Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3434/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3434/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
07/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
“ ” , c.f.: elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to/a in VIA DELLE LAME 58 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LEROSE
JOSEPH, c.f.: dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MARSILI 7 40123 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. VANELLA MARIA, c.f.:
e dell'Avv. Tania Nicolini (C.F. , dalle quali è C.F._3 C.F._4
rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Conclusioni:
Parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso, respinta ogni contraria eccezione ed istanza, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive difese:
-in via principale: accertare e dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo telematico n. 224/2023 del 17/1/2023 (RG n. 15259/2022) emesso dal Tribunale Civile di Bologna e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo e/o ragione, dall'opponente alla e Controparte_1 conseguentemente ordinare la restituzione, in favore dell'opponente (con maggiorazione di
-in via subordinata: ridurre il corrispettivo convenuto nel contratto di subappalto, inter partes sottoscritto, in una misura pari al 10% del suo valore (o in quella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia) e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo e/o ragione, dall'opponente alla e, in ogni caso, Controparte_1
compensare le somme che risultassero ancora dovute dall'opponente all'opposta con i costi necessari per i ripristini delle opere non eseguite a regola d'arte dalla Controparte_1
nonché con le maggiori somme, rispetto a quelle stabilite contrattualmente, sostenute o da
[...] sostenersi dall'opponente per la realizzazione e/o il completamento, da parte di altre imprese, delle opere non eseguite e/o eseguite parzialmente dalla Controparte_1
In ogni caso con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio.
Ed in via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, azione ed eccezione e domanda,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 co. 4 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale con esso spiegata, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 224/2023;
<….>
NEL MERITO: in via principale
- rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 224/2023 emesso il 17.01.2023, pubblicato il 18.01.2023, dal Tribunale di Bologna nei confronti di
in persona del titolare sig. Parte_1 Parte_1
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto:
- accertare e dichiarare che in persona del titolare Parte_1
sig. è debitrice nei confronti della per la Parte_1 Controparte_1
- 2 - somma di complessivi euro 16.946,51 per le causali di cui alla fattura n. 274/FT del 27.10.2022, già al netto della successiva nota di credito n. 294/FT del 31.10.2022 e conseguentemente
- condannare in persona del titolare sig. Parte_1 Pt_1
al pagamento in favore della della somma di
[...] Controparte_1
complessivi euro 16.946,51 giusta fattura n. 274/FT del 27.10.2022, già al netto della successiva nota di credito n. 294/FT del 31.10.2022, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa e ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi come per legge;
NEL MERITO sulla domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo
- rigettare tutte le domande proposte da nei Parte_1
confronti della per tutti i motivi di cui in narrativa, accertando Controparte_1
che nulla è dovuto dalla a qualsiasi titolo e/o Controparte_1
causale, alla ditta opponente;
IN OGNI CASO
- condannare in persona del titolare sig. Parte_1 Pt_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c., nella misura equitativamente determinata
[...]
dal Giudice e che lo stesso riterrà di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 % rimborso forfettario, 4% CPA e
22 % IVA se dovuta.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
in persona del titolare sig. Parte_1 Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 224/2023 , emesso da questo Tribunale in data 17 gennaio 2023 ad istanza della società con il quale veniva ingiunto alla parte Controparte_1 opponente il pagamento in favore dell' opposta della somma di € 16.946,51, oltre interessi e spese processuali, in quanto dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dall'opposta per conto dell'opponente negli anni 2021 e 2022 presso il cantiere sito in San Giovanni in Persiceto (Bo),
Via Bologna n. 162 , specificamente indicati nella fattura n. 274/FT del 27 ottobre 2022 e nel computo metrico allegati al ricorso come docc1 e 2.
L'opponente, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori indicati nella fattura allegata al ricorso monitorio, negava il credito azionato in via monitoria dalla controparte, eccependone l'inadempimento, consistito nel non aver portato a
- 3 - compimento le obbligazioni assunte in contratto, nell'aver effettuato lavorazioni difformi rispetto a quelle convenute ed affette da gravi vizi e difetti.
Ancora, l'opponente affermava che l'inadempimento di controparte era tale da fondare anche la domanda di riduzione del corrispettivo convenuto in contratto, che stimava in una somma pari all'incirca al 10% del valore complessivo dell'appalto, salvo, naturalmente, diversa maggiore o minore quantificazione.
Pertanto, in via principale, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, formulava domanda di riduzione del corrispettivo convenuto nel contratto di appalto intercorso tra le parti e, conseguentemente: “ accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo e/o ragione, dall'opponente alla “ e, in ogni Controparte_1
caso, compensare le somme che risultassero ancora dovute dall'opponente all'opposta con i costi necessari per i ripristini delle opere non eseguite a regola d'arte dalla Controparte_1
nonché con le maggiori somme, rispetto a quelle stabilite contrattualmente, sostenute
[...]
o da sostenersi dall'opponente per la realizzazione e/o il completamento, da parte di altre imprese, delle opere non eseguite e/o eseguite parzialmente dalla . Controparte_1
2.
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione e della domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo, in ragione dell'assoluta genericità e indeterminatezza delle difese svolte, essendosi la parte attrice limitata a riferire genericamente che alcuni degli interventi commissionati non sarebbero stati realizzati e che altri non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, senza illustrare e dimostrare nel dettaglio le suddette circostanze.
Nel merito chiedeva il rigetto delle eccezioni e delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo di aver correttamente operato e precisando che le lavorazioni finali di cui al contratto intercorso tra le parti in data 11.06.2021 non erano state eseguite dall'opposta a causa della mancata realizzazione del cappotto da parte dell'opponente e di aver agito in via monitoria per ottenere non il pagamento integrale dell'ultima tranche del corrispettivo pattuito tra le parti (pari al 10% dell'importo contrattualmente pattuito, oltre le lavorazioni extra), ma solo il pagamento delle lavorazioni effettivamente ultimate.
3.
Con ordinanza emessa in data 16 luglio 2023, la Giudice concedeva ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
- 4 - All'udienza del 07.11.2024, la difesa di parte convenuta dichiarava che: “ l'opponente a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. ha provveduto a versare (con riserva di ripeterle) le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento e che la , Controparte_1
in linea con quanto da sempre affermato [cfr. doc. 21 - mail del 07.11.2022, cfr. pagina 17 punto d) della comparsa di costituzione e risposta) dopo aver ricevuto il saldo (in data 02.11.2023) della fattura azionata in via monitoria ha provveduto a trasmettere all'opponente la documentazione/certificazioni di cui lamentava la mancata consegna (cfr. doc. 27, 27.a, 27.b e 27.c agli atti del fascicolo della società opposta)”.
***
4.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso, sollevata dalla convenuta opposta.
Ed invero, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. riguarda unicamente le ipotesi di omissione o assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa.
Nel particolare caso di nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda vi deve essere una totale omissione o la assoluta incertezza del petitum (sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento).
Non ricorre detta ipotesi qualora l'individuazione del petitum così inteso sia possibile con l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto anche della parte espositiva (e non solo della parte di esso destinata a contenere le conclusioni) (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 19/03/2001,
n. 3911; Cass. Civ., Sez. II, 07/03/2006, n. 4828).
Nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi la validità dell'atto introduttivo, in quanto la parte attrice ha descritto la condotta inadempiente della controparte, che secondo la propria tesi avrebbe influito sull'equilibrio contrattuale legittimando causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo a suo carico e la richiesta di riduzione del corrispettivo dell'appalto, consentendo alla convenuta di articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
5.
Per quanto riguarda il merito della causa si osserva quanto segue.
- 5 - 5.1.
Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie formulate dall'attrice opponente in seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili per le seguenti ragioni: i capitoli da 1 a 5 vertono su circostanze non contestate tra le parti;
i capitoli da 6 a 10 hanno carattere valutativo e sono irrilevanti ai fini del decidere.
La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.
5.2.
Si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr.
Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
- 6 - Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
5.3.
Nel caso di specie, la società convenuta ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo a lei spettante per i lavori eseguiti in favore dell'opponente, oggetto del contratto di appalto stipulato con l'attrice opponente, così come indicati nel computo metrico sottoscritto dalle parti in data 11 giugno 2021 e nella fattura allegata al ricorso monitorio (docc. 1 e 2 fasc. monitorio), allegando l'inadempimento della controparte, consistito nel non aver pagato il corrispettivo ivi indicato.
5.4.
In primo luogo, si evidenzia che sono pacifici, in quanto non specificamente contestati tra le parti, i fatti storici relativi: alla stipulazione tra le parti, nel giugno 2021, di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione da parte dell' opposta in favore dell'opponente della “fornitura e posa in opera di edificio in legno allo stato di grezzo, le cui opere sono contenute nel computo denominato
“Allegato A” che fa parte integrante del presento contratto a ad esso allegato. Il cantiere è posto nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) Via Bologna n. 162” (doc. 1 attrice e doc. 1 fasc. monitorio); all'esecuzione (seppur ritenuta non corretta da parte opponente) da parte dell'opposta delle prestazioni indicate nella fattura n. 274/FT del 27 ottobre 2022 ; alla mancata realizzazione da parte dell'opposta di alcune lavorazioni a causa della mancata realizzazione da parte dell'opponente del cappotto, di sua competenza;
al mancato pagamento da parte dell'opponente del corrispettivo di € 16.946,51, così come indicato nella fatture allegata al ricorso monitorio.
5.5.
È, invece, controverso: se la parte ricorrente, odierna opposta, si sia resa inadempiente alle obbligazioni dedotte nel contratto intercorso tra le parti e se tale inadempimento giustifichi il rifiuto di adempiere opposto dalla società attrice e la riduzione del corrispettivo dell'appalto.
5.6.
In particolare, l' opponente contesta l'inadempimento della controparte, consistito nel non aver eseguito alcune attività a suo carico e nel non aver realizzato correttamente l'opera alla stessa commissionata che a suo dire sarebbe affetta da gravi vizi e difetti.
- 7 - 5.6.1.
Per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento sollevate dall'attrice con riferimento ai lavori non eseguiti, se ne rileva l'infondatezza, posto che, come sopra detto, si discute del solo pagamento delle lavorazioni effettivamente ultimate dall'opposta e che le lavorazioni finali di cui al contratto intercorso tra le parti in data 11.06.2021 non sono state eseguite dall'opposta a causa della mancata realizzazione del cappotto da parte dell'opponente.
Invero, dall'esame dei documenti prodotti dalla convenuta risulta che: i costi per la posa delle tegole e lattonerie e per il trattamento delle perline sono stati detratti dalla fattura n. 274 del
27.10.2022 (e della connessa nota di credito) azionata in via monitoria;
le schede materiali e certificazioni sono state consegnate all'opponente a seguito del pagamento della fattura azionata in via monitoria dall'opposta ( doc.ti da 27 a 27.f parte convenuta); il certificato di collaudo pratica era stato rilasciato dal progettista delle strutture, incaricato dalla parte committente, sin dall'ottobre 2022 (doc. 25).
Ancora, dalle numerose comunicazioni intercorse tra le parti (docc. 14-23 convenuta) , contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non si evince affatto la volontà della convenuta di non ultimare i lavori a lei commissionati e di abbandonare il cantiere, bensì la disponibilità della stessa ad eseguire le ulteriori opere di cui al computo metrico del giugno 2021(di cui, lo si ripete, parte convenuta non ha richiesto il pagamento), dopo che l'opponente avesse reso possibile la loro esecuzione, realizzando il cappotto, nonché la legittima pretesa di ricevere intanto il corrispettivo per le lavorazioni già effettuate che le erano state commissionate e che non erano connesse alla realizzazione del cappotto da parte di . Parte_1
Si richiama in particolare il contenuto del messaggio del 23 settembre 2022, ove la convenuta comunicava “scontiamo la parte da finire dal saldo così puoi fare il cappotto con i tempi che vuoi e quando sei pronto se hai bisogno noi siamo qua” (doc. 14 convenuta).
Inoltre, dalle comunicazioni di cui sopra si evince che la parte attrice, a fronte della richiesta di pagamento dei lavori eseguiti formulata dall'opposta, si limitava a pretendere di posticipare il pagamento al completamento di tutti i lavori indicati nel computo metrico allegato al contratto, senza però in alcun modo precisare i tempi di realizzazione del cappotto e fornire concrete e riscontrabili rassicurazioni circa la prossimità dell'intervento.
In tale contesto di incertezza circa i tempi di realizzazione di tale opera da parte dell'opponente ed in assenza di precise indicazioni sul punto da parte dell'opponente, si reputa fondata la pretesa di parte convenuta di ottenere il pagamento dei soli lavori già eseguiti senza dover attendere oltre.
- 8 - 5.6.2.
Per quanto riguarda, poi, l' ulteriore eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice con riferimento alla non corretta esecuzione dell'opera se ne rileva l'infondatezza, non avendo la parte attrice allegato e dimostrato la sussistenza di vizi e difetti riferibili al non corretto operato della società opposta, tali da giustificare il mancato pagamento dei lavori effettivamente svolti dalla convenuta.
In proposito, occorre rammentare che secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità
l'esercizio della eccezione di inadempimento si fonda sulla regola della buona fede oggettiva, per la cui valutazione è necessario accertare se “la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte”
(ex multis, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8760/2019).
Nel caso in esame, la parte attrice ha dedotto che: le lattonerie erano incomplete e in alcune gronde ristagnava l'acqua (docc. 7-8-9 parte opponente); il tetto ventilato veniva realizzato senza pettine para passeri (doc. 10 parte opponente); molte tegole venivano posate rotte (docc. 11-12 parte opponente); le scale interne non risultavano ancorate alla fondazione della struttura (mancano le barre filettate di ancoraggio); veniva omesso il montaggio delle banchine di sostegno dei pianerottoli delle scale.
Quanto alla contestazione relativa al ristagno d'acqua nelle lattonerie, la stessa, oltre che generica, in quanto del tutto priva del riferimento alle ragioni dell'asserita incompletezza dell'opera e della sua inidoneità a svolgere la funzione per cui è stata realizzata, appare smentita dalle foto prodotte dalla stessa parte attrice da cui si evince solo la presenza di qualche mm di acqua e non anche il ristagno di acqua sulla superficie del tetto o infiltrazioni di acqua lungo le pareti dell'edificio.
La contestazione relativa all'assenza di rete para passeri nel tetto non è pertinente, posto che non risulta che la parte convenuta avesse assunto l'obbligo di installare tale rete, né che ne abbia richiesto il pagamento con la fattura azionata in via monitoria.
La contestazione relativa alla presenza di tegole rotte è generica, non avendo la parte attrice indicato in alcun modo gli elementi da cui desumere che la rottura delle tegole sia dipesa dalla condotta della convenuta e non da altri fattori ad essa estranei. Peraltro, dal materiale fotografico prodotto dall'attrice risulta che solo qualche tegola è scheggiata e non vi sono elementi dai quali desumere se
- 9 - ed in quale misura la presenza di un paio di tegole scheggiate sul tetto, possa incidere sulla funzionalità del tetto e sul valore dell'intera opera.
Infine, le contestazioni relative alle scale non sono state provate, non reputandosi utili a tal fine le prove orali articolate da parte attrice nei capitoli di prova 9 e 10 della seconda memoria, in quanto inammissibili, essendo volti a far esprimere al teste una valutazione circa la corretta realizzazione dell'opera, ed irrilevanti, non essendovi alcun riferimento al fatto che il progetto prevedesse di realizzare dell'opera in modo diverso.
5.6.2.1.
Né tale carenza probatoria può essere superata tramite il ricorso allo strumento della CTU, richiesta da parte attrice opponente.
Come è noto, l'attività del consulente tecnico d'ufficio non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto rimane uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione, avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone. E' quindi evidente che la consulenza tecnica non può essere utilizzata per acquisire prove mancanti, perché andrebbe altrimenti a sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio che incombe sulla parte ai sensi dell'art. 2967 c.c., come precisato più volte dalla giurisprudenza. “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civile, ordinanza n. 30281 del 15.12.2017).
Il ricorso al consulente d'ufficio deve essere disposto quindi non per supplire alle carenze istruttorie dell'attrice o per svolgere un'indagine esplorativa volta alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma esclusivamente per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste della parte, mentre la parte attrice si è limitata ad affermare in maniera del tutto generica la sussistenza di gravi vizi e difetti tali da alterare l'equilibrio contrattuale e giustificare il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo sulla stessa gravante, senza fornire alcuna prova o elemento di prova della dedotta circostanza, indipendentemente dalla individuazione delle cause tecniche di tale assunto, che avrebbero potuto
- 10 - formare oggetto di CTU.
Inoltre, tutti gli asseriti vizi, con la sola esclusione di quelli relativi alle lattonerie, sono stati contestati solo nel corso del giudizio, non risultando precedenti contestazioni, sicchè la consulenza non può e non deve essere ammessa perché tendava a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova dell'opponente, ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.
5.6.3.
A fronte di ciò, si ritiene che la parte opponente non abbia raggiunto la prova del fatto che la sospensione dei pagamenti fosse causalmente collegata alla presenza dei vizi, non risultando, in ultima analisi, che tale omissione avesse determinato una alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, inficiante l'interesse all'esecuzione della prestazione e tale da legittimare una simile condotta sospensiva.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, pertanto, va rigettata.
6.
La mancata dimostrazione dell' inadempimento della conventa determina poi anche il rigetto della domanda di riduzione del corrispettivo, formulata in via riconvenzionale dall'opponente, costituendone il presupposto.
7.
Tutto ciò considerato, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 3691/2022 opposto confermato in ogni sua parte.
8.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'opponente ex art. 96 c.p.c, comma 3.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n.
20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
- 11 - 8.1.
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attore, né
è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'opposizione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
8.2.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice opponente non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice opponente va ritenuta totalmente soccombente.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del
2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 224/2023, emesso dal Tribunale di Bologna, in data 17 gennaio 2023;
- 12 - - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
in persona del titolare sig. ;
[...] Parte_1
- condanna , in persona del titolare sig. Parte_1 Pt_1
al pagamento in favore della società delle spese
[...] Controparte_1 processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
Bologna, 19 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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