TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 592/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2020 promossa da: in persona del Sindaco p.t. , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Avezzano, via Sabotino n. 36, presso lo studio dell'Avv. Herbert Simone del Foro di Avezzano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del Presidente della Giunta p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 31.05.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 22.05.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione. pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 26.03.2020 il Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del 31.05.2024: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti, provvedimenti e documenti della impugnati e/o posti a CP_1 base dell'illegittima revoca del finanziamento (compreso il Manuale delle procedure e l'allegato 6-bis invocato dalla per le ragioni dedotte CP_1 nell'atto di citazione e negli altri scritti difensivi, e per l'effetto disporne la disapplicazione;
- accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
(beneficiario – ex DGR Abruzzo n. 34/2017 ed ex Determinazione n.
DPC027/34 del 28.06.2017 del Servizio Difesa del Suolo – dell'importo di €
1.300.000,00 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 per l'intervento di consolidamento del rischio da frana nel territorio comunale, e in particolare per la progettazione e realizzazione dei lavori di “Completamento delle opere di consolidamento dell'abitato (Area Muttello)–II Lotto, IV Stralcio”), a non subire la decurtazione del finanziamento di € 143.445,98 riguardante la spesa per l'affidamento della progettazione e direzione lavori. - disporre la condanna della Regione Abruzzo a versare al il finanziamento per la Parte_1 spesa di € 143.445,98 per l'affidamento della Progettazione e Direzione
Lavori, rettificando e modificando la Determinazione n. DPE013/01 del
13.1.2020 del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa del 13 gennaio 2020, che ha illegittimamente negato il finanziamento di tale importo all'esito della “verifica amministrativa” nell'ambito dei “controlli di primo livello”. Si reiterano le istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e in tutti gli altri scritti e verbali di udienza. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 04.11.2020 si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_1 che concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale, dichiararsi, per
pagina 2 di 11 quanto di ragione, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo. Nel merito, dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi le domande ex adverso proposte perché infondate. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 10.12.2020 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 16.12.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
30.05.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al
03.06.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice riferisce che con deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 02.02.2017 recante “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016.
Masterplan ABRUZZO – Settore Ambiente – PSRA n. 44- “Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale” Delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e POR FESR
2014-2020 Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo” veniva approvato il programma degli interventi strutturali di difesa idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio da frana ed alluvione nel territorio regionale, formulato in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri richiamati nella stessa deliberazione. Precisa che in attuazione della suddetta DGR veniva adottata la determinazione dirigenziale n. DPC027/34 del 28.06.2017 recante la concessione di un finanziamento al ricompreso nel Parte_1 programma suddetto, per € 1.300.000,00, destinati alla realizzazione dell'intervento denominato “Opere di completamento opere di consolidamento abitato Località Muttello – II Lotto, IV Stralcio”.
Deduce che il inviava alla il progetto Parte_1 Controparte_1
definitivo-esecutivo dell'opera, per l'importo di € 1.300.000,00, redatto dal professionista Ing. Il Servizio Difesa e Tutela del Suolo rilasciava Persona_2
parere tecnico positivo con nota prot. n. 48287/18 del 19.02.2018, mentre il pagina 3 di 11 suddetto progetto veniva approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.
31 del 22.03.2018. A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori progettati venivano appaltati alla con consegna dei lavori avvenuta in data 01.08.2018. Controparte_2
Evidenzia, inoltre, che la prima tranche - pari al 40% dell'importo della concessione assentita, per € 520.000,00 - veniva trasferita dalla Regione al
Comune con determinazione dirigenziale n. DPC029/58 del 23.05.2018, mentre il 30.10.2018, con nota prot. n. 7568, il Rup dell'UTC comunale richiedeva, ai sensi del punto 10.a) della concessione, l'erogazione del 2° acconto, pari al
30% dell'importo complessivo netto risultante dal quadro economico definitivo a seguito della gara di appalto.
Rappresenta, tuttavia, che con Determinazione n. DPE013/01 del 13.1.2020 del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, la Controparte_1 liquidava all'amministrazione di solo la somma di € 55.169,89 ritenendo Pt_1 inammissibile e non finanziabile la spesa di € 143.445,98 riguardante l'affidamento della progettazione e Direzione Lavori.
Precisa che la Determinazione in parola ha recepito le considerazioni espresse dal Servizio Controllo FESR e FAS/FSC DPG016 Ufficio Controllo 1°
Livello in ambito FESR che, con nota prot. n. RA/0352253/2019 del 16 dicembre 2019, aveva ritenuto “inammissibile” la spesa sostenuta per la progettazione e Direzione Lavori dell'intervento del Parte_1
cofinanziato dei fondi strutturali, per violazione della normativa sugli appalti pubblici, con riferimento all'affidamento dell'incarico progettuale.
Il dunque, impugna la Determinazione n. DPE013/01 del Pt_1
13.1.2020 – nonché i suoi atti presupposti - al fine di accertare il suo diritto a non subire la decurtazione del finanziamento di € 143.445,98 riguardante la spesa per l'affidamento della progettazione e direzione lavori e, per l'effetto, condannare la al pagamento del suddetto importo. CP_1
La , nel costituirsi in giudizio, eccepisce il difetto di Controparte_1
giurisdizione in relazione alle contestazioni afferenti ai requisiti di partecipazione ed alle condizioni di ammissibilità a finanziamento, così come fissati nel provvedimento di concessione, da considerarsi lex specialis dell'intero procedimento, e la conseguente non sindacabilità in questa sede pagina 4 di 11 delle scelte operate, a monte, dalla in merito all'an, quid e Controparte_1
quomodo del finanziamento. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda per l'infondatezza dei motivi di censura evidenziati dal Pt_1
2. Preliminarmente, osserva il Tribunale che il sindacato del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti emanati dalla Pubblica
Amministrazione espressione del c.d. potere vincolato, non attiene alla valutazione dei vizi propri dell'atto o del procedimento amministrativo, ma verte sull'effettiva spettanza o meno del bene anelato dal privato.
Per l'effetto, anche in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta, occorrerà verificare se, nel caso di specie,
l'Amministrazione convenuta abbia disposto una decurtazione del contributo legittima sulla base delle motivazioni espresse nel provvedimento in contestazione e delle disposizioni normative che regolano il beneficio economico originariamente concesso al Parte_1
3.1 Chiariti i termini della questione, dunque, l'attore ha contestato in primo luogo la violazione dell'art. 65 Reg. CE n. 1303/2013 e ss.mm. nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 22/2018.
In particolare, nella nota prot. n. RA/0352253/2019 del 16 dicembre 2019 del Servizio Controllo FESR e FAS/FSC veniva rilevato che “La forma di pubblicità data all'avviso dal Comune non risulta pienamente conforme a quella definita dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.4488 del
07.10.1996, applicativa della prima dell'emanazione del Parte_2
Regolamento attuativo, che al punto 10 lettera (1) relativamente ad incarichi di progettazione tra 100 e 200 mila ECU, prevede la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e su giornali a tiratura nazionale e regionale. Detta circolare stabilisce inoltre che il termine per l'invio delle domande di partecipazione all'avviso non può essere inferiore a 30 gg.)”.
Secondo l'attore la contestazione sarebbe doppiamente erronea in quanto, da un lato, il non era tenuto a rispettare la normativa sugli appalti Pt_1 pubblici, dall'altro, la difformità riscontrata attiene ad una mera Circolare interna, che non costituisce fonte del diritto, inidonea a fondare la revoca del contributo, anche in considerazione delle cause tassative di inammissibilità.
pagina 5 di 11 Al riguardo, è opportuno precisare che non si verte in tema di revoca di contributo, ma di ammissibilità delle spese oggetto di finanziamento con i fondi strutturali di investimento europei. Ciò detto, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, è la stessa normativa nazionale richiamata dall'attore a prevedere la necessità di rispettare – tra le altre – anche la normativa sugli appalti pubblici, in quanto a mente dell'art. 2, comma II del d.P.R. n. 22/2018, la spesa è ammissibile quando è, tra le altre cose, “a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità' di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
”.
Non coglie nel segno, pertanto, il nel ritenere che l'obbligo di Pt_1
rispettare la normativa sugli appalti pubblici fosse contenuto esclusivamente in fonti non cogenti, come il “Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione” della e le “Linee Guida per l'efficace espletamento dei Controparte_1 controlli di I livello dei fondi SIE per la programmazione 2014-2020” dell' , richiamate nel manuale stesso (cfr. Parte_3
doc. n. 4 e 6 fascicolo attore), che dunque non contrastano in alcun modo con l'art. 65 Reg. CE n. 1303/2013 e con l'art. 2 del D.P.R. n. 22/2018.
Allo stesso modo, i controlli di 1° livello effettuati dalla Abruzzo CP_1
non trovano la loro fonte normativa nel suddetto Manuale, bensì nella determinazione dirigenziale n. DPC027/34 del 28.06.2017 che ha concesso il contributo, dovendosi pertanto considerare come condizioni cogenti, espressamente accettate dal Comune beneficiario.
In particolare, l'art. 4, lettere f), g) e j) del dispositivo del provvedimento dirigenziale di concessione sancisce a carico del concessionario una serie di obblighi riguardanti, tra gli altri, il rispetto da parte del di tutte le Pt_1
regole stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria nella materia concernente l'attuazione dell'operazione finanziata, il rispetto dei vincoli e delle procedure di controllo (amministrative e in loco) applicabili al POR
FESR, stabiliti dall'Autorità di Gestione, e delle disposizioni relative all'informazione ed alla pubblicità ed, ancora, il rispetto di tutte le regole stabilite in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie, nei modi e termini stabiliti dalla CE, dallo Stato e dall'Autorità Regionale di
Gestione Unica del FESR, nonché l'obbligo da parte del di procedere Pt_1
pagina 6 di 11 alle operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità impartite dalla CE, dai competenti Organi Statali, dall'Autorità di Gestione e dalle successive disposizioni statali e regionali, fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti
Organi statali e regionali (cfr. doc. 2 fascicolo convenuto).
L'art. 10 lettera a), inoltre, stabilisce che la seconda erogazione finanziaria
è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello, da attivarsi a cura del Responsabile di Azione, e che i provvedimenti di liquidazione ed erogazione finanziaria delle rate di finanziamento potranno essere disposti dal soggetto concedente solo a seguito di esito positivo di controllo di primo livello formalizzato in apposito verbale, conformemente alle regole imposte dagli atti e statuizioni impartiti in materia di POR FESR 2014-2020 dai competenti Organi statali e regionali, in particolare l'Autorità di Gestione Unica Regionale del
POR FESR 2014-2020.
Per l'effetto, le contestazioni mosse dal non risultano fondate, in Pt_1
quanto l'attività di controllo della parte convenuta è legittimamente fondata sulla base della stessa disciplina che ha concesso il contributo.
3.2 L'attore, in secondo luogo, deduce la violazione dell'art. 5sexies D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e dell'art. 17 della l. n. 109/1994, atteso che l'avviso del
16.03.1998, sulla base del quale venne conferito all'Ing. l'incarico di Per_2
progettazione dei lavori di completamento delle opere di consolidamento dell'abitato sito in località Muttello, sarebbe conforme alla disciplina applicabile ratione temporis.
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta emerge che le forme di pubblicità disposte dal per l'avviso del 16.03.1998 non Pt_1
fossero conformi all'art. 17 della l. n. 109/1994, in quanto per la complessiva attività di progettazione effettivamente realizzata dall'Ing per i progetti Per_2
– anche esecutivi – predisposti, l'ammontare degli onorari richiesti dal progettista risulta pari a complessivi € 271.935,96, ben oltre il limite previsto dall'art. 17, comma XII, vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso di gara (cfr. doc. n. 25 fascicolo convenuto).
pagina 7 di 11 Ad ogni modo, pur volendo prescindere dalla validità dell'Avviso di gara del 16.03.1998, risulta assente il contratto o disciplinare di incarico, come espressamente rilevato dal Servizio Controllo FESR e FAS/FSC.
Secondo la prospettazione attorea, la Deliberazione di Giunta Comunale n.
38 del 28 maggio 1998 equivarrebbe al contratto, ai sensi dell'art. 16 R.D. n.
2440/1923 (cfr. doc. n. 14 fascicolo attore).
Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, con orientamento condiviso dal
Tribunale, una delibera di giunta comunale recante l'approvazione di lavori pubblici e l'affidamento della loro esecuzione a trattativa privata, non è idonea a far sorgere il relativo rapporto obbligatorio, in quanto non equivale al necessario contratto in forma scritta tra l'affidatario e l'organo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente, né assume rilevanza quale ricognizione di debito (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.04.2009, n. 8044, di recente
Cass. civ., Sez. III, 21.11.2023, n. 32337, che ha ritenuto valida la delibera di giunta regionale che tuttavia richiamava una convenzione sottoscritta dai professionisti proponenti, assente nel caso di specie;
nella giurisprudenza di merito v. Corte d'App. Salerno, Sez. I, 28.02.2023, n. 290).
Il Comune, inoltre, sostiene che il contratto sarebbe altresì ravvisabile nello scambio di corrispondenza tra ente locale committente e professionista incaricato, ai sensi dell'art. 17 del medesimo R.D. n. 2440/1923, in ragione della lettera del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 2666 del 12 giugno
1998 che comunicava all'Ing. l'affidamento dell'incarico (cfr. doc. n. 19 Per_2
fascicolo attore).
Sul punto, giova ricordare che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in pagina 8 di 11 tempi e luoghi diversi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.06.2016, n. 12540). Nel caso di specie, tuttavia, il rapporto negoziale non intercorreva con una ditta commerciale, bensì con un singolo professionista, sicché si è al di fuori del perimetro della norma, nei termini sopra evidenziati.
Sotto altro e diverso profilo, come rilevato anche dalla , la Controparte_1
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 1998 nemmeno potrebbe assumere valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 17 R.D n.
2440/1923, in quanto oltre all'oggetto era necessaria la presenza degli ulteriori elementi fondamentali del contratto, ed in particolare del compenso – non essendo all'evidenza sufficiente il generico riferimento alle “vigenti tariffe professionali”, come indicato nella Deliberazione - e della durata dall'incarico, non espressamente individuati nell'atto (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. II,
15.06.2020, n. 11465).
Ad ogni buon conto, pur volendo aderire alla prospettazione del e Pt_1
ritenere sussistente il requisito della forma scritta in considerazione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 1998, l'incarico risulta conferito solamente per la progettazione preliminare e la direzione dei lavori, ma non anche per la progettazione definitiva ed esecutiva, come si evince dal tenore letterale non solo della suddetta Deliberazione, ma anche dalla lettera del
Responsabile del Servizio Tecnico prot. 2666 del 12 giugno 1998 (cfr. doc. n.
14 e 19 fascicolo attore). Inoltre, risulta documentalmente che con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 1998 venne affidato all'Ing. l'incarico di “progettazione preliminare e direzione lavori per il Per_2 completamento delle opere di consolidamento dell'abitato – stabilizzazione versante orientale” e ad un raggruppamento temporaneo di professionisti
“l'incarico di “progettazione preliminare e direzione lavori per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato – stabilizzazione versante occidentale”. Lo stesso Comune, sul punto, evidenzia che i componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, successivamente, rinunciarono a svolgere la progettazione riguardante la stabilizzazione del versante occidentale, e pertanto l'Ing. svolse la Per_2 progettazione per entrambi i versanti dell'opera.
pagina 9 di 11 Orbene, da alcuno degli atti depositati dalla parte attrice è possibile desumere che l'affidamento della progettazione avvenne in forma solidale e che non vi furono due incarichi, ma un incarico unico per i due versanti, con la conseguenza che deve ritenersi certamente assente il requisito della forma scritta per l'incarico all'Ing. relativo alla “progettazione preliminare e Per_2
direzione lavori per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato – stabilizzazione versante occidentale”.
Infine, alcuna violazione dei principi di buona fede e affidamento può essere imputata alla , in quanto, da un lato, i controlli di primo Controparte_1
livello, propedeutici alla erogazione della seconda tranche del finanziamento, erano espressamente previsti dall'art. 10, lettera a) della determinazione dirigenziale n. DPC027/34 del 28.06.2017, dall'altro, alcun rilievo assume il rilascio del parere tecnico sul progetto esecutivo, avvenuto con nota del competente Servizio Prot 48287 del 19.02.2018, che aveva ad oggetto solamente la conformità e coerenza delle opere al finanziamento concesso, ma non anche il controllo sul rispetto delle disposizioni normative in materia di affidamento degli appalti pubblici, espressamente demandato al Servizio
Controllo FESR e FAS/FSC DPG016 Ufficio Controllo 1° Livello.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, deve ritenersi legittima la Determinazione Dirigenziale n. DPE013/01 del 13.01.2020 nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'importo di € 143.445,98, I.V.A. inclusa, riguardante la spesa per l'affidamento dell'incarico di Progettazione e Direzione Lavori in favore dell'Ing. con conseguente insussistenza del diritto di credito Per_2
reclamato dal attore ed integrale rigetto delle domande dal medesimo Pt_1
avanzate.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, sulla base del valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 592/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dal nei confronti della Parte_1
Regione Abruzzo;
2) condanna il al pagamento delle spese del presente Parte_1
procedimento in favore della che liquida Controparte_1 complessivamente in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2020 promossa da: in persona del Sindaco p.t. , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Avezzano, via Sabotino n. 36, presso lo studio dell'Avv. Herbert Simone del Foro di Avezzano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del Presidente della Giunta p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 31.05.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 22.05.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione. pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 26.03.2020 il Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del 31.05.2024: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti, provvedimenti e documenti della impugnati e/o posti a CP_1 base dell'illegittima revoca del finanziamento (compreso il Manuale delle procedure e l'allegato 6-bis invocato dalla per le ragioni dedotte CP_1 nell'atto di citazione e negli altri scritti difensivi, e per l'effetto disporne la disapplicazione;
- accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
(beneficiario – ex DGR Abruzzo n. 34/2017 ed ex Determinazione n.
DPC027/34 del 28.06.2017 del Servizio Difesa del Suolo – dell'importo di €
1.300.000,00 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 per l'intervento di consolidamento del rischio da frana nel territorio comunale, e in particolare per la progettazione e realizzazione dei lavori di “Completamento delle opere di consolidamento dell'abitato (Area Muttello)–II Lotto, IV Stralcio”), a non subire la decurtazione del finanziamento di € 143.445,98 riguardante la spesa per l'affidamento della progettazione e direzione lavori. - disporre la condanna della Regione Abruzzo a versare al il finanziamento per la Parte_1 spesa di € 143.445,98 per l'affidamento della Progettazione e Direzione
Lavori, rettificando e modificando la Determinazione n. DPE013/01 del
13.1.2020 del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa del 13 gennaio 2020, che ha illegittimamente negato il finanziamento di tale importo all'esito della “verifica amministrativa” nell'ambito dei “controlli di primo livello”. Si reiterano le istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e in tutti gli altri scritti e verbali di udienza. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 04.11.2020 si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_1 che concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale, dichiararsi, per
pagina 2 di 11 quanto di ragione, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo. Nel merito, dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi le domande ex adverso proposte perché infondate. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 10.12.2020 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 16.12.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
30.05.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al
03.06.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice riferisce che con deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 02.02.2017 recante “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016.
Masterplan ABRUZZO – Settore Ambiente – PSRA n. 44- “Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale” Delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e POR FESR
2014-2020 Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo” veniva approvato il programma degli interventi strutturali di difesa idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio da frana ed alluvione nel territorio regionale, formulato in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri richiamati nella stessa deliberazione. Precisa che in attuazione della suddetta DGR veniva adottata la determinazione dirigenziale n. DPC027/34 del 28.06.2017 recante la concessione di un finanziamento al ricompreso nel Parte_1 programma suddetto, per € 1.300.000,00, destinati alla realizzazione dell'intervento denominato “Opere di completamento opere di consolidamento abitato Località Muttello – II Lotto, IV Stralcio”.
Deduce che il inviava alla il progetto Parte_1 Controparte_1
definitivo-esecutivo dell'opera, per l'importo di € 1.300.000,00, redatto dal professionista Ing. Il Servizio Difesa e Tutela del Suolo rilasciava Persona_2
parere tecnico positivo con nota prot. n. 48287/18 del 19.02.2018, mentre il pagina 3 di 11 suddetto progetto veniva approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.
31 del 22.03.2018. A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori progettati venivano appaltati alla con consegna dei lavori avvenuta in data 01.08.2018. Controparte_2
Evidenzia, inoltre, che la prima tranche - pari al 40% dell'importo della concessione assentita, per € 520.000,00 - veniva trasferita dalla Regione al
Comune con determinazione dirigenziale n. DPC029/58 del 23.05.2018, mentre il 30.10.2018, con nota prot. n. 7568, il Rup dell'UTC comunale richiedeva, ai sensi del punto 10.a) della concessione, l'erogazione del 2° acconto, pari al
30% dell'importo complessivo netto risultante dal quadro economico definitivo a seguito della gara di appalto.
Rappresenta, tuttavia, che con Determinazione n. DPE013/01 del 13.1.2020 del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, la Controparte_1 liquidava all'amministrazione di solo la somma di € 55.169,89 ritenendo Pt_1 inammissibile e non finanziabile la spesa di € 143.445,98 riguardante l'affidamento della progettazione e Direzione Lavori.
Precisa che la Determinazione in parola ha recepito le considerazioni espresse dal Servizio Controllo FESR e FAS/FSC DPG016 Ufficio Controllo 1°
Livello in ambito FESR che, con nota prot. n. RA/0352253/2019 del 16 dicembre 2019, aveva ritenuto “inammissibile” la spesa sostenuta per la progettazione e Direzione Lavori dell'intervento del Parte_1
cofinanziato dei fondi strutturali, per violazione della normativa sugli appalti pubblici, con riferimento all'affidamento dell'incarico progettuale.
Il dunque, impugna la Determinazione n. DPE013/01 del Pt_1
13.1.2020 – nonché i suoi atti presupposti - al fine di accertare il suo diritto a non subire la decurtazione del finanziamento di € 143.445,98 riguardante la spesa per l'affidamento della progettazione e direzione lavori e, per l'effetto, condannare la al pagamento del suddetto importo. CP_1
La , nel costituirsi in giudizio, eccepisce il difetto di Controparte_1
giurisdizione in relazione alle contestazioni afferenti ai requisiti di partecipazione ed alle condizioni di ammissibilità a finanziamento, così come fissati nel provvedimento di concessione, da considerarsi lex specialis dell'intero procedimento, e la conseguente non sindacabilità in questa sede pagina 4 di 11 delle scelte operate, a monte, dalla in merito all'an, quid e Controparte_1
quomodo del finanziamento. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda per l'infondatezza dei motivi di censura evidenziati dal Pt_1
2. Preliminarmente, osserva il Tribunale che il sindacato del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti emanati dalla Pubblica
Amministrazione espressione del c.d. potere vincolato, non attiene alla valutazione dei vizi propri dell'atto o del procedimento amministrativo, ma verte sull'effettiva spettanza o meno del bene anelato dal privato.
Per l'effetto, anche in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta, occorrerà verificare se, nel caso di specie,
l'Amministrazione convenuta abbia disposto una decurtazione del contributo legittima sulla base delle motivazioni espresse nel provvedimento in contestazione e delle disposizioni normative che regolano il beneficio economico originariamente concesso al Parte_1
3.1 Chiariti i termini della questione, dunque, l'attore ha contestato in primo luogo la violazione dell'art. 65 Reg. CE n. 1303/2013 e ss.mm. nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 22/2018.
In particolare, nella nota prot. n. RA/0352253/2019 del 16 dicembre 2019 del Servizio Controllo FESR e FAS/FSC veniva rilevato che “La forma di pubblicità data all'avviso dal Comune non risulta pienamente conforme a quella definita dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.4488 del
07.10.1996, applicativa della prima dell'emanazione del Parte_2
Regolamento attuativo, che al punto 10 lettera (1) relativamente ad incarichi di progettazione tra 100 e 200 mila ECU, prevede la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e su giornali a tiratura nazionale e regionale. Detta circolare stabilisce inoltre che il termine per l'invio delle domande di partecipazione all'avviso non può essere inferiore a 30 gg.)”.
Secondo l'attore la contestazione sarebbe doppiamente erronea in quanto, da un lato, il non era tenuto a rispettare la normativa sugli appalti Pt_1 pubblici, dall'altro, la difformità riscontrata attiene ad una mera Circolare interna, che non costituisce fonte del diritto, inidonea a fondare la revoca del contributo, anche in considerazione delle cause tassative di inammissibilità.
pagina 5 di 11 Al riguardo, è opportuno precisare che non si verte in tema di revoca di contributo, ma di ammissibilità delle spese oggetto di finanziamento con i fondi strutturali di investimento europei. Ciò detto, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, è la stessa normativa nazionale richiamata dall'attore a prevedere la necessità di rispettare – tra le altre – anche la normativa sugli appalti pubblici, in quanto a mente dell'art. 2, comma II del d.P.R. n. 22/2018, la spesa è ammissibile quando è, tra le altre cose, “a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità' di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
”.
Non coglie nel segno, pertanto, il nel ritenere che l'obbligo di Pt_1
rispettare la normativa sugli appalti pubblici fosse contenuto esclusivamente in fonti non cogenti, come il “Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione” della e le “Linee Guida per l'efficace espletamento dei Controparte_1 controlli di I livello dei fondi SIE per la programmazione 2014-2020” dell' , richiamate nel manuale stesso (cfr. Parte_3
doc. n. 4 e 6 fascicolo attore), che dunque non contrastano in alcun modo con l'art. 65 Reg. CE n. 1303/2013 e con l'art. 2 del D.P.R. n. 22/2018.
Allo stesso modo, i controlli di 1° livello effettuati dalla Abruzzo CP_1
non trovano la loro fonte normativa nel suddetto Manuale, bensì nella determinazione dirigenziale n. DPC027/34 del 28.06.2017 che ha concesso il contributo, dovendosi pertanto considerare come condizioni cogenti, espressamente accettate dal Comune beneficiario.
In particolare, l'art. 4, lettere f), g) e j) del dispositivo del provvedimento dirigenziale di concessione sancisce a carico del concessionario una serie di obblighi riguardanti, tra gli altri, il rispetto da parte del di tutte le Pt_1
regole stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria nella materia concernente l'attuazione dell'operazione finanziata, il rispetto dei vincoli e delle procedure di controllo (amministrative e in loco) applicabili al POR
FESR, stabiliti dall'Autorità di Gestione, e delle disposizioni relative all'informazione ed alla pubblicità ed, ancora, il rispetto di tutte le regole stabilite in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie, nei modi e termini stabiliti dalla CE, dallo Stato e dall'Autorità Regionale di
Gestione Unica del FESR, nonché l'obbligo da parte del di procedere Pt_1
pagina 6 di 11 alle operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità impartite dalla CE, dai competenti Organi Statali, dall'Autorità di Gestione e dalle successive disposizioni statali e regionali, fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti
Organi statali e regionali (cfr. doc. 2 fascicolo convenuto).
L'art. 10 lettera a), inoltre, stabilisce che la seconda erogazione finanziaria
è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello, da attivarsi a cura del Responsabile di Azione, e che i provvedimenti di liquidazione ed erogazione finanziaria delle rate di finanziamento potranno essere disposti dal soggetto concedente solo a seguito di esito positivo di controllo di primo livello formalizzato in apposito verbale, conformemente alle regole imposte dagli atti e statuizioni impartiti in materia di POR FESR 2014-2020 dai competenti Organi statali e regionali, in particolare l'Autorità di Gestione Unica Regionale del
POR FESR 2014-2020.
Per l'effetto, le contestazioni mosse dal non risultano fondate, in Pt_1
quanto l'attività di controllo della parte convenuta è legittimamente fondata sulla base della stessa disciplina che ha concesso il contributo.
3.2 L'attore, in secondo luogo, deduce la violazione dell'art. 5sexies D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e dell'art. 17 della l. n. 109/1994, atteso che l'avviso del
16.03.1998, sulla base del quale venne conferito all'Ing. l'incarico di Per_2
progettazione dei lavori di completamento delle opere di consolidamento dell'abitato sito in località Muttello, sarebbe conforme alla disciplina applicabile ratione temporis.
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta emerge che le forme di pubblicità disposte dal per l'avviso del 16.03.1998 non Pt_1
fossero conformi all'art. 17 della l. n. 109/1994, in quanto per la complessiva attività di progettazione effettivamente realizzata dall'Ing per i progetti Per_2
– anche esecutivi – predisposti, l'ammontare degli onorari richiesti dal progettista risulta pari a complessivi € 271.935,96, ben oltre il limite previsto dall'art. 17, comma XII, vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso di gara (cfr. doc. n. 25 fascicolo convenuto).
pagina 7 di 11 Ad ogni modo, pur volendo prescindere dalla validità dell'Avviso di gara del 16.03.1998, risulta assente il contratto o disciplinare di incarico, come espressamente rilevato dal Servizio Controllo FESR e FAS/FSC.
Secondo la prospettazione attorea, la Deliberazione di Giunta Comunale n.
38 del 28 maggio 1998 equivarrebbe al contratto, ai sensi dell'art. 16 R.D. n.
2440/1923 (cfr. doc. n. 14 fascicolo attore).
Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, con orientamento condiviso dal
Tribunale, una delibera di giunta comunale recante l'approvazione di lavori pubblici e l'affidamento della loro esecuzione a trattativa privata, non è idonea a far sorgere il relativo rapporto obbligatorio, in quanto non equivale al necessario contratto in forma scritta tra l'affidatario e l'organo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente, né assume rilevanza quale ricognizione di debito (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.04.2009, n. 8044, di recente
Cass. civ., Sez. III, 21.11.2023, n. 32337, che ha ritenuto valida la delibera di giunta regionale che tuttavia richiamava una convenzione sottoscritta dai professionisti proponenti, assente nel caso di specie;
nella giurisprudenza di merito v. Corte d'App. Salerno, Sez. I, 28.02.2023, n. 290).
