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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 14790/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat
1 nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. 14790/2023 intercorrente fra:
, elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 24, presso lo Controparte_1
studio dell'avv.to Sabbatina Mogavero, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Brescia, piazza Loggia n. 5, presso lo studio Controparte_2
degli avv.ti Andrea Zaglio ed Augusto Azzini, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
CONVENUTA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Gambi (ndr: Controparte_3
luogo non dichiarato dalla parte), che la rappresenta e difende per delega in atti;
CONVENUTA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Gambi (ndr: Controparte_4
luogo non dichiarato dalla parte), che la rappresenta e difende per delega in atti;
TERZA CHIAMATA
Procura della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE OBBLIGATORIO
Avente ad oggetto: querela di falso in via principale all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 20.05.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill'.mo Giudicante adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza:
A) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle 7 firme/sottoscrizioni apparentemente riferite alla Signora e riportate sulla CP_1
2 “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e sui moduli delle “Condizioni Generali di Locazione
Finanziaria Mobiliare” (v. Docc. 2 bis e 8 bis, nella parte “Documenti recanti le firme in verifica” e corrispondenti originali prodotti ex adverso);
B) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulle e/o inesistenti e/o annullabili e/o invalide e/o inefficaci le 7 firme/sottoscrizioni apparentemente riferite alla Sig.ra
e mai apposte dalla stessa sulla “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e sul CP_1
documento denominato “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” (v. Docc. 2 bis e 8 bis, nella parte “Documenti recanti le firme in verifica” e corrispondenti originali prodotti ex adverso)
e, per l'effetto,
C) Dichiarare nulli e/o inesistenti e/o annullabili e/o invalidi e/o inefficaci la “fidejussione del Centro
Leasing Banca S.p.A.” e il documento denominato “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria
Mobiliare” (v. Docc. 2 bis e 8 bis, nella parte “Documenti recanti le firme in verifica” e corrispondenti originali prodotti ex adverso), per tutti i motivi esposti in atto;
D) Accertare e dichiarare, anche ex officio, alla luce di tutto quanto sopra esposto e della condotta processuale tenuta dalle parti convenute, oltre che della manifesta reticenza delle stesse a produrre la documentazione originale oggetto di querela di falso (malgrado specifica richiesta dell'Organo
Giudicante) e della produzione tardiva e solo parziale della suddetta documentazione (peraltro, solo all'udienza di giuramento del CTU), la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico delle parti convenute a cui tale responsabilità possa essere ascritta sulla base della condotta processuale concretamente posta in essere nell'ambito del presente giudizio e, per l'effetto, condannarli al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa da parte di codesto Ill.mo Giudicante;
E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre tassa di registro della sentenza, e distrazione delle stesse a favore del legale antistatario, con liquidazione delle stesse sulla base dei criteri di cui al punto III. del presente atto”.
Conclusioni parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
-in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di per le Controparte_2
ragioni meglio esposte in narrativa;
- nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese e compensi integralmente rifusi”.
3 Conclusioni parte convenuta Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
• accogliere la querela di falso, ove la stessa risulti provata;
• con compensazione delle spese di lite”.
Conclusioni terza chiamata Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
• si rimette a Giustizia in relazione alla querela di falso proposta dalla sig.ra Controparte_1
• con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni Pm in sede:
“Accogliersi la querela di falso”.
Motivi della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Controparte_1 [...]
ed rappresentando: 1) che in data 17.03.2023 le Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
comunicava di aver acquistato da i crediti derivanti dalla posizione Controparte_2
Carrozzeria Nuova Boston s.r.l. (contratto di locazione finanziaria), per un totale di € 82.876,38; 2) che era debitrice della suddetta somma avendo rilasciato una fideiussione;
3) di non aver CP_1
tuttavia mai sottoscritto la garanzia e neppure le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria mobiliare a lei inviate da;
4) di voler pertanto presentare querela di falso CP_3
contro le 7 firme presente sui citati due documenti a lei apparentemente riconducibili, con contestuale domanda di nullità dei suddetti documenti.
