Art. 22. (Approvazione dei contratti)
Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.
In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro per la sanita' assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.
Il direttore dell'Istituto puo' delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.
In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro per la sanita' assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.
Il direttore dell'Istituto puo' delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".