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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.9.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3622/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Assunta Lombardo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: pensione ordinaria di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.07.2024 chiedeva il riconoscimento della Parte_1
Pensione ordinaria di inabilità a seguito del procedimento n. 3479/2022 conclusosi con decreto di omologa. CP_ 2.- Con memoria del 20.03.2025 si costituiva in giudizio l' sostenendo che la prestazione, oggetto del giudizio, era stata liquidata il 14.10.2024 con decorrenza dal mese di marzo 2024 a seguito della cessazione dell'attività del ricorrente avvenuta a febbraio 2024. Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
3. L'udienza del 10.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente si precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 222/1984: “la concessione della pensione al soggetto ritenuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della
1 retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione”.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha cessato l'attività di artigiano nel mese di febbraio 2024 e l'Amministrazione resistente ha provveduto al pagamento della prestazione di cui in oggetto in data
14.10.2024 con decorrenza dal mese di marzo 2024.
Preso atto di ciò deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al periodo dal marzo 2024 mentre con riferimento al periodo precedente correttamente l' non ha proceduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
5.- Rilevato che risulta che in data 6 marzo 2024 l' aveva richiesto la comunicazione di cessazione CP_1 di attività lavorativa e che tale comunicazione è stata effettuata solo in data 1.10.2024 le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla prestazione richiesta per il periodo da marzo 2024;
- rigetta per il resto
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 11.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.9.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3622/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Assunta Lombardo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: pensione ordinaria di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.07.2024 chiedeva il riconoscimento della Parte_1
Pensione ordinaria di inabilità a seguito del procedimento n. 3479/2022 conclusosi con decreto di omologa. CP_ 2.- Con memoria del 20.03.2025 si costituiva in giudizio l' sostenendo che la prestazione, oggetto del giudizio, era stata liquidata il 14.10.2024 con decorrenza dal mese di marzo 2024 a seguito della cessazione dell'attività del ricorrente avvenuta a febbraio 2024. Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
3. L'udienza del 10.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente si precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 222/1984: “la concessione della pensione al soggetto ritenuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della
1 retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione”.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha cessato l'attività di artigiano nel mese di febbraio 2024 e l'Amministrazione resistente ha provveduto al pagamento della prestazione di cui in oggetto in data
14.10.2024 con decorrenza dal mese di marzo 2024.
Preso atto di ciò deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al periodo dal marzo 2024 mentre con riferimento al periodo precedente correttamente l' non ha proceduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
5.- Rilevato che risulta che in data 6 marzo 2024 l' aveva richiesto la comunicazione di cessazione CP_1 di attività lavorativa e che tale comunicazione è stata effettuata solo in data 1.10.2024 le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla prestazione richiesta per il periodo da marzo 2024;
- rigetta per il resto
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 11.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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