Costituitasi in giudizio, rilevava: 1) di aver ceduto pro soluto in data Controparte_2
21.10.2022 a mezzo di un'operazione di cartolarizzazione ad il credito oggetto di CP_3
contestazione; 2) di aver contestualmente ceduto ad il rapporto giuridico Controparte_4
oggetto di causa;
3) di difettare, pertanto, di legittimazione passiva.
costituitasi in giudizio, rappresentava: 1) di aver acquistato da Controparte_3 Controparte_2
il credito oggetto di causa;
2) di non essere in grado di esprimersi sulla domanda attorea in
[...]
4 quanto estranea alla raccolta della firma;
3) di non opporsi all'accoglimento della domanda, qualora fondata.
A seguito delle difese delle società convenute, la difesa dell'attrice chiedeva di poter chiamare in giudizio anche Controparte_4
costituitasi in giudizio, rappresentava: 1) di non essere in grado di esprimersi
[...]
sulla domanda attorea in quanto estranea alla raccolta della firma;
2) che il credito era in capo esclusivamente ad , sicché non ha azione nei confronti dell'attrice, con CP_3 Controparte_4
conseguente difetto di legittimazione passiva;
3) di rimettersi alla valutazione del Tribunale in punto fondatezza della querela.
Disposta Ctu grafologica a cura della dott.ssa il Giudice fissava udienza di Persona_1
discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 20.05.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, mentre il Pm in sede, regolarmente notiziato del presente procedimento, chiedeva l'accoglimento della querela.
2) Tanto premesso, va detto che l'unico soggetto passivamente legittimato alla querela di falso introdotta da è in quanto attualmente unico soggetto titolare Controparte_1 Controparte_3
del credito derivante dalla fideiussione apparentemente rilasciata dalla stessa attrice e quindi unico soggetto legittimato a valersi della garanzia stessa formulando una domanda giudiziale o un'eccezione, come infatti dimostrato dalla richiesta di pagamento inoltrata da a CP_3
prima dell'introduzione di questo giudizio (doc. n. 1 e 1 bis di parte attrice). CP_1
ed di conseguenza, non sono legittimate passive Controparte_2 Controparte_4
rispetto alla domanda di querela di falso, essendo irrilevante che la prima abbia raccolto le firme dell'attrice e la seconda sia titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto, posto che entrambe non hanno agito né possono agire in forza dei documenti contenenti le firme contestate.
, in effetti, non è più titolare di nulla, posto che il credito è stato ceduto ad Controparte_2 CP_3
mentre i rapporti giuridici (che altro non sono che gli effetti ancora esistenti del contratto)
[...]
sono stati ceduti ad , come da art. 1406 c.c. secondo cui “Ciascuna parte può Controparte_4
sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”: il contratto, dunque, è passato ad
. Controparte_4
5 Pacifica giurisprudenza, in effetti, individua nella sola la legittimata passiva della CP_3
querela di falso, atteso che “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass., sez. VI, 17/07/2019, n. 19281; ma l'orientamento è consolidato da almeno 60 anni: Cass n.
330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; si veda anche Cass. n. 4036/2024 secondo cui “per effetto della natura e dell'oggetto della querela di falso, tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell'autore della supposta falsificazione dell'atto pubblico, ma solo - perché lo scopo di tale giudizio consiste nell'accertamento della falsità
o meno di tale atto dotato dell'efficacia attribuitagli dall'art. 2700 c.c. - nei riguardi dell'Amministrazione (dalla quale il pubblico ufficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico stesso, ragion per cui l'unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, il ”). Controparte_5
Va detto che oltre a proporre la querela di falso, ha pure chiesto di dichiarare nulli i CP_1
documenti contenenti le sottoscrizioni disconosciute, sicché per questa domanda Controparte_4
in quanto attuale titolare dei rapporti giuridici, è indubbiamente legittimata passiva.
[...]
3) Nel merito la querela è fondata alla luce dei risultati della Ctu grafologica (risultati che non sono stati contestati da alcuna parte).
