Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6113 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6113/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
T R A
(CF: ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. N. Strangio;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. A. M. Laganà;
Resistente
NONCHE' CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Possidente;
[...]
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha formulato opposizione avverso all'intimazione di pagamento n. 09420249012878573/000, notificata in data 13.11.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 39420120001552509000, notificato il 20.06.2012, avente ad oggetto contributi I.V.S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive anno 2003, per € 11.476,72.
In particolare ha sostenuto che i crediti riportati nel citato avviso erano stati annullati con sentenza n. 776/2015, dichiarativa della prescrizione, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3132/2012.
Ha altresì evidenziato, alla luce della citata sentenza, in data 12.07.2019, di aver inviato ai resistenti l'istanza di sgravio senza trovare alcun riscontro e, pertanto, rilevando la sussistenza degli estremi di cui all'art. 96 c.p.c., ha chiesto la condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata.
Pertanto, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata in relazione all'avviso suindicato con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale, prendendo atto della citata sentenza, ha rilevato che l'avviso è stato annullato.
Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' la quale, ha evidenziato Controparte_4
di non avere agito in mala fede o con colpa grave affermando di non essere a conoscenza dello
CP_ sgravio, di cui l' avrebbe dovuto renderla edotta.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ******
In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...]
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto risulta pacifica sicchè, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente annullamento dell'atto opposto in relazione all'avviso di addebito suindicato.
Infine, con riguardo alla richiesta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. occorre sottolineare che in tema di responsabilità aggravata, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez.
VI, Ord., 24-09-2020, n. 20018) ha sostenuto che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160)”.
Premesso che, ai fini della configurabilità della diversa responsabilità di cui al primo comma, è necessaria l'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il dato comune alle fattispecie di responsabilità in esame è costituito da una condotta processuale.
Ebbene, nel caso di specie, non si riscontra una condotta processuale dolosa o gravemente colposa, né meramente abusiva da parte dell'ente creditore che, al contrario, ha nel primo atto processuale utile, costituito dalla memoria di costituzione e risposta, evidenziato l'annullamento in via amministrativa dell'avviso di addebito oggetto del contendere.
La domanda pertanto va rigettata.
Con riguardo alle spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM
147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità – in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.,
CP_ appare equa la condanna dell' nella misura di 1/2 con conseguente compensazione per la restante metà.
Compensa le spese nei confronti di . Controparte_5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 21,50 per spese e in € 1.348,50 per onorari oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella misura di 1/2.
Compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_2
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo