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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena LA Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2968 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo AMA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge. 2) in ordine al mantenimento della GL : Per_1
a) quanto al padre , lo stesso verserà mensilmente la somma di Parte_1
€.500,00 mediante accredito nel conto corrente intestato alla GL (Isy Bank Per_1
di Intesa San Paolo s.p.a.,IBAN: [...]) entro il giorno 10
di ciascun mese;
b) quanto alla madre , la stessa provvederà a sostenere Parte_2
mensilmente il canone di locazione dell'appartamento a Parma (ove la GL Per_1
già da tempo occupa durante la frequentazione dell'Ateneo cittadino) mediante
bonifico diretto al locatore, oltre a corrispondere mensilmente alla GL , entro Per_1
il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di € 200,00;
c) ciascun coniuge contribuirà nella misura del 50% per tutte le spese conseguenti e
necessarie al raggiungimento del titolo universitario - e con diritto di prendere visione
dei relativi documenti fiscali comprovanti il relativo costo - (a titolo di esempio: tassa di
iscrizione all'Università, testi scolastici, corsi, tasse, contributi, assicurazione
personale vita, etc), oltre alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) o che il SSN non potrà garantire nei termini imposti dalla patologia;
d) per tutte le altre spese che la GL non potrà affrontare con mezzi propri e Per_1
che siano essenziali per lo sviluppo e la crescita, anche sociale, saranno sempre in
quota al 50% previo consenso unanime dei genitori alla spesa.
3) i coniugi, confermando di essere autosufficienti economicamente, nulla pretendono
l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi
passaporti.
Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vo' (PD) in data 5/08/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 9/1/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambe l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, alle condizioni in epigrafe riportate, nonché di sostenere al 50% le spese relative alla GL necessarie al raggiungimento del titolo universitario, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le ulteriori che la GL non potrà affrontare con mezzi propri;
ritiene il Tribunale Per_1
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche il divorzio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Vo' (PD) in data 5/8/2000 con atto trascritto al n. 13,
[...]
parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vo'
Euganeo (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena LA Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2968 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo AMA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge. 2) in ordine al mantenimento della GL : Per_1
a) quanto al padre , lo stesso verserà mensilmente la somma di Parte_1
€.500,00 mediante accredito nel conto corrente intestato alla GL (Isy Bank Per_1
di Intesa San Paolo s.p.a.,IBAN: [...]) entro il giorno 10
di ciascun mese;
b) quanto alla madre , la stessa provvederà a sostenere Parte_2
mensilmente il canone di locazione dell'appartamento a Parma (ove la GL Per_1
già da tempo occupa durante la frequentazione dell'Ateneo cittadino) mediante
bonifico diretto al locatore, oltre a corrispondere mensilmente alla GL , entro Per_1
il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di € 200,00;
c) ciascun coniuge contribuirà nella misura del 50% per tutte le spese conseguenti e
necessarie al raggiungimento del titolo universitario - e con diritto di prendere visione
dei relativi documenti fiscali comprovanti il relativo costo - (a titolo di esempio: tassa di
iscrizione all'Università, testi scolastici, corsi, tasse, contributi, assicurazione
personale vita, etc), oltre alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) o che il SSN non potrà garantire nei termini imposti dalla patologia;
d) per tutte le altre spese che la GL non potrà affrontare con mezzi propri e Per_1
che siano essenziali per lo sviluppo e la crescita, anche sociale, saranno sempre in
quota al 50% previo consenso unanime dei genitori alla spesa.
3) i coniugi, confermando di essere autosufficienti economicamente, nulla pretendono
l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi
passaporti.
Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vo' (PD) in data 5/08/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 9/1/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambe l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, alle condizioni in epigrafe riportate, nonché di sostenere al 50% le spese relative alla GL necessarie al raggiungimento del titolo universitario, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le ulteriori che la GL non potrà affrontare con mezzi propri;
ritiene il Tribunale Per_1
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche il divorzio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Vo' (PD) in data 5/8/2000 con atto trascritto al n. 13,
[...]
parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vo'
Euganeo (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena LA