Ordinanza cautelare 10 ottobre 2019
Sentenza 17 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01902/2025REG.PROV.COLL.
N. 04027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rita Pistocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1742/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Calabria, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 1 febbraio 2019 Cat. -OMISSIS- con il quale la Questura di Cosenza, Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il provvedimento si fonda sulle frequentazioni dell’interessato: secondo il rapporto informativo del Comando Provinciale CC di Potenza, nr. -OMISSIS-, il ricorrente avrebbe frequentato un soggetto avente a carico precedenti di polizia relativi alla detenzione abusiva e omessa custodia di armi e all’associazione a delinquere di stampo mafioso, circostanze che avevano indotto il Prefetto di Potenza ad adottare, in data 9 maggio 1996, il decreto di divieto di detenzione armi.
Secondo la Questura di Cosenza, la relazione intercorrente tra il richiedente ed il soggetto controindicato non sarebbe stata una mera conoscenza occasionale, trattandosi, infatti, di una vera e propria frequentazione; ciò ha comportato il giudizio di non affidabilità del ricorrente sul corretto uso delle armi.
2. - Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha censurato tale provvedimento sotto diversi profili, sostenendo, in estrema sintesi, di essersi recato presso l’armeria della moglie di quest’ultimo, sita nel Comune di -OMISSIS-, per comprare delle cartucce; in quell’occasione ha incontrato il marito della titolare dal quale ha appreso che quest’ultimo era presidente dell’Associazione Venatoria Federcaccia di -OMISSIS-e che deteneva una zona di addestramento cani di tipo B dal 2011; questi gli ha spiegato che, secondo la legge regionale, egli poteva organizzare gare cinofile con abbattimento della selvaggina.
Tenuto conto che la moglie di quest’ultimo era titolare di un’armeria, e che nelle gare sportive da lui organizzate si utilizzavano armi da caccia, il ricorrente non ha neppure ipotizzato che il suo interlocutore potesse presentare motivi di controindicazione; del resto, questi non ha pregiudizi penali e nulla risulta dal certificato dei carichi pendenti.
In sostanza, secondo il ricorrente, in base alle circostanze di fatto, si era formato il ragionevole affidamento sulla insussistenza di motivi ostativi al contatto con tale soggetto.
2.1 – Quanto alle relazioni con il soggetto controindicato il ricorrente ha sostenuto di non aver avuto frequentazioni ripetute con tale soggetto, trattandosi di un mero conoscente.
2.2 – In merito alla propria condizione soggettiva, il ricorrente ha dedotto di essere titolare del porto di armi per uso caccia dal 1974 senza aver mai abusato del titolo; la Questura lo ha sempre ritenuto un soggetto affidabile, non violento, lontano dalla criminalità organizzata.
2.3 – Quanto al soggetto controindicato, ha ribadito che è titolare della licenza di addestramento cinofilo e presidente di Federcaccia; sua moglie, poi, è titolare della licenza relativa all’armeria in pieno centro di -OMISSIS-: quest’ultimo aspetto, a detta del ricorrente, sarebbe assai rilevante ai fini dell’illogicità del giudizio di controindicazione emesso nei suoi confronti.
Ha pertanto dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione di legge, di carenza di istruttoria e di illogicità ed irragionevolezza della determinazione impugnata.
2.5 - Nel giudizio di primo grado l’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso depositando una memoria nella quale ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.
3. - Con la sentenza n. 1742/2022 il TAR Calabria ha respinto il ricorso richiamando i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai requisiti della buona condotta e dell’affidabilità sul corretto uso delle armi: è stato costantemente ritenuto, infatti, che non rilevano solo i precedenti penali e di polizia del richiedente, ma anche le sue frequentazioni, discendendo dal contatto del richiedente con soggetti controindicati il pericolo di abuso nell’uso delle armi, con conseguente inaffidabilità dell’istante.
Il TAR ha quindi ritenuto che la sola frequentazione con il soggetto gravato da precedenti di polizia dovesse ritenersi sufficiente per respingere l’istanza di rinnovo della licenza di fucile per uso caccia, detenuta dal ricorrente fin dal 1974.
4. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello riproponendo in chiave critica le doglianze sollevate dinanzi al TAR e respinte da quest’ultimo.
4.1 - Si è costituita per resistere all’appello l’Amministrazione dell’Interno; quest’ultima ha depositato gli atti relativi al giudizio di primo grado, compresa la memoria difensiva ivi prodotta.
5. - All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto, essendo assorbenti i vizi di difetto di istruttoria e di illogicità ed irragionevolezza della motivazione della determinazione impugnata.
6. - La sentenza di primo grado ha richiamato principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, che sono quindi pienamente condivisi dal Collegio.
Secondo la giurisprudenza la frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia può costituire ragionevolmente un elemento ostativo al rilascio del permesso di porto di armi (anche da caccia), deponendo nel senso che non possa escludersi il rischio di abusi dell’arma (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2023, n. 2477; id. 26 gennaio 2023, n. 923; id, 17 novembre 2018, n. 6745).
6.1 - Occorre però che sia configurabile tale frequentazione (e che, dunque, non si tratti di una mera conoscenza occasionale), e che il soggetto possa ritenersi, in concreto, controindicato, tenuto conto dell’oggetto della licenza in questione e della condizione “aggiornata” di tale soggetto.
Occorre considerare, infatti, che la licenza è stata negata al richiedente senza alcuno specifico addebito nei suoi confronti; il rischio è stato rinvenuto per “contagio” con un soggetto ritenuto controindicato nei confronti del quale, nel 1996 (quindi 23 anni prima), era stato disposto il divieto di detenzione delle armi per precedenti di polizia che - tenuto conto del lungo intervallo di tempo – non erano presumibilmente sfociati in alcun processo penale.
La valutazione di inaffidabilità di tale soggetto, che secondo la Questura giustificherebbe il mancato rinnovo della licenza in favore del richiedente che la detiene senza problemi dal 1974, sarebbe giustificata dal rischio di abuso dell’arma e quindi, presumibilmente, dalla possibilità che il soggetto controindicato possa avervi accesso; tale valutazione prognostica si scontra con un dato fattuale assai rilevante: la moglie del soggetto controindicato è proprietaria di una armeria, sicché sembra al Collegio che la persona controindicata possa ben più facilmente dotarsi di un’arma senza ricorrere a frequentazioni esterne alla famiglia.
Inoltre, ove questo soggetto fosse effettivamente socialmente pericoloso (nel provvedimento impugnato si fa riferimento a reati gravissimi, quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre a reati in materia di armi) sembra al Collegio assai singolare che sia stata rilasciata la licenza per un’armeria alla moglie di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata.
6.2 - Sarebbe stato quindi opportuno approfondire la posizione di questa persona, non fermandosi al solo dato documentale che nel 1996 era stato emesso, nei suoi confronti, il divieto di detenzione di armi, prima di negare – in via conseguenziale – il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia al richiedente, che la deteneva, senza alcun rilievo, da moltissimi anni.
Infine, in relazione alla “ frequentazione ”, l’appellante ha ricostruito in punto di fatto la vicenda, spiegando come era venuto a contatto con tale soggetto, quali erano stati i motivi per i quali era andato in Albania con lui; ha chiarito che non aveva mai sospettato che potesse di trattarsi di un soggetto avente pendenze con la giustizia.
Infine, ha pure rilevato che questa persona risiede a notevole distanza dalla sua residenza, sicché è molto improbabile che possa incontrarlo.
6.3 - Tanto premesso, ritiene quindi il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da vizi istruttori e motivazionali tenuto anche conto dei profili di illogicità ed irragionevolezza in precedenza rappresentati.
7. - L’appello va pertanto accolto ai fini del riesame, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.
L’Amministrazione dovrà dunque riesaminare la domanda dell’appellante alla luce dei principi esposti in motivazione.
8. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.