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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 3/06/2024 da
(C.F. ), nata a [...][...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carlentini (SR), Via Porta Siracusa n. 33, elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Termini n.
30, presso lo studio dell'avv. Rino Mazzone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Scavonetti n.13, elettivamente domiciliato in Lentini (SR), Via Termini n. 29, presso lo studio dell'avv. Orietta Gramillano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3/06/2024 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n.
686/2017, nella parte in cui le parti hanno concordato porsi a carico del Sig. la somma Parte_2 di € 400,00 a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra e di € 700,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2
Rilevato che, ad oggi la Sig.ra ha lasciato la casa coniugale, che il Sig. abita Parte_1 Pt_2
stabilmente insieme alla figlia presso la sua residenza in Via Scavonetti n.13 e provvede al suo Per_2
mantenimento diretto sia per le spese ordinarie che straordinarie, che è stato revocato l'assegno di mantenimento di € 350,00 in favore della figlia in quanto la stessa ha creato un proprio nucleo Per_1
familiare ed è economicamente autosufficiente;
pagina1 di 2 rilevato, altresì, che le parti si sono accordate per la revoca dell'assegno divorzile in favore della
Sig.ra dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore e dell'assegno di mantenimento Parte_1
in favore delle figlie;
che, pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di divorzio nei seguenti termini, disponendo:
“1) la revoca con decorrenza da maggio 2024, dell'obbligo del sig. di corrispondere Parte_2
alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 (Quattrocento/00) a titolo di assegno Parte_1
divorzile.
2) La revoca con decorrenza da maggio 2024, dell'obbligo del Sig. a corrispondere Parte_2
alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 (Trecentocinquanta/00) alla figlia Parte_1 Per_3
, titolo di assegno di mantenimento oltre alla corresponsione nella misura del 70% delle spese
[...]
straordinarie, atteso che la stessa convive con il sig. alla contribuzione da parte Parte_2
della madre, per le spese ordinarie e straordinarie;
3) La revoca, dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Carlentini Parte_1
(SR), Via Porta di Siracusa n. 33, atteso che non è abitata né dalla stessa né tantomeno dalle figlie
e .”; Persona_4 Persona_3
è stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero;
ritenuto che
la modifica richiesta non è contraria a disposizioni imperative in materia di regolamentazione dei rapporti familiari e può quindi essere recepita dal Tribunale in quanto rispondenti alle attuali esigenze economiche delle parti;
ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti;
P.Q.M.
a modifica di quanto statuito con sentenza n. 686/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
3/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 3/06/2024 da
(C.F. ), nata a [...][...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carlentini (SR), Via Porta Siracusa n. 33, elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Termini n.
30, presso lo studio dell'avv. Rino Mazzone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Scavonetti n.13, elettivamente domiciliato in Lentini (SR), Via Termini n. 29, presso lo studio dell'avv. Orietta Gramillano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3/06/2024 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n.
686/2017, nella parte in cui le parti hanno concordato porsi a carico del Sig. la somma Parte_2 di € 400,00 a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra e di € 700,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2
Rilevato che, ad oggi la Sig.ra ha lasciato la casa coniugale, che il Sig. abita Parte_1 Pt_2
stabilmente insieme alla figlia presso la sua residenza in Via Scavonetti n.13 e provvede al suo Per_2
mantenimento diretto sia per le spese ordinarie che straordinarie, che è stato revocato l'assegno di mantenimento di € 350,00 in favore della figlia in quanto la stessa ha creato un proprio nucleo Per_1
familiare ed è economicamente autosufficiente;
pagina1 di 2 rilevato, altresì, che le parti si sono accordate per la revoca dell'assegno divorzile in favore della
Sig.ra dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore e dell'assegno di mantenimento Parte_1
in favore delle figlie;
che, pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di divorzio nei seguenti termini, disponendo:
“1) la revoca con decorrenza da maggio 2024, dell'obbligo del sig. di corrispondere Parte_2
alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 (Quattrocento/00) a titolo di assegno Parte_1
divorzile.
2) La revoca con decorrenza da maggio 2024, dell'obbligo del Sig. a corrispondere Parte_2
alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 (Trecentocinquanta/00) alla figlia Parte_1 Per_3
, titolo di assegno di mantenimento oltre alla corresponsione nella misura del 70% delle spese
[...]
straordinarie, atteso che la stessa convive con il sig. alla contribuzione da parte Parte_2
della madre, per le spese ordinarie e straordinarie;
3) La revoca, dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Carlentini Parte_1
(SR), Via Porta di Siracusa n. 33, atteso che non è abitata né dalla stessa né tantomeno dalle figlie
e .”; Persona_4 Persona_3
è stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero;
ritenuto che
la modifica richiesta non è contraria a disposizioni imperative in materia di regolamentazione dei rapporti familiari e può quindi essere recepita dal Tribunale in quanto rispondenti alle attuali esigenze economiche delle parti;
ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti;
P.Q.M.
a modifica di quanto statuito con sentenza n. 686/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
3/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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