Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/07/2023, n. 11229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11229 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 11229/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10228/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10228 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN IN in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8, nonché rappresentato e difeso, a seguito di revoca del mandato al primo difensore, dall'avvocato Marilina Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 15.05.2019 del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana protocollata con il numero K10/-OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data 27.06.2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 maggio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 26 novembre 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 15 maggio 2019, ha respinto la domanda dell’interessato a causa di una precedente condanna del 2010 per violazione dell’art. 7, comma 4, legge n. 155/2005 (violazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet) e art. 61 bis c.p., commessa nel 2007 nonché per la riscontrata mancanza delle condizioni reddituali minime.
Avverso detto provvedimento l’interessato insorge chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ad un unico complesso motivo di censura:
I. ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI –
Il ricorrente deduce, in particolare, con riferimento alla contestata mancanza del requisito della buona condotta, per avere a proprio carico un’unica sentenza di condanna, di aver ottenuto la riabilitazione dal competente Tribunale di sorveglianza in data 26.10.2018, quindi 7 mesi prima che venisse emesso il decreto odiernamente impugnato.
Quanto all’autosufficienza economica rappresenta di avere, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2017, 2018 e 2019, un reddito ampiamente superiore ai parametri previsti dalla legge per un soggetto che non ha né moglie né figli a carico.
La difesa erariale ha prodotto in data 15 marzo 2023 i documenti del fascicolo del procedimento e il 18 aprile 2023 una memoria in cui, contestata ogni deduzione ed argomentazione avversaria, deduce l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente ha replicato con memoria del 9 maggio 2023, in cui ha puntualizzato quanto già argomentato con l’atto introduttivo del giudizio e insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria del 19 maggio 2023, svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In proposito deve essere chiarito che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate), ciò in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. V- bis , sentenza n. 2945/2022; Sez. I ter, sentenza n. 12006/2021 e sez. II quater, sentenza n. 12568 del 2009).
Tanto chiarito sulla portata del potere controverso e sulla complessità degli interessi tutelati, si comprende che la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti in capo all’aspirante cittadino giustifica il rigetto della domanda, atteso il rischio di lesione di un bene fondamentale dell’ordinamento.
Il diniego oggetto dell’odierno ricorso è sorretto dalla mancanza di un doppio requisito, il requisito della buona condotta e il godimento di una situazione economico-finanziaria di autosufficienza.
Con particolare riferimento a tale ultimo requisito, va premesso che per ottenere la cittadinanza italiana il richiedente deve dimostrare anche la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
Nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra dunque anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10.1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Questo parametro, cui si conforma l’Amministrazione, individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato emerge che il richiedente - che ha presentato domanda di cittadinanza nel 2015 - allega disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento solo a partire dall’anno 2017, visto che, da un lato, ha dichiarato redditi insufficienti in uno degli anni nel triennio antecedente la domanda ( id est € 7.651,00 per l’anno 2012, € 8.756,00 per l’anno 2013, € 9.834,00 per l’anno 2014), dall’altro, non ha fornito alcun dato riguardo la capacità reddituale negli anni 2015 e 2016.
Ed invero, già in sede di riscontro al preavviso di rigetto, al fine di dimostrare il possesso della richiesta capacità di autosostentamento, l’interessato si è limitato a produrre il CUD concernente l’annualità 2017, da cui risultava che aveva percepito nello stesso anno 2017 un reddito di € 9.338,31.
Analogamente nel presente giudizio il ricorrente ha fornito dati e prodotto documenti volti ad attestare redditi superiori ai parametri prefissati solo negli anni più vicini all’adozione del provvedimento, in particolare nel 2017, 2018 e 2019, versando in atti le relative Certificazioni Uniche.
Quindi - anche nel presupposto della tollerabilità di flessioni transeunti, ove non risultate in grado di minare la capacità di recupero del soggetto - il Collegio, ritiene che, al cospetto, come nel caso di specie, di argomenti difensivi tesi unicamente ad invocare il possesso del requisito in esame non per l’intero “periodo di osservazione” - valutati unitamente alla dichiarazione di redditi insufficienti in uno degli anni del triennio antecedente la domanda e alla mancanza di elementi informativi sui redditi prodotti negli anni 2015 e 2016 - l’operato dell’autorità procedente non può dirsi censurabile.
A questo proposito, si precisa che era onere dell’odierno ricorrente dimostrare una stabilità economico–finanziaria lungo tutto l’arco temporale ritenuto rilevante ut supra chiarito ai fini della valutazione che la p.a. è chiamata ad effettuare (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022: “Quanto al riparto dell’onere probatorio, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell'onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell'azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27/12/2017, n.6082).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso del requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente.”.
Inoltre, si osserva che, in generale, i requisiti prescritti per l’ottenimento di un beneficio debbono essere posseduti già all’atto della presentazione dell’istanza e mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell’autorità procedente. In proposito, giova richiamare la giurisprudenza di questa Sezione, che in relazione alla pretesa di applicare il principio di attualizzazione, ha avuto modo di chiarire che: “ e non può essere applicato in via analogica al procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l’opposto principio della rilevanza delle sopravvenienze favorevoli sancito dalla normativa in materia di immigrazione, al fine di evitare che lo straniero, per mancanza di titolo autorizzatorio al soggiorno, cada in situazioni di clandestinità: l’art. 5 co . 5, D.lgs. 286/1998, nel prevedere che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, proprio per la sua natura derogatoria al principio generale soprarichiamato, non può essere applicato al di fuori delle ipotesi espressamente previste, tanto meno ove non sia ravvisabile l’ eadem ratio (come appunto nei procedimenti per la concessione della cittadinanza) ” (Tar Lazio, sez. V bis, 11188/2022).
La valutazione delle prospettive di ottimale inserimento, anche sotto il profilo indiziario, del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti, non può essere condotta con riferimento ad un limitato periodo di tempo, anche se più recente rispetto all’adozione del provvedimento e in ogni caso richiede all’aspirante cittadino che presenta la domanda di essere già in possesso dei requisiti richiesti, specie se si tratta della capacità reddituale, agevolmente misurabile dallo stesso richiedente grazie alla fissazione di soglie minime differenziate in base alla composizione del nucleo familiare, il cui carattere oggettivo finisce anche per comprimere la discrezionalità della valutazione della p.a.
Questo conferma la carenza del requisito reddituale in capo al richiedente lo status , atteso che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopradelineato, non può assumere rilevanza la capacità di autosostentamento postuma.
In ogni caso, a tutela della posizione del ricorrente - che peraltro ha rappresentato nella memoria del 9 maggio 2023 di avere a partire dal 2021 un contratto di lavoro a tempo indeterminato “ che gli consente di godere una tranquillità economica e di adempiere ai suoi obblighi nei confronti dello Stato italiano (… con un netto in busta di € 1.000,00 circa) ” - il Collegio rileva la prevista possibilità di reiterare la domanda una volta consolidato, nel rispetto degli obblighi fiscali, il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis per un periodo non inferiore a tre anni. La sede in cui far valere l’eventuale conseguimento di tali requisiti, pertanto, non è quella del procedimento di esame dell’istanza in corso, bensì quella dell’esame di una nuova domanda, che può essere ripresentata già solo dopo un anno dal rigetto della prima (a condizione, ovviamente, di aver conseguito e mantenuto il livello reddituale minimo prescritto nel triennio precedente e di conservarlo fino al momento della decisione dell’istanza e persino fino al giuramento).
La testé dimostrata mancanza del requisito reddituale è in grado ex se di assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale, consentendo al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’ulteriore motivo ostativo al rilascio della cittadinanza rappresentato dalla presenza di un pregiudizio penale (condanna per la violazione della disciplina in materia di registrazione degli esercizi pubblici di telefonia e internet), in quanto, anche nell’ipotesi di fondatezza delle deduzioni contrarie formulate sul punto dal ricorrente, il provvedimento supererebbe comunque la “prova di resistenza”.
L’atto gravato è strutturalmente un provvedimento plurimotivato cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
Nel caso in esame, è sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego la mancanza del requisito dell’autosufficienza reddituale.
In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n.1240).
Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che il ricorso debba essere conclusivamente respinto.
Alla luce di una valutazione globale della controversia, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
AN Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | AN Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.