Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2840/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
5876/2023)
TRA
n. a POMPEI (NA) il 23/11/1957 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANO MONICA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
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di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La parte resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5876/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DELL'OPPOSIZIONE
In via preliminare, risulta fondamentale la corretta ricostruzione sia del quadro normativo di riferimento sia delle diverse fasi procedimentali del caso in esame.
In base all'art. 445bis co. 4 - 6 c.p.c. “[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
2 [VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La disposizione in esame, infatti, delinea la scansione procedimentale delle diverse fasi del procedimento per A.T.P. successive al conferimento dell'incarico peritale in quanto il giudice, dopo il deposito della relazione peritale, deve fissare il termine perentorio entro il quale le parti possono formulare il proprio dissenso ed, in assenza di contestazioni, procede all'omologa del requisito sanitario ovvero, in caso di mancato accordo, la parte che ha espresso dissenso deve depositare il ricorso di opposizione per A.T.P. entro il termine perentorio di 30 gg decorrenti dal deposito dell'atto di dissenso.
La natura inoppugnabile ed immodificabile del decreto di omologa, quindi, costituisce logico corollario della intangibilità dell'accertamento peritale in ragione della mancata presentazione di contestazioni da parte delle parti entro il termine perentorio fissato dal giudicante.
In altre parole, presupposto fondamentale per l'emissione del decreto di omologa è rappresentato dall'acquiescenza, consapevole, volontaria e qualificata, delle parti alle risultanze peritali. Il dissenso, infatti, acquista rilevanza solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui sia manifestato nell'arco di tempo compreso tra la data di comunicazione del decreto ex art. 445bis co. 4 c.p.c. ed il termine indicato in tale decreto e sia, poi, seguito dal deposito del ricorso di opposizione entro i successivi 30 gg.
Tali considerazioni sono condivise dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 9876/2019) secondo cui “29. In assenza di contestazioni, viene emesso il decreto di omologa, espressamente definito non impugnabile giacchè il rimedio concesso a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del consulente tecnico officiato nel giudizio sommario si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia prima
3 dell'omologa e nel termine fissato dal giudice per contestare la consulenza tecnica. 30.In assenza di contestazioni si chiude definitivamente la fase dell'accertamento sanitario;
le conclusioni del consulente tecnico sono intangibili, il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire un rimedio impugnatorio avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era consentito farlo, non ha contestato la possibilità di ratificare le conclusioni del consulente tecnico su cui la medesima omologa si fonda (v., fra le altre, Cass. n.
12332 del 2015). 31.Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione come sopra delineati;
in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il decreto è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..
32.Se invece una delle parti contesti la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre il procedimento di cognizione, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso contenente, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi di contestazione. 33.La contestazione alle risultanze della consulenza tecnica è dunque delineata, nel richiamato art. 445-bis, come fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi distinte: la prima, con la dichiarazione di dissenso, la seconda, con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6, che non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte (sul termine per il deposito della dichiarazione di dissenso v. Cass. n. 24408 del 2018). 34. Dunque, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio
è tenuta, a pena d'inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la
4 presentazione della dichiarazione di dissenso prevista dal comma 4 sebbene direttamente con il ricorso introduttivo del giudizio, previsto dal comma 6, poichè in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al comma 4, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (v. Cass. n.
12332 del 2015 cit.). 35.I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. 3,24,38 e 111 Cost., sono stati dichiarati infondati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 243 del
2014. 36.In particolare, in riferimento alla previsione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, la Consulta ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (a tal fine richiamando Corte Cost. nn. 305 del 2001 e 855 del 1988). 37.Il Giudice delle leggi ha, inoltre, aggiunto che "la prefissione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l'art. 24 Cost., purchè i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni" (Corte Cost. n. 106 del
1973) "e che la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio" (così Corte Cost. n. 243 del 2014, cit.)”.
Nel caso in esame, come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico del procedimento per A.T.P. recante R.G. 5876/2023, il decreto per la formulazione del dissenso è stato depositato in data 19.1.2024 e comunicato alle parti nella medesima data.
L'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in data 29.1.2024
e, quindi, deve ritenersi tempestivo in quanto depositato entro il termine fissato dal giudicante mentre il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 4.3.2024, come emerge dalla consultazione del fascicolo
5 telematico, e, quindi, oltre il termine di 30 gg dalla formulazione del dissenso e, quindi, senza il rispetto della rigida scansione temporale fissata dalla norma in commento.
In base all'art. 155 c.p.c., infatti, nel computo dei termini a giorni si considera il dies ad quem ma non il dies a quo e non si osserva il calendario comune in quanto il computo non è a mesi. Allo stesso modo non si applica la proroga di cui all'art. 155 co. 4 c.p.c. in quanto il
29.2.2024 non era festivo.
Sulla base di tale ricostruzione di fatto emerge come il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stato proposto oltre il termine indicato dall'art. 445bis co. 5 c.p.c. e, quindi, al di fuori della scansione procedimentale e della relativa finestra temporale prevista dalla legge.
Non è possibile, inoltre, valorizzare la scansione del messaggio di posta elettronica certificata del 28.2.2024 allegato da parte ricorrente alle note di trattazione scritta in quanto non è possibile verificarne il contenuto, in quanto non è stato depositato il file in formato .eml, e parte ricorrente non allega né deposita quale sia stato l'esito di tale deposito con eventuale accettazione da parte della cancelleria della relativa busta. Parte ricorrente, infine, non formula neppure istanza di remissione in termini al fine di evidenziare la scusabilità dell'errore relativo alla tardività del deposito del ricorso del presente procedimento.
Per tali ragioni, l'inammissibilità dell'opposizione determina l'assorbimento anche della richiesta di acquisizione documentale formulata nelle note di trattazione scritta.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
A questo punto, inoltre, si impone altresì la necessità di omologare l'insussistenza del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente in quanto il giudice dell'opposizione
è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso
6 dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro
7 giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che la Sig.ra non ha il requisito sanitario utile per Parte_1 il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 19/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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