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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2983/2020 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2983/2020
Oggi 10.02.2025, chiamata alle ore 9.10, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per con l'Avv Parte_1 Pt_1 per , Controparte_1
l'Av I Procuratori procedono alla discussione orale. L'Avv si riporta ai propri atti ed alle conclusioni già rassegnate e insiste per la Pt_1 liquid l residuo danno, in punto di lucro cessante come confermato dal CTU e dal teste escusso all'udienza del 5.06.2022. L'Avv Fedi contesta e si oppone alle richieste di parte avversa, si riporta alle difese in atti, in particolare alle note conclusive, ribadisce che non è stata raggiunta e offerta da controparte la prova del nesso causale, né l'obiettiva pericolosità del tondino, né risultano provate, ed anzi smentite dalla CTU le ulteriori voci di danno richieste. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, alle h 15.35 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2983/2020 promossa da: con gli Avv.ti Lorenzo Madii e Francesca Gabbrielli;
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_2
, con gli Avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito;
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Preso atto della discussione e sentite le conclusioni delle parti costituite all'Udienza del
17.12.2024, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra quale proprietaria della Parte_1 cavalla AM, conveniva in giudizio il Controparte_1 senza scopo di lucro (di seguito indicato come “ ”), per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
per le lesioni, patrimoniali e non, subite dalla SI.ra Controparte_1 Parte_1 nonché dalla propria cavalla LL a causa del fatto di cui in premessa e per l'effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di €50.000,00.= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. In particolare, parte attrice deduceva: 1) che in data 20.03.2018, si recava presso il maneggio gestito dal , sito in Controparte_1
Prato e che, alle ore 10:20, introduceva la cavalla di sua proprietà, di nome AM, all'interno del
“tondino” - struttura dedicata all'allenamento equestre - per far riscaldare l'animale prima dell'attività quotidiana;
2) che, dopo pochi giri all'interno di tale struttura, la cavalla “scivolava rovinosamente con la zampa posteriore destra in una fessura tra il banco di sabbia e la staccionata interna alla struttura, non visibile e non messa in sicurezza”; 3) che, a seguito della caduta, la cavalla riportava il distacco dello zoccolo destro, che rendeva necessario il ricorso alle cure veterinarie, per le quali l'attrice sopportava l'esborso di €10.964,60; 4) che, sempre in conseguenza dell'incidente, la cavalla subiva una svalutazione rispetto al valore ante sinistro di €
40.000,00; 5) che, con raccomandata del 3.04.2018, ricevuta dal , Controparte_1 nonché con PEC alla proprietà e alla F.I.S.E., l'attrice aveva inviato richiesta per il Controparte_3 risarcimento dei danni patiti dalla cavalla AM;
6) che la SI.ra invitava il centro ippico Pt_1 convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere riscontro;
7) che la responsabilità dell'evento è unicamente imputabile al , quale Controparte_1 custode responsabile della manutenzione del tondino in questione, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 8) che il fatto sarebbe, inoltre, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., atteso che il centro ippico convenuto non aveva provveduto all'eliminazione o alla segnalazione del dissesto ma, anzi, invitava gli iscritti ad utilizzare obbligatoriamente il “tondino”, anziché altra struttura all'interno del maneggio stesso.
Il Centro Ippico il Magnifico si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza di quanto dedotto dall'attrice, sia in ordine al nesso causale tra l'evento dedotto ed i danni lamentati, sia in ordine alla quantificazione dei danni stessi. In particolare, parte convenuta deduceva l'impraticabilità del terreno all'interno del “tondino” al momento del sinistro, a causa della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti. Pertanto, la caduta dell'equino si sarebbe verificata per esclusiva colpa dell'attrice, la quale allenava la cavalla nonostante fosse evidente che il terreno quel giorno non fosse idoneo all'esercitazione, costituendo tale condotta imprudente caso fortuito che interrompe il nesso causale tra evento dannoso e res custodita. A prova di quanto dedotto, parte convenuta esponeva come, in sede di procedimento disciplinare, avanti il Tribunale Federale
FISE, il veniva assolto, in quanto l'evento occorso alla cavalla non Controparte_1 sarebbe stato imputabile allo stato dei luoghi. In via subordinata, Controparte_1 contestava la domanda attorea anche in punto di quantum debeatur, deducendo: 1) che la pagina 3 di 8 condotta colposa della SI.ra rileverebbe, quanto meno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 Pt_1
c.c.; 2) l'eccessivo valore economico ante sinistro della prospettato in citazione. Parte_2
Sulla base di tali argomentazioni, parte convenuta concludeva: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda proposta dall'attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. IN VIA SUBORDINATA Accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA
e spese generali”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e CTU estimativa dei danni subiti dalla cavalla. La SI.ra Parte_3 quale legale rappresentante del , non si presentava all'interrogatorio Controparte_1 formale dedotto da parte attrice.
A seguito di apposita istanza formulata da parte attrice, con ordinanza anticipatoria ex art. 186- quater emessa il 29.05.2024, questo Giudice condannava il a pagare Controparte_1 alla sig.ra la somma di € 38.464,60, oltre interessi e spese del presente Parte_1 giudizio.
Parte convenuta, con ricorso ex art. 186-quater, co. 4, c.p.c., dichiarava di non rinunciare alla pronuncia della sentenza, sulle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza odierna le parti, precisate le conclusioni come a verbale del 17.12.2024, procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice, alla luce della documentazione acquisita e dell'istruttoria espletata, è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
L'art. 2051 c.c. dispone che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il fatto che provi il caso fortuito”. Si tratta di un'ipotesi specifica di responsabilità civile fondata sul rapporto di custodia, che trova limite nel solo caso fortuito, tra cui viene ricompreso il fatto dello stesso danneggiato, purché costituisca la causa esclusiva del danno. Per costante giurisprudenza, la responsabilità del custode è esclusa dal comportamento della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ. n. 26682/2023; Cass. civ. n. 21675/2023).
Ciò detto, nel caso di specie, in punto di an, il giudice ritiene di dover confermare le valutazioni pagina 4 di 8 esposte in motivazione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. Parte attrice ha fornito la prova del fatto costitutivo del proprio diritto al risarcimento del danno, avendo dimostrato che lo stato del
“tondino” all'interno del Centro ippico convenuto, dove la cavalla si stava allenando, è stato causa del danno alla cavalla. La ricostruzione del sinistro è confermata e dalle prove orali assunte e dalla mancata risposta all'interrogatorio formale di parte convenuta e dal video depositato in atti.
Nello specifico, il teste intervenuto nell'immediatezza del sinistro, afferma di Testimone_1 aver trovato la cavalla in piedi, con lo zoccolo staccato, fornendo quindi riscontro a quanto dedotto da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro, che si è verificato per aver incastrato la propria zampa tra la sabbia e la staccionata. Anche il video di cui alla chiavetta USB depositata in atti, fornisce evidenza di uno stato dei luoghi compatibile con la dinamica descritta.
Al contrario la parte convenuta non ha fornito adeguata prova in ordine alle circostanze prospettate nel proprio atto introduttivo. In particolare, il custode convenuto non ha fornito adeguata prova in ordine ad un caso fortuito in grado di interrompere il nesso causale proprio della responsabilità per cui è stata convenuta in giudizio, non ritenendosi che vi sia prova di una responsabilità dell'attrice tale da costituire il suddetto caso fortuito e nemmeno da rilevare ex art
1227 c.c., anche alla luce delle regole interne diramate via mail dalla parte convenuta, confermate nel corso dell'istruttoria, che prescrivevano l'uso del tondino e, soprattutto, nessuna particolare indicazione diramata nel giorno del sinistro, nonostante l'asserito stato del terreno.
Compatta sul punto, la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
“nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice deve applicare il principio della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile.