Al riguardo va premesso che la Ctu si è svolta sia sulla fotocopia che sull'originale, che è stato prodotto dalla difesa di nel corso dell'udienza di giuramento del Ctu, ad eccezione CP_3
della pag. 2 della lettera di fideiussione (contenente 4 delle 7 firme disconosciute).
Nel merito la consulente ha così concluso: “valutata ed esclusa l'ipotesi di auto dissimulazione ad opera della sig.ra (sia per la presenza di particolari anomalie nel ductus delle firme in CP_1
verifica, sia per la tipologia delle discordanze), si ritiene che dette differenze siano indicative di una falsificazione attraverso l'imitazione libera di un modello autografo. Si conclude pertanto che le sette firme in verifica siano apocrife in quanto provenienti da mano diversa da quella di , Controparte_1
mano che ha cercato di imitarne le caratteristiche più appariscenti, senza peraltro coglierne l'aspetto più intimo e personale”.
6 La querela, pertanto, va accolta, dovendosi affermare che tutte le firme (7 in tutto) apparentemente riconducibili a apposte sulla fideiussione e sulle condizioni Controparte_1
generali del contratto di locazione finanziaria mobiliare sono apocrife.
Va conseguentemente accolta anche la domanda dell'attrice di dichiarare la nullità per mancanza di sottoscrizione dei documenti contenenti le firme disconosciute, domanda rispetto a cui sono legittimate tanto (quale titolare del credito) quanto (quale titolare dei CP_3 Controparte_4
rapporti giuridici, ovvero del contratto).
4) Le spese di lite seguono la soccombenza di verso l'attrice (la richiesta di Controparte_3 CP_3
di accoglimento della querela qualora fondata non può infatti giustificare la compensazione
[...]
delle spese di lite, essendo stata la condotta stragiudiziale di a dar corso al presente CP_3
giudizio, avendo detta parte tentato di azionare i documenti contenenti le firme disconosciute), nonché la soccombenza dell'attrice verso (posto che detta parte difetta di Controparte_2
legittimazione passiva).
Al riguardo va precisato che il valore di una causa avente ad oggetto una querela di falso non è dato dall'ipotetico valore del contratto contenuto nel documento contestato, ma è indeterminabile “in quanto il valore connesso ad una controversia sulla falsità di un documento non risulta determinabile, giacché esso è connaturato: a) sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che è quello di eliminare la verità del documento anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta;
b) sia alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità, che sono immaginabili nonostante che la sentenza che accerta la falsità non metta capo all'accertamento dell'autore del falso" (sul punto Cass. n. 15642/2017).
Le spese di lite sono quindi liquidate in base ai parametri minimi, valore indeterminabile, complessità bassa, per tutte le fasi processuali, in ragione della modesta attività processuale espletata.
Le spese di lite fra attrice ed sono interamente compensate posto che la Controparte_4
presenza in causa della terza chiamata, pur non legittimata passiva rispetto alla querela presentata, è stata giustificata sia dalla comunanza di causa essendo essa titolare dei rapporti giuridici discendenti dal contratto di fideiussione, per quanto non titolare del credito, sia dalla domanda di nullità dei documenti contenenti le firme disconosciute, domanda rispetto a cui la
7 terza chiamata è legittimata passiva: posto che all'accoglimento di questa domanda la terza chiamata non si è opposta, ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, trattandosi di domanda meramente ancillare rispetto alla querela presentata, tanto che ad essa le parti non hanno dedicato alcuno sforzo defensionale.
Nei rapporti giuridici fra convenute e fra convenute e terza chiamata le spese sono interamente compensate alla luce del tenore delle decisioni assunte.
Le spese di Ctu, invece, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti sono poste definitivamente a carico esclusivo di in quanto soccombente in punto prova Controparte_3
tecnica, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).
Parte attrice, infine, ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. delle convenute per la reticenza nel produrre la documentazione in originale.
Detta domanda astrattamente è riferibile solamente ad posto che solo detta parte (e CP_3
non le altre) era in possesso dell'originale. Essa è in ogni caso infondata sia in quanto detto ritardo non ha implicato né ritardo nello svolgimento del processo né maggiori difficoltà nella tutela dei diritti dell'attrice, sia in quanto ha addirittura chiesto l'accoglimento della domanda CP_3
attorea nel caso le firme fossero effettivamente risultate false, il che esclude la temerarietà della difesa complessivamente svolta:
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. e visto l'art. 225 c.p.c.:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le Controparte_2
domande formulate da parte attrice.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda Controparte_4
avente ad oggetto la querela di falso (A e B delle conclusioni rassegnate dall'attrice).
8 Accerta la falsità in quanto non riconducibili all'attrice di tutte e 7 le firme Controparte_1
presenti sulla fotocopia della “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e sui moduli delle
“Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” versata in causa da parte attrice nonché delle 3 firme presenti sull'originale dei medesimi documenti prodotti in causa da Controparte_3
Visti gli artt. 226 e 227 c.p.c. e 537 c.p.p.,
Ordina che la Cancelleria, passata in giudicato la presente sentenza, attesti sui documenti sopra citati che la presente sentenza ha accertato, in accoglimento della querela di falso presentata da
, la falsità delle firme sopra menzionate. Controparte_1
Dichiara la nullità della “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e del documento denominato “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” nella parte in cui sono riferibili alla posizione di . Controparte_1
Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo di con diritto alla ripetizione a favore delle altre parti di quanto Controparte_3
costoro eventualmente avessero già corrisposto al Ctu.
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di , spese che Controparte_3 Controparte_1
liquida in € 3.809,00 a titolo di compenso ed in € 545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore dell'avv.to Sabbatina Mogavero che si è dichiarata antistataria.
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di spese Controparte_1 CP_2 Controparte_2
che liquida in € 3.809,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Compensa le spese di lite in relazione a tutti gli altri rapporti processuali.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Torino, 20.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat
1 nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. 14790/2023 intercorrente fra:
, elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 24, presso lo Controparte_1
studio dell'avv.to Sabbatina Mogavero, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Brescia, piazza Loggia n. 5, presso lo studio Controparte_2
degli avv.ti Andrea Zaglio ed Augusto Azzini, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
CONVENUTA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Gambi (ndr: Controparte_3
luogo non dichiarato dalla parte), che la rappresenta e difende per delega in atti;
CONVENUTA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Gambi (ndr: Controparte_4
luogo non dichiarato dalla parte), che la rappresenta e difende per delega in atti;
TERZA CHIAMATA
Procura della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE OBBLIGATORIO
Avente ad oggetto: querela di falso in via principale all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 20.05.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill'.mo Giudicante adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza:
A) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle 7 firme/sottoscrizioni apparentemente riferite alla Signora e riportate sulla CP_1
2 “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e sui moduli delle “Condizioni Generali di Locazione
Finanziaria Mobiliare” (v. Docc. 2 bis e 8 bis, nella parte “Documenti recanti le firme in verifica” e corrispondenti originali prodotti ex adverso);
B) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulle e/o inesistenti e/o annullabili e/o invalide e/o inefficaci le 7 firme/sottoscrizioni apparentemente riferite alla Sig.ra
e mai apposte dalla stessa sulla “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e sul CP_1
documento denominato “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” (v. Docc. 2 bis e 8 bis, nella parte “Documenti recanti le firme in verifica” e corrispondenti originali prodotti ex adverso)
e, per l'effetto,
C) Dichiarare nulli e/o inesistenti e/o annullabili e/o invalidi e/o inefficaci la “fidejussione del Centro
Leasing Banca S.p.A.” e il documento denominato “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria
Mobiliare” (v. Docc. 2 bis e 8 bis, nella parte “Documenti recanti le firme in verifica” e corrispondenti originali prodotti ex adverso), per tutti i motivi esposti in atto;
D) Accertare e dichiarare, anche ex officio, alla luce di tutto quanto sopra esposto e della condotta processuale tenuta dalle parti convenute, oltre che della manifesta reticenza delle stesse a produrre la documentazione originale oggetto di querela di falso (malgrado specifica richiesta dell'Organo
Giudicante) e della produzione tardiva e solo parziale della suddetta documentazione (peraltro, solo all'udienza di giuramento del CTU), la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico delle parti convenute a cui tale responsabilità possa essere ascritta sulla base della condotta processuale concretamente posta in essere nell'ambito del presente giudizio e, per l'effetto, condannarli al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa da parte di codesto Ill.mo Giudicante;
E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre tassa di registro della sentenza, e distrazione delle stesse a favore del legale antistatario, con liquidazione delle stesse sulla base dei criteri di cui al punto III. del presente atto”.
Conclusioni parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
-in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di per le Controparte_2
ragioni meglio esposte in narrativa;
- nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese e compensi integralmente rifusi”.
3 Conclusioni parte convenuta Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
• accogliere la querela di falso, ove la stessa risulti provata;
• con compensazione delle spese di lite”.
Conclusioni terza chiamata Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
• si rimette a Giustizia in relazione alla querela di falso proposta dalla sig.ra Controparte_1
• con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni Pm in sede:
“Accogliersi la querela di falso”.
Motivi della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Controparte_1 [...]
ed rappresentando: 1) che in data 17.03.2023 le Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
comunicava di aver acquistato da i crediti derivanti dalla posizione Controparte_2
Carrozzeria Nuova Boston s.r.l. (contratto di locazione finanziaria), per un totale di € 82.876,38; 2) che era debitrice della suddetta somma avendo rilasciato una fideiussione;
3) di non aver CP_1
tuttavia mai sottoscritto la garanzia e neppure le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria mobiliare a lei inviate da;
4) di voler pertanto presentare querela di falso CP_3
contro le 7 firme presente sui citati due documenti a lei apparentemente riconducibili, con contestuale domanda di nullità dei suddetti documenti.
Costituitasi in giudizio, rilevava: 1) di aver ceduto pro soluto in data Controparte_2
21.10.2022 a mezzo di un'operazione di cartolarizzazione ad il credito oggetto di CP_3
contestazione; 2) di aver contestualmente ceduto ad il rapporto giuridico Controparte_4
oggetto di causa;
3) di difettare, pertanto, di legittimazione passiva.
costituitasi in giudizio, rappresentava: 1) di aver acquistato da Controparte_3 Controparte_2
il credito oggetto di causa;
2) di non essere in grado di esprimersi sulla domanda attorea in
[...]
4 quanto estranea alla raccolta della firma;
3) di non opporsi all'accoglimento della domanda, qualora fondata.
A seguito delle difese delle società convenute, la difesa dell'attrice chiedeva di poter chiamare in giudizio anche Controparte_4
costituitasi in giudizio, rappresentava: 1) di non essere in grado di esprimersi
[...]
sulla domanda attorea in quanto estranea alla raccolta della firma;
2) che il credito era in capo esclusivamente ad , sicché non ha azione nei confronti dell'attrice, con CP_3 Controparte_4
conseguente difetto di legittimazione passiva;
3) di rimettersi alla valutazione del Tribunale in punto fondatezza della querela.
Disposta Ctu grafologica a cura della dott.ssa il Giudice fissava udienza di Persona_1
discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 20.05.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, mentre il Pm in sede, regolarmente notiziato del presente procedimento, chiedeva l'accoglimento della querela.
2) Tanto premesso, va detto che l'unico soggetto passivamente legittimato alla querela di falso introdotta da è in quanto attualmente unico soggetto titolare Controparte_1 Controparte_3
del credito derivante dalla fideiussione apparentemente rilasciata dalla stessa attrice e quindi unico soggetto legittimato a valersi della garanzia stessa formulando una domanda giudiziale o un'eccezione, come infatti dimostrato dalla richiesta di pagamento inoltrata da a CP_3
prima dell'introduzione di questo giudizio (doc. n. 1 e 1 bis di parte attrice). CP_1
ed di conseguenza, non sono legittimate passive Controparte_2 Controparte_4
rispetto alla domanda di querela di falso, essendo irrilevante che la prima abbia raccolto le firme dell'attrice e la seconda sia titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto, posto che entrambe non hanno agito né possono agire in forza dei documenti contenenti le firme contestate.
, in effetti, non è più titolare di nulla, posto che il credito è stato ceduto ad Controparte_2 CP_3
mentre i rapporti giuridici (che altro non sono che gli effetti ancora esistenti del contratto)
[...]
sono stati ceduti ad , come da art. 1406 c.c. secondo cui “Ciascuna parte può Controparte_4
sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”: il contratto, dunque, è passato ad
. Controparte_4
5 Pacifica giurisprudenza, in effetti, individua nella sola la legittimata passiva della CP_3
querela di falso, atteso che “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass., sez. VI, 17/07/2019, n. 19281; ma l'orientamento è consolidato da almeno 60 anni: Cass n.
330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; si veda anche Cass. n. 4036/2024 secondo cui “per effetto della natura e dell'oggetto della querela di falso, tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell'autore della supposta falsificazione dell'atto pubblico, ma solo - perché lo scopo di tale giudizio consiste nell'accertamento della falsità
o meno di tale atto dotato dell'efficacia attribuitagli dall'art. 2700 c.c. - nei riguardi dell'Amministrazione (dalla quale il pubblico ufficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico stesso, ragion per cui l'unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, il ”). Controparte_5
Va detto che oltre a proporre la querela di falso, ha pure chiesto di dichiarare nulli i CP_1
documenti contenenti le sottoscrizioni disconosciute, sicché per questa domanda Controparte_4
in quanto attuale titolare dei rapporti giuridici, è indubbiamente legittimata passiva.
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3) Nel merito la querela è fondata alla luce dei risultati della Ctu grafologica (risultati che non sono stati contestati da alcuna parte).
Al riguardo va premesso che la Ctu si è svolta sia sulla fotocopia che sull'originale, che è stato prodotto dalla difesa di nel corso dell'udienza di giuramento del Ctu, ad eccezione CP_3
della pag. 2 della lettera di fideiussione (contenente 4 delle 7 firme disconosciute).
Nel merito la consulente ha così concluso: “valutata ed esclusa l'ipotesi di auto dissimulazione ad opera della sig.ra (sia per la presenza di particolari anomalie nel ductus delle firme in CP_1
verifica, sia per la tipologia delle discordanze), si ritiene che dette differenze siano indicative di una falsificazione attraverso l'imitazione libera di un modello autografo. Si conclude pertanto che le sette firme in verifica siano apocrife in quanto provenienti da mano diversa da quella di , Controparte_1
mano che ha cercato di imitarne le caratteristiche più appariscenti, senza peraltro coglierne l'aspetto più intimo e personale”.
6 La querela, pertanto, va accolta, dovendosi affermare che tutte le firme (7 in tutto) apparentemente riconducibili a apposte sulla fideiussione e sulle condizioni Controparte_1
generali del contratto di locazione finanziaria mobiliare sono apocrife.
Va conseguentemente accolta anche la domanda dell'attrice di dichiarare la nullità per mancanza di sottoscrizione dei documenti contenenti le firme disconosciute, domanda rispetto a cui sono legittimate tanto (quale titolare del credito) quanto (quale titolare dei CP_3 Controparte_4
rapporti giuridici, ovvero del contratto).
4) Le spese di lite seguono la soccombenza di verso l'attrice (la richiesta di Controparte_3 CP_3
di accoglimento della querela qualora fondata non può infatti giustificare la compensazione
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delle spese di lite, essendo stata la condotta stragiudiziale di a dar corso al presente CP_3
giudizio, avendo detta parte tentato di azionare i documenti contenenti le firme disconosciute), nonché la soccombenza dell'attrice verso (posto che detta parte difetta di Controparte_2
legittimazione passiva).
Al riguardo va precisato che il valore di una causa avente ad oggetto una querela di falso non è dato dall'ipotetico valore del contratto contenuto nel documento contestato, ma è indeterminabile “in quanto il valore connesso ad una controversia sulla falsità di un documento non risulta determinabile, giacché esso è connaturato: a) sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che è quello di eliminare la verità del documento anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta;
b) sia alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità, che sono immaginabili nonostante che la sentenza che accerta la falsità non metta capo all'accertamento dell'autore del falso" (sul punto Cass. n. 15642/2017).
Le spese di lite sono quindi liquidate in base ai parametri minimi, valore indeterminabile, complessità bassa, per tutte le fasi processuali, in ragione della modesta attività processuale espletata.
Le spese di lite fra attrice ed sono interamente compensate posto che la Controparte_4
presenza in causa della terza chiamata, pur non legittimata passiva rispetto alla querela presentata, è stata giustificata sia dalla comunanza di causa essendo essa titolare dei rapporti giuridici discendenti dal contratto di fideiussione, per quanto non titolare del credito, sia dalla domanda di nullità dei documenti contenenti le firme disconosciute, domanda rispetto a cui la
7 terza chiamata è legittimata passiva: posto che all'accoglimento di questa domanda la terza chiamata non si è opposta, ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, trattandosi di domanda meramente ancillare rispetto alla querela presentata, tanto che ad essa le parti non hanno dedicato alcuno sforzo defensionale.
Nei rapporti giuridici fra convenute e fra convenute e terza chiamata le spese sono interamente compensate alla luce del tenore delle decisioni assunte.
Le spese di Ctu, invece, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti sono poste definitivamente a carico esclusivo di in quanto soccombente in punto prova Controparte_3
tecnica, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).
Parte attrice, infine, ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. delle convenute per la reticenza nel produrre la documentazione in originale.
Detta domanda astrattamente è riferibile solamente ad posto che solo detta parte (e CP_3
non le altre) era in possesso dell'originale. Essa è in ogni caso infondata sia in quanto detto ritardo non ha implicato né ritardo nello svolgimento del processo né maggiori difficoltà nella tutela dei diritti dell'attrice, sia in quanto ha addirittura chiesto l'accoglimento della domanda CP_3
attorea nel caso le firme fossero effettivamente risultate false, il che esclude la temerarietà della difesa complessivamente svolta:
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. e visto l'art. 225 c.p.c.:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le Controparte_2
domande formulate da parte attrice.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda Controparte_4
avente ad oggetto la querela di falso (A e B delle conclusioni rassegnate dall'attrice).
8 Accerta la falsità in quanto non riconducibili all'attrice di tutte e 7 le firme Controparte_1
presenti sulla fotocopia della “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e sui moduli delle
“Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” versata in causa da parte attrice nonché delle 3 firme presenti sull'originale dei medesimi documenti prodotti in causa da Controparte_3
Visti gli artt. 226 e 227 c.p.c. e 537 c.p.p.,
Ordina che la Cancelleria, passata in giudicato la presente sentenza, attesti sui documenti sopra citati che la presente sentenza ha accertato, in accoglimento della querela di falso presentata da
, la falsità delle firme sopra menzionate. Controparte_1
Dichiara la nullità della “fidejussione del Centro Leasing Banca S.p.A.” e del documento denominato “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” nella parte in cui sono riferibili alla posizione di . Controparte_1
Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo di con diritto alla ripetizione a favore delle altre parti di quanto Controparte_3
costoro eventualmente avessero già corrisposto al Ctu.
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di , spese che Controparte_3 Controparte_1
liquida in € 3.809,00 a titolo di compenso ed in € 545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore dell'avv.to Sabbatina Mogavero che si è dichiarata antistataria.
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di spese Controparte_1 CP_2 Controparte_2
che liquida in € 3.809,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Compensa le spese di lite in relazione a tutti gli altri rapporti processuali.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Torino, 20.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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