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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1192/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 13.06.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così
come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in [...] C.F._1
G. Marconi, n. 208 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Genovese del Foro di Trapani
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ricorrente
Contro
con sede legale in Pescara nella Via Controparte_1
Venezia n. 49, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Candela, del Foro di Trapani
Resistente
Conclusioni come da verbale
Con ricorso ex art.281 sexies cpc del 19.07.2024 il proponeva opposizione avverso Parte_2
l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22.06.2024 dalla la , la Controparte_1
quale sottoponeva ad esecuzione le somme detenute presso la Banca Don Rizzo di Alcamo
dal per sino alla concorrenza della somma di €. 7.046,00; asseriva il ricorrente che Parte_2
l'atto di pignoramento riguardava atti di accertamento Tari N. 407292210004536838 del
21/09/2021, afferente annualità 2016 - 2017 - 2018 - 2019 – 2020, l'accertamento Tari N.
407292220007697306 del 16/12/2022 e l'ingiunzione N. 34378 del 28/02/2022; deduceva l'avvenuta prescrizione del credito azionato stante il disposto di cui all'art. 1, comma 161,
della Legge n. 296/2006; infatti, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, sono tenuti a notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva del credito azionato, in quanto non era più proprietario dell'immobile poiché oggetto di decreto di confisca ex art. 2 bis e seg. l. n. 575/65 emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di
Trapani e andato in confisca definitiva, in data 30.05.2012. Evidenziava che secondo L'art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) modificato dall'art. 32 del Dlgs 175/2014 «Durante la vigenza dei
provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a
cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli
immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di
proprietà o nel possesso degli stessi» in vigore dal 01.01.2014.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Chiedeva quindi la sospensione dell'esecuzione nonché l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva l'ente di riscossione, , Controparte_1
deducendo preliminarmente il difetto giurisdizione del giudice adito, individuando in quello tributario, il giudice giurisdizionalmente competente.
Nel merito asseriva che parte ricorrente assumeva l'avvenuta prescrizione del tributo, non avendo rispettato il termine decadenziale indicato all'art. 1, comma 161, della Legge n.
296/2006. Specificava che si trattavano di due istituti diversi: la decadenza è quell'istituto che impone all'ente locale può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo entro un determinato periodo di tempo;
la prescrizione, al contrario,
rappresenta il termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione con l'attività di accertamento.
Ciò posto evidenziava, allegando la relativa documentazione, che l'accertamento Tari N.
407292210004536838 del 21/09/2021, afferente annualità 2016 - 2017 - 2018 - 2019 – 2020,
notificato il 29/09/2021 e quindi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 163
legge 296/2006; l'accertamento Tari N. 407292220007697306 del 16/12/2022, afferente annualità 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – 2021, notificato il 28/12/2022 e quindi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 163 legge 296/2006; infine l'ingiunzione N. 34378 del
28/02/2022 notificata il 09/03/2022. I tre avvisi di accertamento N.8200 del 16/09/2019,
accertamento N.8201 del 16/09/2019, accertamento N.8202 del 16/09/2019 sono stati notificati tutti il 01/10/2019 e successivamente era stata notificata il 04.01.2024 l'intimazione di pagamento N° 769676 del 27/12/2023 riferente ai tributi di cui sopra. Pertanto, nessuna prescrizione era intervenuta. Infine, deduceva che l'immobile a cui si riferivano i tributi dovuti non era stata attinto dal provvedimento di confisca definitiva così come riferito dal ricorrente.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Il giudizio istruito con la documentazione versata dalle parti e non contestata dalle stesse,
veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre verificare se il giudice adito ha giurisdizione nel caso di specie così come eccepito da parte resistente, nella propria memoria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La questione relativa alla giurisdizione, così come prospettato nel caso in esame, ha interessato la giurisprudenza del giudice di legittimità, il quale più volte è intervenuto.
Con la recente Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 la suprema Corte ha riaffermato: Il
Collegio della giurisdizione ha, invero, affermato che (Sez. U n. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 –
01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), in tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata
successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario,
anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria
successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o
meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente
esecutiva.
Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei tributi sia in ricorso introduttivo che nelle note conclusionali, ma non ha contestato specificatamente la produzione documentale di parte resistente relativa alle notifiche.
Tali documenti risultano essere in originale e completi di ogni elemento identificativo,
pertanto parte convenuta, ove ritenuto, poteva contestare specificatamente anche le singole notifiche, che risulta quindi regolari.
In assenza di tale specifica contestazione tali documenti possono essere ritenuti probanti. In
relazione alla mancata contestazione di documenti prodotti la Corte di legittimità sul punto in casi analoghi ha affermato: ... «Il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su
documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali, condizione questa che precede
quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti;
ha invece
l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in
originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia
probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il
documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui
si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto» (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del
3.12.2020 n. 27624).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tanto ritenuto, stante la reiterata richiesta di declaratoria sulla prescrizione del tributo azionato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice tributario in ordine alla domanda formulata dal ricorrente , disponendo l'eventuale riassunzione innanzi al Parte_1
Giudice tributario territoriale, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione
Le restanti doglianze vengo assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo tre delle fasi del giudizio e in base al valore dichiarato del giudizio e applicando riduzione del 30%
ex art.4 comma 4 DM cit. - in complessivi euro 1.190,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa
come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
dichiara la propria carenza di giurisdizione e indica quale giudice giurisdizionale competente il Giudice tributario territoriale nei cui confronti andrà riassunto entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente in complessivi euro 1.190,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani il 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1192/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 13.06.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così
come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in [...] C.F._1
G. Marconi, n. 208 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Genovese del Foro di Trapani
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ricorrente
Contro
con sede legale in Pescara nella Via Controparte_1
Venezia n. 49, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Candela, del Foro di Trapani
Resistente
Conclusioni come da verbale
Con ricorso ex art.281 sexies cpc del 19.07.2024 il proponeva opposizione avverso Parte_2
l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22.06.2024 dalla la , la Controparte_1
quale sottoponeva ad esecuzione le somme detenute presso la Banca Don Rizzo di Alcamo
dal per sino alla concorrenza della somma di €. 7.046,00; asseriva il ricorrente che Parte_2
l'atto di pignoramento riguardava atti di accertamento Tari N. 407292210004536838 del
21/09/2021, afferente annualità 2016 - 2017 - 2018 - 2019 – 2020, l'accertamento Tari N.
