Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6734/2019, pendente
TRA
(già , in Parte_1 Pt_2 persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Parte_3
Stato Appellante
E
(di Controparte_1 seguito, breviter, anche solo ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. CP_1
Federico Tedeschini e dall'Avv. Salvatore Lorefice
Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6653/19 emessa in data 28.3.2019 dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzioni, accogliere l'appello erariale e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande proposte con l'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dal in quanto inammissibile per i motivi suesposti, e confermare la sentenza Parte_1
n. 6653/2019 del Tribunale di Roma;
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in Parte_1 narrativa, e confermare la sentenza n. 6653/2019 del Tribunale di Roma;
- in subordine, accertare l'inadempimento del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento di Parte_1 tutti i danni da quantificarsi equitativamente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano, ex art 93 c.p.c., antistatari;
In via istruttoria
- disporre lo stralcio dei documenti nota ares 3514519 del 23/10/2014 e nota prot. n. 24550 del Pt_2
30/11/2015 rubricati rispettivamente con le lettere c) e d), in quanto nuove prove e prodotti in violazione dell'art.
345 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, consegnato per la notifica il 22 dicembre 2015, il Parte_4 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 25291/2015, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 09.11.2015, con cui gli era stato ingiunto, su ricorso dell' Parte_5
(di seguito IREPA), il pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro 560.136,64,
[...] oltre interessi, nonché spese di procedura, importo dedotto come dovuto quale corrispettivo a fronte di prestazioni rese in esecuzione del contratto del 09.03.2011 nell'ambito del Programma Nazionale 2011-2013 di cui al reg.
(CE) n. 199/2008 del 25.02.2008 (istitutivo di un quadro comunitario per la raccolta, la gestione, e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca).
L'opponente chiedeva che fosse disposta ex art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il suo annullamento-revoca, essendo estinto il credito ingiunto, per compensazione con il maggiore credito erariale di euro 916.694,70, vantato dal opponente nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
CP_ Proponeva domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento in proprio favore di euro 356.558,06, importo residuo, a fronte della richiesta compensazione giudiziale.
A tal fine esponeva che il credito eccepito in compensazione trovava titolo in una nota del del Parte_1
21.10.2014, prot. 21285 e in una nota di addebito n. 3241411395 del 30.09.2014 della Commissione
Europea con cui era stato disposto un ordine di recupero di euro 916.694,70 in relazione al Programma Nazionale 2009-2010 e all'attività di raccolta dati per l'anno 2010 (all'esito dei controlli della Corte dei Conti Europea sui CP_ pagamenti eseguiti a favore dell' e a fronte di alcune riscontrate irregolarità, inerenti il “Costo del Personale”
e il “Costo per l'assistenza esterna”).
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione cautelare. CP_1
In particolare assumeva: - che il credito eccepito in compensazione riguardava un rapporto diverso da quello oggetto del giudizio;
- che avverso la nota di addebito citata nell'atto di opposizione erano pendenti tre diversi giudizi
(dinanzi al Consiglio di Stato- rgn 8001/2015; al Tribunale civile di Roma, sez. II- rgn 82352/2014 e al
Tribunale dell'Unione Europea m. T- 825/2014); - che i crediti opposti in compensazione non erano quindi certi
e non potevano essere opposti in compensazione;
- che tutte le prestazioni previste nel contratto stipulato con il
e nel progetto dallo stesso approvato erano state pacificamente eseguite in conformità alle previsioni Parte_1 contrattuali e che pertanto aveva diritto ad ottenere quanto ancora dovuto a titolo di saldo per un importo di euro
560.136,64”.
Con sentenza n. 6653/2019 emessa in data 28.3.2019 il Tribunale di Roma, ritenendo non contestato l'esatto adempimento di alle obbligazioni oggetto della convenzione inter partes e CP_1 preclusa la compensazione tra il credito oggetto del decreto ingiuntivo e quello dedotto dal
Dicastero perché sub iudice, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per avere il primo Giudice a torto ritenuto insussistente la contestazione nell'an della pretesa azionata in via monitoria e per non aver operato la compensazione richiesta. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità delle domande ed eccezioni CP_1 formulate solo in grado d'appello e delle correlate produzioni documentali e, in ogni caso,
l'infondatezza dei motivi di gravame.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
L'appello è infondato.
§1. Con il primo motivo di gravame il censura la sentenza impugnata per aver ritenuto Parte_1 non contestato l'inadempimento da parte dell'appellata della convenzione stipulata in data
9.3.2011, in forza della quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Ad avviso dell'appellante, infatti, la contestazione sarebbe stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ed in particolare alle pp. 6 e 7 dell'atto di citazione) mediante il richiamo alle irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti Europea nella rendicontazione delle spese di cui aveva chiesto il rimborso, irregolarità che avevano poi giustificato la CP_1 sospensione dei pagamenti da parte del . Parte_1
Il motivo non merita accoglimento perché, come correttamente eccepito da , si fonda su CP_1 eccezioni e prove nuove, inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Dalla piana lettura dell'atto introduttivo del primo grado e dalla documentazione prodotta in quella sede si evince, infatti, che le censure mosse dalla Corte dei Conti europea, richiamate e fatte proprie dal nell'atto introduttivo del primo grado, afferiscono alla convenzione Parte_1 stipulata il 13.3.2009, relativa al Programma di raccolta dati per l'anno 2010, e non affatto, come invece sostenuto in questa sede, alla convenzione datata 9.3.2011 su cui si fondava il credito azionato in via monitoria.
Ed invero, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il si era limitato a Parte_1 richiamare le censure formulate dalla Corte dei conti europea e la successiva decisione della
Commissione europea riferite a rilevate irregolarità relative alla convenzione pubblica intercorsa con il 13 marzo 2009, cui del resto si riferiva la documentazione allegata (si rimanda alla p. CP_1
4 e ss. dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e ai doc. 9 e ss. ad esso allegati).
In quella sede, di contro, non era neppure allegata la possibile presenza di irregolarità relative alla successiva convenzione del 9 marzo 2011, il cui credito non era contestato, di modo che le considerazioni sul punto svolte in sede di gravame sono inammissibili, risolvendosi in una nuova eccezione formulata in violazione della disposizione di cui all'art. 345 c.p.c.
Per quanto necessario, si rileva poi come l'ulteriore documentazione prodotta nel presente grado, formatasi negli anni 2014 e 2015, sia inammissibile in quanto tardivamente prodotta, non essendo stato anche solo allegato che il fosse impossibilitato, per fatto a lui non imputabile, ad Parte_1 acquisire e tempestivamente depositare in giudizio la documentazione in oggetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
§2. Con il secondo motivo di gravame il lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale Parte_1 per non aver il primo Giudice attuato la compensazione tra il credito ingiunto ed il controcredito di importo pari a 916.694,70, vantato dal nei confronti di in relazione alla CP_2 CP_1 convenzione del 13.3.2009 per l'annualità 2010 del Programma nazionale 2009/2010, così come specificato dalla nota prot. 21285 del 21.10.2014 e dalla nota 3241411395 del 30.9.2014 Pt_2 della Commissione europea (all.ti 14 e 13 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Come accennato, il Tribunale ha ritenuto che la compensazione fosse preclusa perché il secondo credito, in quanto sub giudice, non poteva considerarsi certo.
La suddetta statuizione merita di essere confermata.
Dagli atti di causa emerge infatti che il controcredito sia stato oggetto di domanda di accertamento negativo innanzi al Tribunale di Roma e che la pronuncia emessa in primo grado sia stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
non risulta peraltro che il giudizio di secondo grado sia stato definito con pronuncia passata in giudicato.
Il motivo di appello deve quindi essere rigettato in applicazione del consolidato principio reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite già nel 2016 secondo cui: “Se è controversa … l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale…. La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (in questi termini, Cass. S.S.U.U. 15 novembre 2016,
n. 23225).
§3. Il rigetto dei motivi di appello rende infine superfluo l'esame della domanda di accertamento dell'inadempimento del articolata in via subordinata da e reiterata in questa Parte_1 CP_1 sede.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media prevista in applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 6734/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata pronuncia.
- condanna il appellante al pagamento in favore dell' Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 15.000,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie da distrarsi nei confronti degli avvocati Federico Tedeschini e Salvatore Lorefice dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
Il cons. est. Il presidente Dr. Elena Gelato
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto