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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2775/2023
All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. AN PE Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SANTI ANDREA presente
Avv. MARIANI TIZIANO
Appellato/i
CP_1
Avv. MALATESTA RA avv. Galasso in sost
CP_2
Avv. FIGLIOZZI SILVIO avv. Celli in sostn
Avv. POLI SIMONA
NI RA
Avv. FIGLIOZZI SILVIO
Avv. POLI SIMONA
NI IA
Avv. FIGLIOZZI SILVIO
Avv. POLI SIMONA
OM SPA CP_ Avv. BALDUINI MARIA ESTER avv. Aversa in
Controparte_4
Avv. FIGLIOZZI SILVIO
PO LE
Avv. MALATESTA RA Avv. CERRETO LAURA
PO IC
Avv. MALATESTA RA
Avv. CERRETO LAURA
***
L'avv. Santi rinnova la richiesta di rinnovo di ctu e per il resto si riporta ai motivi di appello.
L'avv. Aversa insiste per il rinnovo della ctu.
L'avv. Galasso reitera le istanze istruttorie.
La Corte invita le parti alla discussione.
Le Procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr AN PE
MA IA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2775 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
C.F. e P.IVA: ) in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Santi (C.F.: – PEC: C.F._1
e dall'Avv. Tiziano Mariani (C.F.: – Email_1 C.F._2
PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 dell'Avv. Tiziano Mariani, in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
OM S.P.A. (C.F.: ), in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Maria Ester Balduini (C.F.: – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Email_3
Misurina 80, giusta procura in atti;
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
e CP_ IC PO (C.F.: e ( C.F._4 CP_1
) e LE PO (C.F.: rappresentati e difesi, C.F._5 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Laura Cerreto (C.F.: – PEC: C.F._7
e ES TA (C.F.: – PEC: Email_4 C.F._8
) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio Email_5 dell'avv. ES TA, sito in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, giusta procura in atti;
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI -
e
(C.F.: ), in proprio e nq di procuratrice Controparte_4 C.F._9 speciale dei figli (C.F.: ), NI RA, CP_2 C.F._10
(C.F.: ), NI IA (C.F.: tutti nq di eredi C.F._11 C.F._12 del Dott. rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvio Persona_1
IG (C.F.: – PEC: e NA PO (C.F.: C.F._13 Email_6
– PEC: ed elettivamente domiciliati C.F._14 Email_7 presso lo studio dell'Avv. NA PO in Latina, Piazza B. Buozzi, n.1, giusta procura in atti;
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.05.2023 l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
6525/2023, pubblicata in data 26.04.2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 50781/2015, promosso da OL LE in proprio e nella qualità di genitore, esercente la potestà parentale sulla minore , e OL IC nei confronti di MI PA, Dott. Assicuratrice CP_1 Persona_1
Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di citazione come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. OL LE in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla minore e la Sig.ra IC OL CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché fosse accertata e
[...]
CP_ dichiarata la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo occorso al Sig. OL
LE e, conseguentemente, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo in proprio e nella qualità di genitore della minore nonché di quelli subiti da OL CP_1
IC, maggiorati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese ed onorari di lite. A fondamento della domanda la parte attrice, nel proprio atto introduttivo, deduceva quanto segue: - In data 19.08.2012 il Sig. OL LE, lamentando da tre giorni una lombosciatalgia, veniva ricoverato presso l' di Latina con diagnosi di “lombo sciatalgia acuta sinistra di discopatia protrusiva CP_6 erniaria lombare e discopatia erniale cervicale” con iniziali deficit sensitivomotori agli arti inferiori;
- in data 20.08.2012 veniva rilevata una ipoestesia in regione perinatale con presenza di deficit sfinteri. Difficoltà urinaria. Si prescriveva cateterismo vescicale, videat neurologico, RM, EMG;
- In data 21.08.2012 veniva eseguita una TAC lombare , causa non funzionamento della RM;
veniva poi effettuata una visita neurologica ed un esame elettromiografico dai quali emergeva una sindrome della cauda con severa sofferenza neurogena iperacuta nei territori muscolari di pertinenza radicolare L5, S1; - In data 22.08.2012 si procedeva ad intervento di esplorazione radicolare con flavectomia allargata L4 -L5 sinistra e liberazione della radice L5 sinistra da frammento erniario espulso , al fine di consentire la decompressione della radice L5 sinistra;
- In data 24.08.2012, dal diario clinico, si evinceva “migliorata..sensibilità arto sn…deficit ELA e ECD sn>dx” e dal diario infermieristico “tolto CV … riferisce di essere incontinente e di non riuscire a camminare e rimanere in piedi … si apprezza globo vescicale. Si riposiziona catetere, fuoriescono 1500 c.c. ; - In data CP_ 28.08.2012 il Sig. OL veniva trasferito presso il Reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell' stante il perdurare della sua grave condizione clinica, veniva eseguita una RM e dalla stessa emergeva una “ernia espulsa L3 -L4 con stenosi del canale L3 -L5”, pertanto, veniva sottoposto ad un nuovo necessario intervento al fine di provvedere alla urgente decompressione;
- Dal 05.09.2012 al 11.10.2012 il Sig. OL veniva ricoverato presso la Casa di Cura Villa delle Magnolie di Castel
NE con diagnosi di “paraparesi in arti inferiori e incontinenza sfinteriale in sindrome della causa equina trattata mediante erniotomia L4 -L5 sx e successiva laminectomia L3 -L4 con stabilizzazione vertebrale. Ipercolesterolemia” ; - Dal 14.11.2012 al 29.11.2012 il Sig. OL veniva ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta con diagnosi di “radicolopatia degli ultimi metameri lombari in paziente operato per ernia lombare espulsa L3 -L4, L4 -L5” ; - Dal 29.11.2012 al 26.01.2013 il OL veniva nuovamente ricoverato per riabilitazione presso la Casa di Cura Villa delle Magnolie di Castel NE con la diagnosi
“capacità vescicale nella norma in paziente con ritenzione urinaria cronica e probabile ostruzione cervicouretrale” … “Sindrome della cauda equina in paziente sottoposto ad intervento chirurgico per ernia espulsa lombare L3-L4, L4- L5. Esame idrodinamico del 15.12.2012”; - Dal 4.2.2013 al
23.04.2013 proseguiva il trattamento riabilitativo presso la Casa di Cura Villa delle Magnolie;
- In data 29.01.2014 si rilevava una marcata sofferenza di tipo assonale a carico del nervo personale profondo e tibiale posteriore dx, con aspetti di blocco totale a carico degli analoghi nervi a sn., associata a secondaria sofferenza muscolare neurogena di tipo assonale da discreta a marcata e con aspetti di assenza di reclutamento e residua attività di denervazione. Tali dati sono compatibili con esiti cronicizzati di multiradicopatia lombosacrale trattata chirurgicamente nel 2012. Pertanto, deduceva la responsabilità professionale medica dell'istituto sanitario convenuto, in quanto la paralisi dei movimenti di flesso-estensione del piede, bilateralmente segnalata dal neurologo in data
21.08.2012, era da attribuirsi ad un blocco della conduzione nervosa, determinato dalla acuta compressione delle radici lombosacrali della cauda equina. Detto blocco poteva essere suscettibile di regressione con risoluzione anche completa della paralisi se si fosse proceduto ad una tempestiva rimozione della compressione acuta. La decompressione doveva essere effettuata urgentemente entro le 24 ore e non entro le 48 ore dall'insorgenza dei sintomi ed infatti la compressione prolungata, esercitata dall'ernia discale, ed i correlati meccanismi ischemici hanno provocato un danno irreversibile delle radici nervose interessate. La difesa della parte attrice deduceva la necessità di una precisa e tempestiva diagnosi della cauda, con severa sofferenza neurogena iperacuta nei territori di pertinenza radicolare L5-S1 bilateralmente e della necessità chirurgica di decompressione ai fini di un recupero funzionale. Lamentava che non si era proceduto immediatamente all'esecuzione della TC e all'intervento che doveva essere effettuato entro o poco oltre le 48 ore dall'insorgenza dei deficit neurologici. Si procedeva alla decompressione e liberazione della sola radice L5 di sinistra. Non si procedeva ad eseguire una RM della colonna lombosacrale, se non dopo otto giorni dalla richiesta, e solo successivamente si procedeva ad un intervento di laminectomia bilaterale L3-L4. Evidenziava, pertanto, il nesso di causalità tra il danno subito dal
OL e il comportamento negligente della struttura sanitaria convenuta. La difesa della parte attrice insisteva, pertanto, nella richiesta del risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito da OL LE. In relazione al danno patrimoniale subito, chiedeva il danno futuro da mancato guadagno, il danno da perdita di chances, oltre al danno emergente costituito dalle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno della propria abitazione, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute. Ancora, la difesa della parte attrice chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dalle figlie del OL e con lui conviventi. Alla prima udienza tenutasi in data 5 aprile 2016 la difesa di parte attrice chiedeva CP_ al Giudice adito, vista l'appartenenza dell' alla società MI PA, l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della MI PA, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Si costituiva in giudizio la MI PA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo in via preliminare, previo differimento di udienza, di voler autorizzare MI PA a chiamare in causa il Dott. per essere manlevata dalle pretese avversarie, nella denegata ipotesi di Persona_1 soccombenza. Nel merito, in via principale, chiedeva volersi rigettare la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto. In via gradata, chiedeva volersi ridurre le pretese risarcitorie nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, computando le eventuali somme già corrisposte al medesimo a titolo di invalidità come lavoratore dipendente, per accertata inabilità al lavoro. In via ulteriormente gradata, chiedeva volersi accertare e dichiarare che la responsabilità del danno fosse conseguente alla condotta del Dott. e condannare il medesimo al Persona_1 pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore, manlevando la
MI PA da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa. L'azienda ospedaliera convenuta esercitava l'azione di regresso nei confronti del Dott. che era stato colui che aveva Per_1 effettivamente eseguito i trattamenti chirurgici, ai quali veniva sottoposto il OL. Precisava che all'epoca dei fatti il Dott. prestava attività libero professionale presso la struttura sanitaria Per_1
e non era legato alla MI PA da alcun vincolo di subordinazione. Qualora i trattamenti praticati dal Dott. venissero accertati come causa di un danno si tratterebbe di un inadempimento Per_1 personale del medico all'obbligazione prevista dall'art. 1176 comma 2 c.c.. Contestava, inoltre, le voci di danno lamentate dalla parte attrice in quanto eccessive, pretestuose e non riconducibili all'intervento eseguito presso l' di Latina. Riteneva che il danno risarcibile, infatti, fosse non CP_6 quello ipotetico o eventuale, bensì quello sicuro, certo ed effettivo ovvero quel danno inequivocabilmente ricollegabile con un rapporto di causa effetto al fatto illecito e, quindi, pienamente risarcibile ai sensi dell'art. 1123 c.c. Contestava il danno biologico richiesto dal OL, in quanto insussistente, contestava il danno morale ed esistenziale, il danno futuro da limitazione assoluta della capacità lavorativa, oltre all'invocato danno da perdita di chance. In riferimento alle richieste avanzate da e IC, la difesa della MI PA contestava il riconoscimento CP_1 di tali danni riflessi, in quanto escludeva ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale.
Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale chiedeva al Giudice adito, preliminarmente, di Persona_1 voler fissare una nuova udienza al fine di autorizzare la chiamata in causa della
[...]
, in persona del legale rappresenta pro-tempore, per Parte_2 essere garantito e manlevato da tutte le pretese avversarie. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, chiedeva venisse dichiarata la tenuta a garantire e manlevare il Dott. Parte_2 da ogni avversa pretesa risarcitoria e per l'effetto condannarla direttamente al pagamento Per_1 di quelle somme che dovessero essere liquidate in favore della parte attrice oltre al pagamento delle spese legali. Insisteva, pertanto, nella richiesta di rigetto della domanda di rivalsa e/o regresso avanzata dalla MI PA nei confronti del Dott. In via gradata chiedeva venissero ridotte Per_1 le pretese risarcitorie di parte attrice. A sostegno del proprio atto, la difesa del Dott. si Per_1 limitava a precisare come in realtà il OL non movesse alcun addebito alla condotta professionale del medesimo medico, che aveva seguito tutte le linee guida. Nessun addebito veniva mosso all'operato del medico, tanto che, se fosse stato posto nelle condizioni di conoscere la compressione del sacco durale a livello L3-L4 da parte di ernia discale espulso, avrebbe sottoposto il paziente a tutte le cure ed interventi del caso. Tuttavia, la RMN richiesta non poteva essere eseguita e il medico, vista la EMG del 21.08.2012 e vista la tac del 22.08.2012, sottoponeva il OL LE ad un intervento di flavectomia allargata L4-L5 ed erniectomia del 4°spazio. Solo in data 28.08.2012, Pa quando il macchinario della veniva riparato, veniva scoperta l'ernia espulsa L3-L4, mai evidenziata dai vari esami diagnostici, e pertanto, in data 31.08.2012 veniva operato di laminectomia
L3-L4 e stabilizzazione L3-L4. Eccepiva che nel mese di aprile 2012 la RM effettuata dal OL mostrava l'ernia discale L4-L5 mediana e paramediana di sx con compressione sul sacco e sulla tasca omolaterale, così come la TC lombare del 26.05.12 segnalava la prolusione discale L4-L5 mediana, che impronta la corda con sofferenza periferica. Sarebbe stato opportuno approfondire gli accertamenti, per evitare una grave evoluzione della patologia;
pertanto, concludeva sostenendo che il danno neurologico in realtà fosse già presente in fase avanzata al momento del ricovero del CP_ paziente presso l' e, quindi, non suscettibile di miglioramento alcuno. Precisava, inoltre, di avere operato esclusivamente seguendo le direttive imposte dalla struttura sanitaria senza alcuna possibilità di scegliere l'equipe medica e i mezzi di sintesi da utilizzare. Di fatto, come un vero e proprio dipendente della struttura MI PA. Nello svolgimento dell'intervento, inoltre, si era attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Solo formalmente il sanitario poteva essere considerato un collaboratore, in quanto nella sostanza era un vero e proprio dipendente della struttura ospedaliera, con il conseguente onere probatorio a carico della struttura sanitaria ai fini della esercitabilità dell'azione di regresso. Si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiamata in giudizio Parte_2 dal Dott. al fine di chiedere in via principale di merito il rigetto delle pretese attore in Persona_1 quanto infondate;
in subordine, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili con decurtazione delle somme già ricevute da parte attrice;
sempre in via principale, chiedeva venisse respinta la domanda di regresso proposta dalla MI PA nei confronti del Dott. in quanto infondata;
in via subordinata, in surroga nei diritti dell'assicurato, Persona_1 condannare ex art 1917 c.c. la MI PA e la sua compagnia assicuratrice a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti da parte attrice, ovvero, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il Dott. da ogni conseguenza pregiudizievole e, in Persona_1 particolare, di quanto il medesimo fosse tenuto a pagare in forza della sentenza, oltre a rimborsargli le spese legali sostenute per il presente procedimento. A sostegno di quanto dedotto, la Compagnia convenuta eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 16 del contratto e la responsabilità esclusiva della struttura sanitaria, presso la quale si sono svolti i fatti di causa. Riteneva che la MI PA avesse dovuto stipulare una polizza per la responsabilità civile anche a garanzia del Dott. Per_1
e, conseguentemente, sosteneva l'inoperatività della polizza di per Parte_2 intervenuta decadenza ex art. 1914 c.c.. Insisteva, pertanto, nel sostenere l'infondatezza della azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria e, in ogni caso, il difetto di copertura della polizza di
. Inoltre, la difesa della compagnia convenuta eccepiva l'operatività della Parte_2 polizza in secondo rischio, in forza della disposizione di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto in base al quale “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità, o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni”. In ulteriore subordine, nel caso in cui fosse accertata una parziale responsabilità del Dott. chiedeva di applicare la polizza, limitatamente alla quota Per_1 di responsabilità riconosciuta in capo al medico, con esclusione del diritto ad essere tenuto indenne per la responsabilità su di lui gravante per effetto di solidarietà passiva;
oltre al rigetto della richiesta del Dott. di manleva anche con riguardo alle spese legali. Il processo veniva Per_1 interrotto per decesso del Dott. avvenuto in Latina in data 21.03.2018 ed il processo Persona_1 proseguiva nei confronti degli eredi del medesimo. La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e con l'espletamento di Ctu medico – legale sulla persona dell'attore”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) accoglie parzialmente la domanda formulata da parte attrice;
2) condanna in solido le parti convenute MI PA, gli eredi del Dott. e la a corrispondere all'attore OL LE la Persona_1 Parte_2 somma di euro 687.253,58 oltre al tasso dello 0,5% e interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) accerta la responsabilità delle parti convenute nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice;
4) condanna, altresì, in solido le parti convenute MI PA, gli eredi del
Dott. e la a corrispondere all'attore OL LE le spese Persona_1 Parte_2 Parte_1 del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.000,00 per onorari, Euro 1.686,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati dichiaratisi antistatari;
5) pone definitivamente le spese di Ctu a carico delle parti convenute MI PA, gli eredi del Dott. e la ”. Persona_1 Parte_2
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza impugnata n.
6525/2023, emanata in data 21.04.2023, pubblicata il successivo 26.04.2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Roma ha definito il giudizio R.G. n. 50781/2015 promosso dal Signor LE OL, anche quale esercente la potestà genitoriale sulla minore e IC OL CP_1 nei confronti della del dott. e successivamente dei suoi eredi Controparte_7 Persona_1
, ES NI e LU NI e con la chiamata in causa Controparte_4 CP_2 di - in via preliminare, disporre la sospensione, inaudita altera parte, Parte_1 ovvero a seguito di fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c. della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché dell'esecuzione che nel frattempo dovesse essere intrapresa, con riferimento ai capi di condanna di;
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di Parte_2 appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott. con Persona_1
in via principale per assenza di garanzia ai sensi di quanto disposto dall'art. Parte_2
16 contratto ovvero, in via subordinata, per decadenza dell'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c. e, sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'assenza di garanzia rispetto all'azione di rivalsa esercitata dalla MI S.p.A., ai sensi dell'art. 16 n. 4 contratto, non essendo stata proposta per colpa grave dell'assicurato. Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'operatività della polizza soltanto in secondo rischio ai sensi dell'art. 2 c.g.a. In estremo subordine, dichiarare la copertura della polizza limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico, e, comunque, con esclusione delle spese legali degli eredi del dott. - in subordine, Per_1 in accoglimento del secondo motivo di appello, escludere la solidarietà passiva di Parte_2 rispetto alla condanna risarcitoria e al pagamento delle spese di lite di parte attrice;
- in
[...] via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado da Parte_2 con la propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., espressamente riprodotti nel
[...] presente atto di appello al paragrafo D. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L' appellata OM S.p.A. costituitasi con comparsa di risposta depositata in data
22.06.2023, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado, 1. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto o, in ogni caso, sospendere l'esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente giudizio;
2. IN VIA
PRINCIPALE, accogliere l'appello incidentale promosso da OM S.p.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6525/2023, nonché in ogni caso anche a seguito della riproposizione da parte di OM S.p.A. di tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, previa rinnovazione della CTU: - Rigettare la domanda dei Sigg.ri OL LE, e OL IC, CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto. - In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre le pretese risarcitorie degli attori nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, scomputando dalle eventuali somme riconosciute al Sig. OL LE, gli importi delle rendite capitalizzate relative alla pensione, all'indennità di accompagnamento e ad ogni altro indennizzo, erogati ed erogandi dall' vita natural durante, in favore del Sig. LE OL in ragione CP_8 della patologia azionata in giudizio. - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso conseguente ai trattamenti chirurgici ai quali è stato sottoposto il
Sig. OL LE, è ascrivibile in via esclusiva al Dott. e condannare i Sig.ri Persona_1 [...]
, e LU NI, in qualità di eredi del Dott. Controparte_4 CP_2 Controparte_9
al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore degli attori Persona_1 in primo grado, manlevando OM S.p.A. da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
3. Rigettare l'appello promosso da nei Parte_1 limiti di quanto indicato nel presente atto.
4. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede disporsi il rinnovo della
Consulenza Tecnica di Ufficio per tutti i motivi esposti nel presente atto. Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie articolate da in quanto inammissibili ed Parte_1 irrilevanti. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — Gli appellati OL LE, e OL IC, costituitisi con CP_1 comparsa di risposta depositata in data 27.06.2023, hanno spiegato appello incidentale ed hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante principale in quanto infondata;
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare i capi di sentenza impugnati;
- in via incidentale: 1) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore del signor OL LE, a titolo di danno non patrimoniale differenziale della somma di € 209.433,97, quale differenza tra la somma dovuta e quella liquidata in primo grado, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore del signor OL
LE della rivalutazione monetaria sull'importo già liquidato e su quello ulteriore che verrà liquidato a titolo di danno non patrimoniale;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore del signor OL
LE, del danno patrimoniale da lucro cessante nella somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore del signor OL LE, delle spese mediche presenti e future, nella misura di euro di € 1.170,86, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, ed € 45.926,79, a titolo di spese future per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore delle signore e IC OL, CP_1 del danno morale c.d. riflesso pari ad € 113.100,00 per ciascuna figlia, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) in accoglimento del sesto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, I e III comma, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello adita;
7) in accoglimento del sesto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Con vittoria di compensi e spese oltre oneri e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
§ 7. — L'appellata in proprio e in qualità di procuratrice speciale dei Controparte_4 figli , NI ES e NI LU costituitasi con comparsa di risposta CP_2 depositata in data 10.10.2023, ha spiegato istanza di inibitoria della esecutività della sentenza ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello, contrariis reiectis, esaminati i motivi di doglianza, la documentazione e le risultanze istruttorie: In via preliminare - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nei confronti degli eredi del Dr. stante l'evidente assenza di responsabilità Persona_1 del Dr. nell'occorso; - in subordine, estendere anche agli odierni appellati la sospensione Per_1 sino al limite di €250.000, già concessa nei confronti della MI S.p.a., per tutti i motivi espressi in narrativa. Nel merito In accoglimento del gravame incidentale, riformare parzialmente la sentenza di primo grado per le ragioni di cui in premessa e pertanto:
1- in via gradata e nel merito rigettare integralmente la domanda proposta da OL LE, OL IC e , perché CP_1 infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2- nella sola e denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. nell'occorso, dichiarare la Persona_1 [...]
[...] tenuta a garantire e manlevare il Dott. Parte_2 [...]
e per esso i suoi eredi, da ogni avversa pretesa risarcitoria ex art 16 CGA della polizza RCT Per_1
n. 77702932139, anche previa ed eventuale determinazione della quota di responsabilità in concorso con tutti i sanitari della OM PA;
per l'effetto, condannare la Parte_1 direttamente al pagamento di quelle somme che dovessero essere liquidate in favore degli attori e poste a carico degli eredi del Dott.
3- In riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso, Per_1 condannare l' al pagamento delle spese legali del doppio grado di Parte_2 giudizio - ai sensi del disposto di cui all'art.29 gestione delle vertenze di danno per € 38.178,54, oltre accessori di legge ed interessi da liquidarsi sin dalla domanda formulata in primo a grado - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari;
4- rigettare l'appello proposto dall'assicuratrice per tutte le ragioni esposte in narrativa;
5- Rigettare la domanda di Parte_1 rivalsa e/o regresso avanzata dalla MI S.p.A. nei confronti del Dott. per le ragioni già Per_1 indicate in atti ovvero perché infondata e non provata e pertanto disporne la condanna a garantire e manlevare in ogni caso gli eredi del compianto Dott. ai sensi del combinato disposto di cui Per_1 agli artt. 1218 e 1228 cc ovvero al pagamento in via diretta di tutte quelle somme che dovessero essere liquidate in favore degli appellati;
6- In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale promosso dal sig. OL LE, ridurre le pretese risarcitorie attoree decurtando dalla somma eventualmente riconosciuta a titolo di danno biologico, tutti gli emolumenti già percepiti e da percepire a titolo di indennizzo, come indicati dall' di CP_8
Benevento nella documentazione versata in atti, nonché individuare la percentuale di corresponsabilità del Dott. nell'occorso e limitare la condanna a tale percentuale. Per_1
Antistatarietà: Con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, da porsi a carico dell' secondo Parte_2
i termini di polizza”.
§ 8. — Con ordinanza del 04.11.2023, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti di , , Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU per gli importi superiori ad € 250.000,00 ed ha nominato c.t.u. i dottori e Persona_2 Persona_3
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — Ragioni di priorità logica impongono di scrutinare preliminarmente l'appello incidentale proposto da LE OL, e IC OL. CP_1
§ 11. — L'appello incidentale di LE OL, e IC OL si articola CP_1 in sette motivi. § 11.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “1. PRIMO MOTIVO DI
APPELLO - ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 138 E 139 D.LGS. 209/2005 SULL'ERRATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO PERMANENTE E DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL MEDESIMO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “ai fini della liquidazione del danno biologico, stimato dai CCTTU in misura pari ad un danno biologico permanente differenziale del 65% (in considerazione del danno biologico pari al 10% al momento del ricovero ed un incremento irreversibile del danno pari al 75% nel periodo di permanenza in reparto e pertanto pari al 60% del totale), si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca dei fatti il OL aveva 49 anni, l'importo di € 504.324,60 applicando la tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale. Spetta, inoltre, alla parte attrice il risarcimento del danno morale, - avendo parte attrice chiesto in atto di citazione il risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale, danno morale - da intendersi come danno consistente nello stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde dalle ricadute dinamico-relazionali, e che, secondo la giurisprudenza recente della Cassazione, non può considerarsi compreso nella nozione di danno biologico (Cass.
n.2461/2010; Cass. n. 25164/2020); si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo in misura pari al 30%, ossia della cifra di euro 158.596,98, per un totale pari ad euro 687.253,58 a titolo di danno non patrimoniale ai valori attuali”. Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali…”.
Lamentano innanzitutto gli appellanti incidentali la “errata liquidazione del danno all'integrità psicofisica c.d. differenziale” evidenziando come “Il Giudice di prime cure ha avuto premura di motivare solo e soltanto l'applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ma neppure una parola è stata spesa in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per giungere all'importo di € 504.324,60 che si discosta in misura abnorme rispetto all'importo frutto dell'applicazione dei criteri di calcolo enunciati dalla Suprema Corte di cassazione”.
Il motivo è fondato.
Infatti “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21261, Rv. 671935 - 01). In applicazione di detti principi occorrerà quindi innanzitutto calcolare il danno biologico pari ad un'invalidità del 75 % nei seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 75%
Punto danno biologico € 14.444,32
Danno non patrimoniale risarcibile € 823.326,24.
Dovrà poi calcolarsi il danno biologico pari all'invalidità pregressa pari al 10% nei seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.610,94
Danno non patrimoniale risarcibile € 19.843,14.
Sottraendo quest'ultimo importo al totale dell'invalidità si avrà un risultato finale pari ad €
803.483,10 (€ 823.326,24 - € 19.843,14).
A tale importo deve aggiungersi le somme dovute per l'invalidità temporanea e precisamente:
Invalidità temporanea totale (giorni 100) € 13.025,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni 160) € 15.630,00
Totale danno biologico temporaneo € 28.655,00.
Dunque, il danno biologico ammonta a complessivi € 832.138,10 (€ 803.483,10 + €
28.655,00).
Gli appellanti si dolgono quindi della “personalizzazione del danno”.
Deducono gli appellanti che pur avendo ritenuto il Tribunale “che spettasse al signor OL una personalizzazione del danno nella misura del 30%, a titolo di sofferenze “ulteriori” rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica e alla sofferenza patita nel corso degli interventi chirurgici, del decorso clinico e della riabilitazione” ha poi “errato nella concreta quantificazione operata” operata con riguardo “al calcolo errato effettuato per individuare l'esatto ammontare del danno biologico c.d. differenziale (che costituisce l'importo base a cui deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura del 30%)”.
La doglianza è fondata.
Invero, applicando l'aumento del 30% per la personalizzazione come quantificata dal
Tribunale all'importo del danno differenziale quantificato in € 803.483,10, ne deriva una somma pari ad € 241.044,93. Il danno non patrimoniale subito da LE OL ammonta a complessivi € 1.073,183,03
(€ 832.138,10 + € 241.044,93).
§ 11.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “2. SECONDO MOTIVO
DI APPELLO INCIDENTALE - ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. ED AGLI
ARTT. 1219 E 1224 C.C. SULL'ERRATO/MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA
RIVALUTAZIONE MONETARIA CONFIGURANTE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE PER
SS PRONUNCIA SULLA RELATIVA DOMANDA”.
La doglianza è infondata.
In effetti il Tribunale non ha riconosciuto la svalutazione in quanto, per la liquidazione del danno, ha utilizzato le tabelle aggiornate talché deve ritenersi che la liquidazione sia avvenuta ai valori attuali della moneta.
Così come ai valori attuali della moneta è avvenuta la liquidazione del danno operata da questa
Corte d'Appello.
Il Tribunale ha poi riconosciuto gli interessi compensativi nella misura dello 0,5% richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 talché le somme come riconosciute nella presente sentenza dovranno essere devalutate al momento del sinistro e quindi calcolati gli interessi sulle somme rivalutate annualmente anno per anno.
Così integrata la motivazione della sentenza impugnata il motivo deve essere disatteso.
§ 11.3. — Il terzo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “3.TERZO MOTIVO DI
APPELLO – ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. ED ALL'ART. 137 D.LGS.
209/2005 SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI
PRIME CURE HA OMESSO COMPLETAMENTE DI PRONUNCIARSI IN ORDINE ALLA
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL DANNO DA INCIDENZA SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA SPECIFICA (DANNO DA LUCRO CESSANTE) EX ART. 137 D.LGS. 209/200”.
Gli appellanti incidentali si dolgono “dell'operato del Giudice di prime cure per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento per il danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica subito dal signor LE OL” il quale “svolgeva attività di Ispettore Capo della POzia di Stato ed è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 19 novembre 2013 (cfr. doc. 13 atto di citazione)”.
Evidenziavano ancora gli appellanti incidentali che “Nel procedimento di primo grado è stato accertato dai CC.TT.UU., dott.ri e che “I POSTUMI Persona_3 Persona_2
PERMANENTI RESIDUATI ED OBIETTIVATI, INDICATI DETTAGLIATAMENTE A PAG. 11, HANNO IMPEDITO AL PERIZIATO, A SEGUITO DELLA LORO INCIDENZA STATICO-
DINAMICA, DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DICHIARATA IN SEDE DI VISITA”.
Deducono gli appellanti che “il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile c.d. danno differenziale andrà determinato col criterio c.d. “per poste” di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_8 stati destinati a ristorare pregiudizi identici (Cass. Civ., Sez. Terza, Sent. n. 26117/2021)”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che prima dell'intervento oggetto di giudizio, Persona_4 era già affetto da una invalidità del 10% che, comunque, ne avrebbe compromesso la futura attività lavorativa.
Deve inoltre rilevarsi che allo stato percepisce i seguenti redditi: Persona_4
- pensione privilegiata ex INPDAP di € 43.184,60 annui lordi con decorrenza dal 19.11.2013;
- assegno di super invalidità di € 17.138,49 annui;
- indennità di assistenza e accompagnamento: € 7.826,37 annui;
- pensione di invalidità civile di € 522,10 mensili.
Quindi percepisce comunque delle somme superiori a quelle corrisposte quando era in servizio pari ad € 41.785,00 annui.
La "compensatio lucri cum damno", rilevabile anche d'ufficio, opera nel caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale.
Le suddette poste sono conseguenti delle lesioni subite da LE OL che lo hanno costretto a lasciare il lavoro godendo tuttavia degli emolumenti pensionistici e delle altre somme erogate per mitigare la sua invalidità.
In particolare “Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza
è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta "compensatio lucri cum damno", anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante” (Cass. Sez. 3, 13/11/2024, n. 29307, Rv. 672882 - 02).
Deve osservarsi sul punto che la c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
In conclusione, LE OL, non ha provato di aver subito un danno patrimoniale in seguito alle lesioni subite in quanto gode di redditi pari, se non superiori, a quelli che avrebbe percepito rimanendo al lavoro.
§ 11.4. — Il quarto motivo dell'appello incidentale è così rubricato: “4. QUARTO MOTIVO
DI APPELLO – VIZIO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO IN RELAZIONI ALL'ART. 1223 C.C. SULL'ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO NON
SPETTANTI AL SIGNOR PO, A TITOLO DI DANNO EMERGENTE, LE SPESE
SANITARIE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Non spettano alla parte attrice il rimborso delle spese sanitarie sostenute, in quanto non documentate ai CCTTU. Non spettano alla parte attrice le spese future per abbattimento delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno dell'abitazione in quanto basate su preventivi.”.
Deducono gli appellanti che “il signor OL LE ha sostenuto spese mediche per un importo complessivo pari ad euro 1.170,86 e, come potrà agevolmente verificare l'Ecc.ma Corte di
Appello, le stesse risultano puntualmente documentate nel fascicolo di primo grado. Pertanto, il primo dato incontrovertibile è che il signor OL ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 1.170,86 (spese non riconosciute dal Giudice di prime cure)”.
Tuttavia, si legge sul punto nella CTU che “Non sono state allegate agli atti altre spese mediche”.
Quindi non è possibile procedere ad una liquidazione delle stesse in quanto non è dato sapere se le stesse, ove effettivamente sostenute, siano riferibili alle lesioni subite da LE OL.
Evidenziano ancora che LE OL aveva altresì diritto ad ottenere “la somma necessaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno della propria abitazione che è stata stimata in € 45.926,79 (cfr. docc. 15 – 16 - 17 – 18 del fascicolo di primo grado), giusti preventivi di spesa redatti dalla ditta Tekno Impianti S.r.l. e dalla Triphase S.r.l. nonché giusto preventivo redatto dalla DEP S.r.l. Del resto, sul quesito relativo alla congruità delle opere di cui ai suddetti preventivi i CC.TT.UU: hanno ritenuto “CHE I POSTUMI RESIDUATI A CARICO DEL PERIZIATO GIUSTIFICHINO LA MESSA IN OPERA DI TALI PRESIDI O OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE”.
Anche in tal caso l'attore non ha provato di aver realizzato le suddette opere e di averle pagate.
Inoltre, si legge nella consulenza che “I CC.TT.U, in merito alla congruità di tali preventivi, ritengono, alla luce delle caratteristiche altamente tecniche e specifiche degli stessi, che la valutazione dei medesimi non sia di competenza medico-legale ma bensì di competenza prettamente tecnico-specialistica”.
§ 11.5. — Il quinto motivo dell'appello incidentale è così rubricato “5. QUINTO MOTIVO DI
APPELLO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 2727, 2729 C.C. e 115 C.P.C. PER AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO DI NON
DOVER LIQUIDARE IL DANNO NON PATRIMONIALE C.D. RIFLESSO SPETTANTE AI
PROSSIMI CONGIUNTI DEL ”. Controparte_10
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le richieste attoree di risarcimento dei danni subiti dal OL LE, nella qualità di genitore della minore , e dei danni subiti CP_1 da appaiono infondate e, pertanto, non possono essere accolte. Infatti, si osserva CP_1 che, con riguardo al danno morale subito dai parenti del soggetto vittima dell'illecito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, in linea generale ammesso la risarcibilità di tali danni, ma ha ribadito in diverse pronunce che la risarcibilità di tale danno è condizionato alla sussistenza di gravi e gravissime lesioni “seriamente invalidanti”; inoltre, la mera titolarità del rapporto familiare non può essere di per sé sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria occorrendo, di volta in volta, valutare l'intensità, l'attualità del legame affettivo, oltre al livello di incisione della lesione sulla relazione primaria con il congiunto e dovendo, colui che invoca tale risarcimento, provare in concreto che il danno sia stato effettivamente subito, sia pure sulla base di indizi e presunzioni (Cass.
n.8546\08; n.23865\06; n.23291/2004). Orbene, nel caso di specie, non si ritiene siano stati provati in concreto i danni effettivamente subiti e non si ritiene che i medesimi siano meritevoli di risarcimento alcuno”.
Deducono gli appellanti che tale statuizione appare erronea non avendo considerato né la percentuale di invalidità permanente pari al 65% riportata da LE OL né la convivenza delle figlie (15 anni) e IC (19 anni) con quest'ultimo. CP_1
Chiedevano quindi che “il risarcimento del danno riflesso non patrimoniale subito dalle signore e IC OL venga quantificato e liquidato sulla scorta delle Tabelle in uso CP_1 presso il Tribunale di Roma per l'anno 2025”.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28989, Rv. 656223 - 01).
Ebbene, nel caso in esame, LE OL ha subito un grave danno fisico quantificato nella misura del 65% di invalidità permanente che ha reso difficile anche i movimenti più semplici precludendogli così di avere una vita normale.
È evidente che questa condizione abbia avuto effetti riflessi nei confronti delle figlie di giovani età e conviventi con il padre.
Deve infatti presumersi che le stesse avessero uno stretto rapporto con il padre con cui erano conviventi e non sono state addotte prove contrarie a tale presunzione.
La liquidazione di tale danno non può avvenire utilizzando le tabelle previste in tema di perdita del rapporto parentale essendo fortunatamente LE OL ancora in vita.
Lo stesso potrà quindi essere liquidato, in via equitativa, nella misura di € 50.000,00 per ciascuna figlia.
§ 11.6. — Il sesto motivo dell'appello incidentale è così rubricato “6. SESTO MOTIVO DI
APPELLO – ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. ED ALL'ART. 96 C.P.C. SULLA
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA
OMESSO COMPLETAMENTE DI PRONUNCIARSI IN ORDINE ALLA RICHIESTA
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESISTENZA TEMERARIA DELLA OM EX ART.
96, I E III COMMA, C.P.C.”
Deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale aveva “omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento per resistenza temeraria formulata dagli odierni scriventi” pur sussistendone tutti i presupposti.
Evidenziavano in proposito la mancata produzione della perizia medico legale da parte della
MI nonostante l'invito del giudice in tal senso e la mancata partecipazione della stessa alla mediazione avviata dagli attori.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che il Tribunale non ha emesso un ordine di esibizione ai sensi dell'articolo 210 cpc.
Comunque “La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione della norma citata quando venga meno il requisito della totale soccombenza per essere state riconosciute, sia pure parzialmente, le ragioni fatte valere in giudizio dalla suddetta parte” (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 15/09/2000 (Rv. 540187 - 01).
Nel caso di specie, l'accoglimento parziale delle domande degli attori in primo grado, esclude che vi sia stata una resistenza in giudizio con dolo o colpa grave.
§ 11.7. — Il settimo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “7. SETTIMO MOTIVO
DI APPELLO – ERRORE IN IUDICANDO VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL
D.M. N. 55/2014, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STESSO DAL D.M. N.
37/2018 E DAL D.M. N. 147/2022. SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA ARBITRARIAMENTE DECISO DI DEROGARE I
PARAMETRI MINIMI DI CUI AL D.M. N. 147/2022”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “condanna, altresì, in solido le parti convenute
MI PA, gli eredi del dott. e la a corrispondere all'attore Persona_1 Parte_2
OL LE le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.000,00 per onorari, euro
1.686,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati dichiaratisi antistatari”.
Il motivo è assorbito dalla nuova liquidazione delle spese di lite derivante dall'accoglimento, seppur parziale, dell'appello incidentale.
§ 12. — Occorre quindi esaminare l'appello incidentale proposto dalla OM che si articola,
a sua volta, in quattro motivi.
§ 12.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “nullità della CTU posta a fondamento della sentenza di primo grado per violazione del principio del contradditorio ex art. 194 secondo comma c.p.c. nonché dell'art. 157 c.p.c. Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia del Tribunale di Roma in ordine alla eccepita nullità della CTU”.
Deduce l'appellante incidentale che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della CTU per difetto di contraddittorio sollevata tempestivamente in primo grado.
In particolare, il CTP della MI dott. lamentava che: Persona_5
“b) non è stato esperito il necessario, nonché́ dovuto, contraddittorio tra i CC.TT.UU. ed i
CC.TT.PP., non essendo, difatti:
- state riportate, né nei verbali delle operazioni d'ufficio, né nella bozza, le considerazioni espresse dallo scrivente in sede di operazioni d'ufficio”;
- state visionate, seppur esplicitamente richiesto dallo scrivente al Collegio d'Ufficio, le immagini TC e RM pre e post-operatorie, al fine di poter eseguire una lettura “critica” delle medesime”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che i CTU del Tribunale allegavano alla consulenza le osservazioni dei CTP.
Si legge poi che “Per quanto riguarda il mancato contraddittorio sulle immagini TC ed RM del pre e del post operatorio, i CC.TT.U hanno deciso di non consentirne la valutazione in quanto, non essendo presenti specialisti radiologi o meglio neuro-radiologi, si è volutamente cercato di evitare ulteriori polemiche, decidendo di prendere il referto ufficiale come corretto ed adeguato
(ovviamente dopo averlo esaminato con le competenze del CTU NCH che non ha ritenuto di dover richiedere la nomina di ulteriore specialista). D'altra parte nei quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice non c'era nulla che si riferisse agli esami di imaging da dover valutare”.
Quindi tali immagini non sono state considerate neppure dai CTU che hanno fatto riferimento al solo referto ufficiale.
Del resto, le risultanze cui sono giunti i CTU del Tribunale sono state sostanzialmente confermate dalla CTU svolta in sede di appello.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado il motivo deve essere respinto.
§ 12.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “Violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. - mancata valutazione critica della CTU posta alla base della sentenza impugnata - lacunosità, incompletezza e contraddittorietà della CTU. Violazione degli artt. 1218,
1226 e 2056 c.c. - errata ed eccessiva quantificazione del danno”.
Deduce l'appellante che “La sentenza è errata ed il Giudice di prime cure è incorso in violazione dell'art. 2697 c.c., avendo acriticamente recepito le risultanze della CTU, che invece si presta a fondate censure e che il Tribunale, in qualità di peritus peritorum, avrebbe dovuto rilevare.
Si contestano dunque le conclusioni rassegnate dai CCTTU, inerenti i profili del nesso di causalità e della responsabilità, ed il loro acritico recepimento all'interno della sentenza di primo grado, nonché, in via subordinata, la quantificazione del danno, che appare comunque eccessiva rispetto agli esiti invalidanti eventualmente riferibili al trattamento sanitario.
Nel contestare le risultanze della CTU, OM S.p.A. si riporta integralmente alle osservazioni critiche del proprio Consulente di Parte, Dott. alle quali il Collegio peritale ha fornito Per_5 risposte insufficienti ed evasive ..”. Si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice in una relazione dalla medesima prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio e nelle note critiche depositate all'esito dell'istruttoria, nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze dell'elaborato peritale.
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte della OM, essendosi i consulenti d'ufficio fatti carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dal CTP dott. come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 24.04.2025. Per_5
Si legge in proposito nella CTU “Le Note trattate dal C.T.P.C. Dott. riguardano Persona_5 in modo fondamentale la tempistica sul momento in cui l'attore presentò la comparsa della sintomatologia inerente il deficit degli sfinteri e cioè quando si concretizzò la Sindrome della Cauda
e, di conseguenza il limite temporale per poter/dover procedere con l'intervento chirurgico decompressivo. Dall'esame della cartella si ha il modo di notare alcune differenze per la tempistica degli eventi e cioè: dall'Anamnesi raccolta all'arrivo in P.S. risulta “Il Pz. giunge con ambulanza privata dalla provincia di Benevento lamentando lombosciatalgia da almeno 4 gg……. la moglie riferisce lenta insorgenza con acuzie negli ultimi gg. dopo sforzo muscolare;
E.O. rachide lombare contratto, dolore nei movimenti ed alla dgp sui muscoli paravertebrali, limitazione antalgica della motilità, irradiazione a.i. dx e maggiormente a sn;
Lasegue + a 30°, Wasserman, Delitala, Valleix +,
ROT Ipoelicitabili bilat. ma simmetrici, Sensibilità conservata con aree di ipoestesia nei territori di
L5” – Il 20/08 abbiamo il Diario clinico che riporta: Ipoestesia in regione perineale con presenza di deficit sfinteri, difficoltà urinaria, si prescrive cateterismo vescicale. Vis. Neurologica, RM, EMG;
RM rotta si richiede TC lombare”. NULLA IN MERITO ALLA CAUDA il 19/08 all'ingresso in
Ospedale, solo il 20/08 si nota la comparsa di deficit degli sfinteri. Dai fatti riportati si potrebbe desumere che una tale patologia fosse del tutto sconosciuta ai sanitari dell' A parere dei CP_6
CC.TT.U l'arrivo in Ospedale il 19/08 è stato il momento topico in cui si sarebbe dovuto decidere su quando effettuare l'intervento: si insiste sul concetto che sarebbe stato fondamentale operare
“quanto prima, o al più presto possibile” (ripetiamo nuovamente al più tardi la mattina successiva
20/08).
Il N/S punto di riferimento è quello dell'ingresso all'ICOT che con il successivo E.O. Persona_6 avrebbero dovuto determinare il da farsi. Gli altri dati emersi successivamente e riferiti dal Pz (sia quanto scrive il Dott. , sia quanto risulta nell'Anamnesi della Neuroriabilitazione) vanno Persona_7 annotati ma solo a scopo storico e per completezza in quanto il NS interesse deve essere focalizzato al momento dell'arrivo in Ospedale, in cui si doveva decidere il da farsi e cioè operare o meno il Pz: si decise di aspettare in un'attesa che non può essere definita neppure “armata”, in quanto il Pz. fu più o meno abbandonato al suo destino non considerando minimamente lo status del momento e la sua evoluzione in tempi brevi e, ripetiamo, che l'unica cosa fu posizionare il catetere vescicale il
20/08.
Comunque è convincimento dei CC.TT.U. (dalla buona pratica clinica che va ben oltre le voci bibliografiche che alla fine sono solo indicazioni comportamentali personali dei singoli autori, suffragate dalle varie statistiche) che un Pz. con Sindrome della Cauda, anche se dovesse giungere all'osservazione clinica del NCH oltre quelli che possono essere giudicati i limiti temporali per effettuare un intervento con esito positivo, non debba mai essere lasciato degente a letto in attesa di accertamenti che tardano ad essere effettuati;
è fondamentale agire ed operare per cercare, in ogni caso, di fare il massimo per la risoluzione del problema acuto.
Questo concetto è valido ed importante anche perché' spesso le notizie anamnestiche possono anche essere incerte, imprecise e contraddittorie.
In ogni caso la situazione del Sig. OL non rientra certamente nelle situazioni estreme ipotizzate:
DOVEVA ESSERE OPERATO LA SERA DEL 19/08 IN URGENZA o AL PIU'TARDI LA MATTINA
DEL 20/08.
Per il riferimento ai CC.TT.P abbiamo esaminato la Relazione di parte presente nella documentazione, non abbiamo predisposto una registrazione audio e quindi rientra nelle possibilità che qualche affermazione o qualche dato sia stato omesso senza volontà specifica.
Per quanto riguarda il mancato contraddittorio sulle immagini TC ed RM del pre e del post operatorio, i CC.TT.U hanno deciso di non consentirne la valutazione in quanto, non essendo presenti specialisti radiologi o meglio neuro-radiologi, si è volutamente cercato di evitare ulteriori polemiche, decidendo di prendere il referto ufficiale come corretto ed adeguato (ovviamente dopo averlo esaminato con le competenze del CTU NCH che non ha ritenuto di dover richiedere la nomina di ulteriore specialista). D'altra parte nei quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice non c'era nulla che si riferisse agli esami di imaging da dover valutare.
Un ulteriore aspetto da chiarire è quello che riguarda la mancata esecuzione della richiesta Pt_4 all'ingresso all'ICOT e non effettuata per il fermo dell'apparecchio: è convincimento dei CC.TT.U che la mancata esecuzione della RM è relativamente importante in quanto il Dott. aveva Per_1 comunque a disposizione una RM effettuata poco tempo prima che era sufficientemente esaustiva, inoltre, sempre il Dott. avrebbe potuto richiedere una TC L/S urgente come valida alternativa Per_1 alla RM non effettuabile. Inoltre, come ulteriore alternativa, si sarebbe potuto trasferire il Pz. presso l'Osp. di Latina o per effettuare la RM o per farlo adeguatamente e Controparte_11 tempestivamente trattare chirurgicamente.
In riferimento alle “ricostruzioni” degli eventi proposte dai CC.TT.P mi sembrano ipotesi molto fantasiose soprattutto se consideriamo i tempi di riferimento proposti;
vorrebbe dire che il Pz sarebbe rimasto 4 gg. con Sindrome della Cauda e ritenzione urinaria (dal 15/08 al 19/08): ipotesi concretamente difficile da prendere in considerazione.
La ricostruzione degli eventi, ad avviso dei CC.TT.U, è quella della Bozza inviata e confermata nella presente “risposta” alle Note.
I CC.TT.U precisano che la situazione deficitaria della Cauda è stata valutata come patologia presente solo parzialmente e non in maniera completa.
La valutazione del danno espresso dai CC.TT.U, contestata dal CTP, è confermata, come è confermata la valutazione del danno psichico, per sconvolgimento sia personale che familiare La situazione attuale del Pz. può essere riassunta nella seguente diagnosi valutativa complessiva:
“Paraparesi con deficit di forza moderato-grave, possibilità di deambulare solo con appoggio bilaterale, Sindrome della Cauda incompleta, stato ansioso-depressivo” comparso in seguito ai gravi esiti neurologici derivati dagli eventi in esame (come peraltro è riportato diffusamente a Pg. 11 della
)”. Pt_5
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio”.
Anche riguardo a tale motivo deve osservarsi che la CTU svolta nel presente grado ha sostanzialmente confermato l'operato dei CTU di primo grado.
§ 12.3. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “Violazione degli artt.
2055 e 1299 c.c. - Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Roma, nei rapporti interni tra OM S.p.A. e gli eredi del Dott. non ha accolto l'azione di regresso Persona_1 spiegata dall'esponente nei confronti del Dott. . Per_1
Deduce l'appellante che “Nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, la ripartizione dell'obbligo risarcitorio comune deve avvenire sulla base dell'art. 2055 c.c., mediante l'accertamento della gravità delle singole colpe dei soggetti coinvolti, con imputazione della responsabilità e del risarcimento del danno in quota pari alle predette singole colpe”.
Si legge in proposito nel supplemento di CTU disposto da questa Corte che “ - A NS avviso chi avrebbe dovuto decidere sui modi ed i tempi dell'intervento e sulla sua urgenza non differibile, dovevano essere in primis i medici responsabili del reparto di degenza (Dott con la sua Per_1 equipe), che si sarebbero dovuti rendere conto di cosa comportava il ritardo ad “operare”, poi c'è da considerare che nella responsabilità̀ sul mancato intervento in urgenza possiamo e dobbiamo dare una quota di responsabilità̀ anche agli amministratori della OM che ben a conoscenza dell'avaria della situazione RMN / TAC non garantì il funzionamento dei sistemi diagnostici”.
- È necessario ricordare che nel caso in cui l'accertamento diagnostico (RM L/S) fosse stato ritenuto assolutamente indispensabile prima di operare il Pz, quest'ultimo poteva anche essere trasferito, vista l'urgenza del caso clinico alla NCH dell'Ospedale di Latina”.
- “Riteniamo che la responsabilità̀ della gestione del Pz, dal momento in cui fu accettato all' è da attribuire ai sanitari curanti in misura dell'80%, mentre agli amministratori dell' CP_6 CP_6 possiamo attribuire una responsabilità̀ del 20% per non aver provveduto a garantire la perfetta efficienza dei sistemi diagnostici della struttura”.
- “Il Dot. NI e gli altri sanitari responsabili del reparto dove il Sig. OL fu ricoverato hanno una responsabilità̀ rilevante”.
La MI contestava anche la residua percentuale di responsabilità a suo carico riportandosi alle osservazioni proposte dai suoi consulenti di parte.
Evidenziava ancora l'appellante incidentale che “E' dunque contraddittoria l'odierna affermazione di una responsabilità di OM S.p.A. per la mancata effettuazione di una RM - che gli stessi CCTTU avevano in precedenza ritenuto irrilevante nella catena causale degli eventi che avrebbero provocato i danni lamentati dal Sig. OL”.
Tuttavia “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 - Rv. 662914 - 01)
Dunque, la OM S.p.A. potrà esercitare l'azione di regresso relativamente al 50% delle somme pagate agli originari attori a titolo di risarcimento dei danni subiti.
§ 12.4. — Con il quarto motivo viene dedotta la “Violazione del principio della compensatio lucri cum damni in relazione alle somme erogate dall' al Sig. LE OL. Violazione CP_8 dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia”.
Il motivo è già stato scrutinato al punto 11.3.
§ 13. — LU NI e ES NI Controparte_4 CP_2 proponevano, a loro volta, appello incidentale articolato in cinque motivi.
§ 13.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale si deduce la “1. Omessa valutazione degli atti e documenti di causa, insussistenza della responsabilità del compianto Dott. nel Per_1 verificarsi dell'evento di cui è causa. Illogicità dell'attribuzione di responsabilità nei confronti del
Dott. quale unico operatore. Omessa, ed eventuale e subordinata, determinazione della Persona_1 quota di responsabilità risarcitoria in capo agli eredi del compianto Dott. in concorso Persona_1 con tutti i sanitari della OM S.p.A. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cpc”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Per quanto riguarda la responsabilità del
Dott. è evidente la sua responsabilità nella causazione del danno lamentato dal OL. Persona_1
Se il medesimo avesse eliminato immediatamente la grave compressione e compromissione rapidamente ingravescente sulle strutture lombari, si sarebbe evitata l'insorgenza dei danni neurologici lamentati dall'attore”.
Deducono gli appellanti incidentali che “La decisione del Giudice di primo grado, che si limita a un'apodittica affermazione di colpa professionale, ignora completamente il quadro clinico del paziente all'atto del ricovero, il suo pregresso terapeutico e le linee guida scientifiche applicabili.
L'illogicità dell'attribuzione di responsabilità in via esclusiva al Dott. a fronte di una Per_1 presunta responsabilità concorrente di più sanitari e della struttura, rende la sentenza meritevole di riforma”.
Il motivo è infondato.
Le conclusioni cui sono giunti i consulenti in primo grado sono state confermate dalla consulenza svolta nel presente grado in cui si legge che “Per praticità si riassumono gli eventi dell'Agosto 2012 che hanno segnato il Pz ed hanno determinato il “DANNO” residuato che oggi siamo chiamati a specificare nel modo migliore cercando di quantificare al meglio quanto accaduto ed in seguito rimasto al Sig. OL. Siamo dunque alle 20 circa del 19/08 quando il Pz., giunto al P.S. dell' con una situazione CP_6 diagnostica nota dalla TC e dalla effettuate alcuni mesi prima, fu ricoverato per gli Pt_4 accertamenti e le cure adeguate (dalla TC e dalla si ricava: E.D. L4-L5 paramediana sn……. Pt_4 che impronta la cauda ed un'ernia-protrusione paramediana dx con discreta impronta sul sacco durale).
Al momento del ricovero gli fu somministrata una terapia medica con FANS, cortisonici ed altro, che fu adeguata al caso clinico, ma che, comunque, non riuscì a sbloccare e a risolvere la sofferenza del Pz.
In effetti, da quanto abbiamo descritto, la situazione clinica era chiara ed era altrettanto logico cosa si sarebbe dovuto fare rapidamente: portare al più presto il Pz. in Sala Operatoria
(immediatamente in urgenza o, al più tardi, la mattina dopo 20/08, dopo aver ripetuto, per sicurezza diagnostica, una TAC o RMN L/S) per eliminare la grave compressione e compromissione rapidamente ingravescente sulle strutture nervose lombari e cercare di evitare l'insorgenza di danni neurologici permanenti.
La scelta di intervenire in urgenza sulla patologia che il Pz. lamentava e cioè una: “Sindrome della Cauda” in fase acuta, non fu presa ma si decise di richiedere ulteriori accertamenti mentre la clinica indicava con chiarezza quello che si stava verificando.
Infatti il Pz., in modo sempre più manifesto, accusava disfunzionalità degli sfinteri oltre ad evidenti alterazioni sensitive in sede perineale: per ovviare alla nuova emergenza non si decise per l'intervento immediato, ma si fece posizionare un catetere vescicale e furono richiesti vari esami quali RM L/S (macchina ferma per guasto e quindi si passò a richiedere una TAC L/S) + Visita
Neurologica ed EMG).
Nel frattempo nessuno interveniva ad interrompere la grave compressione e graduale compromissione delle fibre nervose delle ultime radici nervose compromesse.
Quello che inizialmente era un'alterazione circolatorio-metabolica delle radici della cauda coinvolte, con il passare dei giorni, divenne un danno irreversibile per morte delle fibre nervose compresse.
Comunque il grave ed irrecuperabile danno neurologico si era ormai concretizzato ed il Pz. iniziò un lungo ma non risolutivo trattamento riabilitativo.
La responsabilità dei sanitari dell' è indiscutibile … A questo punto siamo chiamati a CP_6 specificare la percentuale di responsabilità tra i Sanitari dell' che non operarono subito il Pz CP_6
e consentirono che la compressione dell'ernia sulla cauda concretizzasse il suo danno sulle strutture nervose ed i responsabili organizzativo/amministrativi della struttura per il fermo tecnico Parte dell'apparecchio della non risolto tempestivamente. A NS avviso chi avrebbe dovuto decidere sui modi ed i tempi dell'intervento e sulla sua urgenza non differibile, dovevano essere in primis i medici responsabili del reparto di degenza (Dott con la sua equipe), che si sarebbero dovuti rendere conto di cosa comportava il ritardo ad Per_1
“operare”, poi c'è da considerare che nella responsabilità sul mancato intervento in urgenza possiamo e dobbiamo dare una quota di responsabilità anche agli amministratori della OM che ben a conoscenza dell'avaria della situazione RMN / TAC non garantì il funzionamento dei sistemi diagnostici.
È necessario ricordare che nel caso in cui l'accertamento diagnostico (RM L/S) fosse stato ritenuto assolutamente indispensabile prima di operare il Pz, quest'ultimo poteva anche essere trasferito, vista l'urgenza del caso clinico alla NCH dell'Ospedale di Latina.
Non avendo preso la decisione del trasferimento si doveva operare in urgenza, al più tardi, la mattina successiva del ricovero: il 20/08.
Riteniamo che la responsabilità della gestione del Pz, dal momento in cui fu accettato all' è da attribuire ai sanitari curanti in misura dell'80%, mentre agli amministratori dell' CP_6 CP_6 possiamo attribuire una responsabilità del 20% per non aver provveduto a garantire la perfetta efficienza dei sistemi diagnostici della struttura. CP_1 Il NI e gli altri sanitari responsabili del reparto dove il Sig. OL fu ricoverato hanno una responsabilità rilevante, in quanto si sarebbero dovuti rendere conto che ogni ora di ritardo nell'intervenire avrebbe fatto lievitare proporzionalmente il danno neurologico del Pz. nella sua concretizzazione”.
§ 13.2. — Con il secondo motivo di appello viene contestata la “2- SS PRONUNCIA
SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SUL DIRITTO DEL
COMPIANTO DOTT.. AD ESSERE GARANTITO E Per_1 [...]
. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL Controparte_13
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CPC”.
Deducono gli appellanti incidentali che “È fondamentale ribadire la richiesta di condanna diretta dell'assicuratore e il rimborso delle spese di difesa, in quanto il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi su questo punto decisivo”.
Rilevavano che era stata “proposta una espressa domanda di garanzia e manleva sulla scorta della polizza assicurativa 77702932139 con la quale la predetta compagnia si obbligava a garantire l'assicurato nello svolgimento dell'attività di ortopedia e traumatologia sia nelle strutture accreditate sia pubbliche che private e quale medico che pratica la chirurgia”.
Tale motivo verrà scrutinato allorché si esaminerà l'appello principale proposto dall' vertente sul medesimo punto. Parte_2 § 13.3. — Con il terzo motivo viene dedotta la “3- SS PRONUNCIA SU UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI
DELLA OM S.P.A.. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL CP_14
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CPC”.
Deducono gli appellanti incidentali che “In buona sostanza, quindi, solo formalmente il sanitario è un collaboratore, ma in effetti dovrà essere assimilato ad un vero e proprio dipendente della struttura ospedaliera con il conseguente onere probatorio a carico della struttura, ai fini della esercitabilità dell'azione di regresso”.
Il motivo è infondato.
Il dott. infatti, non era dipendente della OM spa. Per_1
§ 13.4. — Con il quarto motivo dell'appello incidentale, viene dedotta la “4- SS
PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SULLA
MANCATA CONDANNA DELL'ASSICURATRICE MILANESE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELL'ASSICURATO AI SENSI DEL
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 29 CGA . NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE
DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CPC”.
Nella stessa polizza per la RCT, era compresa anche la polizza tutela legale la quale all'art.29 così dispone: “la società riconoscerà all'assicurato le spese legali da questi sostenute per resistere al-le azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali, effettivamente espletate e documentate, QUANTIFICATE SECONDO I MINIMI PREVISTI DALLE TARIFFE
PROFESSIONALI tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di €270,00 per sinistro”.
Deducono gli appellanti incidentali che “il contratto di assicurazione per la responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza
(art.1917 cc comma III). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art.1374 cc) ed è inderogabile dalle parti se non nel senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 cc comma I)”.
Anche tale motivo verrà scrutinato insieme a quello formulato con l'appello principale dalla riguardando la medesima tematica. Pt_2
§ 13.5. — Con il quinto motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “5- SS
PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SUL
PRINCIPIO DI DIRITTO POSITIVO CHE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO
DEL DANNO SI DEVE TENERE CONTO DELLE CONSEGUENZE VANTAGGIOSE PER IL
DANNEGGIATO CAUSATE IN VIA DIRETTA DAL FATTO LESIVO. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CP”
Deducono gli appellanti incidentali che “Risulta quindi che dal mese di Novembre 2013 il
OL percepisce la somma annua di 74.381,328 (dovendosi considerare anche la 13^ mensilità) e quindi ad oggi ha già incassato la somma di € 623.658,76, somma che, unitamente a quanto dovrà essere ancora percepito ( il OL ha 59 anni e quindi continuerà ancora per molto a percepire l'indennizzo) va necessariamente decurtata dall'eventuale somma che il Tribunale dovesse riconoscere a titolo di risarcimento del danno Biologico”.
Il motivo è infondato.
Tali somme sono state già detratte dal danno patrimoniale come evidenziato nel punto 11.3.
§ 14. — L'appello principale della si articola in due motivi. Pt_2
§ 14.1. — Il primo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX
ART. 161 C.P.C. PER SS PRONUNCIA SULLE ECCEZIONI CONTRATTUALI DI
INOPERATIVITA' DELLA POLIZZA SOLLEVATE DA ASSICURATRICE MILANESE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto riguarda la responsabilità del Dott.
è evidente la sua responsabilità nella causazione del danno lamentato dal OL. Se il Persona_1 medesimo avesse eliminato immediatamente la grave compressione e compromissione rapidamente ingravescente sulle strutture lombari, si sarebbe evitata l'insorgenza dei danni neurologici lamentati dall'attore”.
Deduce l'appellante che: “La sentenza impugnata del Tribunale di Roma è nulla ex art. 161
c.p.c. in quanto violativa della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c., avendo completamente omesso la pronuncia sulle eccezioni contrattuali di inoperatività della polizza sollevate da Parte_2
.
[...]
§ 14.1.1. — L'appellante deduce la inoperatività della polizza sotto molteplici profili.
§ 14.1.1.1. — Innanzitutto, viene dedotta la “B.1.- INOPERATIVITA' DELLA POLIZZA AI
SENSI DELL'ART. 16 DEL CONTRATTO”.
Secondo l'appellante “La polizza scelta dal dott. con all'art. Per_1 Parte_2
16 punti 2-3 contratto (doc. 2 Fascicolo di primo grado di ) prevede una Parte_2 diversa modulazione di garanzia, a seconda che l'attività sia svolta “in proprio” dall'assicurato o sia svolta all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità. In tale ultimo caso, la garanzia rispetto alle azioni risarcitorie proposte dai pazienti si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. La deduzione è parzialmente fondata.
Invero l'articolo 16 delle condizioni di contratto prevede che:” l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di medico in quanto iscritto al relativo albo. La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui agli artt. 25,26,27,28,29 della polizza tutela giudiziaria) di danni da esso assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o im- perizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata.
Inoltre 1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
2) Qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno dell'ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso, ovvero in mancanza di copertura assicurativa dell'ente per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente;
3) Allora l'attività del medico assicurato si sia svolta in regime libero professionale all'interno di Asl, Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra struttura sanitaria e sanitaria, tenuti ugualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente;
4) Nel caso che la ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agi- scano nei confronti del medico assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio assoluto limitatamente alla rivalsa azionata”.
Occorre quindi qualificare l'attività prestata dal dott. all'interno della OM spa. Per_1
Non essendovi alcun rapporto di dipendenza di quest'ultimo con la clinica ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 2 con conseguente operatività in secondo rischio ovvero per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente.
Tuttavia, poiché la MI ha esercitato azione di regresso nei confronti degli eredi del dott. la garanzia sarà limitata a questi ultimi importi. Per_1
§ 14.1.1.2. — Deduceva poi l'appellante “B.2.- IN VIA SUBORDINATA: OBBLIGO PER LA
OM – POLIZZA CIVILE ANCHE A Controparte_15 Controparte_16
DELLA POLIZZA DI Controparte_17 ASSICURATRICE MILANESE PER INTERVENUTA DECADENZA EX ART. 1914 C.C.”.
Deduce l'appellante che “la in quanto aderente all' CP_18 Controparte_19
CP_2
(di seguito per brevità ) (doc. 4 Fascicolo di primo grado di
[...] Parte_2
era soggetta all'obbligo, sancito dall'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
[...]
CP_2 per il personale medico stipulato dall' stessa, di “garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato” (doc. 5 Fascicolo di primo grado di )”. Parte_2
Secondo l'appellante “Non avendo esercitato il diritto di beneficiare della polizza della struttura, né, alternativamente, richiesto il risarcimento del danno, il dott. è comunque Per_1 decaduto dalla copertura fornita da ex art. 1914 c.c.”. Parte_2
La deduzione è infondata.
Innanzitutto, deve osservarsi che nessuna polizza è stata stipulata dalla MI che è in regime di autoritenzione del rischio e gestisce in proprio le singole richieste.
Inoltre, tale obbligo assicurativo era previsto solo riguardo i dipendenti della clinica.
Comunque, l'inosservanza di tale obbligo era rilevante nei soli rapporti tra medico e struttura sanitaria non potendo avere riflessi sul distinto rapporto medico e propria assicurazione.
§ 14.1.1.3. — Deduceva quindi l'appellante incidentale la “B.3.- INFONDATEZZA DELLA
AZIONE DI RIVALSA PROPOSTA DALLA CLINICA E, IN OGNI CASO, DIFETTO DI
COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURATRICE . Pt_2
Deduce l'appellante che “Il diritto alla rivalsa della struttura resterebbe eliso dalla eccezione di inadempimento. Invero, se la struttura fosse stata adempiente, il medico avrebbe beneficiato della copertura assicurativa e, conseguentemente, la Compagnia di assicurazione della clinica si sarebbe fatta carico del sinistro senza possibilità di rivalsa nei confronti del dott. terzo beneficiario”. Per_1
La doglianza è infondata.
Invero il diritto di regresso deriva semplicemente dall'avvenuto pagamento del debito da parte di uno dei condebitori solidali e pertanto non può essere paralizzato da eccezioni di inadempimento.
Deduce l'appellante che, comunque, l'azione di rivalsa proposta è infondata nel merito.
La deduzione è infondata.
La negligenza grave del dott. è stata riscontrata in entrambe le CTU espletate talché la Per_1 sua corresponsabilità stabilita nella misura del 50% nella causazione dell'evento consente un eventuale regresso da parte della OM nel caso di pagamento dell'intero risarcimento. § 14.1.1.4. — Deduce ancora l'appellante “B.4.– OPERATIVITA' IN SECONDO RISCHIO
IN FORZA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2 C.G.A. IN RAGIONE DEL
CONTRATTO ASSICURATIVO STIPULATO DAL DOTT. NI CON AM ST
SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA POLIZZA DI
ASSICURATRICE MILANESE”.
La doglianza è infondata.
L'appellante richiama l'art. 2 delle condizioni generali di contratto secondo cui “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime stipulato”.
Tuttavia, la polizza con la eniva stipulata in data 25.04.2016 con retroattività di anni CP_21 due.
Poiché il sinistro si è verificato nell'agosto del 2012 tale polizza non era operativa talché la polizza con la non poteva operare come secondo rischio. Pt_7
§ 14.1.1.5. — Deduceva quindi l'appellante “B.5.- IN ULTERIORE SUBORDINE. PER IL
CASO DI ANCHE PARZIALE RESPONSABILITA' DEL DOTT. E DI MANCATO Per_1
ACCOGLIMENTO DELLE ECCEZIONI FORMULATE AI PRECEDENTI PARAGRAFI,
OPERATIVITA' DELLA POLIZZA LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RESPONSABILITA'
RICONOSCIUTA IN CAPO AL MEDICO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO AD ESSERE
TENUTO INDENNE PER LA RESPONSABILITA' SU DI LUI GRAVANTE PER EFFETTO DI
SOLIDARIETA' PASSIVA”.
La deduzione è fondata.
Invero in base agli articoli 16 e 18 delle condizioni generali di polizza l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.
Comunque, la questione è superata dalla limitazione dell'operatività della polizza all'azione di rivalsa.
§ 14.1.1.6. — Contestava infine l'appellante “B.6.- IL CARICO DELLE SPESE LEGALI”.
L'appellante richiama l'art. 28 polizza, sezione “NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA”, il quale prevede che:
“La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente a) Dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che l' non abbia stipulato Parte_8 nuova od altra polizza per il medesimo rischio con diversa Compagnia. In questo caso la garanzia cessa alla data di scadenza del contratto e non è valida ed operante per i sinistri successivamente denunciati, ancorché relativi a fatti e/o comportamenti avvenuti o posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza. […]” (doc. 2).
Deduce l'appellante che “Quindi, essendo la polizza di stata Parte_2 disdettata con effetto dal 14.04.2016 ed essendo stata stipulata altra polizza dall'assicurato con AM
Trust, ai sensi dell'art. 28 c.g.a. il dott. in ogni modo, non ha diritto ad ottenere il rimborso Per_1 delle spese legali da ”. Parte_2
La deduzione è infondata.
Invero il giudizio è iniziato, in primo grado, quando la polizza AMTrust non era stata ancora stipulata e la polizza stipulata con la non era ancora scaduta. Pt_2
Inoltre, l'art.29 della polizza disponeva che: “la società riconoscerà all'assicurato le spese legali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali, effettivamente espletate e documentate, QUANTIFICATE SECONDO I
MINIMI PREVISTI DALLE TARIFFE PROFESSIONALI tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di €270,00 per sinistro”.
Tale obbligo è poi posto a carico dell'assicuratore dall'articolo 1917, comma III°, cpc
§ 14.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1292 C.C. IN RELAZIONE ALLA CONDANNA IN SOLIDO DI
ASSICURATRICE MILANESE AL RISARCIMENTO DEL DANNO E ALLA RIFUSIONE
DELLE SPESE LEGALI DI PARTE ATTRICE”.
Deduce l'appellante incidentale che “La sentenza impugnata è gravemente errata nella parte in cui ha condannato a risarcire il danno liquidato a favore del signor OL, Parte_2
e le spese legali di parte attrice, in solido con la MI e con gli eredi del dott. violando la Per_1 disposizione di cui all'art. 1292 c.c.”.
La deduzione è fondata.
Invero il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione che è stata chiamata in giudizio, in manleva, da parte del proprio assicurato. § 15. — Deve infine rilevarsi che “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria” (Cass. Sez. 3, 03/02/2023, n. 3391, Rv. 667175 - 02).
Nel caso di specie dunque gli eredi del dott. risponderanno pro-quota. Per_1
§ 16. — In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, MI PA e Controparte_4
, NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. debbono
[...] CP_2 Persona_1 essere condannati, questi ultimi nei limiti delle rispettive quote erediarie, a pagare a OL LE
l'ulteriore somma di € 385.929,45 (€ 1.073.183,03 - € 687.253,58) oltre agli interessi liquidati come in sentenza ed a e OL IC le somme di € 50.000,00 ciascuna oltre interessi CP_1 legali decorrenti dalla presente sentenza sino al saldo.
L' deve essere condannata a tenere indenne , Parte_1 Controparte_4
, NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. di quanto essi CP_2 Persona_1 dovranno pagare a seguito di eventuale regresso spiegato dalla OM spa nei loro confronti.
§ 17. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 520.001 a € 1.000.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00 oltre ad € 3.399,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Tale compenso deve essere ridotto del 50% per la parziale soccombenza reciproca per un totale di €
13.077,50 oltre ad € 2.529,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e quello incidentale proposto sia da OM S.p.A., che da OL LE, e
[...] CP_1
OL IC che da , ES NI e LU NI Controparte_4 CP_2 avverso la sentenza definitiva n. 6525/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. accoglie l' appello principale e quelli incidentali e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna MI PA e , Controparte_4 CP_2
, NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. questi ultimi
[...] Persona_1 nei limiti delle rispettive quote ereditarie, a pagare a OL LE l'ulteriore somma di €
385.929,45 oltre agli interessi liquidati come nella sentenza impugnata ed a CP_1
e OL IC le somme di € 50.000,00 ciascuna oltre interessi legali decorrenti dalla presente sentenza sino al saldo;
2. condanna MI PA e , , NI ES e Controparte_4 CP_2 CP_22
, quali eredi del Dott. in solido tra loro, a rifondere a OL LE,
[...] Persona_1
e OL IC le spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori CP_1 antistatari avvocati Laura Cerreto e ES TA che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 29.193,00 per compensi oltre ad € 3.399,00 per spese e per il presente grado in complessivi 13.077,50 per compensi ed € 2.529,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3. condanna l' a rifondere a , , Parte_1 Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. le spese di lite che Persona_1 liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 29.193,00 per compensi oltre ad €
3.399,00 per spese e per il presente grado in complessivi 13.077,5 per compensi ed € 2.529,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
4. condanna l' a tenere indenne , , Parte_1 Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. di quanto essi dovranno Persona_1 pagare a seguito di eventuale regresso spiegato dalla OM spa nei loro confronti;
5. condanna l' a tenere indenne , , Parte_1 Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. di quanto essi dovranno Persona_1 pagare a titolo spese di lite limitatamente ai valori minimi e con esclusione della franchigia.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN PE
Sezione VI civile
R.G. 2775/2023
All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. AN PE Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SANTI ANDREA presente
Avv. MARIANI TIZIANO
Appellato/i
CP_1
Avv. MALATESTA RA avv. Galasso in sost
CP_2
Avv. FIGLIOZZI SILVIO avv. Celli in sostn
Avv. POLI SIMONA
NI RA
Avv. FIGLIOZZI SILVIO
Avv. POLI SIMONA
NI IA
Avv. FIGLIOZZI SILVIO
Avv. POLI SIMONA
OM SPA CP_ Avv. BALDUINI MARIA ESTER avv. Aversa in
Controparte_4
Avv. FIGLIOZZI SILVIO
PO LE
Avv. MALATESTA RA Avv. CERRETO LAURA
PO IC
Avv. MALATESTA RA
Avv. CERRETO LAURA
***
L'avv. Santi rinnova la richiesta di rinnovo di ctu e per il resto si riporta ai motivi di appello.
L'avv. Aversa insiste per il rinnovo della ctu.
L'avv. Galasso reitera le istanze istruttorie.
La Corte invita le parti alla discussione.
Le Procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr AN PE
MA IA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2775 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
C.F. e P.IVA: ) in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Santi (C.F.: – PEC: C.F._1
e dall'Avv. Tiziano Mariani (C.F.: – Email_1 C.F._2
PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 dell'Avv. Tiziano Mariani, in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
OM S.P.A. (C.F.: ), in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Maria Ester Balduini (C.F.: – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Email_3
Misurina 80, giusta procura in atti;
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
e CP_ IC PO (C.F.: e ( C.F._4 CP_1
) e LE PO (C.F.: rappresentati e difesi, C.F._5 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Laura Cerreto (C.F.: – PEC: C.F._7
e ES TA (C.F.: – PEC: Email_4 C.F._8
) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio Email_5 dell'avv. ES TA, sito in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, giusta procura in atti;
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI -
e
(C.F.: ), in proprio e nq di procuratrice Controparte_4 C.F._9 speciale dei figli (C.F.: ), NI RA, CP_2 C.F._10
(C.F.: ), NI IA (C.F.: tutti nq di eredi C.F._11 C.F._12 del Dott. rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvio Persona_1
IG (C.F.: – PEC: e NA PO (C.F.: C.F._13 Email_6
– PEC: ed elettivamente domiciliati C.F._14 Email_7 presso lo studio dell'Avv. NA PO in Latina, Piazza B. Buozzi, n.1, giusta procura in atti;
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.05.2023 l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
6525/2023, pubblicata in data 26.04.2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 50781/2015, promosso da OL LE in proprio e nella qualità di genitore, esercente la potestà parentale sulla minore , e OL IC nei confronti di MI PA, Dott. Assicuratrice CP_1 Persona_1
Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di citazione come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. OL LE in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla minore e la Sig.ra IC OL CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché fosse accertata e
[...]
CP_ dichiarata la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo occorso al Sig. OL
LE e, conseguentemente, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo in proprio e nella qualità di genitore della minore nonché di quelli subiti da OL CP_1
IC, maggiorati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese ed onorari di lite. A fondamento della domanda la parte attrice, nel proprio atto introduttivo, deduceva quanto segue: - In data 19.08.2012 il Sig. OL LE, lamentando da tre giorni una lombosciatalgia, veniva ricoverato presso l' di Latina con diagnosi di “lombo sciatalgia acuta sinistra di discopatia protrusiva CP_6 erniaria lombare e discopatia erniale cervicale” con iniziali deficit sensitivomotori agli arti inferiori;
- in data 20.08.2012 veniva rilevata una ipoestesia in regione perinatale con presenza di deficit sfinteri. Difficoltà urinaria. Si prescriveva cateterismo vescicale, videat neurologico, RM, EMG;
- In data 21.08.2012 veniva eseguita una TAC lombare , causa non funzionamento della RM;
veniva poi effettuata una visita neurologica ed un esame elettromiografico dai quali emergeva una sindrome della cauda con severa sofferenza neurogena iperacuta nei territori muscolari di pertinenza radicolare L5, S1; - In data 22.08.2012 si procedeva ad intervento di esplorazione radicolare con flavectomia allargata L4 -L5 sinistra e liberazione della radice L5 sinistra da frammento erniario espulso , al fine di consentire la decompressione della radice L5 sinistra;
- In data 24.08.2012, dal diario clinico, si evinceva “migliorata..sensibilità arto sn…deficit ELA e ECD sn>dx” e dal diario infermieristico “tolto CV … riferisce di essere incontinente e di non riuscire a camminare e rimanere in piedi … si apprezza globo vescicale. Si riposiziona catetere, fuoriescono 1500 c.c. ; - In data CP_ 28.08.2012 il Sig. OL veniva trasferito presso il Reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell' stante il perdurare della sua grave condizione clinica, veniva eseguita una RM e dalla stessa emergeva una “ernia espulsa L3 -L4 con stenosi del canale L3 -L5”, pertanto, veniva sottoposto ad un nuovo necessario intervento al fine di provvedere alla urgente decompressione;
- Dal 05.09.2012 al 11.10.2012 il Sig. OL veniva ricoverato presso la Casa di Cura Villa delle Magnolie di Castel
NE con diagnosi di “paraparesi in arti inferiori e incontinenza sfinteriale in sindrome della causa equina trattata mediante erniotomia L4 -L5 sx e successiva laminectomia L3 -L4 con stabilizzazione vertebrale. Ipercolesterolemia” ; - Dal 14.11.2012 al 29.11.2012 il Sig. OL veniva ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta con diagnosi di “radicolopatia degli ultimi metameri lombari in paziente operato per ernia lombare espulsa L3 -L4, L4 -L5” ; - Dal 29.11.2012 al 26.01.2013 il OL veniva nuovamente ricoverato per riabilitazione presso la Casa di Cura Villa delle Magnolie di Castel NE con la diagnosi
“capacità vescicale nella norma in paziente con ritenzione urinaria cronica e probabile ostruzione cervicouretrale” … “Sindrome della cauda equina in paziente sottoposto ad intervento chirurgico per ernia espulsa lombare L3-L4, L4- L5. Esame idrodinamico del 15.12.2012”; - Dal 4.2.2013 al
23.04.2013 proseguiva il trattamento riabilitativo presso la Casa di Cura Villa delle Magnolie;
- In data 29.01.2014 si rilevava una marcata sofferenza di tipo assonale a carico del nervo personale profondo e tibiale posteriore dx, con aspetti di blocco totale a carico degli analoghi nervi a sn., associata a secondaria sofferenza muscolare neurogena di tipo assonale da discreta a marcata e con aspetti di assenza di reclutamento e residua attività di denervazione. Tali dati sono compatibili con esiti cronicizzati di multiradicopatia lombosacrale trattata chirurgicamente nel 2012. Pertanto, deduceva la responsabilità professionale medica dell'istituto sanitario convenuto, in quanto la paralisi dei movimenti di flesso-estensione del piede, bilateralmente segnalata dal neurologo in data
21.08.2012, era da attribuirsi ad un blocco della conduzione nervosa, determinato dalla acuta compressione delle radici lombosacrali della cauda equina. Detto blocco poteva essere suscettibile di regressione con risoluzione anche completa della paralisi se si fosse proceduto ad una tempestiva rimozione della compressione acuta. La decompressione doveva essere effettuata urgentemente entro le 24 ore e non entro le 48 ore dall'insorgenza dei sintomi ed infatti la compressione prolungata, esercitata dall'ernia discale, ed i correlati meccanismi ischemici hanno provocato un danno irreversibile delle radici nervose interessate. La difesa della parte attrice deduceva la necessità di una precisa e tempestiva diagnosi della cauda, con severa sofferenza neurogena iperacuta nei territori di pertinenza radicolare L5-S1 bilateralmente e della necessità chirurgica di decompressione ai fini di un recupero funzionale. Lamentava che non si era proceduto immediatamente all'esecuzione della TC e all'intervento che doveva essere effettuato entro o poco oltre le 48 ore dall'insorgenza dei deficit neurologici. Si procedeva alla decompressione e liberazione della sola radice L5 di sinistra. Non si procedeva ad eseguire una RM della colonna lombosacrale, se non dopo otto giorni dalla richiesta, e solo successivamente si procedeva ad un intervento di laminectomia bilaterale L3-L4. Evidenziava, pertanto, il nesso di causalità tra il danno subito dal
OL e il comportamento negligente della struttura sanitaria convenuta. La difesa della parte attrice insisteva, pertanto, nella richiesta del risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito da OL LE. In relazione al danno patrimoniale subito, chiedeva il danno futuro da mancato guadagno, il danno da perdita di chances, oltre al danno emergente costituito dalle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno della propria abitazione, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute. Ancora, la difesa della parte attrice chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dalle figlie del OL e con lui conviventi. Alla prima udienza tenutasi in data 5 aprile 2016 la difesa di parte attrice chiedeva CP_ al Giudice adito, vista l'appartenenza dell' alla società MI PA, l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della MI PA, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Si costituiva in giudizio la MI PA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo in via preliminare, previo differimento di udienza, di voler autorizzare MI PA a chiamare in causa il Dott. per essere manlevata dalle pretese avversarie, nella denegata ipotesi di Persona_1 soccombenza. Nel merito, in via principale, chiedeva volersi rigettare la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto. In via gradata, chiedeva volersi ridurre le pretese risarcitorie nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, computando le eventuali somme già corrisposte al medesimo a titolo di invalidità come lavoratore dipendente, per accertata inabilità al lavoro. In via ulteriormente gradata, chiedeva volersi accertare e dichiarare che la responsabilità del danno fosse conseguente alla condotta del Dott. e condannare il medesimo al Persona_1 pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore, manlevando la
MI PA da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa. L'azienda ospedaliera convenuta esercitava l'azione di regresso nei confronti del Dott. che era stato colui che aveva Per_1 effettivamente eseguito i trattamenti chirurgici, ai quali veniva sottoposto il OL. Precisava che all'epoca dei fatti il Dott. prestava attività libero professionale presso la struttura sanitaria Per_1
e non era legato alla MI PA da alcun vincolo di subordinazione. Qualora i trattamenti praticati dal Dott. venissero accertati come causa di un danno si tratterebbe di un inadempimento Per_1 personale del medico all'obbligazione prevista dall'art. 1176 comma 2 c.c.. Contestava, inoltre, le voci di danno lamentate dalla parte attrice in quanto eccessive, pretestuose e non riconducibili all'intervento eseguito presso l' di Latina. Riteneva che il danno risarcibile, infatti, fosse non CP_6 quello ipotetico o eventuale, bensì quello sicuro, certo ed effettivo ovvero quel danno inequivocabilmente ricollegabile con un rapporto di causa effetto al fatto illecito e, quindi, pienamente risarcibile ai sensi dell'art. 1123 c.c. Contestava il danno biologico richiesto dal OL, in quanto insussistente, contestava il danno morale ed esistenziale, il danno futuro da limitazione assoluta della capacità lavorativa, oltre all'invocato danno da perdita di chance. In riferimento alle richieste avanzate da e IC, la difesa della MI PA contestava il riconoscimento CP_1 di tali danni riflessi, in quanto escludeva ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale.
Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale chiedeva al Giudice adito, preliminarmente, di Persona_1 voler fissare una nuova udienza al fine di autorizzare la chiamata in causa della
[...]
, in persona del legale rappresenta pro-tempore, per Parte_2 essere garantito e manlevato da tutte le pretese avversarie. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, chiedeva venisse dichiarata la tenuta a garantire e manlevare il Dott. Parte_2 da ogni avversa pretesa risarcitoria e per l'effetto condannarla direttamente al pagamento Per_1 di quelle somme che dovessero essere liquidate in favore della parte attrice oltre al pagamento delle spese legali. Insisteva, pertanto, nella richiesta di rigetto della domanda di rivalsa e/o regresso avanzata dalla MI PA nei confronti del Dott. In via gradata chiedeva venissero ridotte Per_1 le pretese risarcitorie di parte attrice. A sostegno del proprio atto, la difesa del Dott. si Per_1 limitava a precisare come in realtà il OL non movesse alcun addebito alla condotta professionale del medesimo medico, che aveva seguito tutte le linee guida. Nessun addebito veniva mosso all'operato del medico, tanto che, se fosse stato posto nelle condizioni di conoscere la compressione del sacco durale a livello L3-L4 da parte di ernia discale espulso, avrebbe sottoposto il paziente a tutte le cure ed interventi del caso. Tuttavia, la RMN richiesta non poteva essere eseguita e il medico, vista la EMG del 21.08.2012 e vista la tac del 22.08.2012, sottoponeva il OL LE ad un intervento di flavectomia allargata L4-L5 ed erniectomia del 4°spazio. Solo in data 28.08.2012, Pa quando il macchinario della veniva riparato, veniva scoperta l'ernia espulsa L3-L4, mai evidenziata dai vari esami diagnostici, e pertanto, in data 31.08.2012 veniva operato di laminectomia
L3-L4 e stabilizzazione L3-L4. Eccepiva che nel mese di aprile 2012 la RM effettuata dal OL mostrava l'ernia discale L4-L5 mediana e paramediana di sx con compressione sul sacco e sulla tasca omolaterale, così come la TC lombare del 26.05.12 segnalava la prolusione discale L4-L5 mediana, che impronta la corda con sofferenza periferica. Sarebbe stato opportuno approfondire gli accertamenti, per evitare una grave evoluzione della patologia;
pertanto, concludeva sostenendo che il danno neurologico in realtà fosse già presente in fase avanzata al momento del ricovero del CP_ paziente presso l' e, quindi, non suscettibile di miglioramento alcuno. Precisava, inoltre, di avere operato esclusivamente seguendo le direttive imposte dalla struttura sanitaria senza alcuna possibilità di scegliere l'equipe medica e i mezzi di sintesi da utilizzare. Di fatto, come un vero e proprio dipendente della struttura MI PA. Nello svolgimento dell'intervento, inoltre, si era attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Solo formalmente il sanitario poteva essere considerato un collaboratore, in quanto nella sostanza era un vero e proprio dipendente della struttura ospedaliera, con il conseguente onere probatorio a carico della struttura sanitaria ai fini della esercitabilità dell'azione di regresso. Si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiamata in giudizio Parte_2 dal Dott. al fine di chiedere in via principale di merito il rigetto delle pretese attore in Persona_1 quanto infondate;
in subordine, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili con decurtazione delle somme già ricevute da parte attrice;
sempre in via principale, chiedeva venisse respinta la domanda di regresso proposta dalla MI PA nei confronti del Dott. in quanto infondata;
in via subordinata, in surroga nei diritti dell'assicurato, Persona_1 condannare ex art 1917 c.c. la MI PA e la sua compagnia assicuratrice a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti da parte attrice, ovvero, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il Dott. da ogni conseguenza pregiudizievole e, in Persona_1 particolare, di quanto il medesimo fosse tenuto a pagare in forza della sentenza, oltre a rimborsargli le spese legali sostenute per il presente procedimento. A sostegno di quanto dedotto, la Compagnia convenuta eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 16 del contratto e la responsabilità esclusiva della struttura sanitaria, presso la quale si sono svolti i fatti di causa. Riteneva che la MI PA avesse dovuto stipulare una polizza per la responsabilità civile anche a garanzia del Dott. Per_1
e, conseguentemente, sosteneva l'inoperatività della polizza di per Parte_2 intervenuta decadenza ex art. 1914 c.c.. Insisteva, pertanto, nel sostenere l'infondatezza della azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria e, in ogni caso, il difetto di copertura della polizza di
. Inoltre, la difesa della compagnia convenuta eccepiva l'operatività della Parte_2 polizza in secondo rischio, in forza della disposizione di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto in base al quale “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità, o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni”. In ulteriore subordine, nel caso in cui fosse accertata una parziale responsabilità del Dott. chiedeva di applicare la polizza, limitatamente alla quota Per_1 di responsabilità riconosciuta in capo al medico, con esclusione del diritto ad essere tenuto indenne per la responsabilità su di lui gravante per effetto di solidarietà passiva;
oltre al rigetto della richiesta del Dott. di manleva anche con riguardo alle spese legali. Il processo veniva Per_1 interrotto per decesso del Dott. avvenuto in Latina in data 21.03.2018 ed il processo Persona_1 proseguiva nei confronti degli eredi del medesimo. La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e con l'espletamento di Ctu medico – legale sulla persona dell'attore”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) accoglie parzialmente la domanda formulata da parte attrice;
2) condanna in solido le parti convenute MI PA, gli eredi del Dott. e la a corrispondere all'attore OL LE la Persona_1 Parte_2 somma di euro 687.253,58 oltre al tasso dello 0,5% e interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) accerta la responsabilità delle parti convenute nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice;
4) condanna, altresì, in solido le parti convenute MI PA, gli eredi del
Dott. e la a corrispondere all'attore OL LE le spese Persona_1 Parte_2 Parte_1 del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.000,00 per onorari, Euro 1.686,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati dichiaratisi antistatari;
5) pone definitivamente le spese di Ctu a carico delle parti convenute MI PA, gli eredi del Dott. e la ”. Persona_1 Parte_2
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza impugnata n.
6525/2023, emanata in data 21.04.2023, pubblicata il successivo 26.04.2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Roma ha definito il giudizio R.G. n. 50781/2015 promosso dal Signor LE OL, anche quale esercente la potestà genitoriale sulla minore e IC OL CP_1 nei confronti della del dott. e successivamente dei suoi eredi Controparte_7 Persona_1
, ES NI e LU NI e con la chiamata in causa Controparte_4 CP_2 di - in via preliminare, disporre la sospensione, inaudita altera parte, Parte_1 ovvero a seguito di fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c. della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché dell'esecuzione che nel frattempo dovesse essere intrapresa, con riferimento ai capi di condanna di;
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di Parte_2 appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott. con Persona_1
in via principale per assenza di garanzia ai sensi di quanto disposto dall'art. Parte_2
16 contratto ovvero, in via subordinata, per decadenza dell'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c. e, sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'assenza di garanzia rispetto all'azione di rivalsa esercitata dalla MI S.p.A., ai sensi dell'art. 16 n. 4 contratto, non essendo stata proposta per colpa grave dell'assicurato. Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'operatività della polizza soltanto in secondo rischio ai sensi dell'art. 2 c.g.a. In estremo subordine, dichiarare la copertura della polizza limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico, e, comunque, con esclusione delle spese legali degli eredi del dott. - in subordine, Per_1 in accoglimento del secondo motivo di appello, escludere la solidarietà passiva di Parte_2 rispetto alla condanna risarcitoria e al pagamento delle spese di lite di parte attrice;
- in
[...] via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado da Parte_2 con la propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., espressamente riprodotti nel
[...] presente atto di appello al paragrafo D. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L' appellata OM S.p.A. costituitasi con comparsa di risposta depositata in data
22.06.2023, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado, 1. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto o, in ogni caso, sospendere l'esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente giudizio;
2. IN VIA
PRINCIPALE, accogliere l'appello incidentale promosso da OM S.p.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6525/2023, nonché in ogni caso anche a seguito della riproposizione da parte di OM S.p.A. di tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, previa rinnovazione della CTU: - Rigettare la domanda dei Sigg.ri OL LE, e OL IC, CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto. - In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre le pretese risarcitorie degli attori nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, scomputando dalle eventuali somme riconosciute al Sig. OL LE, gli importi delle rendite capitalizzate relative alla pensione, all'indennità di accompagnamento e ad ogni altro indennizzo, erogati ed erogandi dall' vita natural durante, in favore del Sig. LE OL in ragione CP_8 della patologia azionata in giudizio. - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso conseguente ai trattamenti chirurgici ai quali è stato sottoposto il
Sig. OL LE, è ascrivibile in via esclusiva al Dott. e condannare i Sig.ri Persona_1 [...]
, e LU NI, in qualità di eredi del Dott. Controparte_4 CP_2 Controparte_9
al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore degli attori Persona_1 in primo grado, manlevando OM S.p.A. da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
3. Rigettare l'appello promosso da nei Parte_1 limiti di quanto indicato nel presente atto.
4. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede disporsi il rinnovo della
Consulenza Tecnica di Ufficio per tutti i motivi esposti nel presente atto. Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie articolate da in quanto inammissibili ed Parte_1 irrilevanti. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — Gli appellati OL LE, e OL IC, costituitisi con CP_1 comparsa di risposta depositata in data 27.06.2023, hanno spiegato appello incidentale ed hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante principale in quanto infondata;
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare i capi di sentenza impugnati;
- in via incidentale: 1) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore del signor OL LE, a titolo di danno non patrimoniale differenziale della somma di € 209.433,97, quale differenza tra la somma dovuta e quella liquidata in primo grado, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore del signor OL
LE della rivalutazione monetaria sull'importo già liquidato e su quello ulteriore che verrà liquidato a titolo di danno non patrimoniale;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore del signor OL
LE, del danno patrimoniale da lucro cessante nella somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore del signor OL LE, delle spese mediche presenti e future, nella misura di euro di € 1.170,86, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, ed € 45.926,79, a titolo di spese future per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in favore delle signore e IC OL, CP_1 del danno morale c.d. riflesso pari ad € 113.100,00 per ciascuna figlia, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) in accoglimento del sesto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, I e III comma, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello adita;
7) in accoglimento del sesto motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 6525/2023, condannare i convenuti e/o i chiamati in causa in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Con vittoria di compensi e spese oltre oneri e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
§ 7. — L'appellata in proprio e in qualità di procuratrice speciale dei Controparte_4 figli , NI ES e NI LU costituitasi con comparsa di risposta CP_2 depositata in data 10.10.2023, ha spiegato istanza di inibitoria della esecutività della sentenza ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello, contrariis reiectis, esaminati i motivi di doglianza, la documentazione e le risultanze istruttorie: In via preliminare - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nei confronti degli eredi del Dr. stante l'evidente assenza di responsabilità Persona_1 del Dr. nell'occorso; - in subordine, estendere anche agli odierni appellati la sospensione Per_1 sino al limite di €250.000, già concessa nei confronti della MI S.p.a., per tutti i motivi espressi in narrativa. Nel merito In accoglimento del gravame incidentale, riformare parzialmente la sentenza di primo grado per le ragioni di cui in premessa e pertanto:
1- in via gradata e nel merito rigettare integralmente la domanda proposta da OL LE, OL IC e , perché CP_1 infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2- nella sola e denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. nell'occorso, dichiarare la Persona_1 [...]
[...] tenuta a garantire e manlevare il Dott. Parte_2 [...]
e per esso i suoi eredi, da ogni avversa pretesa risarcitoria ex art 16 CGA della polizza RCT Per_1
n. 77702932139, anche previa ed eventuale determinazione della quota di responsabilità in concorso con tutti i sanitari della OM PA;
per l'effetto, condannare la Parte_1 direttamente al pagamento di quelle somme che dovessero essere liquidate in favore degli attori e poste a carico degli eredi del Dott.
3- In riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso, Per_1 condannare l' al pagamento delle spese legali del doppio grado di Parte_2 giudizio - ai sensi del disposto di cui all'art.29 gestione delle vertenze di danno per € 38.178,54, oltre accessori di legge ed interessi da liquidarsi sin dalla domanda formulata in primo a grado - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari;
4- rigettare l'appello proposto dall'assicuratrice per tutte le ragioni esposte in narrativa;
5- Rigettare la domanda di Parte_1 rivalsa e/o regresso avanzata dalla MI S.p.A. nei confronti del Dott. per le ragioni già Per_1 indicate in atti ovvero perché infondata e non provata e pertanto disporne la condanna a garantire e manlevare in ogni caso gli eredi del compianto Dott. ai sensi del combinato disposto di cui Per_1 agli artt. 1218 e 1228 cc ovvero al pagamento in via diretta di tutte quelle somme che dovessero essere liquidate in favore degli appellati;
6- In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale promosso dal sig. OL LE, ridurre le pretese risarcitorie attoree decurtando dalla somma eventualmente riconosciuta a titolo di danno biologico, tutti gli emolumenti già percepiti e da percepire a titolo di indennizzo, come indicati dall' di CP_8
Benevento nella documentazione versata in atti, nonché individuare la percentuale di corresponsabilità del Dott. nell'occorso e limitare la condanna a tale percentuale. Per_1
Antistatarietà: Con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, da porsi a carico dell' secondo Parte_2
i termini di polizza”.
§ 8. — Con ordinanza del 04.11.2023, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti di , , Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU per gli importi superiori ad € 250.000,00 ed ha nominato c.t.u. i dottori e Persona_2 Persona_3
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — Ragioni di priorità logica impongono di scrutinare preliminarmente l'appello incidentale proposto da LE OL, e IC OL. CP_1
§ 11. — L'appello incidentale di LE OL, e IC OL si articola CP_1 in sette motivi. § 11.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “1. PRIMO MOTIVO DI
APPELLO - ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 138 E 139 D.LGS. 209/2005 SULL'ERRATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO PERMANENTE E DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL MEDESIMO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “ai fini della liquidazione del danno biologico, stimato dai CCTTU in misura pari ad un danno biologico permanente differenziale del 65% (in considerazione del danno biologico pari al 10% al momento del ricovero ed un incremento irreversibile del danno pari al 75% nel periodo di permanenza in reparto e pertanto pari al 60% del totale), si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca dei fatti il OL aveva 49 anni, l'importo di € 504.324,60 applicando la tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale. Spetta, inoltre, alla parte attrice il risarcimento del danno morale, - avendo parte attrice chiesto in atto di citazione il risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale, danno morale - da intendersi come danno consistente nello stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde dalle ricadute dinamico-relazionali, e che, secondo la giurisprudenza recente della Cassazione, non può considerarsi compreso nella nozione di danno biologico (Cass.
n.2461/2010; Cass. n. 25164/2020); si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo in misura pari al 30%, ossia della cifra di euro 158.596,98, per un totale pari ad euro 687.253,58 a titolo di danno non patrimoniale ai valori attuali”. Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali…”.
Lamentano innanzitutto gli appellanti incidentali la “errata liquidazione del danno all'integrità psicofisica c.d. differenziale” evidenziando come “Il Giudice di prime cure ha avuto premura di motivare solo e soltanto l'applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ma neppure una parola è stata spesa in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per giungere all'importo di € 504.324,60 che si discosta in misura abnorme rispetto all'importo frutto dell'applicazione dei criteri di calcolo enunciati dalla Suprema Corte di cassazione”.
Il motivo è fondato.
Infatti “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21261, Rv. 671935 - 01). In applicazione di detti principi occorrerà quindi innanzitutto calcolare il danno biologico pari ad un'invalidità del 75 % nei seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 75%
Punto danno biologico € 14.444,32
Danno non patrimoniale risarcibile € 823.326,24.
Dovrà poi calcolarsi il danno biologico pari all'invalidità pregressa pari al 10% nei seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.610,94
Danno non patrimoniale risarcibile € 19.843,14.
Sottraendo quest'ultimo importo al totale dell'invalidità si avrà un risultato finale pari ad €
803.483,10 (€ 823.326,24 - € 19.843,14).
A tale importo deve aggiungersi le somme dovute per l'invalidità temporanea e precisamente:
Invalidità temporanea totale (giorni 100) € 13.025,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni 160) € 15.630,00
Totale danno biologico temporaneo € 28.655,00.
Dunque, il danno biologico ammonta a complessivi € 832.138,10 (€ 803.483,10 + €
28.655,00).
Gli appellanti si dolgono quindi della “personalizzazione del danno”.
Deducono gli appellanti che pur avendo ritenuto il Tribunale “che spettasse al signor OL una personalizzazione del danno nella misura del 30%, a titolo di sofferenze “ulteriori” rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica e alla sofferenza patita nel corso degli interventi chirurgici, del decorso clinico e della riabilitazione” ha poi “errato nella concreta quantificazione operata” operata con riguardo “al calcolo errato effettuato per individuare l'esatto ammontare del danno biologico c.d. differenziale (che costituisce l'importo base a cui deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura del 30%)”.
La doglianza è fondata.
Invero, applicando l'aumento del 30% per la personalizzazione come quantificata dal
Tribunale all'importo del danno differenziale quantificato in € 803.483,10, ne deriva una somma pari ad € 241.044,93. Il danno non patrimoniale subito da LE OL ammonta a complessivi € 1.073,183,03
(€ 832.138,10 + € 241.044,93).
§ 11.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “2. SECONDO MOTIVO
DI APPELLO INCIDENTALE - ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. ED AGLI
ARTT. 1219 E 1224 C.C. SULL'ERRATO/MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA
RIVALUTAZIONE MONETARIA CONFIGURANTE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE PER
SS PRONUNCIA SULLA RELATIVA DOMANDA”.
La doglianza è infondata.
In effetti il Tribunale non ha riconosciuto la svalutazione in quanto, per la liquidazione del danno, ha utilizzato le tabelle aggiornate talché deve ritenersi che la liquidazione sia avvenuta ai valori attuali della moneta.
Così come ai valori attuali della moneta è avvenuta la liquidazione del danno operata da questa
Corte d'Appello.
Il Tribunale ha poi riconosciuto gli interessi compensativi nella misura dello 0,5% richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 talché le somme come riconosciute nella presente sentenza dovranno essere devalutate al momento del sinistro e quindi calcolati gli interessi sulle somme rivalutate annualmente anno per anno.
Così integrata la motivazione della sentenza impugnata il motivo deve essere disatteso.
§ 11.3. — Il terzo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “3.TERZO MOTIVO DI
APPELLO – ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. ED ALL'ART. 137 D.LGS.
209/2005 SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI
PRIME CURE HA OMESSO COMPLETAMENTE DI PRONUNCIARSI IN ORDINE ALLA
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL DANNO DA INCIDENZA SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA SPECIFICA (DANNO DA LUCRO CESSANTE) EX ART. 137 D.LGS. 209/200”.
Gli appellanti incidentali si dolgono “dell'operato del Giudice di prime cure per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento per il danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica subito dal signor LE OL” il quale “svolgeva attività di Ispettore Capo della POzia di Stato ed è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 19 novembre 2013 (cfr. doc. 13 atto di citazione)”.
Evidenziavano ancora gli appellanti incidentali che “Nel procedimento di primo grado è stato accertato dai CC.TT.UU., dott.ri e che “I POSTUMI Persona_3 Persona_2
PERMANENTI RESIDUATI ED OBIETTIVATI, INDICATI DETTAGLIATAMENTE A PAG. 11, HANNO IMPEDITO AL PERIZIATO, A SEGUITO DELLA LORO INCIDENZA STATICO-
DINAMICA, DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DICHIARATA IN SEDE DI VISITA”.
Deducono gli appellanti che “il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile c.d. danno differenziale andrà determinato col criterio c.d. “per poste” di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_8 stati destinati a ristorare pregiudizi identici (Cass. Civ., Sez. Terza, Sent. n. 26117/2021)”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che prima dell'intervento oggetto di giudizio, Persona_4 era già affetto da una invalidità del 10% che, comunque, ne avrebbe compromesso la futura attività lavorativa.
Deve inoltre rilevarsi che allo stato percepisce i seguenti redditi: Persona_4
- pensione privilegiata ex INPDAP di € 43.184,60 annui lordi con decorrenza dal 19.11.2013;
- assegno di super invalidità di € 17.138,49 annui;
- indennità di assistenza e accompagnamento: € 7.826,37 annui;
- pensione di invalidità civile di € 522,10 mensili.
Quindi percepisce comunque delle somme superiori a quelle corrisposte quando era in servizio pari ad € 41.785,00 annui.
La "compensatio lucri cum damno", rilevabile anche d'ufficio, opera nel caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale.
Le suddette poste sono conseguenti delle lesioni subite da LE OL che lo hanno costretto a lasciare il lavoro godendo tuttavia degli emolumenti pensionistici e delle altre somme erogate per mitigare la sua invalidità.
In particolare “Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza
è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta "compensatio lucri cum damno", anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante” (Cass. Sez. 3, 13/11/2024, n. 29307, Rv. 672882 - 02).
Deve osservarsi sul punto che la c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
In conclusione, LE OL, non ha provato di aver subito un danno patrimoniale in seguito alle lesioni subite in quanto gode di redditi pari, se non superiori, a quelli che avrebbe percepito rimanendo al lavoro.
§ 11.4. — Il quarto motivo dell'appello incidentale è così rubricato: “4. QUARTO MOTIVO
DI APPELLO – VIZIO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO IN RELAZIONI ALL'ART. 1223 C.C. SULL'ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO NON
SPETTANTI AL SIGNOR PO, A TITOLO DI DANNO EMERGENTE, LE SPESE
SANITARIE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Non spettano alla parte attrice il rimborso delle spese sanitarie sostenute, in quanto non documentate ai CCTTU. Non spettano alla parte attrice le spese future per abbattimento delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno dell'abitazione in quanto basate su preventivi.”.
Deducono gli appellanti che “il signor OL LE ha sostenuto spese mediche per un importo complessivo pari ad euro 1.170,86 e, come potrà agevolmente verificare l'Ecc.ma Corte di
Appello, le stesse risultano puntualmente documentate nel fascicolo di primo grado. Pertanto, il primo dato incontrovertibile è che il signor OL ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 1.170,86 (spese non riconosciute dal Giudice di prime cure)”.
Tuttavia, si legge sul punto nella CTU che “Non sono state allegate agli atti altre spese mediche”.
Quindi non è possibile procedere ad una liquidazione delle stesse in quanto non è dato sapere se le stesse, ove effettivamente sostenute, siano riferibili alle lesioni subite da LE OL.
Evidenziano ancora che LE OL aveva altresì diritto ad ottenere “la somma necessaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno della propria abitazione che è stata stimata in € 45.926,79 (cfr. docc. 15 – 16 - 17 – 18 del fascicolo di primo grado), giusti preventivi di spesa redatti dalla ditta Tekno Impianti S.r.l. e dalla Triphase S.r.l. nonché giusto preventivo redatto dalla DEP S.r.l. Del resto, sul quesito relativo alla congruità delle opere di cui ai suddetti preventivi i CC.TT.UU: hanno ritenuto “CHE I POSTUMI RESIDUATI A CARICO DEL PERIZIATO GIUSTIFICHINO LA MESSA IN OPERA DI TALI PRESIDI O OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE”.
Anche in tal caso l'attore non ha provato di aver realizzato le suddette opere e di averle pagate.
Inoltre, si legge nella consulenza che “I CC.TT.U, in merito alla congruità di tali preventivi, ritengono, alla luce delle caratteristiche altamente tecniche e specifiche degli stessi, che la valutazione dei medesimi non sia di competenza medico-legale ma bensì di competenza prettamente tecnico-specialistica”.
§ 11.5. — Il quinto motivo dell'appello incidentale è così rubricato “5. QUINTO MOTIVO DI
APPELLO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 2727, 2729 C.C. e 115 C.P.C. PER AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO DI NON
DOVER LIQUIDARE IL DANNO NON PATRIMONIALE C.D. RIFLESSO SPETTANTE AI
PROSSIMI CONGIUNTI DEL ”. Controparte_10
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le richieste attoree di risarcimento dei danni subiti dal OL LE, nella qualità di genitore della minore , e dei danni subiti CP_1 da appaiono infondate e, pertanto, non possono essere accolte. Infatti, si osserva CP_1 che, con riguardo al danno morale subito dai parenti del soggetto vittima dell'illecito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, in linea generale ammesso la risarcibilità di tali danni, ma ha ribadito in diverse pronunce che la risarcibilità di tale danno è condizionato alla sussistenza di gravi e gravissime lesioni “seriamente invalidanti”; inoltre, la mera titolarità del rapporto familiare non può essere di per sé sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria occorrendo, di volta in volta, valutare l'intensità, l'attualità del legame affettivo, oltre al livello di incisione della lesione sulla relazione primaria con il congiunto e dovendo, colui che invoca tale risarcimento, provare in concreto che il danno sia stato effettivamente subito, sia pure sulla base di indizi e presunzioni (Cass.
n.8546\08; n.23865\06; n.23291/2004). Orbene, nel caso di specie, non si ritiene siano stati provati in concreto i danni effettivamente subiti e non si ritiene che i medesimi siano meritevoli di risarcimento alcuno”.
Deducono gli appellanti che tale statuizione appare erronea non avendo considerato né la percentuale di invalidità permanente pari al 65% riportata da LE OL né la convivenza delle figlie (15 anni) e IC (19 anni) con quest'ultimo. CP_1
Chiedevano quindi che “il risarcimento del danno riflesso non patrimoniale subito dalle signore e IC OL venga quantificato e liquidato sulla scorta delle Tabelle in uso CP_1 presso il Tribunale di Roma per l'anno 2025”.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28989, Rv. 656223 - 01).
Ebbene, nel caso in esame, LE OL ha subito un grave danno fisico quantificato nella misura del 65% di invalidità permanente che ha reso difficile anche i movimenti più semplici precludendogli così di avere una vita normale.
È evidente che questa condizione abbia avuto effetti riflessi nei confronti delle figlie di giovani età e conviventi con il padre.
Deve infatti presumersi che le stesse avessero uno stretto rapporto con il padre con cui erano conviventi e non sono state addotte prove contrarie a tale presunzione.
La liquidazione di tale danno non può avvenire utilizzando le tabelle previste in tema di perdita del rapporto parentale essendo fortunatamente LE OL ancora in vita.
Lo stesso potrà quindi essere liquidato, in via equitativa, nella misura di € 50.000,00 per ciascuna figlia.