407292220007697306 del 16/12/2022 e l'ingiunzione N. 34378 del 28/02/2022; deduceva l'avvenuta prescrizione del credito azionato stante il disposto di cui all'art. 1, comma 161,
della Legge n. 296/2006; infatti, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, sono tenuti a notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva del credito azionato, in quanto non era più proprietario dell'immobile poiché oggetto di decreto di confisca ex art. 2 bis e seg. l. n. 575/65 emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di
Trapani e andato in confisca definitiva, in data 30.05.2012. Evidenziava che secondo L'art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) modificato dall'art. 32 del Dlgs 175/2014 «Durante la vigenza dei
provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a
cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli
immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di
proprietà o nel possesso degli stessi» in vigore dal 01.01.2014.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Chiedeva quindi la sospensione dell'esecuzione nonché l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva l'ente di riscossione, , Controparte_1
deducendo preliminarmente il difetto giurisdizione del giudice adito, individuando in quello tributario, il giudice giurisdizionalmente competente.
Nel merito asseriva che parte ricorrente assumeva l'avvenuta prescrizione del tributo, non avendo rispettato il termine decadenziale indicato all'art. 1, comma 161, della Legge n.
296/2006. Specificava che si trattavano di due istituti diversi: la decadenza è quell'istituto che impone all'ente locale può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo entro un determinato periodo di tempo;
la prescrizione, al contrario,
rappresenta il termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione con l'attività di accertamento.
Ciò posto evidenziava, allegando la relativa documentazione, che l'accertamento Tari N.
407292210004536838 del 21/09/2021, afferente annualità 2016 - 2017 - 2018 - 2019 – 2020,
notificato il 29/09/2021 e quindi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 163
legge 296/2006; l'accertamento Tari N. 407292220007697306 del 16/12/2022, afferente annualità 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – 2021, notificato il 28/12/2022 e quindi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 163 legge 296/2006; infine l'ingiunzione N. 34378 del
28/02/2022 notificata il 09/03/2022. I tre avvisi di accertamento N.8200 del 16/09/2019,
accertamento N.8201 del 16/09/2019, accertamento N.8202 del 16/09/2019 sono stati notificati tutti il 01/10/2019 e successivamente era stata notificata il 04.01.2024 l'intimazione di pagamento N° 769676 del 27/12/2023 riferente ai tributi di cui sopra. Pertanto, nessuna prescrizione era intervenuta. Infine, deduceva che l'immobile a cui si riferivano i tributi dovuti non era stata attinto dal provvedimento di confisca definitiva così come riferito dal ricorrente.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Il giudizio istruito con la documentazione versata dalle parti e non contestata dalle stesse,
veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre verificare se il giudice adito ha giurisdizione nel caso di specie così come eccepito da parte resistente, nella propria memoria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La questione relativa alla giurisdizione, così come prospettato nel caso in esame, ha interessato la giurisprudenza del giudice di legittimità, il quale più volte è intervenuto.
Con la recente Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 la suprema Corte ha riaffermato: Il
Collegio della giurisdizione ha, invero, affermato che (Sez. U n. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 –
01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), in tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata
successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario,
anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria
successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o
meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente
esecutiva.
Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei tributi sia in ricorso introduttivo che nelle note conclusionali, ma non ha contestato specificatamente la produzione documentale di parte resistente relativa alle notifiche.
Tali documenti risultano essere in originale e completi di ogni elemento identificativo,
pertanto parte convenuta, ove ritenuto, poteva contestare specificatamente anche le singole notifiche, che risulta quindi regolari.
In assenza di tale specifica contestazione tali documenti possono essere ritenuti probanti. In
relazione alla mancata contestazione di documenti prodotti la Corte di legittimità sul punto in casi analoghi ha affermato: ... «Il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su
documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali, condizione questa che precede
quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti;
ha invece
l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in
originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia
probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il
documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui
si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto» (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del
3.12.2020 n. 27624).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tanto ritenuto, stante la reiterata richiesta di declaratoria sulla prescrizione del tributo azionato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice tributario in ordine alla domanda formulata dal ricorrente , disponendo l'eventuale riassunzione innanzi al Parte_1
Giudice tributario territoriale, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione
Le restanti doglianze vengo assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo tre delle fasi del giudizio e in base al valore dichiarato del giudizio e applicando riduzione del 30%
ex art.4 comma 4 DM cit. - in complessivi euro 1.190,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa
come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
dichiara la propria carenza di giurisdizione e indica quale giudice giurisdizionale competente il Giudice tributario territoriale nei cui confronti andrà riassunto entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente in complessivi euro 1.190,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani il 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile