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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2021
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PANELLA ANTONIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 - Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Grosseto (GR), il 23.06.2007 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grosseto (GR), atto n. 56, parte II, serie
A, anno 2007, contratto tra la sig.ra e il sig. con Parte_1 Controparte_1 ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grosseto (GR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Accertare e dichiarare l'affidamento in via esclusiva della minore , nata Persona_1
a Grosseto (GR) il 23.12.2008 alla madre, sig.ra con collocamento Parte_1 esclusivo e/o prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre, stabilendo che gli eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo il gradimento della minore, senza costrizioni nei tempi e nei modi;
- Conseguentemente, dichiarare che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetti esclusivamente alla madre;
- Disporre, a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della minore nella misura non inferiore Per_1 di € 500,00, da corrispondersi mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT ed oltre il 60% delle spese straordinarie: le spese mediche salvo quelle urgenti (spese farmaceutiche, visite specialistiche non coperte dal S.S.N.), le spese scolastiche (gite, tasse d'iscrizione, mensa, trasporto, corredo di inizio scuola comprensivo di libri, prima dotazione di cancelleria e zaino), le spese per attività extrascolastiche e ludico-ricreative;
- Disporre che l'assegno unico versato dall' sia integralmente di competenza della CP_2 sig.ra in ragione dell'esclusivo collocamento della minore presso di lei e che le Pt_1 detrazioni fiscali per la figlia siano usufruite esclusivamente dalla madre;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 7.5.2021, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con in data 23/06/2007, trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 56, anno 2007).
Dall'unione tra i coniugi, è nata la figlia , il 23/12/2008. Per_1
Oltre alla pronuncia sullo status la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, con collocamento della stessa presso di sé, “stabilendo che gli eventuali incontri padre- figlia avvengano secondo il gradimento della minore, senza costrizioni nei tempi e nei
2 modi”; ha chiesto altresì che sia disposto a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia pari ad euro 500,00, oltre rivalutazione di legge, ed il
60% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che il resistente, dalla separazione consensuale in poi, “non ha mai esercitato il proprio diritto di visita della minore ” mostrando, semmai, “un palese disinteresse nel coltivare Per_1 qualsivoglia rapporto con quest'ultima, non provvedendo nemmeno a contattarla al telefono quotidianamente”, deducendo, altresì, come l'indifferenza del padre nei confronti della figlia non ha certamente giovato né al loro legame, né al benessere psicologico della ragazza.
La ER ha altresì riferito di essere stata vittima, assieme alla figlia, di maltrattamenti da parte del resistente, in seguito ai quali ha sporto denuncia e, col supporto del “Centro Antiviolenza” di Castel del Piano, di essere stata “messa in sicurezza, insieme alla minore, presso un domicilio protetto”.
Inoltre, la ricorrente ha allegato che il “si è da sempre mostrato molto restio” CP_1 nel provvedere sia al mantenimento ordinario che al versamento delle spese straordinarie della figlia minore, costringendo la ricorrente “in virtù del costante rifiuto del sig. a dover “far fronte, in via esclusiva, al mantenimento […] della CP_1 figlia minore […]” (vds. pag. 4 del ricorso introduttivo).
Con ordinanza presidenziale, depositata in data 30/07/2021, in via temporanea ed urgente, è stato disposto l'affidamento congiunto della figlia minore con la previsione dei medesimi criteri di frequentazione col padre già disposti in sede di separazione, oltre alla previsione a carico del di un contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari ad euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non s'è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica effettuata nei suoi confronti sia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di fissazione udienza, sia della successiva ordinanza presidenziale.
Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, la notificazione si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Si noti, in particolare, che la notificazione dell'ordinanza presidenziale emessa in data 13.7.2021, dapprima tentata a mani del , presso la sua residenza in CP_1
Castel del Piano (GR), via Alba n. 22/2, per come risultante dal certificato anagrafico depositato in atti (ove lo stesso – secondo la relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in data 28.3.2022 – “ da informazioni assunte in loco presso più persone” è risultato “trasferito altrove”, senza che il suo nome fosse sul
3 campanello o nella cassetta delle lettere) è stata successivamente effettuata ex art
143 c.p.c. perfezionandosi a seguito del deposito nella casa comunale di Castel del Piano in data 28.2.2022 (cfr. doc. depositato all'udienza del 25.5.2022)
Il resistente e stato pertanto dichiarato contumace;
la Corte di Cassazione, infatti, condivisibilmente, “ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass.
10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per
l'applicazione della norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del
2023)
Nel corso del giudizio è stata sentita la figlia minore (udienza del Per_1
22/02/2023) e, all'esito, all'udienza del 17/09/2024, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** ***
1) cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Risulta dagli atti che con decreto n. 7277 del 4.4.20217 il Tribunale di Grosseto abbia omologato la separazione dei coniugi.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra
4 i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore, , Per_1 allegando, a sostegno della domanda, un atteggiamento di disinteresse affettivo e materiale del nei confronti della figlia, dalla cui vita egli risulta del CP_1 tutto assente.
Con riferimento al regime di affidamento della prole, è opportuno premettere che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. dall'art. 337 quater c.c., che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza,
l'affido esclusivo (o c.d. super esclusivo ), costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o, comunque, una condizione tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337 quater c.c., può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo soltanto nell'ipotesi in cui il primo risulti “contrario all'interesse del minore”.
Ora, le circostanze ostative all'affidamento condiviso non sono state tipizzate dal legislatore, pertanto, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c.
Nella specie, ritiene il Collegio che sussistano gli elementi per disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla ricorrente. Per_1
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che il padre è pressoché assente dalla vita della figlia: sentita all'udienza del 22/2/2023, ha dichiarato “non ho un Per_1 rapporto con mio padre. Non ci sentiamo, neppure per telefono. All'inizio ci sentivamo un po'. All'inizio chiamava ma poi non si è fatto più sentire. Le chiamate più di trenta secondi non duravano. Lui mi dice che non ha i soldi per pagare questo e quell'altro. Si dimentica tutti i compleanni, non mi fa il regalo e non mi fa neanche gli auguri. L'ultima volta che sono stata da lui non sono stata a casa sua ma a casa della sua compagna.
L'ultima volta che sono stata da lui è stata anni fa, non mi ricordo precisamente quando.
Non mi ricordo quando ci siamo sentiti l'ultima volta per telefono. Quest'anno mi sa che
5 non ci siamo sentiti”. Ha dichiarato, inoltre, che “non mi piacerebbe avere un rapporto con mio padre oggi”; “ho paura che lui possa fare qualcosa”; “[…] mi ha fatto venire
l'ansia”; “da piccola mio padre mi picchiava, mi urlava contro”; “non potevo fare niente, giocare o parlare […] gli dava noi tutto quello che facevo”).
Inoltre, a fronte delle puntuali allegazioni della resistente in merito all'inottemperanza del ai propri doveri genitoriali, l'opzione CP_1 contumaciale da quest'ultimo assunta conferma – al pari delle dichiarazioni della figlia – il suo assoluto disinteresse nei confronti della minore, con cui non risulta, all'attualità, avere alcun serio rapporto.
Ciò evidenzia forti profili di inidoneità genitoriale del e fa emergere la CP_1 pregiudizialità di un eventuale affidamento condiviso.
L'assenza di un reale legame affettivo tra il padre e la figlia, infatti, oltre che risultare di per sé lesiva del benessere psicofisico di , permette facilmente Per_1 di affermare che il se coinvolto nell'adozione delle scelte (anche di CP_1 maggiore interesse) riguardanti la minore, non avrà alcuna competenza nel valutare quali siano le sue reali capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (come invece dovrebbe avvenire in ragione del disposto dell'art. 316 c.c.).
Al contrario, la ricorrente appare figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alla minore, le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni, delle incombenze relative all'accudimento morale e materiale di . Per_1
A fronte di quanto precede deve disporsi, per una maggiore tutela della minore e per la migliore gestione delle sue esigenze, che sia affidata in via c.d. Per_1
“super esclusiva” alla ricorrente, la quale potrà, pertanto, adottare in via autonoma ed esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore.
E' opportuno chiarire che il padre manterrà il potere/dovere di vigilare sulla istruzione e sull'educazione della figlia, potendo ricorrere al Giudice nell'ipotesi in cui ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore stessa.
Il regime di affidamento disposto non incide in alcun modo sul diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, nonché sul dovere di contribuire economicamente al suo mantenimento, secondo le modalità che si andranno a specificare.
Deve pertanto disporsi che l'eventuale ripresa della frequentazione tra padre e figlia sia rimessa alla volontà e disponibilità della ragazza, che seppure non
6 ancora maggiorenne (compirà 17 anni a dicembre 2025) è risultata, anche a fonte della sua audizione, matura e ben capace di comprendere le conseguenze (anche relative al suo benessere psicologico) delle scelte inerenti il rapporto e la frequentazione con il padre.
3) Le pronunce di carattere economico
La ricorrente ha chiesto che fosse fissato in capo al padre il dovere di contribuire al mantenimento di con il versamento della somma mensile di euro 500,00, Per_1 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Ogni valutazione sul punto non può che prendere le mosse dalla previsione congiuntamente formalizzata dalle parti nel giudizio di separazione, omologata da questo Tribunale.
Ebbene, in quella sede le parti fissarono, in accordo tra loro, in capo al padre un assegno di mantenimento a beneficio della figlia di € 400,00.
Soltanto applicando la rivalutazione maturata dal 2017 ad oggi, si giunge ad un assegno mensile di circa 480 euro.
A fronte di ciò occorre ancora evidenziare che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”, determinando di per sé la necessità di “un proporzionale adeguamento” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022) e che l'interruzione di ogni rapporto tra il padre e la figlia ha, di fatto, determinato un aggravio dei compiti domestici e di cura previsti in capo alla madre in sede di separazione;
aggravio che non può che riflettersi anche sulla valenza economica delle incombenze di cui la ricorrente si
è fatta effettivamente carico.
Su questa scorta occorre poi rilevare che la con riferimento alla propria Pt_1 condizione lavorativa, ha dichiarato di lavorare “come operaia generica percependo uno stipendio mensile pari ad € 900,00 (doc. 4), dovendo, altresì, far fronte al canone mensile di locazione (doc. 5), oltre spese condominiali e per utenze varie, per una spesa totale mensile di circa € 700,00” (vds. pag. 11 ricorso introduttivo).
Ha dedotto, inoltre, che il “lavora come panettiere, con contratto a tempo CP_1 indeterminato, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.700,00 mensili, potendo, altresì, beneficiare della piena proprietà della propria abitazione”.
Le dichiarazioni della ricorrente risultano corroborate dalla documentazione depositata in atti, dalla quale si evince che il reddito dichiarato risulta coerente con le fonti di guadagno indicate. Risulta infatti documentalmente che la ricorrente:
7 - nell'anno 2017, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
12.003,00, con relativa imposta netta pari ad euro 776,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 11.227,00, per una media mensile di euro circa 935,00;
- nell'anno 2018, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
11.789,00, con relativa imposta netta pari ad euro 629,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 11.160,00, per una media mensile di euro circa 930,00;
- nell'anno 2019, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
13.814,00, con relativa imposta netta pari ad euro 1.106,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 12.708,00, per una media mensile di euro circa 1.059,00 (doc. 4, allegato ricorso introduttivo).
Risulta, altresì, dimostrato che la conduca in locazione un immobile, sito Pt_1 in Figline Val d'Arno, per il quale corrisponde un canone mensile pari ad euro
500,00 (doc. 5, allegato ricorso).
Per quanto riguarda la situazione reddituale del , si rileva che, essendo CP_1 quest'ultimo rimasto contumace, lo stesso non ha fornito né chiarimenti né documentazione in merito alle proprie risorse economiche.
Non vi sono pertanto elementi per non ritenere che lo stesso goda, quanto meno, delle medesime condizioni economiche vantate al momento della separazione.
Alla luce di ciò- tenuto conto delle attuali esigenze della minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di questi ultimi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro - deve confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario di nella misura di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Per_1 annuale Istat, risultando tale somma sostenibile rispetto alla sostanze del resistente e tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore.
La sproporzione tra il reddito del padre e quello della madre impone peraltro di prevedere – in ragione del principio di proporzionalità – che le spese straordinarie della minore - da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto -. siano poste a carico del padre nella misura del
60% e della madre nella misura del 40%.
L'affidamento c.d. esclusivo determina ex lege la percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre.
4) Le spese di lite
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 56, anno 2007, contratto tra e , Parte_1 Controparte_1 in data 23/06/2007;
2) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affidamento della minore Persona_1
, in via c.d. super esclusiva alla madre, con
[...] Parte_1 collocamento della minore presso di sé; per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, a mero titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese le pratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) DISPONE che la eventuale frequentazione tra padre e figlia sia rimessa e subordinata, nei tempi e nei modi, alla volontà della minore;
Persona_1
4) DISPONE che il contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia mediante il versamento in favore della Persona_1 madre, , entro il giorno 10 di ogni mese, della somma Parte_1 di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
5) DISPONE che le spese straordinarie riguardanti la figlia, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto, siano poste per la quota del 60% in capo al padre, , e per la quota del Controparte_1
40 % in capo alla madre, . Parte_1
6) CONDANNA il resistente, alla rifusione alla parte Controparte_1 ricorrente, , delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da effettuarsi mediante pagamento in favore dell'avv.
Antonio Panella, dichiaratosi antistatario nella memoria conclusionale.
7) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ove fu trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza
9 Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2021
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PANELLA ANTONIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 - Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Grosseto (GR), il 23.06.2007 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grosseto (GR), atto n. 56, parte II, serie
A, anno 2007, contratto tra la sig.ra e il sig. con Parte_1 Controparte_1 ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grosseto (GR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Accertare e dichiarare l'affidamento in via esclusiva della minore , nata Persona_1
a Grosseto (GR) il 23.12.2008 alla madre, sig.ra con collocamento Parte_1 esclusivo e/o prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre, stabilendo che gli eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo il gradimento della minore, senza costrizioni nei tempi e nei modi;
- Conseguentemente, dichiarare che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetti esclusivamente alla madre;
- Disporre, a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della minore nella misura non inferiore Per_1 di € 500,00, da corrispondersi mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT ed oltre il 60% delle spese straordinarie: le spese mediche salvo quelle urgenti (spese farmaceutiche, visite specialistiche non coperte dal S.S.N.), le spese scolastiche (gite, tasse d'iscrizione, mensa, trasporto, corredo di inizio scuola comprensivo di libri, prima dotazione di cancelleria e zaino), le spese per attività extrascolastiche e ludico-ricreative;
- Disporre che l'assegno unico versato dall' sia integralmente di competenza della CP_2 sig.ra in ragione dell'esclusivo collocamento della minore presso di lei e che le Pt_1 detrazioni fiscali per la figlia siano usufruite esclusivamente dalla madre;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 7.5.2021, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con in data 23/06/2007, trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 56, anno 2007).
Dall'unione tra i coniugi, è nata la figlia , il 23/12/2008. Per_1
Oltre alla pronuncia sullo status la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, con collocamento della stessa presso di sé, “stabilendo che gli eventuali incontri padre- figlia avvengano secondo il gradimento della minore, senza costrizioni nei tempi e nei
2 modi”; ha chiesto altresì che sia disposto a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia pari ad euro 500,00, oltre rivalutazione di legge, ed il
60% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che il resistente, dalla separazione consensuale in poi, “non ha mai esercitato il proprio diritto di visita della minore ” mostrando, semmai, “un palese disinteresse nel coltivare Per_1 qualsivoglia rapporto con quest'ultima, non provvedendo nemmeno a contattarla al telefono quotidianamente”, deducendo, altresì, come l'indifferenza del padre nei confronti della figlia non ha certamente giovato né al loro legame, né al benessere psicologico della ragazza.
La ER ha altresì riferito di essere stata vittima, assieme alla figlia, di maltrattamenti da parte del resistente, in seguito ai quali ha sporto denuncia e, col supporto del “Centro Antiviolenza” di Castel del Piano, di essere stata “messa in sicurezza, insieme alla minore, presso un domicilio protetto”.
Inoltre, la ricorrente ha allegato che il “si è da sempre mostrato molto restio” CP_1 nel provvedere sia al mantenimento ordinario che al versamento delle spese straordinarie della figlia minore, costringendo la ricorrente “in virtù del costante rifiuto del sig. a dover “far fronte, in via esclusiva, al mantenimento […] della CP_1 figlia minore […]” (vds. pag. 4 del ricorso introduttivo).
Con ordinanza presidenziale, depositata in data 30/07/2021, in via temporanea ed urgente, è stato disposto l'affidamento congiunto della figlia minore con la previsione dei medesimi criteri di frequentazione col padre già disposti in sede di separazione, oltre alla previsione a carico del di un contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari ad euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non s'è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica effettuata nei suoi confronti sia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di fissazione udienza, sia della successiva ordinanza presidenziale.
Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, la notificazione si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Si noti, in particolare, che la notificazione dell'ordinanza presidenziale emessa in data 13.7.2021, dapprima tentata a mani del , presso la sua residenza in CP_1
Castel del Piano (GR), via Alba n. 22/2, per come risultante dal certificato anagrafico depositato in atti (ove lo stesso – secondo la relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in data 28.3.2022 – “ da informazioni assunte in loco presso più persone” è risultato “trasferito altrove”, senza che il suo nome fosse sul
3 campanello o nella cassetta delle lettere) è stata successivamente effettuata ex art
143 c.p.c. perfezionandosi a seguito del deposito nella casa comunale di Castel del Piano in data 28.2.2022 (cfr. doc. depositato all'udienza del 25.5.2022)
Il resistente e stato pertanto dichiarato contumace;
la Corte di Cassazione, infatti, condivisibilmente, “ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass.
10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per
l'applicazione della norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del
2023)
Nel corso del giudizio è stata sentita la figlia minore (udienza del Per_1
22/02/2023) e, all'esito, all'udienza del 17/09/2024, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1) cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Risulta dagli atti che con decreto n. 7277 del 4.4.20217 il Tribunale di Grosseto abbia omologato la separazione dei coniugi.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra
4 i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore, , Per_1 allegando, a sostegno della domanda, un atteggiamento di disinteresse affettivo e materiale del nei confronti della figlia, dalla cui vita egli risulta del CP_1 tutto assente.
Con riferimento al regime di affidamento della prole, è opportuno premettere che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. dall'art. 337 quater c.c., che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza,
l'affido esclusivo (o c.d. super esclusivo ), costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o, comunque, una condizione tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337 quater c.c., può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo soltanto nell'ipotesi in cui il primo risulti “contrario all'interesse del minore”.
Ora, le circostanze ostative all'affidamento condiviso non sono state tipizzate dal legislatore, pertanto, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c.
Nella specie, ritiene il Collegio che sussistano gli elementi per disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla ricorrente. Per_1
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che il padre è pressoché assente dalla vita della figlia: sentita all'udienza del 22/2/2023, ha dichiarato “non ho un Per_1 rapporto con mio padre. Non ci sentiamo, neppure per telefono. All'inizio ci sentivamo un po'. All'inizio chiamava ma poi non si è fatto più sentire. Le chiamate più di trenta secondi non duravano. Lui mi dice che non ha i soldi per pagare questo e quell'altro. Si dimentica tutti i compleanni, non mi fa il regalo e non mi fa neanche gli auguri. L'ultima volta che sono stata da lui non sono stata a casa sua ma a casa della sua compagna.
L'ultima volta che sono stata da lui è stata anni fa, non mi ricordo precisamente quando.
Non mi ricordo quando ci siamo sentiti l'ultima volta per telefono. Quest'anno mi sa che
5 non ci siamo sentiti”. Ha dichiarato, inoltre, che “non mi piacerebbe avere un rapporto con mio padre oggi”; “ho paura che lui possa fare qualcosa”; “[…] mi ha fatto venire
l'ansia”; “da piccola mio padre mi picchiava, mi urlava contro”; “non potevo fare niente, giocare o parlare […] gli dava noi tutto quello che facevo”).
Inoltre, a fronte delle puntuali allegazioni della resistente in merito all'inottemperanza del ai propri doveri genitoriali, l'opzione CP_1 contumaciale da quest'ultimo assunta conferma – al pari delle dichiarazioni della figlia – il suo assoluto disinteresse nei confronti della minore, con cui non risulta, all'attualità, avere alcun serio rapporto.
Ciò evidenzia forti profili di inidoneità genitoriale del e fa emergere la CP_1 pregiudizialità di un eventuale affidamento condiviso.
L'assenza di un reale legame affettivo tra il padre e la figlia, infatti, oltre che risultare di per sé lesiva del benessere psicofisico di , permette facilmente Per_1 di affermare che il se coinvolto nell'adozione delle scelte (anche di CP_1 maggiore interesse) riguardanti la minore, non avrà alcuna competenza nel valutare quali siano le sue reali capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (come invece dovrebbe avvenire in ragione del disposto dell'art. 316 c.c.).
Al contrario, la ricorrente appare figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alla minore, le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni, delle incombenze relative all'accudimento morale e materiale di . Per_1
A fronte di quanto precede deve disporsi, per una maggiore tutela della minore e per la migliore gestione delle sue esigenze, che sia affidata in via c.d. Per_1
“super esclusiva” alla ricorrente, la quale potrà, pertanto, adottare in via autonoma ed esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore.
E' opportuno chiarire che il padre manterrà il potere/dovere di vigilare sulla istruzione e sull'educazione della figlia, potendo ricorrere al Giudice nell'ipotesi in cui ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore stessa.
Il regime di affidamento disposto non incide in alcun modo sul diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, nonché sul dovere di contribuire economicamente al suo mantenimento, secondo le modalità che si andranno a specificare.
Deve pertanto disporsi che l'eventuale ripresa della frequentazione tra padre e figlia sia rimessa alla volontà e disponibilità della ragazza, che seppure non
6 ancora maggiorenne (compirà 17 anni a dicembre 2025) è risultata, anche a fonte della sua audizione, matura e ben capace di comprendere le conseguenze (anche relative al suo benessere psicologico) delle scelte inerenti il rapporto e la frequentazione con il padre.
3) Le pronunce di carattere economico
La ricorrente ha chiesto che fosse fissato in capo al padre il dovere di contribuire al mantenimento di con il versamento della somma mensile di euro 500,00, Per_1 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Ogni valutazione sul punto non può che prendere le mosse dalla previsione congiuntamente formalizzata dalle parti nel giudizio di separazione, omologata da questo Tribunale.
Ebbene, in quella sede le parti fissarono, in accordo tra loro, in capo al padre un assegno di mantenimento a beneficio della figlia di € 400,00.
Soltanto applicando la rivalutazione maturata dal 2017 ad oggi, si giunge ad un assegno mensile di circa 480 euro.
A fronte di ciò occorre ancora evidenziare che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”, determinando di per sé la necessità di “un proporzionale adeguamento” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022) e che l'interruzione di ogni rapporto tra il padre e la figlia ha, di fatto, determinato un aggravio dei compiti domestici e di cura previsti in capo alla madre in sede di separazione;
aggravio che non può che riflettersi anche sulla valenza economica delle incombenze di cui la ricorrente si
è fatta effettivamente carico.
Su questa scorta occorre poi rilevare che la con riferimento alla propria Pt_1 condizione lavorativa, ha dichiarato di lavorare “come operaia generica percependo uno stipendio mensile pari ad € 900,00 (doc. 4), dovendo, altresì, far fronte al canone mensile di locazione (doc. 5), oltre spese condominiali e per utenze varie, per una spesa totale mensile di circa € 700,00” (vds. pag. 11 ricorso introduttivo).
Ha dedotto, inoltre, che il “lavora come panettiere, con contratto a tempo CP_1 indeterminato, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.700,00 mensili, potendo, altresì, beneficiare della piena proprietà della propria abitazione”.
Le dichiarazioni della ricorrente risultano corroborate dalla documentazione depositata in atti, dalla quale si evince che il reddito dichiarato risulta coerente con le fonti di guadagno indicate. Risulta infatti documentalmente che la ricorrente:
7 - nell'anno 2017, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
12.003,00, con relativa imposta netta pari ad euro 776,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 11.227,00, per una media mensile di euro circa 935,00;
- nell'anno 2018, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
11.789,00, con relativa imposta netta pari ad euro 629,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 11.160,00, per una media mensile di euro circa 930,00;
- nell'anno 2019, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
13.814,00, con relativa imposta netta pari ad euro 1.106,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 12.708,00, per una media mensile di euro circa 1.059,00 (doc. 4, allegato ricorso introduttivo).
Risulta, altresì, dimostrato che la conduca in locazione un immobile, sito Pt_1 in Figline Val d'Arno, per il quale corrisponde un canone mensile pari ad euro
500,00 (doc. 5, allegato ricorso).
Per quanto riguarda la situazione reddituale del , si rileva che, essendo CP_1 quest'ultimo rimasto contumace, lo stesso non ha fornito né chiarimenti né documentazione in merito alle proprie risorse economiche.
Non vi sono pertanto elementi per non ritenere che lo stesso goda, quanto meno, delle medesime condizioni economiche vantate al momento della separazione.
Alla luce di ciò- tenuto conto delle attuali esigenze della minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di questi ultimi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro - deve confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario di nella misura di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Per_1 annuale Istat, risultando tale somma sostenibile rispetto alla sostanze del resistente e tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore.
La sproporzione tra il reddito del padre e quello della madre impone peraltro di prevedere – in ragione del principio di proporzionalità – che le spese straordinarie della minore - da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto -. siano poste a carico del padre nella misura del
60% e della madre nella misura del 40%.
L'affidamento c.d. esclusivo determina ex lege la percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre.
4) Le spese di lite
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 56, anno 2007, contratto tra e , Parte_1 Controparte_1 in data 23/06/2007;
2) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affidamento della minore Persona_1
, in via c.d. super esclusiva alla madre, con
[...] Parte_1 collocamento della minore presso di sé; per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, a mero titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese le pratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) DISPONE che la eventuale frequentazione tra padre e figlia sia rimessa e subordinata, nei tempi e nei modi, alla volontà della minore;
Persona_1
4) DISPONE che il contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia mediante il versamento in favore della Persona_1 madre, , entro il giorno 10 di ogni mese, della somma Parte_1 di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
5) DISPONE che le spese straordinarie riguardanti la figlia, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto, siano poste per la quota del 60% in capo al padre, , e per la quota del Controparte_1
40 % in capo alla madre, . Parte_1
6) CONDANNA il resistente, alla rifusione alla parte Controparte_1 ricorrente, , delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da effettuarsi mediante pagamento in favore dell'avv.
Antonio Panella, dichiaratosi antistatario nella memoria conclusionale.
7) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ove fu trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza
9 Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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