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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 4997/2024 R.G. e al n. 263/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Micali giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024,
a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Persona_1
OGGETTO: pensione di inabilità - assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 26.9.2024 Parte_1
premettendo di essere affetta da varie infermità, riferiva di aver presentato in data
[...]
20.6.2023 domanda alla competente Commissione Medica al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale
1 invalido civile nella misura pari al 100% ed in subordine nella misura del 75% al fine del conseguimento dei benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
che, a seguito della visita medico collegiale, veniva riconosciuta invalida nella misura pari al 46%, con provvedimento del 14.9.2023; di aver presentato, in data
16.1.2024, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 236/2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti;
con la disposta c.t.u. medico-legale, nella resistenza dell' , era stata riconosciuta invalida nella CP_1
misura del 55%; che in data 6.9.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Deduceva di essere affetta dalle patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e lamentava che il c.t.u. aveva sottovalutato il quadro patologico di cui era affetta. Denunciava, in particolare, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il c.t.u. nel valutare la patologia a carico dell'apparato osseo tendineo, come da esame clinico strumentale in atti del 3.2.2024 che attestava una “alterazione posturale complessa con instabilità statico- dinamica del rachide ed arti inferiori e superiori, con segni di sofferenza neurogena da grave scoliosi idiopatica a doppia curva ( trattata con artrodesi T4-L4 con sbarre di Harringthon) con secondario basculamento e slivellamento del bacino”, riconducibili rispettivamente ai codici 7006 (scoliosi a più curve superiore al 60%) e 7010 (anchilosi del rachide lombare al
40%).
Rilevava che, sotto il profilo metodologico, le stesse andavano sommate per comorbidità, utilizzando un calcolo salomonico e non riduzionistico. Evidenziava, inoltre, l'errore diagnostico, valutativo e metodologico in cui era incorso il c.t.u. per aver omesso di valutare le patologie a carico dell'apparato psichico, per come dedotte ed allegate giusta visita neurologica dell'1.2.2024. Affermava che tali patologie erano riconducibili ai codici 2209 (sindrome depressiva endogena media al 41-50%) e 2207 (nevrosi ansiosa al 15%). Da ultimo, assumeva che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava ad una percentuale del 100%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 100% o, in subordine, del 75% e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, instando per la rifusione
2 delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 10.12.2024 si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica, l'udienza del 25.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
Il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato tabella invalidità civile (dm 05/02/1992) 25% .. anchilosi rachide lombare tabella invalidità civile (dm 05/02/1992) 35%.” ed ha motivatamente concluso affermando che la predetta è invalida in misura pari al 55%.
Il c.t.u. ha poi ribadito, con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di merito, sottolineando che la è stata Pt_1
affetta da “Scoliosi idiopatica giovanile evolutiva” che fu poi trattata chirurgicamente con
“artrodesi con barre e viti da d4 a l4 e successiva riduzione delle curvature scoliotiche con buon riallineamento del creste iliache”.
Il c.t.u ha, in particolare, evidenziato che “Il codice cui fa riferimento l'Avv. Micali, 7006 scoliosi a più curve superiore a 60°, è manifesto della patologia cui era affetta la ricorrente prima del trattamento chirurgico che egli stesso menziona;
l'esito del trattamento chirurgico di stabilizzazione con barre e viti, è l'anchilosi (ovvero blocco/limitazione articolare) dal tratto dorsale a quello lombare, nel caso in esame. Si fa presente che tale intervento chirurgico ha la funzione di ridurre in maniera incipiente i gradi delle curve scoliotiche”.
Il c.t.u. ha poi chiarito, in merito alla patologia psichica, che egli “ha reputato di non valutarla in quanto tale certificazione del 01/02/2024, risulta essere postuma alla domanda amministrativa ed al verbale della commissione del 14/9/2023. Sulla base di ciò il CP_1 sottoscritto ha considerato la patologia NON cronica”.
3 Il c.t.u. ha, infine, concluso affermando che la ricorrente risulta affetta da “anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato tabella invalidità civile (dm 05/02/1992) 25% …… anchilosi rachide lombare tabella invalidità civile (DM 05/02/1992) 35%” ed ha poi chiarito, sotto il profilo metodologico, che “Il prodotto del calcolo salomonico (trattandosi dello stesso apparato) risulta essere 55%” confermando, pertanto, la valutazione già espressa in sede di atp.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'integrale rigetto delle domande.
6.- Va disposto l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la predetta reso la prescritta dichiarazione.
7.- Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 16.1.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 26.9.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. Parte_1
152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 26 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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