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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
IO LO a seguito dell'udienza di discussione del 12.09.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Palmieri giusta Parte_1
delega in atti – OPPONENTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Ademo Controparte_1 Controparte_2
Buzzi, giusta delega in atti – OPPOSTI
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1831/22, R.G.N. 4565/22, emesso dall'intestato Tribunale il giorno 12 dicembre 2022 e notificato a mezzo PEC il 12 dicembre 2022 (allegato 15) in forza del quale ad istanza del Signor gli era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento: della somma di euro 14.409,50 oltre gli interessi e spese della procedura monitoria a titolo di canoni di locazione insoluti e spese di registrazione e risoluzione del contratto di locazione.
A sostegno della domanda eccepiva – tra l'altro – l'inefficacia del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato solo il decreto monitorio e non il ricorso;
la nullità della procura alle liti in quanto già utilizzata nel separato proc. r.g. 827.21 già pendente tra le stesse parti;
la nullità del decreto monitorio in quanto incluso nella busta telematica solo con il formato immagine e non in
“pdf”; la genericità della domanda per omessa allegazione dei fatti comprovanti il credito;
la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, essendo indicata nell'intestazione del contratto l'Associazione CP_3
Controparte_4
”, dotata di un proprio codice fiscale e come tale legittimata a stare
[...]
in giudizio;
la nullità del contratto per carenza dei poteri in capo al sottoscrittore che risulta avere sottoscritto il contratto in Controparte_2
proprio e non per conto dell;
la conseguente carenza di Parte_2
legittimazione passiva dell'opponente ; la non debenza del Parte_1
credito preteso dalla parte opposta, se non in misura pari al 50%.
Tanto premesso, svolgeva domanda di chiamata in causa dell'associato ed insisteva per la revoca del DI opposto, in ragione della Controparte_2
rilevanza assorbente delle eccezioni spiegate.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la parte opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa senza lo svolgimento di attività istruttoria è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 12.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale, in via del tutto preliminare ed assorbente, che l'avvenuta notificazione ad istanza dell'opponente, del solo decreto monitorio, senza il ricorso per ingiunzione, sia affetta da radicale nullità.
Difatti, una siffatta notificazione, eseguita senza contestuale notifica del ricorso, impedisce al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo le garanzie della difesa e del contraddittorio (in tal senso
Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3233/2023 del 18-07-2023).
Né rileva che tra le stesse parti sia stato pendente un separato giudizio di opposizione relativo alle medesime causali indicate nell'attuale decreto monitorio o che l'opponente, tramite esame degli allegati pec inseriti nel fascicolo telematico, avrebbe potuto comprendere le ragioni di fatto e di diritto legittimanti l'emissione dell'ingiunzione.
Si verte, difatti, in tema di basilari garanzie per la corretta instaurazione del contraddittorio e per l'esercizio del diritto di difesa che non possono trovare validi equipollenti in atti o argomenti desumibili aliunde.
Deve pertanto pervenirsi ad un giudizio di nullità dell'eseguita notifica e di inefficacia del decreto ingiuntivo emesso, in quanto non correttamente notificato all'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. r.g.
4565/22 n. 1831/22;
2) Accerta e dichiara la definitiva inefficacia del medesimo D.I.
3) Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di Euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborso generale e spese vive nella misura di Euro 264,00, da distrarsi in favore del Procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario, Avv. Stefano Palmieri
Motivazione gg 90
Tivoli, 12 settembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
IO LO a seguito dell'udienza di discussione del 12.09.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Palmieri giusta Parte_1
delega in atti – OPPONENTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Ademo Controparte_1 Controparte_2
Buzzi, giusta delega in atti – OPPOSTI
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1831/22, R.G.N. 4565/22, emesso dall'intestato Tribunale il giorno 12 dicembre 2022 e notificato a mezzo PEC il 12 dicembre 2022 (allegato 15) in forza del quale ad istanza del Signor gli era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento: della somma di euro 14.409,50 oltre gli interessi e spese della procedura monitoria a titolo di canoni di locazione insoluti e spese di registrazione e risoluzione del contratto di locazione.
A sostegno della domanda eccepiva – tra l'altro – l'inefficacia del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato solo il decreto monitorio e non il ricorso;
la nullità della procura alle liti in quanto già utilizzata nel separato proc. r.g. 827.21 già pendente tra le stesse parti;
la nullità del decreto monitorio in quanto incluso nella busta telematica solo con il formato immagine e non in
“pdf”; la genericità della domanda per omessa allegazione dei fatti comprovanti il credito;
la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, essendo indicata nell'intestazione del contratto l'Associazione CP_3
Controparte_4
”, dotata di un proprio codice fiscale e come tale legittimata a stare
[...]
in giudizio;
la nullità del contratto per carenza dei poteri in capo al sottoscrittore che risulta avere sottoscritto il contratto in Controparte_2
proprio e non per conto dell;
la conseguente carenza di Parte_2
legittimazione passiva dell'opponente ; la non debenza del Parte_1
credito preteso dalla parte opposta, se non in misura pari al 50%.
Tanto premesso, svolgeva domanda di chiamata in causa dell'associato ed insisteva per la revoca del DI opposto, in ragione della Controparte_2
rilevanza assorbente delle eccezioni spiegate.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la parte opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa senza lo svolgimento di attività istruttoria è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 12.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale, in via del tutto preliminare ed assorbente, che l'avvenuta notificazione ad istanza dell'opponente, del solo decreto monitorio, senza il ricorso per ingiunzione, sia affetta da radicale nullità.
Difatti, una siffatta notificazione, eseguita senza contestuale notifica del ricorso, impedisce al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo le garanzie della difesa e del contraddittorio (in tal senso
Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3233/2023 del 18-07-2023).
Né rileva che tra le stesse parti sia stato pendente un separato giudizio di opposizione relativo alle medesime causali indicate nell'attuale decreto monitorio o che l'opponente, tramite esame degli allegati pec inseriti nel fascicolo telematico, avrebbe potuto comprendere le ragioni di fatto e di diritto legittimanti l'emissione dell'ingiunzione.
Si verte, difatti, in tema di basilari garanzie per la corretta instaurazione del contraddittorio e per l'esercizio del diritto di difesa che non possono trovare validi equipollenti in atti o argomenti desumibili aliunde.
Deve pertanto pervenirsi ad un giudizio di nullità dell'eseguita notifica e di inefficacia del decreto ingiuntivo emesso, in quanto non correttamente notificato all'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. r.g.
4565/22 n. 1831/22;
2) Accerta e dichiara la definitiva inefficacia del medesimo D.I.
3) Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di Euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborso generale e spese vive nella misura di Euro 264,00, da distrarsi in favore del Procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario, Avv. Stefano Palmieri
Motivazione gg 90
Tivoli, 12 settembre 2024
Il Giudice O.P.