Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 781 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , di di C.F._2 Parte_3
( , rappresentate e difese Persona_1 C.F._3
dall' giusta procura allegata al Parte_4 ricorso in appello, elettivamente o lo studio dell'Avv. Fabio Liparoti, sito in Cosenza, Via Cesare Gabriele appellante
E
, in persona del Presidente in carica l.r.p.t. Controparte_1
appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Differenze retributive e risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… all' Ill.ma Corte d'Appello adita, affinché in riforma della Sentenza n. 207/2023 oggi impugnata, voglia: - accertare e dichiarare che il sig. ha svolto mansioni superiori per il periodo che va dal Persona_1
.2020 di Capo Ufficio Stampa della Giunta della CP_1
; - accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato miss
[...] Pt_2
o che va da giugno 2019 e fino a feb 0; - accertare e dichiarare che la , in persona del suo governatore e l.r.p.t., ha posto in Controparte_1 essere la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 co. 5 D. lgs 165/2001, oltre che la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 co. 1 del D. lgs. 81/2015 (per come modificato dal D. lgs. 87/2018), integrando l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 comma 5 della L. 4 novembre 2010 n. 183, per come ampiamente chiarito ed argomentato nel corpo del presente atto;
- e per l'effetto
1
20.985, 55 comprensiva di oni ed accessori, nonché l'ulteriore somma pari ad € 27.547,26 a titolo di TFR maturato e non versato, oltre l'ulteriore cifra di € 63.627,12 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima proroga dei contratti a termine, per un totale di € 112.180,23 oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. – Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
<<
1. ha agito in giudizio nei confronti della , Persona_1 Controparte_1 al fin ichiarare che egli ha svolto, per il per 14.2.2020, mansioni superiori di Capo Ufficio Stampa, nonché missione per il periodo da giugno 2019 a febbraio 2020, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 20.985,55 per retribuzione ordinaria, missioni ed accessori, ed in
€ 27.547,26 a titolo di TFR maturato e non versato. Ha, altresì, chiesto la condanna della al risarcimento del danno di cui all'art. 32, Controparte_1 comma 5, l. n. 1 pari ad € 63.627,12, per l'illegittima proroga dei contratti a termine intercorsi tra le parti, in violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. 2. Ha esposto, in particolare, di essere stato nominato in data 27.1.2015 componente dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, con qualifica di Vice Capo Redattore e con funzioni di Vice Capo Ufficio Stampa;
di avere stipulato con la un contratto di collaborazione in data 19.2.2015, poi prorogato Controparte_1 ivi 2016, 2017, 2018, 2019 e parte del 2020; che, a seguito della revoca, in data 30.10.2017, delle funzioni di Capo Ufficio Stampa al dott.
[...]
, il ricorrente ha iniziato a svolgere, di fatto, le funzioni d Persona_2
Ufficio Stampa della Giunta Regionale, senza, tuttavia, percepire la corrispondente indennità e tutti gli accessori, come previsti dal CCNL giornalisti.
3. Nelle more del giudizio, in data 30.10.2021, è deceduto e si Persona_1 sono costituiti in prosecuzione gli eredi e Parte_1 Parte_2
, riportandosi alle ar l ià Parte_3 rso introduttivo del giudizio. 2 4. Si è costituita la CP_1
, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il
[...]
.
§3 Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
6. Il ricorso è infondato. Quanto alla domanda sulle differenze retributive, dirimente ai fini della risoluzione della controversia è la considerazione per la
2 quale il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (accordo collettivo privatistico, sulla cui base fonda le proprie pretese il ricorrente), non è applicabile ai rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato, qual è quello in rilievo nella presente fattispecie.
7. Nell'ambito del pubblico impiego, infatti, la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001).
8. La contrattazione collettiva, in particolare, disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001).
9. Il trattamento economico accessorio e fondamentale è definito integralmente dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), la quale, nell'ambito del pubblico impiego, è suddivisa in comparti di contrattazione (ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).
10. Per quanto concerne, nello specifico, la disciplina degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, l'art. 9, comma 5, l. n. 150/2000, prevede espressamente che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
11. Dal quadro delle disposizioni richiamate, emerge come la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, non possa essere rinvenuta nel , essendo quest'ultimo un Pt_5 contratto privatistico.
12. La non applicabilità del ai dipendenti degli uffici stampa della Pt_5 amministrazioni di cui all'art. 1, a 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenuta anche da recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello Reggio Calabria, sez. II, 17/11/2020, n. 479, la quale, in fattispecie analoga a quella odierna, nel dichiarare la nullità del rapporto di lavoro instaurato tra un giornalista e la
, per violazione del precetto di matrice costituzionale della Controparte_1 pubblico concorso ai fini della valida instaurazione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, ha altresì respinto le pretese economiche fatte valere dal lavoratore e fondate sull'applicazione del CNLG, affermando come
“osti all'accoglimento anche delle pretese economiche il disposto imperativo del testo unico del pubblico impiego che impone che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici debba trovare fonte nella contrattazione di comparto (con ciò precludendosi anche una tutela ex art.2116 cc per rapporto di lavoro di fatto). Dunque, poiché detti rapporti debbono essere disciplinati dai contratti di comparto, non può essere accordata un'indennità quale quella prevista dall'art.14 CNGL, che trae fonte da un contratto di diritto privato. Del pari nessun'altra pretesa economica che tragga fonte dal contratto privato può avere riconoscimento in sede giudiziaria”), è stata ribadita anche dalla Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale
3 delle disposizioni della l.r. Basilicata n. 7/2001 che prevedevano l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della e degli enti sub-regionali, ha affermato che “la posizione degli addetti agli CP_1 mpa regionali va esaminata alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni. Il d.lgs. n. 165 del 2001, come è noto, demanda la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla contrattazione collettiva, secondo le modalità dettate dall'art. 40. Con riferimento ai dipendenti pubblici che siano altresì giornalisti, rilevano l'art. 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000, che prevede che «[g]li uffici stampa sono costituti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti» e, il successivo comma 5, secondo cui «[n]egli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti». Tale disposizione prevede per le sole Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, agli addetti agli uffici stampa, del contratto collettivo riconosciuto dai singoli ordinamenti, fino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019. Da ultimo, va ricordato che la peculiare posizione degli addetti agli uffici stampa regionali trova oggi una regolamentazione nell'intervenuta normativa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha introdotto il comma 5-bis nella legge n. 150 del 2000, dove viene stabilito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni che, prima dei contratti collettivi pubblici relativi al 2016-2018, godevano del contratto nazionale di lavoro giornalistico più favorevole rispetto a quello stabilito dai citati contratti collettivi, può essere riconosciuto il mantenimento del più favorevole trattamento in godimento tramite assegno ad personam riassorbibile. Ora, tale norma, essendo contenuta nella legge di bilancio, decorre dal 1° gennaio 2020, con riferimento alla possibilità per le amministrazioni di valutare discrezionalmente il mantenimento dell'assegno ad personam. Si tratta di norma che deve intendersi riferita unicamente ai rapporti di lavoro dei singoli soggetti, ancorché la loro regolazione con il contratto di lavoro giornalistico abbia trovato fonte e ragione in normative regionali, che tale applicazione espressamente autorizzavano, mentre non potrebbe intendersi quale ratifica di tali leggi regionali anche al fine di autorizzazione della spesa da parte dell'ente locale. É, dunque, evidente che la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, come questa Corte ha avuto modo di affermare con le sentenze n. 10 e n. 81 del 2019, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale di due previsioni regionali analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, l'una della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'altra della , che CP_2
4 prevedevano l'applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa regionali, sul presupposto dell'illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva porre la disciplina del rapporto di lavoro pubblico. Ed invero, il contratto collettivo relativo al personale del comparto funzioni locali (negoziato dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto) ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, così da escludersi la legittimità di una legge regionale che prevede «l'applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall per la rappresentanza negoziale delle pubbliche CP_3 amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana», poiché lesiva della sfera di competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e delle leggi statali di disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego (sentenza n. 10 del 2019). 7.- La particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale, peraltro, non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva e la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, come già detto, è attualmente definita non già da un contratto negoziato dal sindacato dei giornalisti, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, non sottoscritto dalla
[...]
italiana. Non è stata neanche attuata la spe Controparte_4 contrattuale per specifiche professionalità, prevista dal comma 2 dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tuttavia, la mancata attuazione della disciplina statale non esclude che la legge reg. Basilicata n. 7 del 2001, la quale prevede che gli uffici stampa regionali operano come redazioni giornalistiche e che agli addetti si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e prevede, altresì, una specifica area di contrattazione tra gli organi regionali e l'Associazione della stampa di Basilicata, invada la competenza statale, con riferimento all'ordinamento civile. 8.- La suddetta invasione di competenza è funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la allocare risorse in difetto di CP_1 competenza legislativa. 9.- Quindi, la definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa. Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l'equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato”.
5 13. Alla luce di quanto esposto, in ragione della non applicabilità al rapporto di lavoro in esame del CNLG, non possono trovare accoglimento le pretese di parte ricorrente, fondate sul suddetto Contratto collettivo.
14. Quanto alla domanda risarcitoria, deve essere premesso che l'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
15. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, dopo avere richiamato il fondamento costituzionale della norma, hanno evidenziato, in estrema sintesi, che non è possibile far coincidere il danno con la mancata conversione, posto che il pregiudizio è risarcibile solo se ingiusto e tale non può ritenersi la conseguenza che sia prevista da una norma di legge, non sospettabile di illegittimità costituzionale o di non conformità al diritto dell'Unione.
16. Hanno aggiunto che a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che faccia valere in giudizio la pretesa risarcitoria, regolata dalla disciplina codicistica (art. 1223 c.c.), e la circostanza che effettivamente l'attore abbia difficoltà a provare il danno subito, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non incide sulla legittimità della normativa applicata, espressione del principio fissato dall'art. 97 Cost.. "Se però ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente...: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima...".
17. Hanno, pertanto, enunciato il principio di diritto secondo cui "nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".
6 18. Ciò posto, parte ricorrente fonda la responsabilità della ex Controparte_1 art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, su un duplice presupp ne dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001; b) l'abusiva reiterazione del termine apposto ai contratti intercorsi, in violazione delle previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. n. 81/2015.
19. La violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 è insussistente: detta disposizione stabilisce espressamente che “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
20. La norma in esame è stata introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del medesimo d.lgs., si applica a decorrere dal 1° luglio 2019.
21. Ne consegue che il divieto in questione non poteva operare con riferimento all'originario contratto di collaborazione intercorso tra le parti, stipulato in data 19.2.2015, ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore dello stesso, né può ritenersi applicabile ratione temporis alla proroga del contratto datata 23.12.2019, in quanto, appunto, si tratta di una mera proroga del contratto originario e non già della stipula di un nuovo contratto (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
22. Quanto alla violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, la Cassazione ha affermato che, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (Cassazione civile sez. lav., 08/05/2018, n.10951).
23. Condizioni necessarie perché possa essere invocato il risarcimento di cui all'art. 32 l. n. 183/2010 anche in ipotesi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono, dunque, il fatto che tali rapporti, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato;
e che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine.
24. Nel caso di specie, non è stata soddisfatta la prima condizione.
25. È dirimente, sul punto, l'accertamento della ricorrenza in concreto, nel caso di specie, dei requisiti fondamentali della subordinazione. La giurisprudenza ha individuato da tempo gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti. Questi elementi si compendiano nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n. 15631: "L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro
7 autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa"). Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n. 26758; Cass. sez. lav., 29/01/2015, n. 1692: "L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale"). Si manifesta poi con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n. 2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364; Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326). 26. I tratti qualificanti la subordinazione sono, dunque, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. sez. lav. 09.05.2003 n. 7139). Altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere, invece, una portata soltanto sussidiaria, sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo laddove, pur sussistendo tutti questi altri elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n. 15631; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669; Cass. sez. lav., 10/05/2003, n. 7171; Cass. sez. lav. 27.11.1986 n. 7015; Cass. 21.01.1987 n. 548). L'oggetto specifico dell'indagine circa la sussistenza della subordinazione deve consistere, dunque, nell'accertamento della "eterodirezione" delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari: a) l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; b) l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
c) l'assenza di rischio imprenditoriale;
d) la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
e) la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
f) l'esclusività della prestazione;
g) l'infungibilità
8 soggettiva della prestazione (Cass. sez. lav. 24.02.2006 n. 4171; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669).
27. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'attore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato provare la sussistenza della subordinazione, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, salva l'operatività del principio di non contestazione.
28. Spetta quindi alla parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione (Cass. sez. lav. 10 14 maggio 2013, n. 11530; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass. sez. lavoro, 28/09/2006, n. 21028). Ed, ancora, si richiede che le istanze ed i mezzi istruttori chiesti da parte ricorrente debbano consentire l'accertamento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre la sola allegazione e/o indicazione degli elementi sussidiari (quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) non è di per sé circostanza decisiva. Ne deriva che ove, all'esito della prova, permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente (Cass. sez. lav., 02/10/2017, n. 22984; Cass. sez. lav. 28/09/2006 n. 21028; Tribunale Roma sez. lav., 28/03/2019, n.3086).
29. Nel caso di specie, le allegazioni sulla etero-direzione della prestazione sono insussistenti, dal momento che parte ricorrente indica quale fosse il contenuto della sua prestazione, ma non le modalità con le quali la stessa era inserita nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica.
30. Tale deficit di allegazione si riverbera sulla formulazione dei capitoli di prova, che non sono tendenti a dimostrare se il ricorrente fosse sottoposto a specifici ordini o direttive;
se le stesse consentissero di ritenere integrata la subordinazione;
a chi fossero imputabili.
31. Non è, dunque, emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto tra le parti, non essendo stata allegata, prima ancora che dimostrata, la etero direzione della prestazione lavorativa del ricorrente.
32. Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente>>.
§ 4 La sentenza è gravata d'appello da , , Parte_1 Parte_2
, in qualità d Parte_3 Persona_1 depositato il 28 luglio 2023. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, la Controparte_1 non si è costituita in giudizio. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
9 Con il primo motivo di gravame, si lamenta omessa pronuncia (e omessa istruttoria, anche ai sensi dell'art. 421 cpc) sul TFR e sull'indennità di missione. La censura è infondata. Quanto al primo aspetto, è sufficiente osservare che il Tribunale ha escluso la sussistenza della subordinazione, per mancanza di allegazione/prova in ordine alla stessa;
il TFR, quale retribuzione differita, presuppone la prova della subordinazione – mancando la quale, la domanda per pagamento del TFR viene implicitamente e conseguenzialmente disattesa. Circa le missioni, analogamente, dovendo procedere alla ricognizione della fonte contrattuale sottesa alla pretesa, osserva il Collegio che, una volta esclusa la subordinazione, la suddetta può rinvenirsi soltanto nel contratto individuale, di collaborazione, sottoscritto dalle parti (cfr. all.1 e 2); questo, invero, fissa il trattamento economico complessivo all'art. 4, sennonché tra le singole voci ivi riportate non v'è traccia dell'indennità di missione.
§6 Con la seconda censura si lamenta inesatta indicazione del CCNL di riferimento, error in iudicando e in procedendo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 D.lgs. 165/2001 e dell'art. 9 l.n. 150/2000, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c. Sennonché, come già rilevato sub §5, il contratto concluso tra le parti è di mera collaborazione;
quindi, ancora una volta, esclusa la subordinazione per espressa previsione pattizia, il trattamento economico è quello stabilito dall'art. 4 dei contratti individuali in atti. A nulla giova, pertanto, il richiamo alla contrattazione collettiva e, in genere, a disposizioni normative la cui applicazione presuppone la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
§7 Con il terzo motivo si censura la sentenza in relazione alla prova dello svolgimento delle mansioni superiori. A disattendere la doglianza è sufficiente richiamare quanto osservato nei §§ che precedono, ché la domanda è fondata sull'applicazione dell'art. 52 D.lgs. n. 165/2001 che, tuttavia, non riguarda il caso di specie, mancando l'instaurazione previa di un rapporto di pubblico impiego e di lavoro subordinato.
§8 La quarta doglianza attiene alla prova della subordinazione: << …Deve considerarsi… in primo luogo, che l'incarico del essendo rinnovato di Pt_2 anno in anno per 5 anni consecutivi (in ossequi visione già attuata a monte di far coincidere la durata del rapporto di lavoro del con la Pt_2
Legislatura della Giunta Regionale), non ha giammai posseduto i caratteri della temporaneità ed eccezionalità richiesti dalla normativa in materia di contrattazione flessibile….il ruolo di Vice capo ufficio stampa – ricoperto dal
- è un ruolo previsto dalla pianta organica della regione , che Pt_2 CP_1 presuppone, inevitabilmente, il vincolo della subordinazione. Infatti, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 art. 9 della legge 150/2000, le funzioni di addetto stampa possono essere svolte da personale dipendente dell'ente pubblico,
10 potendo essere affidate a personale estraneo all'amministrazione solo laddove siano soddisfatti i requisiti già richiamati di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni….il lavoratore era inserito nell'organigramma dell'ente ed il rapporto con gli organi superiori era di tipo gerarchico. Lo dimostrano già da sole le comunicazioni offerte in produzione nel fascicolo di parte di primo grado (allegati da 8.18 a 8.23); in essi può facilmente notarsi come il nell'espletamento delle proprie funzioni, nonostante Pt_2 mantenesse una gerarchica sovraordinata e venisse riconosciuta la sua ampia autonomia gestionale dell'ufficio stampa, era comunque tenuto a rapportarsi ad altri uffici dell'Ente e sottoposto al potere direttivo, organizzativo e gestionale del datore di lavoro per il corretto svolgimento delle stesse. Tale vincolo appare evidente in relazione, ad esempio, alle autorizzazioni per gli straordinari e le missioni, alle indicazioni circa la necessità di rimuovere comunicati stampa inopportuni….Il inoltre, come facile evincere dalle stesse comunicazioni Pt_2 di cui sopra, nel ento della sua attività utilizzava mezzi, strutture e fondi propri della nonostante la necessità di rapportarsi (anche suo malgrado CP_1
– come nel caso delle missioni) con altri uffici della competenti a decidere CP_1 sulla concessione di fondi e mezzi….>>.
§8.1 L'articolata censura non si presta ad essere condivisa.
§8.2 Orbene, la delibera con la quale è stato costituito l'ufficio stampa regionale (all. 5 fasc. Regione primo grado) DPGR n. 7 del 27 gennaio 2015, richiama espressamente l'art. 9 della legge 150/2000. Ora, <nella costituzione delle dotazioni di personale dell stampa della>, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 150 del 2000, richiamato dall'art. 38 CP_2 to n. 1 del 2002 della stessa regione, la scelta tra personale interno ed esterno all'amministrazione, che sia in possesso dei requisiti professionali previsti, ha carattere alternativo, non sussistendo un ordine di priorità tra le due categorie. La violazione di art. 7 d. l.vo 165/2001 non comporta in via automatica che il rapporto si converte in lavoro subordinato (v. cass sotto); è comunque necessario accertamento della sussistenza della subordinazione;
peraltro, qui la violazione di art. 7 non ci sarebbe, da sola, perché in ogni contratto (i primi due, perché gli altri due si limitato a richiamare i precedenti e a prorogarne la scadenza) sono indicate le ragione per le quali si fa ricorso a personale esterno per la composizione dell'ufficio stampa e, come si è già detto, ai sensi di art. 9 legge 150/2000, l'amministrazione sceglie in modo discrezionale se incaricare all'uopo personale esterno oppure fare la procedura concorsuale per assumere dipendenti in ruolo con funzioni di addetti ad ufficio stampa>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 21060 del 11/09/2017). Se ne ricava che, nella costituzione delle dotazioni di personale degli uffici stampa regionali, la scelta tra personale interno ed esterno alla PA ha carattere alternativo, ossia non c'è un ordine di priorità, il che significa che il ricorso al
11 personale esterno che va a svolgere mansioni identiche a quello interno non può essere da solo indice di subordinazione, come vorrebbe parte appellante.
§8.3 D'altro canto, <in tema di pubblico impiego privatizzato qualora la p.a. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati collaborazione coordinata e continuativa il lavoratore ne alleghi l anche sotto profilo del carattere abusivo della reiterazione termine giudice tenuto ad accertare se fatto si sia instaurato un rapporto lavoro subordinato tempo determinato riconoscere al in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per risarcimento danno alle condizioni nei limiti necessari conformare interno diritto dell europea>>. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 10951 del 08/05/2018). Nel caso di specie, in conformità alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, gli elementi probatori offerti non consentono di affermare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti. Invero, la comunicazione 8.18 attiene alla richiesta di lavoro straordinario fatta da non per sé, ma come vice capo ufficio stampa, per due addetti Pt_2 del ant'è che la successiva autorizzazione (allegato 8.19) riguarda i suddetti e viene indirizzata al de cuius delle odierne appellanti per conoscenza;
lo stesso dicasi per i documenti sub 8.20, 8.21, con cui il dirigente del settore affari economici autorizza lo straordinario (che, ancora una volta, viene indirizzata per conoscenza a come vice capo ufficio stampa). Pt_2
Le comunicazioni 8.22. e 8. ichieste di autorizzazione all'acquisto di quotidiani, che ben rientrano nei compiti di addetto a ufficio stampa e dunque non sono indicative di subordinazione. L'uso dei mezzi, il coordinamento con gli uffici regionali per rilascio di autorizzazioni varie (missioni, straordinario), nonché il coordinamento degli altri addetti all'ufficio stampa, non sono da soli sintomatici di subordinazione, neppure nella peculiare attività (giornalistica), qui in considerazione, rispetto alla quale la Corte di Cassazione ha stabilito i criteri ai quali il giudicante deve attenersi per accertare la subordinazione: <in tema di pubblico impiego privatizzato qualora la p.a. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati collaborazione coordinata e continuativa il lavoratore ne alleghi l anche sotto profilo del carattere abusivo della reiterazione termine giudice tenuto ad accertare se fatto si sia instaurato un rapporto lavoro subordinato tempo determinato riconoscere al in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per risarcimento danno alle condizioni nei limiti necessari conformare interno diritto dell europea>12 singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il vincolo di subordinazione nell'attività svolta recandosi tutti i giorni presso la redazione, partecipando alle riunioni di essa, espletando i compiti assegnati dal caposervizio e trattenendosi sul posto di lavoro fino a sera tardi. Inoltre, il giornalista concordava sia settimanalmente che quotidianamente l'attività da svolgere, anche in base alla presenza degli altri redattori)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19231 del 07/09/2006). Invero, l'atto introduttivo, nel caso di specie, è del tutto carente di allegazioni su tali dirimenti aspetti.
§9 Rimangono assorbite, quindi, le censure concernenti la mancata liquidazione del danno “da precarizzazione” e da illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione, che presuppongono tutte l'accertamento della subordinazione
§10 L'ultima doglianza attiene alla liquidazione delle spese di lite che, genericamente, vengono indicate come “sproporzionate”. Sennonché, la condanna per euro 6800,00, avuto riguardo al valore complessivo della causa (oltre 112 mila euro) si colloca addirittura al di sotto del valore minimo (pari a euro 6699,00) per lo scaglione da 52.000 euro a 260.000.000 per le quattro fasi.
§11 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. In virtù della costituzione in giudizio della sola parte soccombente, non vi sono spese di lite su cui delibare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , , in quali
[...] Parte_2 Parte_3
023, avverso la sentenza Persona_1 del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 207/23, resa in data 8 marzo 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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