L'assenza di una causa certa non esonera il custode dalla responsabilità, qualora non sia stata fornita una prova idonea del caso fortuito” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 33128/2024); e secondo cui “ “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e
l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. Civ. n. 4035/2021). Inoltre, lo stesso custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, “è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” (Cass. civ. n. 13222/2016). Nel caso che ci occupa, il convenuto, qualora il terreno all'interno del “tondino” fosse stato realmente impraticabile,
pagina 5 di 8 avrebbe dovuto fornire adeguate avvertenze, contrarie alle vigenti prescrizioni interne circa l'utilizzo del tondino stesso. L'assenza di qualsiasi prescrizione contraria all'utilizzo del “tondino”
e l'accertato stato dei luoghi, dimostrano che il gestore del maneggio non ha approntato le opportune cautele per la sicurezza dei cavalli che vi svolgono le sessioni d'allenamento.
Dunque, alla luce degli elementi istruttori assunti nel giudizio, come sopra specificati, è verosimile che la cavalla si sia danneggiata come dedotto da parte attrice, mentre non risulta alcuna condotta negligente in capo a parte attrice, per aver fatto girare la cavalla nel tondino preposto.
In conclusione mette conto, altresì, evidenziare che gli esiti di cui al procedimento disciplinare dedotto da parte convenuta, che si è concluso con l'assoluzione del maneggio, qui convenuto, seppur da valutare unitamente a tutti gli altri elementi di prova, non ha certo la portata giuridica di prevalere di per sè sulle altre risultanze probatorie assunte nel presente giudizio civile, in cui devono, peraltro, essere applicate le norme proprie della responsabilità civile del custode ex art
2051 cc..
Liquidazione danni:
La CTU estimativa espletata in Giudizio, cui si ritiene di aderire in quanto esaustiva e condivisibile stante gli accertamenti svolti ed le conclusioni come argomentate, rileva che: “Il
C.T.U. per la determina del valore dei danni subiti nel sinistro dalla cavalla ritiene si debbano considerare e poi sommarsi i valori determinati per le seguenti voci: a) L'ammontare dei costi sanitari eccedenti l'ordinario (spese veterinarie richieste dallo specifico caso, quelle di mascalcia correttiva, quelle sostenute per i farmaci del caso ecc.) che, appunto, lo specifico caso ha imposto e quelli che ancora imporrà nei cinque ipotetici anni residui di vita stimati dal C.T.U. a partire dalla data del 17/10/2023, data della visita della cavalla in questione. In merito alle spese sanitarie sostenute nello specifico caso, queste sono documentate in atti e sono ritenute congrue nel loro ammontare a 10.964,60 euro dal C.T.U. In merito invece alle spese sanitarie straordinarie ancora da sostenere in ragione degli anni di vita residui stimati, il C.T.U. ritiene che la cifra ancora da sostenersi approssimativamente debba attestarsi a 2.500,00 euro. Tale cifra è stata stimata dal
C.T.U. sulla base dei costi effettivamente documentati in atti per le spese veterinarie e di mascalcia straordinarie sostenute e documentate per il caso specifico, considerando le attuali condizioni di salute della cavalla (coliche addominali, gravi difficoltà di deambulazione ecc.) rilevate e documentate fotograficamente (Allegato 3). b) Il lucro cessante stimato quale utile ricavabile dai futuri premi ancora ipoteticamente da vincere, calcolato sulla base dell'utile ricavato dai premi già
pagina 6 di 8 vinti prima del sinistro. Per la cavalla in questione tale valore è pari a zero. c) Il lucro cessante stimato quale utile ricavabile dalla vendita di futuri puledri, calcolato sulla base degli utili effettivamente conseguiti dalla vendita dei puledri prodotti prima del sinistro. Per la cavalla in questione tale valore è pari a zero. d) La differenza tra il valore di mercato stimato della cavalla prima e dopo il sinistro. In merito a tale voce il C.T.U. ritiene che la cavalla al momento del sinistro valesse 27.500,00 euro e che invece, attualmente il suo valore sia nullo. Per tutto quanto sopra esposto la risposta al quesito posto dall'Ill.mo SI. Giudice è che, a parere del C.T.U., il valore dei danni subiti nel sinistro per cui è causa dalla cavalla AM di proprietà di parte Attrice ammonti a
40.964,60 euro quale somma risultante dai costi sanitari straordinari sostenuti (10.964,60 euro), quelli ancora da sostenere stimati per i cinque anni di vita residua della cavalla (2.500,00 euro) e il valore di mercato della cavalla al momento del sinistro(27.500,00 €). Tale importo non tiene conto dei costi di mantenimento ordinario sostenuti e ancora da sostenere per la cavalla in questione.”.
Orbene, alla luce della richiamata CTU si ritiene di confermare la portata dell'ordinanza ex art
186 quater cpc, emessa nel presente giudizio in data 29.05.2024, ritenendo dovuti i danni ivi liquidati in quanto conseguenza dell'evento per cui è causa, così come i danni pari alla somma complessiva di €2500,00 per le spese veterinarie future, come indicate, con ragionamento condivisibile e puntuale dal CTU in quanto connesse alle difficoltà di deambulazione della cavalla ed alle conseguenze di ciò sul suo stato di salute (coliche addominali) e, dunque, risultando conseguenze dannose del sinistro ai sensi dell'art 1223 cc.. Al contrario, non si ritiene di poter liquidare gli altri danni su cui insiste parte attrice alla luce di quanto espressamente accertato dal
CTU ai punti b) e c) della relazione sopra richiamati, ove detti danni sono stati espressamente esclusi.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta, così come le spese di CTU e CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità del Controparte_2
CO DI LU nella causazione dei danni subiti dalla SI.ra
[...] quale proprietaria della cavalla “AM”, conferma l'ordinanza ex art Parte_1
186 quater cpc emessa nel presente giudizio in data 29.05.2024 e la condanna ivi prevista a carico di parte convenuta;
condanna parte convenuta a pagare, a titolo di risarcimento pagina 7 di 8 dei danni patrimoniali l'ulteriore somma di €2500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dovuto al saldo;
- ferma e confermata la condanna alle spese di cui all'ordinanza ex art 186 quater cpc emessa nel presente giudizio in data 29.05.2024, condanna la convenuta al rimborso delle ulteriori spese processuali di parte attrice, liquidate in €1700,00 di competenze, oltre 15
% per rimborso spese generali, IVA e CAP di legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. sostenute da parte attrice;
Prato, 10.02.2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.35 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2983/2020
Oggi 10.02.2025, chiamata alle ore 9.10, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per con l'Avv Parte_1 Pt_1 per , Controparte_1
l'Av I Procuratori procedono alla discussione orale. L'Avv si riporta ai propri atti ed alle conclusioni già rassegnate e insiste per la Pt_1 liquid l residuo danno, in punto di lucro cessante come confermato dal CTU e dal teste escusso all'udienza del 5.06.2022. L'Avv Fedi contesta e si oppone alle richieste di parte avversa, si riporta alle difese in atti, in particolare alle note conclusive, ribadisce che non è stata raggiunta e offerta da controparte la prova del nesso causale, né l'obiettiva pericolosità del tondino, né risultano provate, ed anzi smentite dalla CTU le ulteriori voci di danno richieste. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, alle h 15.35 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2983/2020 promossa da: con gli Avv.ti Lorenzo Madii e Francesca Gabbrielli;
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_2
, con gli Avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito;
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Preso atto della discussione e sentite le conclusioni delle parti costituite all'Udienza del
17.12.2024, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra quale proprietaria della Parte_1 cavalla AM, conveniva in giudizio il Controparte_1 senza scopo di lucro (di seguito indicato come “ ”), per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
per le lesioni, patrimoniali e non, subite dalla SI.ra Controparte_1 Parte_1 nonché dalla propria cavalla LL a causa del fatto di cui in premessa e per l'effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di €50.000,00.= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. In particolare, parte attrice deduceva: 1) che in data 20.03.2018, si recava presso il maneggio gestito dal , sito in Controparte_1
Prato e che, alle ore 10:20, introduceva la cavalla di sua proprietà, di nome AM, all'interno del
“tondino” - struttura dedicata all'allenamento equestre - per far riscaldare l'animale prima dell'attività quotidiana;
2) che, dopo pochi giri all'interno di tale struttura, la cavalla “scivolava rovinosamente con la zampa posteriore destra in una fessura tra il banco di sabbia e la staccionata interna alla struttura, non visibile e non messa in sicurezza”; 3) che, a seguito della caduta, la cavalla riportava il distacco dello zoccolo destro, che rendeva necessario il ricorso alle cure veterinarie, per le quali l'attrice sopportava l'esborso di €10.964,60; 4) che, sempre in conseguenza dell'incidente, la cavalla subiva una svalutazione rispetto al valore ante sinistro di €
40.000,00; 5) che, con raccomandata del 3.04.2018, ricevuta dal , Controparte_1 nonché con PEC alla proprietà e alla F.I.S.E., l'attrice aveva inviato richiesta per il Controparte_3 risarcimento dei danni patiti dalla cavalla AM;
6) che la SI.ra invitava il centro ippico Pt_1 convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere riscontro;
7) che la responsabilità dell'evento è unicamente imputabile al , quale Controparte_1 custode responsabile della manutenzione del tondino in questione, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 8) che il fatto sarebbe, inoltre, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., atteso che il centro ippico convenuto non aveva provveduto all'eliminazione o alla segnalazione del dissesto ma, anzi, invitava gli iscritti ad utilizzare obbligatoriamente il “tondino”, anziché altra struttura all'interno del maneggio stesso.
Il Centro Ippico il Magnifico si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza di quanto dedotto dall'attrice, sia in ordine al nesso causale tra l'evento dedotto ed i danni lamentati, sia in ordine alla quantificazione dei danni stessi. In particolare, parte convenuta deduceva l'impraticabilità del terreno all'interno del “tondino” al momento del sinistro, a causa della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti. Pertanto, la caduta dell'equino si sarebbe verificata per esclusiva colpa dell'attrice, la quale allenava la cavalla nonostante fosse evidente che il terreno quel giorno non fosse idoneo all'esercitazione, costituendo tale condotta imprudente caso fortuito che interrompe il nesso causale tra evento dannoso e res custodita. A prova di quanto dedotto, parte convenuta esponeva come, in sede di procedimento disciplinare, avanti il Tribunale Federale
FISE, il veniva assolto, in quanto l'evento occorso alla cavalla non Controparte_1 sarebbe stato imputabile allo stato dei luoghi. In via subordinata, Controparte_1 contestava la domanda attorea anche in punto di quantum debeatur, deducendo: 1) che la pagina 3 di 8 condotta colposa della SI.ra rileverebbe, quanto meno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 Pt_1
c.c.; 2) l'eccessivo valore economico ante sinistro della prospettato in citazione. Parte_2
Sulla base di tali argomentazioni, parte convenuta concludeva: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda proposta dall'attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. IN VIA SUBORDINATA Accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA
e spese generali”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e CTU estimativa dei danni subiti dalla cavalla. La SI.ra Parte_3 quale legale rappresentante del , non si presentava all'interrogatorio Controparte_1 formale dedotto da parte attrice.
A seguito di apposita istanza formulata da parte attrice, con ordinanza anticipatoria ex art. 186- quater emessa il 29.05.2024, questo Giudice condannava il a pagare Controparte_1 alla sig.ra la somma di € 38.464,60, oltre interessi e spese del presente Parte_1 giudizio.
Parte convenuta, con ricorso ex art. 186-quater, co. 4, c.p.c., dichiarava di non rinunciare alla pronuncia della sentenza, sulle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza odierna le parti, precisate le conclusioni come a verbale del 17.12.2024, procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice, alla luce della documentazione acquisita e dell'istruttoria espletata, è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
L'art. 2051 c.c. dispone che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il fatto che provi il caso fortuito”. Si tratta di un'ipotesi specifica di responsabilità civile fondata sul rapporto di custodia, che trova limite nel solo caso fortuito, tra cui viene ricompreso il fatto dello stesso danneggiato, purché costituisca la causa esclusiva del danno. Per costante giurisprudenza, la responsabilità del custode è esclusa dal comportamento della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ. n. 26682/2023; Cass. civ. n. 21675/2023).
Ciò detto, nel caso di specie, in punto di an, il giudice ritiene di dover confermare le valutazioni pagina 4 di 8 esposte in motivazione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. Parte attrice ha fornito la prova del fatto costitutivo del proprio diritto al risarcimento del danno, avendo dimostrato che lo stato del
“tondino” all'interno del Centro ippico convenuto, dove la cavalla si stava allenando, è stato causa del danno alla cavalla. La ricostruzione del sinistro è confermata e dalle prove orali assunte e dalla mancata risposta all'interrogatorio formale di parte convenuta e dal video depositato in atti.
Nello specifico, il teste intervenuto nell'immediatezza del sinistro, afferma di Testimone_1 aver trovato la cavalla in piedi, con lo zoccolo staccato, fornendo quindi riscontro a quanto dedotto da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro, che si è verificato per aver incastrato la propria zampa tra la sabbia e la staccionata. Anche il video di cui alla chiavetta USB depositata in atti, fornisce evidenza di uno stato dei luoghi compatibile con la dinamica descritta.
Al contrario la parte convenuta non ha fornito adeguata prova in ordine alle circostanze prospettate nel proprio atto introduttivo. In particolare, il custode convenuto non ha fornito adeguata prova in ordine ad un caso fortuito in grado di interrompere il nesso causale proprio della responsabilità per cui è stata convenuta in giudizio, non ritenendosi che vi sia prova di una responsabilità dell'attrice tale da costituire il suddetto caso fortuito e nemmeno da rilevare ex art
1227 c.c., anche alla luce delle regole interne diramate via mail dalla parte convenuta, confermate nel corso dell'istruttoria, che prescrivevano l'uso del tondino e, soprattutto, nessuna particolare indicazione diramata nel giorno del sinistro, nonostante l'asserito stato del terreno.
Compatta sul punto, la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
“nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice deve applicare il principio della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile.
L'assenza di una causa certa non esonera il custode dalla responsabilità, qualora non sia stata fornita una prova idonea del caso fortuito” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 33128/2024); e secondo cui “ “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e
l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. Civ. n. 4035/2021). Inoltre, lo stesso custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, “è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” (Cass. civ. n. 13222/2016). Nel caso che ci occupa, il convenuto, qualora il terreno all'interno del “tondino” fosse stato realmente impraticabile,
pagina 5 di 8 avrebbe dovuto fornire adeguate avvertenze, contrarie alle vigenti prescrizioni interne circa l'utilizzo del tondino stesso. L'assenza di qualsiasi prescrizione contraria all'utilizzo del “tondino”
e l'accertato stato dei luoghi, dimostrano che il gestore del maneggio non ha approntato le opportune cautele per la sicurezza dei cavalli che vi svolgono le sessioni d'allenamento.
Dunque, alla luce degli elementi istruttori assunti nel giudizio, come sopra specificati, è verosimile che la cavalla si sia danneggiata come dedotto da parte attrice, mentre non risulta alcuna condotta negligente in capo a parte attrice, per aver fatto girare la cavalla nel tondino preposto.
In conclusione mette conto, altresì, evidenziare che gli esiti di cui al procedimento disciplinare dedotto da parte convenuta, che si è concluso con l'assoluzione del maneggio, qui convenuto, seppur da valutare unitamente a tutti gli altri elementi di prova, non ha certo la portata giuridica di prevalere di per sè sulle altre risultanze probatorie assunte nel presente giudizio civile, in cui devono, peraltro, essere applicate le norme proprie della responsabilità civile del custode ex art
2051 cc..
Liquidazione danni:
La CTU estimativa espletata in Giudizio, cui si ritiene di aderire in quanto esaustiva e condivisibile stante gli accertamenti svolti ed le conclusioni come argomentate, rileva che: “Il
C.T.U. per la determina del valore dei danni subiti nel sinistro dalla cavalla ritiene si debbano considerare e poi sommarsi i valori determinati per le seguenti voci: a) L'ammontare dei costi sanitari eccedenti l'ordinario (spese veterinarie richieste dallo specifico caso, quelle di mascalcia correttiva, quelle sostenute per i farmaci del caso ecc.) che, appunto, lo specifico caso ha imposto e quelli che ancora imporrà nei cinque ipotetici anni residui di vita stimati dal C.T.U. a partire dalla data del 17/10/2023, data della visita della cavalla in questione. In merito alle spese sanitarie sostenute nello specifico caso, queste sono documentate in atti e sono ritenute congrue nel loro ammontare a 10.964,60 euro dal C.T.U. In merito invece alle spese sanitarie straordinarie ancora da sostenere in ragione degli anni di vita residui stimati, il C.T.U. ritiene che la cifra ancora da sostenersi approssimativamente debba attestarsi a 2.500,00 euro. Tale cifra è stata stimata dal
C.T.U. sulla base dei costi effettivamente documentati in atti per le spese veterinarie e di mascalcia straordinarie sostenute e documentate per il caso specifico, considerando le attuali condizioni di salute della cavalla (coliche addominali, gravi difficoltà di deambulazione ecc.) rilevate e documentate fotograficamente (Allegato 3). b) Il lucro cessante stimato quale utile ricavabile dai futuri premi ancora ipoteticamente da vincere, calcolato sulla base dell'utile ricavato dai premi già
pagina 6 di 8 vinti prima del sinistro. Per la cavalla in questione tale valore è pari a zero. c) Il lucro cessante stimato quale utile ricavabile dalla vendita di futuri puledri, calcolato sulla base degli utili effettivamente conseguiti dalla vendita dei puledri prodotti prima del sinistro. Per la cavalla in questione tale valore è pari a zero. d) La differenza tra il valore di mercato stimato della cavalla prima e dopo il sinistro. In merito a tale voce il C.T.U. ritiene che la cavalla al momento del sinistro valesse 27.500,00 euro e che invece, attualmente il suo valore sia nullo. Per tutto quanto sopra esposto la risposta al quesito posto dall'Ill.mo SI. Giudice è che, a parere del C.T.U., il valore dei danni subiti nel sinistro per cui è causa dalla cavalla AM di proprietà di parte Attrice ammonti a
40.964,60 euro quale somma risultante dai costi sanitari straordinari sostenuti (10.964,60 euro), quelli ancora da sostenere stimati per i cinque anni di vita residua della cavalla (2.500,00 euro) e il valore di mercato della cavalla al momento del sinistro(27.500,00 €). Tale importo non tiene conto dei costi di mantenimento ordinario sostenuti e ancora da sostenere per la cavalla in questione.”.
Orbene, alla luce della richiamata CTU si ritiene di confermare la portata dell'ordinanza ex art
186 quater cpc, emessa nel presente giudizio in data 29.05.2024, ritenendo dovuti i danni ivi liquidati in quanto conseguenza dell'evento per cui è causa, così come i danni pari alla somma complessiva di €2500,00 per le spese veterinarie future, come indicate, con ragionamento condivisibile e puntuale dal CTU in quanto connesse alle difficoltà di deambulazione della cavalla ed alle conseguenze di ciò sul suo stato di salute (coliche addominali) e, dunque, risultando conseguenze dannose del sinistro ai sensi dell'art 1223 cc.. Al contrario, non si ritiene di poter liquidare gli altri danni su cui insiste parte attrice alla luce di quanto espressamente accertato dal
CTU ai punti b) e c) della relazione sopra richiamati, ove detti danni sono stati espressamente esclusi.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta, così come le spese di CTU e CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità del Controparte_2
CO DI LU nella causazione dei danni subiti dalla SI.ra
[...] quale proprietaria della cavalla “AM”, conferma l'ordinanza ex art Parte_1
186 quater cpc emessa nel presente giudizio in data 29.05.2024 e la condanna ivi prevista a carico di parte convenuta;
condanna parte convenuta a pagare, a titolo di risarcimento pagina 7 di 8 dei danni patrimoniali l'ulteriore somma di €2500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dovuto al saldo;
- ferma e confermata la condanna alle spese di cui all'ordinanza ex art 186 quater cpc emessa nel presente giudizio in data 29.05.2024, condanna la convenuta al rimborso delle ulteriori spese processuali di parte attrice, liquidate in €1700,00 di competenze, oltre 15
% per rimborso spese generali, IVA e CAP di legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. sostenute da parte attrice;
Prato, 10.02.2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.35 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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