Il Comune, inoltre, sostiene che il contratto sarebbe altresì ravvisabile nello scambio di corrispondenza tra ente locale committente e professionista incaricato, ai sensi dell'art. 17 del medesimo R.D. n. 2440/1923, in ragione della lettera del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 2666 del 12 giugno
1998 che comunicava all'Ing. l'affidamento dell'incarico (cfr. doc. n. 19 Per_2
fascicolo attore).
Sul punto, giova ricordare che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in pagina 8 di 11 tempi e luoghi diversi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.06.2016, n. 12540). Nel caso di specie, tuttavia, il rapporto negoziale non intercorreva con una ditta commerciale, bensì con un singolo professionista, sicché si è al di fuori del perimetro della norma, nei termini sopra evidenziati.
Sotto altro e diverso profilo, come rilevato anche dalla , la Controparte_1
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 1998 nemmeno potrebbe assumere valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 17 R.D n.
2440/1923, in quanto oltre all'oggetto era necessaria la presenza degli ulteriori elementi fondamentali del contratto, ed in particolare del compenso – non essendo all'evidenza sufficiente il generico riferimento alle “vigenti tariffe professionali”, come indicato nella Deliberazione - e della durata dall'incarico, non espressamente individuati nell'atto (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. II,
15.06.2020, n. 11465).
Ad ogni buon conto, pur volendo aderire alla prospettazione del e Pt_1
ritenere sussistente il requisito della forma scritta in considerazione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 1998, l'incarico risulta conferito solamente per la progettazione preliminare e la direzione dei lavori, ma non anche per la progettazione definitiva ed esecutiva, come si evince dal tenore letterale non solo della suddetta Deliberazione, ma anche dalla lettera del
Responsabile del Servizio Tecnico prot. 2666 del 12 giugno 1998 (cfr. doc. n.
14 e 19 fascicolo attore). Inoltre, risulta documentalmente che con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 1998 venne affidato all'Ing. l'incarico di “progettazione preliminare e direzione lavori per il Per_2 completamento delle opere di consolidamento dell'abitato – stabilizzazione versante orientale” e ad un raggruppamento temporaneo di professionisti
“l'incarico di “progettazione preliminare e direzione lavori per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato – stabilizzazione versante occidentale”. Lo stesso Comune, sul punto, evidenzia che i componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, successivamente, rinunciarono a svolgere la progettazione riguardante la stabilizzazione del versante occidentale, e pertanto l'Ing. svolse la Per_2 progettazione per entrambi i versanti dell'opera.
pagina 9 di 11 Orbene, da alcuno degli atti depositati dalla parte attrice è possibile desumere che l'affidamento della progettazione avvenne in forma solidale e che non vi furono due incarichi, ma un incarico unico per i due versanti, con la conseguenza che deve ritenersi certamente assente il requisito della forma scritta per l'incarico all'Ing. relativo alla “progettazione preliminare e Per_2
direzione lavori per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato – stabilizzazione versante occidentale”.
Infine, alcuna violazione dei principi di buona fede e affidamento può essere imputata alla , in quanto, da un lato, i controlli di primo Controparte_1
livello, propedeutici alla erogazione della seconda tranche del finanziamento, erano espressamente previsti dall'art. 10, lettera a) della determinazione dirigenziale n. DPC027/34 del 28.06.2017, dall'altro, alcun rilievo assume il rilascio del parere tecnico sul progetto esecutivo, avvenuto con nota del competente Servizio Prot 48287 del 19.02.2018, che aveva ad oggetto solamente la conformità e coerenza delle opere al finanziamento concesso, ma non anche il controllo sul rispetto delle disposizioni normative in materia di affidamento degli appalti pubblici, espressamente demandato al Servizio
Controllo FESR e FAS/FSC DPG016 Ufficio Controllo 1° Livello.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, deve ritenersi legittima la Determinazione Dirigenziale n. DPE013/01 del 13.01.2020 nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'importo di € 143.445,98, I.V.A. inclusa, riguardante la spesa per l'affidamento dell'incarico di Progettazione e Direzione Lavori in favore dell'Ing. con conseguente insussistenza del diritto di credito Per_2
reclamato dal attore ed integrale rigetto delle domande dal medesimo Pt_1
avanzate.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, sulla base del valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 592/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dal nei confronti della Parte_1
Regione Abruzzo;
2) condanna il al pagamento delle spese del presente Parte_1
procedimento in favore della che liquida Controparte_1 complessivamente in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11