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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 511/2025 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Beniamino Nordio e dall'avv. Federica Russo, e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, al Corso del Popolo n. 46
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Maurizio Trevisan, presso il cui studio in Venezia, Cannareggio 5677, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Sergio Aprile e con questi elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale distrettuale di CP_2
Venezia – Santa Croce 929
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 25.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e, ad eccezione , CP_3 CP_2 hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 12.03.2025, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'inclusione di una serie di elementi accessori previsti dal
CCNL degli autoferrotranvieri internavigatori (TPL mobilità) nella retribuzione del periodo di ferie, che, sebbene intrinsecamente connessi alla retribuzione, sono stati esclusi dalla dalla base d i CP_1 calcolo della retribuzione stessa.
Più specificamente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente con mansioni di autisti di autobus di linea urbana ed extraurbana, dall'11.05.1991 al 30.04.2024, con qualifica O, mansioni di operatore di esercizio e ultimo livello di inquadramento 183, ha dedotto: che, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, le voci retributive variabili tese a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di determinate mansioni o correlate allo status particolare professionale o personale del lavoratore devono essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie;
che, quindi, sono in contrasto con i consolidati principi comuni tari e con l'articolo 36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive di cui al CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TPL Mobilità, che escludono tali voci;
che queste ultime prevedono il diritto dei lavoratori ad un periodo annuale di ferie 24 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 10° anno incluso e 25 giorni lavorativi per
2 gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno, e settimana ragguagliata a sei giorni lavorativi con compunto di ciascun giorno, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, per 1,2 (uno virgola due); che il 10.05.2022 le parti sociali, modificando il CCNL in tema di ferie, hanno introdotto un'indennità finanziaria ad hoc, della misura di € 8,00, in funzione assorbente di ogni altro emolumento con decorrenza dall'1.07.2022.
Ciò posto, hanno dedotto l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie delle seguenti voci, previste dai vari accordi sindacali puntualmente indicati, trattandosi di emolumenti collegati allo svolgimento delle mansioni di autista e tut te complementari ed accessorie alla retribuzione e precisamente: “1. diaria: diaria G e diaria
H COD. MECC. 8201 ed 8202 di cui al verbale di accordo del 4.5.18; 2. indennità prestazione: COD. MECC. 3001 di cui all'accordo collettivo del
21.5.81, con decorrenza dal 1.6.81; 3. indennità turnisti: COD. MECC.
3401 di cui all'articolo 4 del contratto integrativo aziendale 2007 - 2010.
4. indennità acc. 2016: COD. MECC. 8024 di cui all'accordo aziendale del 23.2.2016 e poi abrogata con l'accordo aziendale integrativo del
9.4.2019; 5. indennità di produttività acc. 2010: COD. MECC. 8026 di cui all'accordo integrativo aziendale del 2010 (pag.
8-9 dell'accordo).
6. indennità di trasferta base no sogg. e indennità trasferte base: COD.
MECC. 8203 e 8204; indennità di trasferta fuori residenza: COD. MECC.
8210; disciplinate da: - verbale riunione del 24.4.79 che distingueva in trasferta base da 4 a 7 ore, da 7 a 10 ore, oltre le 10 ore e fino alle 14 ore ed infine superiore alle 14 ore. -accordo aziendale del 21.4.93 - accordo aziendale del 16.10.19 (doc. 2);
7. Indennità trasferta base (E) no sogg.- trasferta base (E) sogg.: COD. MECC 8205 e 8206; trasferta base di linea: COD. MECC 8207; Trasferta base (E) no sogg. QP: COD.
MECC. 8208 disciplinato - da verbale riunione del 24.4.79 - accordo aziendale del 21.4.93 - accordo aziendale del 16.10.19 (cfr. doc. 2);
8. indennità biglietti venduti: COD. MECC. 3406 di cui all'articolo 25 dell'accordo aziendale del 2007-2010 che rinvia a quanto previsto dall'accordo 2003-2006; indennità biglietto linea Acc. 2010 COD. MECC.
3 3540 e indennità biglietto linea M. Polo Acc. 2010: COD. MECC. 3541 di cui all'accordo del 04/02/2010; (cfr. docc. 5- 6);
9. indennità nastro
>10h e indennità nastro >11h: rispettivamente con COD. MECC. 8403 e
8404 di cui al verbale di accordo del 4.5.18; (cfr.doc. 1); 10. indennità pasti 4 e indennità pasti 1,5: rispettivamente COD. MECC. 9085 e 9086 di cui all'accordo integrativo del 23.2.2016; 11. indennità reperibilità:
COD. MECC.3007 di cui all'accordo integrativo del 2003- 2006 e con successivo accordo integrativo 2007- 2010 all'articolo 14 e viene riconfermata al responsabile di ogni unità operativa, riconosciuta a chi
è a disposizione per essere eventualmente chiamato in servizio;
(cfr. doc.
6, doc. 18); 12. indennità di chiamata: COD. MECC. 3259 di c ui all'accordo integrativo 2003-2006 e con il successivo dell'accordo integrativo 2007 -2010 all'articolo 13; (cfr. doc. 6); 13. indennità lavoro domenicale: COD. MECC 8402: di cui al CCNL 23.07.1976 e accordo integrativo 04.02.2010; (cfr. docc. 7 e 5)” (cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso).
In conseguenza di ciò ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 da parte della società qui resistente in relazione al pagamento delle giornate di ferie (e altre assenze) degli aut isti, con particolare riferimento al ricorrente, per tutte le ragioni di cui sopra;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità e/o dichiararsi la disapplicazione degli artt. 1 e 10 dell'Accordo di rinnovo del 12 marzo del 1980 nella parte in cui escludono dalla retribuzione
“normale” utile per la quantificazione della retribuzione stessa per le giornate di ferie godute da parte dell'autista anche tutte o solo alcune delle seguenti indennità ricavate dalla contratta zione aziendale e reperibili nelle buste paga: a) indennità diarie: diaria G e diaria H COD.
MECC. 8201 ed 8202 di cui al verbale di accordo del 4.5.18; b) indennità prestazione: COD. MECC. 3001 di cui all'accordo collettivo del 21.5.81, con decorrenza dal 1.6.81; c) indennità turnisti: COD. MECC. 3401 di cui all'articolo 4 del contratto integrativo aziendale 2007 – 2010; d)
4 indennità acc. 2016: COD. MECC. 8024 di cui all'accordo aziendale del
23.2.2016 e poi abrogata con l'accordo aziendale integrativo del
9.4.2019; e) indennità di produttività acc. 2010: COD. MECC. 8026 di cui all'accordo integrativo aziendale del 2010; f) indennità di trasferta base di linea e indennità trasferta base NO SOGG: COD. MECC. 8203 e
8204; indennità di trasferta fuori residenza: COD. MECC. 8210; disciplinate da: - verbale riunione del 24.4.79 che distingueva in trasferta base da 4 a 7 ore, da 7 a 10 ore, oltre le 10 ore e fino alle 14 ore ed infine superiore alle 14 ore -accordo aziendale del 21.4.93; - accordo aziendale del 16.10.19; g) Indennità trasferta base (E) no sogg. - trasferta base (E) sogg.: COD. MECC 8205 e 8206; trasferta base di linea: COD. MECC 8207; Trasferta base (E) no sogg. QP: COD. MECC.
8208 disciplinato da - verbale riunione del 24.4.79 - accordo aziendale del 21.4.93 - accordo aziendale del 16.10.19; h) indennità biglietti venduti: COD. MECC. 3540 indennità biglietti venduti CO D. MECC. 3406 di cui all'articolo 25 dell'accordo aziendale del 2007 -2010 che rinvia a quanto previsto dall'accordo 2003 -2006; indennità biglietto linea M. Polo
Acc. 2010: COD. MECC. 3541 di cui all'accordo integrativo del
04/02/2010; i) indennità nastro >10h e indennità nastro >11h: con COD.
MECC. 8403 e 8404 di cui al verbale di accordo del 4.5.18; j) indennità pasti 4 e indennità pasti 1,5: rispettivamente COD. MECC. 9085 e 9086 di cui all'accordo integrativo del 23.2.2016; k) indennità reperibilità:
COD. MECC. 3007 di cui all'articolo 14 dell'accordo integrativo 2007
2010 e viene riconfermata al responsabile di ogni unità operativa, riconosciuta a chi è a disposizione per essere eventualmente chiamato in servizio;
l) indennità di chiamata: COD. MECC. 32 59 di cui all'articolo
13 dell'accordo integrativo 2007 -2010; m) indennità lavoro domenicale:
COD. MECC 8402: di cui al CCNL 23.07.1976 e accordo integrativo
04.02.2010; di cui ai cedolini paga, riconosciute negli accordi integrativi aziendali sopra richiamati di cui ai docc.
1-6ter e 17,18 e 20, qui per richiamati e ritrascritti, per violazione del diritto comunitario segnatamente dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 e dell'ordinamento nazionale segnatamente del D.lgs 66/03 e della
5 consolidata giurisprudenza interna e di matrice europea;
3) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di differenze retributive PER I TITOLI INDICATI in narrativa (le c.d. diarie -ind. diaria c.d. G 8% e ind. diaria c.d. H 16, indennità di prestazione, indennità turnisti, trasferta base di linea, indennità acc.
2016; indennità produttività acc. 2010; indennità di trasferta fuori residenza;
indennità trasferte base NO SOGG.; trasferta base SOGG.; indennità trasferta base (E) no sogg.- trasferta base (E) sogg.; trasferta base di linea;
Trasferta base (E) no sogg. QP;
indennità biglietti venduti;
indennità biglietti venduti;
indennità biglietto linea M. Polo Acc. 2010; indennità di nastro >10h, cod. 8403 e i ndennità nastro >11h; indennità int. pasti 4 e indennità int. pasti 1,5; indennità di reperibilità; indennità di chiamata;
indennità lavoro domenicale;
) e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono, calcolate secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra), per complessivi €
4.455,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero in subordine previa ctu contabile a far data dal
18/07/2007; 4) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive per le giornate di ferie godute la complessiva somma di € 4.455,00 ovvero, in subordine, la somma che verrà determinata previa CTU tecnico -contabile a far data dal
18/07/2007; ovvero la differente maggiore o minore somma di giustizia o equità anche previa CTU contabile, per tutte le ragioni di cui sopra e con la precisazione che a decorrere dal 1.7.22 condannarsi il datore a pagare le differenze retributive, detratto l'importo fisso di € 8,00, se corrisposto, e per la maggior differenze se dovuta all'odierno ricorrente unitamente al pagamento della PARTE CONTRIBUTIVA ed al pagamento della rivalutazione monetaria degli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché degli interessi moratori dalla data di presentazione del ricorso
6 gerarchico previa CTU tecnico -contabile per il quantum”; il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 prescrizione quinquennale degli emolumenti richiesti evidenziando che la stessa matura in costanza di rapporto;
inoltre, ha eccepito la sussistenza di due accordi in sede sindacal e, del 10.05.2022 e del
31.07.2024, che hanno definito, il primo, il trattamento retributivo per il periodo dall'1.07.2022 con il riconoscimento di una indennità retribuzione ferie del valore di 8,00 €, mentre il secondo ha disciplinato la retribuzione delle ferie nel periodo precedente.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando la legittimità del comportamento tenuto dalla e la correttezza del CP_4 calcolo della base imponibile della retribuzione considerata ai fini della corresponsione dei periodi di ferie ed e ventualmente dovendosi riconoscere solo le indennità già riconosciute dal Tribunale di Venezia in altre fattispecie analoghe, il che darebbe luogo ad importi che non inciderebbero nel senso di determinare una riduzione significativa della retribuzione, indicata dal Tribunale come idonea ad assumere rilevanza al fine di ritenere sussistente il comportamento illegittimo del datore di lavoro.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio anche l' che ha chiesto, in caso di CP_2 pronuncia di accoglimento, la condanna del datore di lavoro convenuto alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà quantificata dall'Istituto ed entro i limiti prescrizionali, con somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000) e con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve premettersi che i fatti principali oggetto di controversia non sono contestati e sono comunque documentalmente provati.
7 Oggetto del contendere, infatti, è la questione, essenzialmente di natura giuridica e interpretativa, concernente la correttezza o meno dei criteri di calcolo della base imponibile considerata ai fini della retribuzione dei periodi di ferie da alla lu ce di quanto previsto CP_1 dai contratti collettivi aziendali con riferimento a una serie di voci che non sono state considerate.
Sul punto deve condividersi l'interpretazione operata dalla Corte di
Cassazione, con le sentenze n. 22401/20 e n. 13425/19, rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, che, sulla scorta di un'analitica ricostruzione del quadro giurisprudenziale comunitario, ha affermato che “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite";
D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva
n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto a d un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Parte_2 del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_2
2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato Per_3
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione
8 della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_4 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspet ti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, LT HO e altri, C-350/06 e C-
520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C -155/10, Per_5 punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.H e, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni naziona li più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sen tenza 16 marzo 2006, cause riunite C -
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per
9 tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). Persona_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_6 Persona_7
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C -155/10, MS e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescriz ioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
MS e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... de ve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza MS e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza MS e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli
10 elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza MS e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi c orrelati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragion e delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza MS e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla
Corte di Giustizia.
Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) -
l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, si cché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove
11 riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito v alutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C -155/10, cit., punto 26) che Per_5 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il pe riodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansi oni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Diversamente, le voci retributive che s volgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.”
Anche con la più recente sentenza n. 20216/22, il Giudice di
Legittimità ha affermato che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre
12 controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”.
In termini analoghi anche le più recenti decisioni n. 13932/2024 e n.
25840/2024 della Suprema Corte rese anch'esse in fattispecie analoghe a quella in esame.
2. Sulla scorta di tali condivisibili principi, ciò che rileva, come chiarato dalla Corte di Giustizia UE e dalla giurisprudenza nazionale conforme a quella comunitaria innanzi citata, è il pregiudizio potenziale che può derivare da una interpretazione restr ittiva della base di calcolo, perché tale pregiudizio, anche se solo potenziale, può svolgere una funzione dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie, di cui, quindi, il lavoratore potrebbe scegliere di non fruire perché economicamente “svantaggiosa” rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa, funzione dissuasiva che è proprio ciò che il legislatore e la giurisprudenza comunitaria intendono evitare.
Tale funzione dissuasiva, quindi, in concreto, può essere scongiurata solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Ne consegue, quindi, che la mancata inclusione di tutte le voci nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie si traduce in un pregiudizio effettivo perché, in definitiva, determina una riduzione della retribuzione concretament e corrisposta rispetto a quella che il lavoratore avrebbe avuto diritto a conseguire.
3.1 Passando più specificamente a esaminare la riconducibilità o meno delle singole indennità accessorie della retribuzione indicate dal ricorrente in ricorso (cfr. pp.
7-15 del ricorso) nella base di calcolo della retribuzione per ferie, ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale con le sentenze n. 597/2024 del 16.10.2024, n. 449/2025 del 4.06.2025 e n. 841/2025 del 17/10.2025 depositate in atti e rese in fattispecie analoghe alla presente.
13 3.2 In particolare, occorre stabilire se si tratti di voci che contribuiscono a definire la loro “retribuzione ordinaria ai fini di causa” il che, per le voci retributive variabili, ricorre – alla luce dei principi comunitari e interni innanzi richiamati – laddove tali voci attengano alla loro specifica professionalità e facciano fronte ad un disagio tipico della mansione svolta:
1) indennità c.d. diarie (ind. diaria c.d. G 8%, cod. 8201 e ind. diaria c.d. H 16%, cod. 8202): si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di un'indennità dell'8% sulla paga giornaliera all'autista che abbia guidato per oltre 10 ore giornaliere e del 16% all'autista che abbia guidato per oltre 14 ore di nastro.
Tali indennità risultano connesse a specifiche e peculiari modalità di impiego del lavoratore nel tempo e, come tali, non alle caratteristiche qualitative delle mansioni svolte, quanto piuttosto dalla specifica e transitoria organizzazione del lavoro da pa rte del datore di lavoro, tesa a sopperire ad un disagio transitorio, il che induce a escluderle dalla base di calcolo;
2) indennità di prestazione, cod. 3001: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di un'indennità c.d. di guida, fissa in busta paga, espressamente connessa con la mansione dell'autista.
Tale indennità può essere ricompresa nella retribuzione ordinaria in quanto riferita esplicitamente alla mansione di guida svolte dai ricorrenti e che risulta prevista per ogni giorno di presenza indipendentemente dalle modalità precise e dagli orari lavor ativi, con la conseguenza che di fatto dà luogo a un incremento retributivo che, come tale, va incluso nella base di calcolo della retribuzione ordinaria;
3) indennità turnisti, cod. 3401: si tratta di indennità connessa all'esigenza di fare fronte al disagio di lavorare in turni e non ad orario fisso.
Anche in questo caso deve escludersi che l'indennità in questione rientri nella retribuzione ordinaria, atteso che essa è correlata all'organizzazione lavorativa datoriale ed è finalizzata a compensare uno specifico disagio, peraltro non tipico degli autis ti perché non
14 necessariamente legato a detta mansione e perché attribuito in generale al personale turnista;
4) indennità acc. 2016, cod. 8024: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di un'indennità fissa, del valore di € 27,00, introdotta per tutta la forza lavoro dell'azienda con l'accordo aziendale del 23.2.2016
e poi abrogata con l'accordo aziendale integrativo del 9.4.2019, relativa al compenso per il consumo di pasti nei turni prestati fuori della residenza: come confermato dal testo dell'accordo richiamato (cfr. all.
3 della produzione di parte ricorrente) risulta che l'indennità in parola
è corrisposta in misura fissa mensile per tutta la forza lavoro
“indipendentemente dalla qualifica rivestita”.
Ne consegue che, sebbene non tipica delle mansioni degli autisti di linea, trattandosi di indennità corrisposta in misura fissa per ogni giornata di presenza, essa costituisce voce retributiva che rientra a pieno titolo nella retribuzione ordinaria dei ric orrenti quale un mero incremento stipendiale;
5) l'indennità produttività acc. 2010, cod. 8026: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, un'indennità fissa di € 67,20, erogata per 12 mensilità, relativa alla produttività aziendale.
Anche con riferimento a tale indennità valgono le medesime considerazioni appena svolte con riferimento all'indennità acc. 2016: sebbene non si tratti di indennità tipica delle mansioni degli autisti di linea, la circostanza che essa risulta corrisposta in misura fissa per ogni giornata di presenza implica che costituisce una voce retributiva che rientra a pieno titolo nella retribuzione ordinaria dei ricorrenti quale un mero incremento stipendiale;
6) indennità di trasferta base di linea, cod. 8203 e 8204 ed indennità di trasferta fuori residenza, cod. 8210: secondo quanto dedotto in ricorso si tratta di indennità dovute all'agente impiegato oltre il tempo di turno normale, nelle prestazioni a chiamata, in particolari fasce di orario (quanto alle indennità di trasferta base di linea) ed agli autisti che prendono servizio in altra località rispetto a quella abituale (quanto alla indennità trasferta fuori residenza).
15 7) indennità di trasferta base di linea, cod. 8205 e 8206 trasferta base di linea cod. 8207, trasferta base cod. 8208.
Anche in questo caso, come per l'indennità di cui al punto precedente, si tratta di indennità che non sono legate in modo specifico alle mansioni proprie dell'autista ma ad aspetti variabili e strettamente connessi alla transitoria organizzazione lavorativa stabilita dal datore di lavoro, il che esclude che possano considerar si ai fini del computo della “retribuzione ordinaria”;
8) indennità biglietti venduti, cod. 3540: si tratta di indennità correlate alla vendita di biglietti.
Tale indennità risulta intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni assegnate ai ricorrenti, al relativo stato e qualifica professionale rivestita, ed è tesa, evidentemente, a compensare uno specifico “pregiudizio” derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Trattandosi di indennità che sono riferite ad un compito proprio e peculiare degli autisti di linea, quello della vendita di biglietti, deve ritenersi indennità che afferisce alla retribuzione ordinaria a fini di causa;
9) indennità di nastro >10h, cod. 8403 e indennità nastro >11h, cod. 8404: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di indennità giornaliere spettanti ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese di viaggio quando sono comandati di svolgere attività fuori sede – residenza -, ed in particolare comportano il fatto che tale attività di guida si protragga per un certo numero di ore, sottratte al riposo.
Come per le indennità diarie di cui al punto 1), deve ritenersi che, trattandosi di indennità connesse a peculiari modalità di impiego dei lavoratori nel tempo, esse non siano legate alle caratteristiche qualitative delle mansioni svolte, quanto piuttosto dalla specifica e transitoria organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro ed a sopperire ad un disagio transitorio;
16 10) indennità int. pasti, 4 cod. 9085 ed indennità int. pasti 1,5, cod. 9086: si tratta di importo corrisposto dal datore di lavoro a tutto il personale per fare fronte alle spese di pasto.
Trattandosi di somme corrisposte ai lavoratori per fare fronte a delle loro spese, non vanno computate nella retribuzione ordinaria a fini di causa;
11) indennità di reperibilità, cod. 3007: prevista dall'art. 14 dell'accordo integrativo 2007-2010, non attiene a caratteristiche tipiche della mansione degli autisti, ma al modello organizzativo datoriale e pertanto non deve essere compresa nella retribuzione base;
12) indennità di chiamata, cod. 3259: l'art. 13 dell'accordo integrativo 2007-2010 prevede che «Nell'area movimento viene confermata l'indennità di chiamata, già concordata nell'accordo integrativo 2003-2006, per quel personale che venga improvvisamente chiamato in servizio e dove il valore economico attuale è pari a € 12,44
(originariamente 12,00 + ISTAT) oltre alla retribuzione giornaliera spettante. Tale indennità è dovuta per chiamata nella fascia oraria dalle
22.00 alle 7.00 e qualora il lavoratore si presenti in servizio. Il dato continuerà ad essere aggiornato con indice ISTAT -FOI con cadenza biennale dal 1/1/2009. L'indennità di chiamata non è cumulabile con l'indennità di reperibilità»;
13) indennità lavoro domenicale, cod. 8402: trattandosi di indennità che è corrisposta all'autista per ogni giornata lavorativa di domenica, non afferisce direttamente alla mansione svolta ma alla organizzazione lavorativa transitoria e dunque si reputa non sia da computarsi ai fini di causa.
Dalla previsione richiamata emerge con evidenza che non si tratta di retribuzione afferente alla specifica mansione né allo status dell'autista, ma piuttosto ad una particolare, e per ciò stesso, variabile modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza nazionale secondo cui, in relazione al principio di
17 irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., si è affermato che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (cfr.
Cass., n. 16106/03, n e n. n. 11106/97).
Peraltro, tale concetto trova riscontro nel nuovo art. 2103 c.c., che al sesto comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Tali principi possono trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che sono riconoscibili solo le indennità come appena ricostruito
4. Accertato, quindi, per quanto sopra argomentato, che alcune delle indennità sopra indicate - cioè indennità di prestazione (cod. 3001), indennità acc. 2016 (cod. 8024), indennità produttività acc. 2010
(cod. 8026) ed indennità biglietti venduti (cod. 3406 3540) – sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni del ricorrente, quella fin qui individuata quale «retribuzione ordinaria ai fini di causa», occorre valutare – in applicazione dei principi affermati dalla CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamati – se il mancato riconoscimento di dette voci al ricorrente, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme a detto ordinamento.
Sul punto, deve ritenersi che non potesse privare il ricorrente del CP_1 computo a suo favore, nelle giornate di ferie, delle indennità sopra identificate, pena la violazione del relativo diritto alle ferie retribuite.
Infatti, una retribuzione inferiore r ispetto a quella «ordinaria» è
18 potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale;
del resto, come diffusamente osservato innanzi, ciò che rileva ai fini de lla verifica della legittimità o meno del comportamento datoriale posto in essere, è la “potenzialità” ai fini della rilevanza della dissuasività, che deve essere valutata ex ante (cfr. sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ ). Per_8
Né può essere ostativo al riconoscimento del diritto rivendicato in questa sede la scarsa incidenza in concreto, in termini di differenze sulla retribuzione.
Ciò che rileva, infatti, in base all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, è la sussistenza di un concetto “europeo” di retribuzione delle ferie non già di tipo “quantitativo”, bensì “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.), che scongiuri in concreto la realizzazione di quella finalità dissuasiva della fruizione delle ferie che, invece, potrebbe essere realizzata qualora si accedesse a una interpretazione non omnicomprensiva delle diverse voci da includere nella retribuzione;
senza che, quindi, nella prospettiva del giudice nazionale, residui lo spazio per valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia da parte del datore di lavoro, è stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo;
con la conseguenza ulteriore che l'unica indagine da dover svolgere è quella relativa alle singole voci retributive da includere nella base di calcolo della retribuzione (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
19 Analogamente è a dirsi in relazione alla pretesa irrisorietà dell'incidenza effettiva sulla retribuzione: anche sotto questo profilo, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale induce a ritenere non decisivo tale elemento se si considera l'affermazione secondo cui “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”
(cfr. paragrafo 21 sentenza MS).
Ne consegue, quindi, che anche l'individuazione di arco temporale di riferimento non rileva ai fini della verifica dell'incidenza della perdita,
e, quindi, della sussistenza o meno dell'effetto dissuasivo, quanto piuttosto al fine di consentire di individu are quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie e in quale misura debba essere in concreto quantificato il maggior credito del dipendente.
Inoltre, sempre alla luce del concetto “teleologico” e non già strettamente “quantitativo” di retribuzione per ferie affermato dalla
Corte di Giustizia Europea, deve osservarsi che ciò che rileva è la finalità di assicurare la coincidenza della retribuzio ne delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, poiché diversamente si darebbe luogo a una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Infine, sul punto deve ulteriormente osservarsi che, “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attrib uito "il valore di ulteriore fonte del diritto
20 comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpret ata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
5. Passando alla quantificazione delle suindicate indennità, va osservato che il calcolo deve essere effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espr essamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Sotto questo profilo, quanto all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, deve precisarsi che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni , proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015, , C -155/10, punto 32) e “per Persona_9 convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla società resistente, deve considerarsi il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della legge n. 92/12 l'ambito della tutela reale
21 spettante ai dipendenti anche di imprese di medio -gradi dimensioni si
è significativamente ridotto, con sussistenza dunque di situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto. In termini analoghi anche la decisione n. 29981/2022, secondo cui “La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato”.
Ciò implica che, considerata la data di entrata in vigore della legge n.
92/2012, ossia il 18.07.2012, dovrebbero ritenersi prescritti i crediti per le differenze retributive scaturenti dall'intercorso rapporto lavorativo e maturati fino al cinque anni pri ma il 18.07.2007.
Sul punto deve considerarsi che, dal tenore complessivo delle conclusioni del ricorso, in cui si fa riferimento anche a tale periodo, ribadite sul punto anche nelle note di trattazione scritta (cfr. pag. 4 note di trattazione scritta), tale periodo sia ogg etto di richiesta e quindi la pronuncia vada intesa come riferita anche al periodo fino al
18.07.2007.
Infine, quanto al periodo successivo all'1.07.2022 va detratta l'indennità retribuzione ferie pari a 8 € al giorno (= € 1,23 /ora) di cui all'art 4 dell'Accordo di Rinnovo 10.5.2022, con la conseguenza che sussiste un credito solo se non assorbito da tale importo.
Diversamente, invece, per quanto riguarda l'accordo del 31.07.2024, esso non produce effetti vincolanti, trattandosi di proposta da recepirsi, come da clausola n. 5, in conciliazioni individuali da stipularsi in sede protetta ed è pacifico che nessuno degl i odierni ricorrenti ha aderito.
6. Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta nei termini chiariti anche con riferimento alle voci da includere e da escludere nella base di calcolo, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente
22 all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti innanzi chiariti.
Per l'effetto, va condannata a corrispondere al ricorrente, nei CP_1 termini chiariti, le differenze retributive conseguenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione delle indennità riconosciute in parte motiva, oltre alla rivalutazione seco ndo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Infine, deve anche essere condannata a corrispondere all' le CP_1 CP_2 contribuzioni maturate sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso, oltre sanzioni con somme aggiuntive come per legge (legge 388/2 000).
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente e la , CP_1 tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali parzialmente nella misura del 50%; per la residua parte sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Relativamente al rapporto processuale le altre parti, tenuto conto del tipo di domande proposte, e della posizione , accessoria e funzionale a CP_3 CP_2 garantire la corretta instaurazione del litisconsorzio processuale sulla domanda consequenziale di regol arizzazione contributiva, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 511/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione, nella base di calcolo per la
23 retribuzione goduta nei periodi di ferie, delle indennità nei termini e nei limiti riconosciuti in parte motiva;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, nei termini e nei limiti riconosciuti in parte motiva, anche in relazione al calcolo dei giorni di ferie e a quanto previsto dall'accordo dell'1.07.2022, le differenze retributive conseguenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione delle indennità riconosciute in parte motiva, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al versamento a favore dell' dei conseguenti oneri CP_2 contributivi e relative somme aggiuntive come per legge;
4. condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 118,50 per spese vive e in € 1.600,00 per compenso professionale - importo quest'ultimo già quantificato al netto della compensazione del 50% -, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
5. compensa le spese tra le restanti parti.
Venezia, 26.11.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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