§ 11.6. — Il sesto motivo dell'appello incidentale è così rubricato “6. SESTO MOTIVO DI
APPELLO – ERRORE IN IUDICANDO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 112 C.P.C. ED ALL'ART. 96 C.P.C. SULLA
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA
OMESSO COMPLETAMENTE DI PRONUNCIARSI IN ORDINE ALLA RICHIESTA
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESISTENZA TEMERARIA DELLA OM EX ART.
96, I E III COMMA, C.P.C.”
Deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale aveva “omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento per resistenza temeraria formulata dagli odierni scriventi” pur sussistendone tutti i presupposti.
Evidenziavano in proposito la mancata produzione della perizia medico legale da parte della
MI nonostante l'invito del giudice in tal senso e la mancata partecipazione della stessa alla mediazione avviata dagli attori.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che il Tribunale non ha emesso un ordine di esibizione ai sensi dell'articolo 210 cpc.
Comunque “La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione della norma citata quando venga meno il requisito della totale soccombenza per essere state riconosciute, sia pure parzialmente, le ragioni fatte valere in giudizio dalla suddetta parte” (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 15/09/2000 (Rv. 540187 - 01).
Nel caso di specie, l'accoglimento parziale delle domande degli attori in primo grado, esclude che vi sia stata una resistenza in giudizio con dolo o colpa grave.
§ 11.7. — Il settimo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “7. SETTIMO MOTIVO
DI APPELLO – ERRORE IN IUDICANDO VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL
D.M. N. 55/2014, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STESSO DAL D.M. N.
37/2018 E DAL D.M. N. 147/2022. SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA ARBITRARIAMENTE DECISO DI DEROGARE I
PARAMETRI MINIMI DI CUI AL D.M. N. 147/2022”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “condanna, altresì, in solido le parti convenute
MI PA, gli eredi del dott. e la a corrispondere all'attore Persona_1 Parte_2
OL LE le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.000,00 per onorari, euro
1.686,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati dichiaratisi antistatari”.
Il motivo è assorbito dalla nuova liquidazione delle spese di lite derivante dall'accoglimento, seppur parziale, dell'appello incidentale.
§ 12. — Occorre quindi esaminare l'appello incidentale proposto dalla OM che si articola,
a sua volta, in quattro motivi.
§ 12.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “nullità della CTU posta a fondamento della sentenza di primo grado per violazione del principio del contradditorio ex art. 194 secondo comma c.p.c. nonché dell'art. 157 c.p.c. Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia del Tribunale di Roma in ordine alla eccepita nullità della CTU”.
Deduce l'appellante incidentale che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della CTU per difetto di contraddittorio sollevata tempestivamente in primo grado.
In particolare, il CTP della MI dott. lamentava che: Persona_5
“b) non è stato esperito il necessario, nonché́ dovuto, contraddittorio tra i CC.TT.UU. ed i
CC.TT.PP., non essendo, difatti:
- state riportate, né nei verbali delle operazioni d'ufficio, né nella bozza, le considerazioni espresse dallo scrivente in sede di operazioni d'ufficio”;
- state visionate, seppur esplicitamente richiesto dallo scrivente al Collegio d'Ufficio, le immagini TC e RM pre e post-operatorie, al fine di poter eseguire una lettura “critica” delle medesime”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che i CTU del Tribunale allegavano alla consulenza le osservazioni dei CTP.
Si legge poi che “Per quanto riguarda il mancato contraddittorio sulle immagini TC ed RM del pre e del post operatorio, i CC.TT.U hanno deciso di non consentirne la valutazione in quanto, non essendo presenti specialisti radiologi o meglio neuro-radiologi, si è volutamente cercato di evitare ulteriori polemiche, decidendo di prendere il referto ufficiale come corretto ed adeguato
(ovviamente dopo averlo esaminato con le competenze del CTU NCH che non ha ritenuto di dover richiedere la nomina di ulteriore specialista). D'altra parte nei quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice non c'era nulla che si riferisse agli esami di imaging da dover valutare”.
Quindi tali immagini non sono state considerate neppure dai CTU che hanno fatto riferimento al solo referto ufficiale.
Del resto, le risultanze cui sono giunti i CTU del Tribunale sono state sostanzialmente confermate dalla CTU svolta in sede di appello.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado il motivo deve essere respinto.
§ 12.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “Violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. - mancata valutazione critica della CTU posta alla base della sentenza impugnata - lacunosità, incompletezza e contraddittorietà della CTU. Violazione degli artt. 1218,
1226 e 2056 c.c. - errata ed eccessiva quantificazione del danno”.
Deduce l'appellante che “La sentenza è errata ed il Giudice di prime cure è incorso in violazione dell'art. 2697 c.c., avendo acriticamente recepito le risultanze della CTU, che invece si presta a fondate censure e che il Tribunale, in qualità di peritus peritorum, avrebbe dovuto rilevare.
Si contestano dunque le conclusioni rassegnate dai CCTTU, inerenti i profili del nesso di causalità e della responsabilità, ed il loro acritico recepimento all'interno della sentenza di primo grado, nonché, in via subordinata, la quantificazione del danno, che appare comunque eccessiva rispetto agli esiti invalidanti eventualmente riferibili al trattamento sanitario.
Nel contestare le risultanze della CTU, OM S.p.A. si riporta integralmente alle osservazioni critiche del proprio Consulente di Parte, Dott. alle quali il Collegio peritale ha fornito Per_5 risposte insufficienti ed evasive ..”. Si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice in una relazione dalla medesima prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio e nelle note critiche depositate all'esito dell'istruttoria, nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze dell'elaborato peritale.
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte della OM, essendosi i consulenti d'ufficio fatti carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dal CTP dott. come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 24.04.2025. Per_5
Si legge in proposito nella CTU “Le Note trattate dal C.T.P.C. Dott. riguardano Persona_5 in modo fondamentale la tempistica sul momento in cui l'attore presentò la comparsa della sintomatologia inerente il deficit degli sfinteri e cioè quando si concretizzò la Sindrome della Cauda
e, di conseguenza il limite temporale per poter/dover procedere con l'intervento chirurgico decompressivo. Dall'esame della cartella si ha il modo di notare alcune differenze per la tempistica degli eventi e cioè: dall'Anamnesi raccolta all'arrivo in P.S. risulta “Il Pz. giunge con ambulanza privata dalla provincia di Benevento lamentando lombosciatalgia da almeno 4 gg……. la moglie riferisce lenta insorgenza con acuzie negli ultimi gg. dopo sforzo muscolare;
E.O. rachide lombare contratto, dolore nei movimenti ed alla dgp sui muscoli paravertebrali, limitazione antalgica della motilità, irradiazione a.i. dx e maggiormente a sn;
Lasegue + a 30°, Wasserman, Delitala, Valleix +,
ROT Ipoelicitabili bilat. ma simmetrici, Sensibilità conservata con aree di ipoestesia nei territori di
L5” – Il 20/08 abbiamo il Diario clinico che riporta: Ipoestesia in regione perineale con presenza di deficit sfinteri, difficoltà urinaria, si prescrive cateterismo vescicale. Vis. Neurologica, RM, EMG;
RM rotta si richiede TC lombare”. NULLA IN MERITO ALLA CAUDA il 19/08 all'ingresso in
Ospedale, solo il 20/08 si nota la comparsa di deficit degli sfinteri. Dai fatti riportati si potrebbe desumere che una tale patologia fosse del tutto sconosciuta ai sanitari dell' A parere dei CP_6
CC.TT.U l'arrivo in Ospedale il 19/08 è stato il momento topico in cui si sarebbe dovuto decidere su quando effettuare l'intervento: si insiste sul concetto che sarebbe stato fondamentale operare
“quanto prima, o al più presto possibile” (ripetiamo nuovamente al più tardi la mattina successiva
20/08).
Il N/S punto di riferimento è quello dell'ingresso all'ICOT che con il successivo E.O. Persona_6 avrebbero dovuto determinare il da farsi. Gli altri dati emersi successivamente e riferiti dal Pz (sia quanto scrive il Dott. , sia quanto risulta nell'Anamnesi della Neuroriabilitazione) vanno Persona_7 annotati ma solo a scopo storico e per completezza in quanto il NS interesse deve essere focalizzato al momento dell'arrivo in Ospedale, in cui si doveva decidere il da farsi e cioè operare o meno il Pz: si decise di aspettare in un'attesa che non può essere definita neppure “armata”, in quanto il Pz. fu più o meno abbandonato al suo destino non considerando minimamente lo status del momento e la sua evoluzione in tempi brevi e, ripetiamo, che l'unica cosa fu posizionare il catetere vescicale il
20/08.
Comunque è convincimento dei CC.TT.U. (dalla buona pratica clinica che va ben oltre le voci bibliografiche che alla fine sono solo indicazioni comportamentali personali dei singoli autori, suffragate dalle varie statistiche) che un Pz. con Sindrome della Cauda, anche se dovesse giungere all'osservazione clinica del NCH oltre quelli che possono essere giudicati i limiti temporali per effettuare un intervento con esito positivo, non debba mai essere lasciato degente a letto in attesa di accertamenti che tardano ad essere effettuati;
è fondamentale agire ed operare per cercare, in ogni caso, di fare il massimo per la risoluzione del problema acuto.
Questo concetto è valido ed importante anche perché' spesso le notizie anamnestiche possono anche essere incerte, imprecise e contraddittorie.
In ogni caso la situazione del Sig. OL non rientra certamente nelle situazioni estreme ipotizzate:
DOVEVA ESSERE OPERATO LA SERA DEL 19/08 IN URGENZA o AL PIU'TARDI LA MATTINA
DEL 20/08.
Per il riferimento ai CC.TT.P abbiamo esaminato la Relazione di parte presente nella documentazione, non abbiamo predisposto una registrazione audio e quindi rientra nelle possibilità che qualche affermazione o qualche dato sia stato omesso senza volontà specifica.
Per quanto riguarda il mancato contraddittorio sulle immagini TC ed RM del pre e del post operatorio, i CC.TT.U hanno deciso di non consentirne la valutazione in quanto, non essendo presenti specialisti radiologi o meglio neuro-radiologi, si è volutamente cercato di evitare ulteriori polemiche, decidendo di prendere il referto ufficiale come corretto ed adeguato (ovviamente dopo averlo esaminato con le competenze del CTU NCH che non ha ritenuto di dover richiedere la nomina di ulteriore specialista). D'altra parte nei quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice non c'era nulla che si riferisse agli esami di imaging da dover valutare.
Un ulteriore aspetto da chiarire è quello che riguarda la mancata esecuzione della richiesta Pt_4 all'ingresso all'ICOT e non effettuata per il fermo dell'apparecchio: è convincimento dei CC.TT.U che la mancata esecuzione della RM è relativamente importante in quanto il Dott. aveva Per_1 comunque a disposizione una RM effettuata poco tempo prima che era sufficientemente esaustiva, inoltre, sempre il Dott. avrebbe potuto richiedere una TC L/S urgente come valida alternativa Per_1 alla RM non effettuabile. Inoltre, come ulteriore alternativa, si sarebbe potuto trasferire il Pz. presso l'Osp. di Latina o per effettuare la RM o per farlo adeguatamente e Controparte_11 tempestivamente trattare chirurgicamente.
In riferimento alle “ricostruzioni” degli eventi proposte dai CC.TT.P mi sembrano ipotesi molto fantasiose soprattutto se consideriamo i tempi di riferimento proposti;
vorrebbe dire che il Pz sarebbe rimasto 4 gg. con Sindrome della Cauda e ritenzione urinaria (dal 15/08 al 19/08): ipotesi concretamente difficile da prendere in considerazione.
La ricostruzione degli eventi, ad avviso dei CC.TT.U, è quella della Bozza inviata e confermata nella presente “risposta” alle Note.
I CC.TT.U precisano che la situazione deficitaria della Cauda è stata valutata come patologia presente solo parzialmente e non in maniera completa.
La valutazione del danno espresso dai CC.TT.U, contestata dal CTP, è confermata, come è confermata la valutazione del danno psichico, per sconvolgimento sia personale che familiare La situazione attuale del Pz. può essere riassunta nella seguente diagnosi valutativa complessiva:
“Paraparesi con deficit di forza moderato-grave, possibilità di deambulare solo con appoggio bilaterale, Sindrome della Cauda incompleta, stato ansioso-depressivo” comparso in seguito ai gravi esiti neurologici derivati dagli eventi in esame (come peraltro è riportato diffusamente a Pg. 11 della
)”. Pt_5
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio”.
Anche riguardo a tale motivo deve osservarsi che la CTU svolta nel presente grado ha sostanzialmente confermato l'operato dei CTU di primo grado.
§ 12.3. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “Violazione degli artt.
2055 e 1299 c.c. - Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Roma, nei rapporti interni tra OM S.p.A. e gli eredi del Dott. non ha accolto l'azione di regresso Persona_1 spiegata dall'esponente nei confronti del Dott. . Per_1
Deduce l'appellante che “Nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, la ripartizione dell'obbligo risarcitorio comune deve avvenire sulla base dell'art. 2055 c.c., mediante l'accertamento della gravità delle singole colpe dei soggetti coinvolti, con imputazione della responsabilità e del risarcimento del danno in quota pari alle predette singole colpe”.
Si legge in proposito nel supplemento di CTU disposto da questa Corte che “ - A NS avviso chi avrebbe dovuto decidere sui modi ed i tempi dell'intervento e sulla sua urgenza non differibile, dovevano essere in primis i medici responsabili del reparto di degenza (Dott con la sua Per_1 equipe), che si sarebbero dovuti rendere conto di cosa comportava il ritardo ad “operare”, poi c'è da considerare che nella responsabilità̀ sul mancato intervento in urgenza possiamo e dobbiamo dare una quota di responsabilità̀ anche agli amministratori della OM che ben a conoscenza dell'avaria della situazione RMN / TAC non garantì il funzionamento dei sistemi diagnostici”.
- È necessario ricordare che nel caso in cui l'accertamento diagnostico (RM L/S) fosse stato ritenuto assolutamente indispensabile prima di operare il Pz, quest'ultimo poteva anche essere trasferito, vista l'urgenza del caso clinico alla NCH dell'Ospedale di Latina”.
- “Riteniamo che la responsabilità̀ della gestione del Pz, dal momento in cui fu accettato all' è da attribuire ai sanitari curanti in misura dell'80%, mentre agli amministratori dell' CP_6 CP_6 possiamo attribuire una responsabilità̀ del 20% per non aver provveduto a garantire la perfetta efficienza dei sistemi diagnostici della struttura”.
- “Il Dot. NI e gli altri sanitari responsabili del reparto dove il Sig. OL fu ricoverato hanno una responsabilità̀ rilevante”.
La MI contestava anche la residua percentuale di responsabilità a suo carico riportandosi alle osservazioni proposte dai suoi consulenti di parte.
Evidenziava ancora l'appellante incidentale che “E' dunque contraddittoria l'odierna affermazione di una responsabilità di OM S.p.A. per la mancata effettuazione di una RM - che gli stessi CCTTU avevano in precedenza ritenuto irrilevante nella catena causale degli eventi che avrebbero provocato i danni lamentati dal Sig. OL”.
Tuttavia “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 - Rv. 662914 - 01)
Dunque, la OM S.p.A. potrà esercitare l'azione di regresso relativamente al 50% delle somme pagate agli originari attori a titolo di risarcimento dei danni subiti.
§ 12.4. — Con il quarto motivo viene dedotta la “Violazione del principio della compensatio lucri cum damni in relazione alle somme erogate dall' al Sig. LE OL. Violazione CP_8 dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia”.
Il motivo è già stato scrutinato al punto 11.3.
§ 13. — LU NI e ES NI Controparte_4 CP_2 proponevano, a loro volta, appello incidentale articolato in cinque motivi.
§ 13.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale si deduce la “1. Omessa valutazione degli atti e documenti di causa, insussistenza della responsabilità del compianto Dott. nel Per_1 verificarsi dell'evento di cui è causa. Illogicità dell'attribuzione di responsabilità nei confronti del
Dott. quale unico operatore. Omessa, ed eventuale e subordinata, determinazione della Persona_1 quota di responsabilità risarcitoria in capo agli eredi del compianto Dott. in concorso Persona_1 con tutti i sanitari della OM S.p.A. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cpc”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Per quanto riguarda la responsabilità del
Dott. è evidente la sua responsabilità nella causazione del danno lamentato dal OL. Persona_1
Se il medesimo avesse eliminato immediatamente la grave compressione e compromissione rapidamente ingravescente sulle strutture lombari, si sarebbe evitata l'insorgenza dei danni neurologici lamentati dall'attore”.
Deducono gli appellanti incidentali che “La decisione del Giudice di primo grado, che si limita a un'apodittica affermazione di colpa professionale, ignora completamente il quadro clinico del paziente all'atto del ricovero, il suo pregresso terapeutico e le linee guida scientifiche applicabili.
L'illogicità dell'attribuzione di responsabilità in via esclusiva al Dott. a fronte di una Per_1 presunta responsabilità concorrente di più sanitari e della struttura, rende la sentenza meritevole di riforma”.
Il motivo è infondato.
Le conclusioni cui sono giunti i consulenti in primo grado sono state confermate dalla consulenza svolta nel presente grado in cui si legge che “Per praticità si riassumono gli eventi dell'Agosto 2012 che hanno segnato il Pz ed hanno determinato il “DANNO” residuato che oggi siamo chiamati a specificare nel modo migliore cercando di quantificare al meglio quanto accaduto ed in seguito rimasto al Sig. OL. Siamo dunque alle 20 circa del 19/08 quando il Pz., giunto al P.S. dell' con una situazione CP_6 diagnostica nota dalla TC e dalla effettuate alcuni mesi prima, fu ricoverato per gli Pt_4 accertamenti e le cure adeguate (dalla TC e dalla si ricava: E.D. L4-L5 paramediana sn……. Pt_4 che impronta la cauda ed un'ernia-protrusione paramediana dx con discreta impronta sul sacco durale).
Al momento del ricovero gli fu somministrata una terapia medica con FANS, cortisonici ed altro, che fu adeguata al caso clinico, ma che, comunque, non riuscì a sbloccare e a risolvere la sofferenza del Pz.
In effetti, da quanto abbiamo descritto, la situazione clinica era chiara ed era altrettanto logico cosa si sarebbe dovuto fare rapidamente: portare al più presto il Pz. in Sala Operatoria
(immediatamente in urgenza o, al più tardi, la mattina dopo 20/08, dopo aver ripetuto, per sicurezza diagnostica, una TAC o RMN L/S) per eliminare la grave compressione e compromissione rapidamente ingravescente sulle strutture nervose lombari e cercare di evitare l'insorgenza di danni neurologici permanenti.
La scelta di intervenire in urgenza sulla patologia che il Pz. lamentava e cioè una: “Sindrome della Cauda” in fase acuta, non fu presa ma si decise di richiedere ulteriori accertamenti mentre la clinica indicava con chiarezza quello che si stava verificando.
Infatti il Pz., in modo sempre più manifesto, accusava disfunzionalità degli sfinteri oltre ad evidenti alterazioni sensitive in sede perineale: per ovviare alla nuova emergenza non si decise per l'intervento immediato, ma si fece posizionare un catetere vescicale e furono richiesti vari esami quali RM L/S (macchina ferma per guasto e quindi si passò a richiedere una TAC L/S) + Visita
Neurologica ed EMG).
Nel frattempo nessuno interveniva ad interrompere la grave compressione e graduale compromissione delle fibre nervose delle ultime radici nervose compromesse.
Quello che inizialmente era un'alterazione circolatorio-metabolica delle radici della cauda coinvolte, con il passare dei giorni, divenne un danno irreversibile per morte delle fibre nervose compresse.
Comunque il grave ed irrecuperabile danno neurologico si era ormai concretizzato ed il Pz. iniziò un lungo ma non risolutivo trattamento riabilitativo.
La responsabilità dei sanitari dell' è indiscutibile … A questo punto siamo chiamati a CP_6 specificare la percentuale di responsabilità tra i Sanitari dell' che non operarono subito il Pz CP_6
e consentirono che la compressione dell'ernia sulla cauda concretizzasse il suo danno sulle strutture nervose ed i responsabili organizzativo/amministrativi della struttura per il fermo tecnico Parte dell'apparecchio della non risolto tempestivamente. A NS avviso chi avrebbe dovuto decidere sui modi ed i tempi dell'intervento e sulla sua urgenza non differibile, dovevano essere in primis i medici responsabili del reparto di degenza (Dott con la sua equipe), che si sarebbero dovuti rendere conto di cosa comportava il ritardo ad Per_1
“operare”, poi c'è da considerare che nella responsabilità sul mancato intervento in urgenza possiamo e dobbiamo dare una quota di responsabilità anche agli amministratori della OM che ben a conoscenza dell'avaria della situazione RMN / TAC non garantì il funzionamento dei sistemi diagnostici.
È necessario ricordare che nel caso in cui l'accertamento diagnostico (RM L/S) fosse stato ritenuto assolutamente indispensabile prima di operare il Pz, quest'ultimo poteva anche essere trasferito, vista l'urgenza del caso clinico alla NCH dell'Ospedale di Latina.
Non avendo preso la decisione del trasferimento si doveva operare in urgenza, al più tardi, la mattina successiva del ricovero: il 20/08.
Riteniamo che la responsabilità della gestione del Pz, dal momento in cui fu accettato all' è da attribuire ai sanitari curanti in misura dell'80%, mentre agli amministratori dell' CP_6 CP_6 possiamo attribuire una responsabilità del 20% per non aver provveduto a garantire la perfetta efficienza dei sistemi diagnostici della struttura. CP_1 Il NI e gli altri sanitari responsabili del reparto dove il Sig. OL fu ricoverato hanno una responsabilità rilevante, in quanto si sarebbero dovuti rendere conto che ogni ora di ritardo nell'intervenire avrebbe fatto lievitare proporzionalmente il danno neurologico del Pz. nella sua concretizzazione”.
§ 13.2. — Con il secondo motivo di appello viene contestata la “2- SS PRONUNCIA
SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SUL DIRITTO DEL
COMPIANTO DOTT.. AD ESSERE GARANTITO E Per_1 [...]
. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL Controparte_13
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CPC”.
Deducono gli appellanti incidentali che “È fondamentale ribadire la richiesta di condanna diretta dell'assicuratore e il rimborso delle spese di difesa, in quanto il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi su questo punto decisivo”.
Rilevavano che era stata “proposta una espressa domanda di garanzia e manleva sulla scorta della polizza assicurativa 77702932139 con la quale la predetta compagnia si obbligava a garantire l'assicurato nello svolgimento dell'attività di ortopedia e traumatologia sia nelle strutture accreditate sia pubbliche che private e quale medico che pratica la chirurgia”.
Tale motivo verrà scrutinato allorché si esaminerà l'appello principale proposto dall' vertente sul medesimo punto. Parte_2 § 13.3. — Con il terzo motivo viene dedotta la “3- SS PRONUNCIA SU UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI
DELLA OM S.P.A.. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL CP_14
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CPC”.
Deducono gli appellanti incidentali che “In buona sostanza, quindi, solo formalmente il sanitario è un collaboratore, ma in effetti dovrà essere assimilato ad un vero e proprio dipendente della struttura ospedaliera con il conseguente onere probatorio a carico della struttura, ai fini della esercitabilità dell'azione di regresso”.
Il motivo è infondato.
Il dott. infatti, non era dipendente della OM spa. Per_1
§ 13.4. — Con il quarto motivo dell'appello incidentale, viene dedotta la “4- SS
PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SULLA
MANCATA CONDANNA DELL'ASSICURATRICE MILANESE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELL'ASSICURATO AI SENSI DEL
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 29 CGA . NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE
DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CPC”.
Nella stessa polizza per la RCT, era compresa anche la polizza tutela legale la quale all'art.29 così dispone: “la società riconoscerà all'assicurato le spese legali da questi sostenute per resistere al-le azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali, effettivamente espletate e documentate, QUANTIFICATE SECONDO I MINIMI PREVISTI DALLE TARIFFE
PROFESSIONALI tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di €270,00 per sinistro”.
Deducono gli appellanti incidentali che “il contratto di assicurazione per la responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza
(art.1917 cc comma III). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art.1374 cc) ed è inderogabile dalle parti se non nel senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 cc comma I)”.
Anche tale motivo verrà scrutinato insieme a quello formulato con l'appello principale dalla riguardando la medesima tematica. Pt_2
§ 13.5. — Con il quinto motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “5- SS
PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA OVVERO SUL
PRINCIPIO DI DIRITTO POSITIVO CHE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO
DEL DANNO SI DEVE TENERE CONTO DELLE CONSEGUENZE VANTAGGIOSE PER IL
DANNEGGIATO CAUSATE IN VIA DIRETTA DAL FATTO LESIVO. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 112 CP”
Deducono gli appellanti incidentali che “Risulta quindi che dal mese di Novembre 2013 il
OL percepisce la somma annua di 74.381,328 (dovendosi considerare anche la 13^ mensilità) e quindi ad oggi ha già incassato la somma di € 623.658,76, somma che, unitamente a quanto dovrà essere ancora percepito ( il OL ha 59 anni e quindi continuerà ancora per molto a percepire l'indennizzo) va necessariamente decurtata dall'eventuale somma che il Tribunale dovesse riconoscere a titolo di risarcimento del danno Biologico”.
Il motivo è infondato.
Tali somme sono state già detratte dal danno patrimoniale come evidenziato nel punto 11.3.
§ 14. — L'appello principale della si articola in due motivi. Pt_2
§ 14.1. — Il primo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX
ART. 161 C.P.C. PER SS PRONUNCIA SULLE ECCEZIONI CONTRATTUALI DI
INOPERATIVITA' DELLA POLIZZA SOLLEVATE DA ASSICURATRICE MILANESE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto riguarda la responsabilità del Dott.
è evidente la sua responsabilità nella causazione del danno lamentato dal OL. Se il Persona_1 medesimo avesse eliminato immediatamente la grave compressione e compromissione rapidamente ingravescente sulle strutture lombari, si sarebbe evitata l'insorgenza dei danni neurologici lamentati dall'attore”.
Deduce l'appellante che: “La sentenza impugnata del Tribunale di Roma è nulla ex art. 161
c.p.c. in quanto violativa della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c., avendo completamente omesso la pronuncia sulle eccezioni contrattuali di inoperatività della polizza sollevate da Parte_2
.
[...]
§ 14.1.1. — L'appellante deduce la inoperatività della polizza sotto molteplici profili.
§ 14.1.1.1. — Innanzitutto, viene dedotta la “B.1.- INOPERATIVITA' DELLA POLIZZA AI
SENSI DELL'ART. 16 DEL CONTRATTO”.
Secondo l'appellante “La polizza scelta dal dott. con all'art. Per_1 Parte_2
16 punti 2-3 contratto (doc. 2 Fascicolo di primo grado di ) prevede una Parte_2 diversa modulazione di garanzia, a seconda che l'attività sia svolta “in proprio” dall'assicurato o sia svolta all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità. In tale ultimo caso, la garanzia rispetto alle azioni risarcitorie proposte dai pazienti si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. La deduzione è parzialmente fondata.
Invero l'articolo 16 delle condizioni di contratto prevede che:” l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di medico in quanto iscritto al relativo albo. La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui agli artt. 25,26,27,28,29 della polizza tutela giudiziaria) di danni da esso assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o im- perizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata.
Inoltre 1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
2) Qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno dell'ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso, ovvero in mancanza di copertura assicurativa dell'ente per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente;
3) Allora l'attività del medico assicurato si sia svolta in regime libero professionale all'interno di Asl, Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra struttura sanitaria e sanitaria, tenuti ugualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente;
4) Nel caso che la ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agi- scano nei confronti del medico assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio assoluto limitatamente alla rivalsa azionata”.
Occorre quindi qualificare l'attività prestata dal dott. all'interno della OM spa. Per_1
Non essendovi alcun rapporto di dipendenza di quest'ultimo con la clinica ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 2 con conseguente operatività in secondo rischio ovvero per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente.
Tuttavia, poiché la MI ha esercitato azione di regresso nei confronti degli eredi del dott. la garanzia sarà limitata a questi ultimi importi. Per_1
§ 14.1.1.2. — Deduceva poi l'appellante “B.2.- IN VIA SUBORDINATA: OBBLIGO PER LA
OM – POLIZZA CIVILE ANCHE A Controparte_15 Controparte_16
DELLA POLIZZA DI Controparte_17 ASSICURATRICE MILANESE PER INTERVENUTA DECADENZA EX ART. 1914 C.C.”.
Deduce l'appellante che “la in quanto aderente all' CP_18 Controparte_19
CP_2
(di seguito per brevità ) (doc. 4 Fascicolo di primo grado di
[...] Parte_2
era soggetta all'obbligo, sancito dall'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
[...]
CP_2 per il personale medico stipulato dall' stessa, di “garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato” (doc. 5 Fascicolo di primo grado di )”. Parte_2
Secondo l'appellante “Non avendo esercitato il diritto di beneficiare della polizza della struttura, né, alternativamente, richiesto il risarcimento del danno, il dott. è comunque Per_1 decaduto dalla copertura fornita da ex art. 1914 c.c.”. Parte_2
La deduzione è infondata.
Innanzitutto, deve osservarsi che nessuna polizza è stata stipulata dalla MI che è in regime di autoritenzione del rischio e gestisce in proprio le singole richieste.
Inoltre, tale obbligo assicurativo era previsto solo riguardo i dipendenti della clinica.
Comunque, l'inosservanza di tale obbligo era rilevante nei soli rapporti tra medico e struttura sanitaria non potendo avere riflessi sul distinto rapporto medico e propria assicurazione.
§ 14.1.1.3. — Deduceva quindi l'appellante incidentale la “B.3.- INFONDATEZZA DELLA
AZIONE DI RIVALSA PROPOSTA DALLA CLINICA E, IN OGNI CASO, DIFETTO DI
COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURATRICE . Pt_2
Deduce l'appellante che “Il diritto alla rivalsa della struttura resterebbe eliso dalla eccezione di inadempimento. Invero, se la struttura fosse stata adempiente, il medico avrebbe beneficiato della copertura assicurativa e, conseguentemente, la Compagnia di assicurazione della clinica si sarebbe fatta carico del sinistro senza possibilità di rivalsa nei confronti del dott. terzo beneficiario”. Per_1
La doglianza è infondata.
Invero il diritto di regresso deriva semplicemente dall'avvenuto pagamento del debito da parte di uno dei condebitori solidali e pertanto non può essere paralizzato da eccezioni di inadempimento.
Deduce l'appellante che, comunque, l'azione di rivalsa proposta è infondata nel merito.
La deduzione è infondata.
La negligenza grave del dott. è stata riscontrata in entrambe le CTU espletate talché la Per_1 sua corresponsabilità stabilita nella misura del 50% nella causazione dell'evento consente un eventuale regresso da parte della OM nel caso di pagamento dell'intero risarcimento. § 14.1.1.4. — Deduce ancora l'appellante “B.4.– OPERATIVITA' IN SECONDO RISCHIO
IN FORZA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2 C.G.A. IN RAGIONE DEL
CONTRATTO ASSICURATIVO STIPULATO DAL DOTT. NI CON AM ST
SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA POLIZZA DI
ASSICURATRICE MILANESE”.
La doglianza è infondata.
L'appellante richiama l'art. 2 delle condizioni generali di contratto secondo cui “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime stipulato”.
Tuttavia, la polizza con la eniva stipulata in data 25.04.2016 con retroattività di anni CP_21 due.
Poiché il sinistro si è verificato nell'agosto del 2012 tale polizza non era operativa talché la polizza con la non poteva operare come secondo rischio. Pt_7
§ 14.1.1.5. — Deduceva quindi l'appellante “B.5.- IN ULTERIORE SUBORDINE. PER IL
CASO DI ANCHE PARZIALE RESPONSABILITA' DEL DOTT. E DI MANCATO Per_1
ACCOGLIMENTO DELLE ECCEZIONI FORMULATE AI PRECEDENTI PARAGRAFI,
OPERATIVITA' DELLA POLIZZA LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RESPONSABILITA'
RICONOSCIUTA IN CAPO AL MEDICO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO AD ESSERE
TENUTO INDENNE PER LA RESPONSABILITA' SU DI LUI GRAVANTE PER EFFETTO DI
SOLIDARIETA' PASSIVA”.
La deduzione è fondata.
Invero in base agli articoli 16 e 18 delle condizioni generali di polizza l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.
Comunque, la questione è superata dalla limitazione dell'operatività della polizza all'azione di rivalsa.
§ 14.1.1.6. — Contestava infine l'appellante “B.6.- IL CARICO DELLE SPESE LEGALI”.
L'appellante richiama l'art. 28 polizza, sezione “NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA”, il quale prevede che:
“La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente a) Dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che l' non abbia stipulato Parte_8 nuova od altra polizza per il medesimo rischio con diversa Compagnia. In questo caso la garanzia cessa alla data di scadenza del contratto e non è valida ed operante per i sinistri successivamente denunciati, ancorché relativi a fatti e/o comportamenti avvenuti o posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza. […]” (doc. 2).
Deduce l'appellante che “Quindi, essendo la polizza di stata Parte_2 disdettata con effetto dal 14.04.2016 ed essendo stata stipulata altra polizza dall'assicurato con AM
Trust, ai sensi dell'art. 28 c.g.a. il dott. in ogni modo, non ha diritto ad ottenere il rimborso Per_1 delle spese legali da ”. Parte_2
La deduzione è infondata.
Invero il giudizio è iniziato, in primo grado, quando la polizza AMTrust non era stata ancora stipulata e la polizza stipulata con la non era ancora scaduta. Pt_2
Inoltre, l'art.29 della polizza disponeva che: “la società riconoscerà all'assicurato le spese legali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali, effettivamente espletate e documentate, QUANTIFICATE SECONDO I
MINIMI PREVISTI DALLE TARIFFE PROFESSIONALI tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di €270,00 per sinistro”.
Tale obbligo è poi posto a carico dell'assicuratore dall'articolo 1917, comma III°, cpc
§ 14.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1292 C.C. IN RELAZIONE ALLA CONDANNA IN SOLIDO DI
ASSICURATRICE MILANESE AL RISARCIMENTO DEL DANNO E ALLA RIFUSIONE
DELLE SPESE LEGALI DI PARTE ATTRICE”.
Deduce l'appellante incidentale che “La sentenza impugnata è gravemente errata nella parte in cui ha condannato a risarcire il danno liquidato a favore del signor OL, Parte_2
e le spese legali di parte attrice, in solido con la MI e con gli eredi del dott. violando la Per_1 disposizione di cui all'art. 1292 c.c.”.
La deduzione è fondata.
Invero il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione che è stata chiamata in giudizio, in manleva, da parte del proprio assicurato. § 15. — Deve infine rilevarsi che “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria” (Cass. Sez. 3, 03/02/2023, n. 3391, Rv. 667175 - 02).
Nel caso di specie dunque gli eredi del dott. risponderanno pro-quota. Per_1
§ 16. — In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, MI PA e Controparte_4
, NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. debbono
[...] CP_2 Persona_1 essere condannati, questi ultimi nei limiti delle rispettive quote erediarie, a pagare a OL LE
l'ulteriore somma di € 385.929,45 (€ 1.073.183,03 - € 687.253,58) oltre agli interessi liquidati come in sentenza ed a e OL IC le somme di € 50.000,00 ciascuna oltre interessi CP_1 legali decorrenti dalla presente sentenza sino al saldo.
L' deve essere condannata a tenere indenne , Parte_1 Controparte_4
, NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. di quanto essi CP_2 Persona_1 dovranno pagare a seguito di eventuale regresso spiegato dalla OM spa nei loro confronti.
§ 17. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 520.001 a € 1.000.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00 oltre ad € 3.399,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Tale compenso deve essere ridotto del 50% per la parziale soccombenza reciproca per un totale di €
13.077,50 oltre ad € 2.529,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e quello incidentale proposto sia da OM S.p.A., che da OL LE, e
[...] CP_1
OL IC che da , ES NI e LU NI Controparte_4 CP_2 avverso la sentenza definitiva n. 6525/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. accoglie l' appello principale e quelli incidentali e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna MI PA e , Controparte_4 CP_2
, NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. questi ultimi
[...] Persona_1 nei limiti delle rispettive quote ereditarie, a pagare a OL LE l'ulteriore somma di €
385.929,45 oltre agli interessi liquidati come nella sentenza impugnata ed a CP_1
e OL IC le somme di € 50.000,00 ciascuna oltre interessi legali decorrenti dalla presente sentenza sino al saldo;
2. condanna MI PA e , , NI ES e Controparte_4 CP_2 CP_22
, quali eredi del Dott. in solido tra loro, a rifondere a OL LE,
[...] Persona_1
e OL IC le spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori CP_1 antistatari avvocati Laura Cerreto e ES TA che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 29.193,00 per compensi oltre ad € 3.399,00 per spese e per il presente grado in complessivi 13.077,50 per compensi ed € 2.529,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3. condanna l' a rifondere a , , Parte_1 Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. le spese di lite che Persona_1 liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 29.193,00 per compensi oltre ad €
3.399,00 per spese e per il presente grado in complessivi 13.077,5 per compensi ed € 2.529,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
4. condanna l' a tenere indenne , , Parte_1 Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. di quanto essi dovranno Persona_1 pagare a seguito di eventuale regresso spiegato dalla OM spa nei loro confronti;
5. condanna l' a tenere indenne , , Parte_1 Controparte_4 CP_2
NI ES e NI LU, quali eredi del Dott. di quanto essi dovranno Persona_1 pagare a titolo spese di lite limitatamente ai valori minimi e con esclusione della franchigia.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN PE