Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 18/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.7586 / 2023
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.MIGLIOZZI ANGELO ) che lo rapp.ta e difende C.F._2
in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1
) C.F._3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-11-2023 la parte ricorrente esponeva di aver proposto la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione averso le conclusioni del ctu, chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1
attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con lieve rallentamento ideomotorio;
Esiti di urostomia in soggetto affetto da carcinoma uroteliale ad alto grado, già sottoposto a TURV e nefrourecistectomia (2021) e con insufficienza renale cronica;
Diabete mellito di tipo 2 con complicanze micro e macroangiopatiche
(polineuropatia, nefropatia) in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
Cardiopatia aritmogena in soggetto con pregressi episodi di scompenso cardiaco;
Anemia secondaria;
Artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale;
BPCO.
Tali patologie, ancorchè determinino in capo al ricorrente una inabilità totale, non risultano dirimenti ai fini della incapacità di deambulazione autonoma né incidono sull'autonomo compimento degli atti della vita quotidiana.
In merito alle contestazioni del ct di parte, l'ausiliare ha precisato quanto segue:
Il Sig. presenta, senza dubbio, un importante e complesso quadro morboso, Pt_1
tanto è vero che il sottoscritto CTU riconosceva una invalidità del 100%.
Tuttavia, tale quadro non determinava impossibilità alla deambulazione autonoma
e/o necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
infatti, all'esame obiettivo, come riportato anche nella relazione inviata alle parti, il ricorrente risulta sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio;
il rallentamento ideomotorio risulta in fase iniziale;
è in grado di deambulare autonomamente e presenta esclusivamente una lieve limitazione funzionale del rachide.
Dal punto di vista cardio-respiratorio e nefrologico non risulta un quadro clinico tale da abolire lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Tale obiettività risulta indicativa della sussistenza di una autonomia personale, in riferimento alle azioni elementari essenziali per una dignitosa, presentata dal ricorrente.
Inoltre, si precisa che il certificato geriatrico rilasciato l'11-2-2025 – successivo, dunque, alla visita effettuata dal sottoscritto il 4-12-2024 - risulta praticamente sovrapponibile a quelli precedenti (18-10-2022, 29-8-2023 e 27-2-2024). Unica differenza risulta un lieve peggioramento dei valori di MMSE (da 11.7/30 nel 2023 a 10/30 nel 2025) ed un miglioramento dei valori di ADL che da 1/6 del 2023 sono passati a 3/6 nel 2025.
Da precisare, a tal proposito, che tali scale, sebbene abbiano una certa utilità nell'inquadramento del declino cognitivo, non risultano diagnostici.
Le argomentazioni del ctu sono logiche e motivate, con le conclusioni coerenti rispetto alle premesse, sicchè esse sono pienamente condivise dal giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda.
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)