il Presidente
Dr.ssa Maria Proia