Sentenza 27 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2025REG.PROV.COLL.
N. 05165/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5165 del 2021, proposto da IE BI, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Cappelli, con domicilio eletto presso lo studio del dottor Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Chiara Canuti, Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III, 27 novembre 2020, n. 1555, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di condono chiesto in relazione a opere eseguite nell’immobile di proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Il dante causa dell’appellante, proprietario di un fabbricato destinato a magazzino-annesso agricolo, il 22 novembre 2001 ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione in civile abitazione e per altre opere realizzate (tra cui l’apposizione di due infissi in vetro a chiusura del vano centrale dell’immobile e la costruzione di un servizio igienico).
2.2. Con provvedimento n. 165 del 15 aprile 2003 il Comune ha autorizzato la c.d. “sanatoria giurisprudenziale”.
2.3. Con istanza del 25 marzo 2003 l’appellante ha chiesto il riesame del provvedimento, sostenendo che le opere avessero la “doppia conformità” e che quindi dovesse essere rilasciata una sanatoria piena.
2.4. Con provvedimento prot. n. 20833/01/1290/01 del 9 giugno 2003 il Comune ha respinto l’istanza sostenendo che il manufatto risultasse in contrasto con la normativa vigente al momento dell’esecuzione delle opere.
2.5. L’interessato ha impugnato il diniego con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2.6. A seguito dell’entrata in vigore della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, di attuazione dei principi contenuti nell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, con istanza del 9 dicembre 2004 il proprietario ha chiesto nuovamente il condono per il cambio di destinazione a civile abitazione.
2.7. Con provvedimento n. 53/2009 del 15 settembre 2009, prot. 47885, il Comune di Firenze ha respinto la domanda, ritenendo che l’intervento fosse in contrasto con la normativa urbanistica in quanto « ha comportato, oltre al cambio di destinazione dichiarato, anche un incremento della superficie utile lorda (SUL) dell’edificio, concretizzatasi, quest’ultima, mediante la chiusura di una preesistente loggia con infissi in metallo e vetro, con modifica, pertanto, anche dell’aspetto esteriore del fabbricato », in contrasto con l’art. 20 delle N.t.a., e che i lavori oggetto dell’istanza fossero almeno in parte successivi al termine del 31 marzo 2003, indicato nella normativa, perché « le opere oggetto dell’istanza di condono sono state rimosse tra l’ottobre e il dicembre 2002 e solo successivamente al rilascio della sanatoria giurisprudenziale (15/04/2003) veniva commesso un nuovo abuso per variare la destinazione d’uso di magazzino urbano (già legittimata dalla stessa sanatoria giurisprudenziale) in quella di civile abitazione ».
3. L’interessato ha impugnato il diniego dinanzi al T.a.r. della Toscana.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, essendo deceduto il ricorrente, si è costituito l’erede, odierno appellante, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
5. Con sentenza 27 novembre 2020, n. 1555, il Tribunale ha respinto il ricorso, nonché condannato il privato al pagamento delle spese di lite, affermando che « il ricorrente contesta l’assunto del comune in punto di aumento di SUL ma nulla dice a proposito della modificazione dei prospetti che nella specie appare pacifica posto che è stata posta in essere una chiusura tramite vetrate del vano aperto sul lato sud dell’edificio. Tale elemento della motivazione è quindi sufficiente a respingere il ricorso essendo esso autosufficiente rispetto ai restanti profili su cui il diniego si basa ».
6. Il proprietario ha proposto appello contro la decisione.
6.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Firenze, chiedendo il rigetto del gravame.
6.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
6.3. All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello si fonda su tre motivi.
7.1. Con il primo si deduce: « Difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione su di un punto essenziale della controversia. Errore nella valutazione dei fatti di causa e nell’interpretazione del provvedimento impugnato. Violazione dell’art. 48 del Regolamento urbanistico del Comune di Firenze e dell’art. 20 NTA del Piano Regolatore Generale vigente ratione temporis».
Secondo l’appellante, diversamente da quanto affermato dal T.a.r. il diniego non si fonderebbe su presunte modifiche dei prospetti, comunque insussistenti, dato che è stata installata una vetrata sulla parete di un vano già qualificabile come “chiuso”.
7.2. Con il secondo si deduce: « Difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione su di un punto essenziale della controversia. Errore nella valutazione dei fatti di causa. Violazione dell’art. 48 del Regolamento urbanistico del Comune di Firenze e dell’art. 20 NTA del Piano Regolatore Generale vigente ratione temporis».
In particolare, si ripropone la censura, non esaminata in primo grado, secondo cui non vi sarebbe stato alcun aumento di s.u.l., perché il locale doveva già considerarsi uno spazio chiuso; inoltre, non sarebbe vero nemmeno che le opere sono state terminate oltre il termine del 31 marzo 2003.
7.3. Con il terzo motivo l’appellante contesta la condanna al pagamento delle spese del primo grado, che sarebbe comunque ingiusta, potendo e dovendo queste essere compensate anche nell’ipotesi d’infondatezza del ricorso.
8. Il primo motivo è infondato, circostanza che esime dall’esaminare il secondo.
8.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, « mentre la sagoma attiene alla conformazione planivolumetrica della costruzione e al suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la sua facciata, “rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 902). Attengono cioè al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico-architettonica dell’edificio, realizzati sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti. La relativa modifica deve considerarsi quale intervento edilizio autonomo, riconducibile al genus della ristrutturazione edilizia, riscontrabile appunto in fattispecie quali l’apertura di nuove finestre, la chiusura di quelle preesistenti ovvero il loro spostamento in altre parti; l’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso; la trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre » (Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3164).
8.2. Nella specie, la chiusura del vano centrale dell’immobile mediante vetrata e infissi ha comportato una modifica dei prospetti che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, è stata invero dedotta nel provvedimento di diniego, il quale ha posto in luce la modifica esteriore del fabbricato e ne ha contestato il contrasto con l’art. 20 delle N.t.a., che appunto vieta modifiche esterne e ai prospetti per gli immobili del centro storico, qual è quello dell’appellante.
8.3. Trattandosi di un provvedimento “plurimotivato”, la circostanza che tra le ragioni addotte ve ne sia almeno una delle ragioni che resiste alle censure del ricorrente rende superfluo l’esame delle altre contestazioni, dovendosi comunque confermare la decisione sul piano sostanziale.
9. Quanto alle spese del giudizio di primo grado, il collegio intende ribadire il consolidato orientamento secondo cui la statuizione del T.a.r. sul punto costituisce espressione di un potere discrezionale, sindacabile in sede di appello solo nell’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso in cui la decisione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8218). Dato che non ricorre nessuna di queste fattispecie, anzi il giudice di prime cure ha fatto una condivisibile applicazione del criterio generale della soccombenza, il motivo non può trovare accoglimento.
10. L’appello merita quindi di essere respinto nel suo complesso.
11. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Comune di Firenze, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Firenze, delle spese di lite del grado, liquidate in 4.000 oltre oneri e accessori come per legge (spese forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO