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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dr.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5595/2024 e vertente tra
rapp.to e difeso dall' avv.to FERRARA ALFONSO come da Parte_1
mandato in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rapp.te pt, rapp.to e difeso dall' avv. to SERRELLI SUSANNA, CP_1
giusta procura in atti
- Resistente –
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia la pensione di inabilità, vinte le spese di lite.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta una integrazione di perizia alla luce della documentazione sanitaria successiva all'espletata consulenza, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.03.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, va rammentato che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg.
509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. (Cass.
30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica, organo che delibera, altresì, la concessione delle prestazioni. Orbene, è palese che con il ricorso in esame parte ricorrente ha dedotto proprio il diritto soggettivo alla prestazione predetta, per cui il giudice deve e può accertare se si è realizzata la fattispecie integrale costitutiva del diritto e, quindi, anche se sussistono i requisiti medico-legali controversi.
Ebbene l'ausiliario, in fase di ATP, esaminata la condizione clinica del ricorrente aveva formulato la diagnosi di “Cardiopatia ischemica già rivascolarizzata chirurgicamente nel
2023 e con angioplastica percutanea e posizionamento di stent medicato nel 2024.
Ipertensione arteriosa. Dismetabolismo lipidico” a causa di manifestazioni anginose che nell'ottobre del 2023 lo avevano portato ad un ricovero con conseguente intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica mediante confezionamento di triplice by-pass aorto-coronarico, seguito, nell'aprile 2024, da nuovo intervento per stenosi critica su coronaria destra che veniva trattata con angioplastica e stent medicato;
invece una ulteriore stenosi all'anastomosi e al tratto prossimale del precedente graft effettuato su MO1 (ramo marginale ottuso del ramo circonflesso della coronaria sinistra), per l'assenza di criticità
(stenosi 60%), non veniva ritenuta meritevole di rivascolarizzazione ma ne veniva consigliata terapia medica ed indicazione a follow-up mediante effettuazione di test di ischemia inducibile.
Riporta il consulente che, alle dimissioni datate 18/4/2024, il ricorrente era clinicamente asintomatico per angor e dispnea, e dunque, in occasione dell'accertamento tecnico effettuato in data 6 Maggio 2024, le sue condizioni cliniche erano apparse sostanzialmente immodificate. Tuttavia, nell'agosto 2024, l veniva nuovamente ricoverato riferendo Pt_1 precordialgia e veniva effettuato nuovo esame coronarografico che documentava l'efficacia dei precedenti interventi di rivascolarizzazione miocardica rilevando: “buon funzionamento del pregresso BPAC e della PCI su C dx”, ed un test da sforzo risultato negativo per sintomi e manifestazioni di ischemia cardiaca inducibile.
Il consulente dava atto della produzione da parte attrice di certificazione da parte di un chirurgo vascolare dell'occlusione dell'arteria radiale sinistra accertata nella immediatezza della effettuazione dell'esame coronarico: tuttavia esponeva che tale occlusione rappresenta frequente complicazione delle procedure percutanee diagnostiche o invasive effettuate con accesso radiale e non comporta fortunatamente conseguenze cliniche apprezzabili perché l'irrorazione dell'avambraccio e della mano è comunque garantita da un sistema ridondante che coinvolgendo l'arteria ulnare consente una adeguata irrorazione della mano anche in caso di occlusione dell'arteria radiale.
Concludeva, pertanto, valutando le caratteristiche della malattia coronarica accertata
(stenosi non critica su precedente graft venoso, ateromasia carotidea e buon compenso emodinamico) e la coesistenza di fattori di rischio (ipertensione arteriosa e dismetabolismo lipidico) secondo le indicazioni del cod.6447, ovvero nell'ambito della coronaropatia grave-
III^ classe NYHA, con conseguente valutazione di invalidità dell'80% e non accertabili i requisiti di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) richiesti nella domanda.
Nell'attuale fase giudiziale, valutata la nuova documentazione medica esibita, nello specifico un certificato di visita psichiatrica effettuata in data 27/6/2024 da cui emerge la sussistenza di un disturbo depressivo, il ctu aggiungeva, alla diagnosi già espressa, la presenza di una
“Sindrome depressiva di natura reattiva”. Precisava tuttavia che il disturbo depressivo risulta accertato solo quattro settimane dopo l'effettuazione di visita medica nel corso delle operazioni relative all' accertamento tecnico predisposto dal Giudice del Lavoro, durante la quale aveva diagnosticato “Stato di coscienza integro, attenzione e concentrazione costanti.
Orientato nello spazio e nel tempo rispetto agli altri e a sé. Memoria integra sia nella rievocazione che nel ricordo più recente. Eloquio coerente ai temi proposti. Normale il tono dell'umore. Assenza di fenomeni dispercettivi”.
Si legge nella relazione peritale che il disturbo depressivo accertato a distanza di un mese dallo specialista psichiatra consultato dal ricorrente è riferito dallo stesso specialista alla preesistente patologia organica, ovvero alla coronaropatia. Ebbene, ritiene il ctu che la condizione ipotimica per le caratteristiche di reattività, per la prescrizione di terapia medica di primo livello adottata dallo specialista consultato ( benzodiazepine + SSRI) e per la mancata rilevata necessità di attivazione da parte dello specialista di percorso di psicoterapia o comunque di cure continuative presso Unità Operativa di Salute Mentale, sia valutabile ai fini della determinazione dell'invalidità civile secondo le indicazioni del codice
2205 (depressione endoreattiva di grado moderato) e, quindi, in percentuale del 25%.
Conclude, dunque, affermando che, valutata la preesistente condizione invalidante già accertata pari all' 80%, ed alla luce delle considerazioni esposte, applicando il calcolo riduzionistico di legge (IT= (80+ 25) – (80 x 25)), da Giugno 2024 debba Parte_1 considerarsi invalido civile in percentuale dell'85% ma non presenti la condizione di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) necessaria alla concessione della pensione di invalidità civile.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici risultanti dalla documentazione anche successivamente prodotta dall'istante ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura è stata mossa.
Il ricorso dunque non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino