Ordinanza presidenziale 18 aprile 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AU RL, MO CH, rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
AN EG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- dell’avviso dell’USR per l’Emilia-Romagna, del 9.8.2024, inerente alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali. Scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado nella parte in cui esclude, per la classe di concorso AD24, gli idonei della graduatoria approvata a seguito del concorso straordinario bandito con DD 510/2020;
- dell’avviso dell’USR per l’Emilia-Romagna, del 14.8.2024, operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di i e ii grado esiti prima fase (scelta provincia) e apertura seconda fase (scelta sede) anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- dell’avviso dell’USR Emilia-Romagna del 20.8.2024, inerente alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di i e ii grado. esiti assegnazione sedi anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- del provvedimento dell’USR Emilia-Romagna del 18.10.2024 mediante il quale veniva disposto che “Il contingente assunzionale residuo del contingente totale assegnato all’Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e con riferimento all’a.s. 2024/25, sui posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con riguardo esclusivamente alle graduatorie di merito di cui ai DD.DD. n. 498 e n. 499 del 2020”, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti lesivi con cui gli USR hanno ripartito il contingente escludendo gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con DD n.510 del 23 aprile 2020 ed eventualmente i contratti medio tempore stipulati con i vincitori e/o gli idonei di graduatorie diverse da quella su menzionata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot.0061161 del 29.4.2024 del M.I.M. -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione per la formazione del personale scolastico – Uff. III- e avente ad oggetto “indicazioni operative per reclutamento a tempo indeterminato 2024/2025 – graduatorie di merito residue concorsi indetti con i decreti dipartimentali n. 498,499, 520 del 2020;
- in ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alle procedure di immissione in ruolo, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti;
- nonché di tutti gli atti già impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. OL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in esame integrato da motivi aggiunti, le odierne ricorrenti hanno impugnato (in riassunzione in seguito all’ordinanza del Consiglio di Stato dichiarativa dell’incompetenza del T.a.r. Lazio) i provvedimenti in epigrafe specificati, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria e documentazione eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame ;
- in prossimità della trattazione nel merito il difensore di parte ricorrente, con nota depositata agli atti, ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente richiesta di dichiarazione dell’improcedibilità del gravame e compensazione delle spese di lite;
- le amministrazioni intimate nulla hanno eccepito in merito alla suindicata istanza;
- all’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato, pertanto, che conformemente all’istanza proveniente da parte ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett c) c. p. a.;
L’esito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
OL AM, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AM | UG Di ED |
IL SEGRETARIO