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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Zappalà Concetta Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'otto aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia appellante
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliata in via Controparte_1 C.F._1
S. Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi appellata
e nei confronti di
(di seguito , subentrata a Controparte_2 CP_3
titolo universale a in persona del Procuratore Speciale, Controparte_4
a ciò autorizzato giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_5
- Roma repertorio nr 180134, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avv. Vincenzo Amato
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_6
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza n. 1763/2023 il tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da , dichiarava la cessazione della materia del Controparte_1 contendere con riferimento all'impugnazione della cartella n. 29520150031931478 CP_6
avendo l'Istituto provveduto ad annullare integralmente la stessa stante la cessazione dell'attività in data 3.12.2009 e la non dovutezza dei contributi per l'anno 2015.
Con riferimento all'intimazione di pagamento opposta (n. 29520169004977631) relativa CP_ a contributi notificata in data 30.6.2016, osservava la tardività della doglianza relativa a vizi formali (decadenza dall'iscrizione a ruolo) ai sensi dell'art 617 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato il ricorso in opposizione il 29.7.2016 e, dunque, oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma.
Quanto al merito, rilevava, per quanto qui ancora d'interesse, che non vi era prova della CP_ notifica dell'avviso di addebito n. 59520120001250929 relativo a contributi per il periodo 2009-2011 sicchè l'opposizione era da ritenersi tempestiva e tenuto conto che i contributi del 2009-2010 erano prescritti e che l'attività della ricorrente era stata chiusa il 31.12.2009 alcun contributo era dovuto per cui l'atto impositivo andava annullato.
Quanto agli altri atti sottesi all'intimazione opposta, rilevava che il concessionario aveva dato prova delle notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario con riguardo alle cartelle n. 29520110006530628000,
2952011000984891000 e 29520110045595577, avendo prodotto l'avviso di deposito presso la Casa Comunale e l'avviso di compiuta giacenza, mentre con riferimento alla cartella n. 29520110003227815, in difetto dell'avviso di deposito presso la casa comunale, la notifica andava ritenuta nulla e i crediti portati dalla cartella andavano ritenuti prescritti alla data della notifica dell'atto di intimazione.
In conclusione accoglieva il ricorso limitatamente all'avviso di addebito n.
59520120001250929 e alla cartella n. 29520110003227815 e compensava le spese per
CP_ metà ponendo la restante metà a carico dell' ed dell' in misura di ¼ a carico del CP_6 primo, tenuto conto che l'opposizione riguardava l' solo limitatamente ad una CP_6
CP_ cartella, ed in misura di ¾ a carico dell' mentre, in considerazione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in ordine al difetto di legittimazione passiva di riscossione in relazione ai motivi inerenti l'opposizione al ruolo (S.U.
Pag. 2 di 5 7514/2022), riteneva giustificata la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le parti e il concessionario. CP_ Avverso dette pronunzia, con atto del 23 ottobre 2023, proponeva appello l' cui resisteva la CP_1
Si costituiva altresì l' aderendo ai motivi di doglianza dell'istituto Controparte_2
previdenziale.
Disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note delle parti all'indomani della scadenza del termine ex art 127 c.p.c., apposto in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il presente appello l' censura la sentenza per aver escluso la ritualità della notifica sia con riguardo all'avviso di addebito n. 59520120001250929 sia relativamente alla cartella n. 29520110003227815.
Con riferimento al primo atto evidenzia che la produzione del relativo avviso di ricevimento sarebbe sufficiente a comprovare il perfezionamento dell'iter notificatorio posto che alla notifica per posta effettuata dall' non si applicherebbe la legge Pt_1
890/1982, dettata in materia di notificazioni degli atti a mezzo posta prevista dall'art. 149 cpc, attinente esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ma troverebbe applicazione la disciplina ordinaria prevista dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal d.m. 9 aprile 2001, per cui la notifica sarebbe da considerare posta in essere da un soggetto (il postino) avente la qualifica di ufficiale giudiziario e, ai fini della legittimità della procedura, non sarebbe necessaria la CAD, ovvero l'invio della comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ogni caso assume che nell'atto introduttivo l'originaria ricorrente avrebbe espressamente riconosciuto l'avvenuta notifica dell'atto in data 19.6.2016 sicché in forza del disposto dell'art 115 c.p.c. non sarebbe necessario fornire alcuna prova al riguardo.
Quanto al secondo atto ritenuto non validamente notificato, lamenta che il tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal concessionario dalla
Pag. 3 di 5 quale emergerebbe, invero, che l'avviso di deposito presso la casa comunale sarebbe stato inviato alla destinataria a mezzo plico postale e che pertanto il procedimento notificatorio si sarebbe compiuto in data 10.6.2011.
Evidenzia di avere, comunque, nell'esercizio del propri poteri di autotutela proceduto al parziale sgravio dei titoli opposti sottolineando però, al contempo, che tali determinazioni, attinenti alla fase amministrativa ed indipendenti da quella processuale, non potrebbero incidere sugli esiti del presente giudizio.
Insiste in ogni caso nella riforma della regolamentazione delle spese poiché, anche a voler ritenere nulla la notifica della cartella n. 29520110003227815, detta circostanza non potrebbe essere addebitata ad esso , trattandosi di un adempimento rientrante Pt_1
nella potestà esclusiva del concessionario.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che nel ricorso di I grado la lungi dal riconoscere CP_1 valida la notifica dell'avviso di addebito, ha solo evidenziato che il presunto creditore era ancora in termini per la notifica della cartella esattoriale, così testualmente deducendo nei ricorso introduttivo: “E' inoltre proceduralmente inammissibile che si sia proceduto alla notificazione di un avviso di addebito in data 19.06.2012 per contributi previdenziali relativi all'anno antecedente quando invece era ancora in terminis per la notifica della cartella esattoriale”. CP_ L'assunto, poi, dell' secondo cui sarebbe sufficiente la ricevuta di ritorno della raccomandata a/r per rendere efficace la notifica nei confronti del destinatario si scontra con principio sancito da dalle Sezioni Unite, precisamente con la sentenza n. 10012 del
15 aprile 2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.),non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Pertanto, è onere del notificante depositare in giudizio
Pag. 4 di 5 l'avviso di ricevimento, avendo tale comunicazione un ruolo essenziale poiché finalizzata a garantire la conoscibilità dell'atto notificando. Detto principio, sancito in materia di notifica degli atti tributari, ha trovato conferma anche con riguardo agli avvisi di adebito in materia contribuitivacon la pronuncia della Cass. sez. lav.n.
9125/2024.
Va parimenti disattesa la doglianza riguardante la statuizione di nullità della notifica della cartella n. 29520110003227815 posto che, come rettamente evidenziato dal primo giudice, difetta in atti la prova dell'affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito del predetto atto. Ed invero, negli elenchi di affissione all'albo degli avvisi di deposito prodotti dall'agente di riscossione non figurano gli estremi identificativi della cartella sopraindicata.
Non merita accoglimento, infine, neppure il motivo inerente alla regolamentazione delle spese disposta dal tribunale poiché come chiarito da Cass. SS.UU. 7514/2022, quando l'opposizione viene accolta per una questione attinente al merito della pretesa contributiva (nella specie prescrizione ) e non per vizi della procedura esecutiva, la legittimazione passiva spetta solo all'ente titolare del credito. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va dunque integralmente comfermata. Alla
CP_ soccombenza segue la condanna dell' alle spese del presente grado in favore dell'opposta che si liquidano come in dispositivo mentre restano compensate quelle sostenute dall'ente concessionario stante la sua posizone di sostanziale estraneita alla materia del contendere.
P.Q.M.
CP_
Rigetta l'appello. Pone a carico dell' le spese del presente grado in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 1458 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali CP_1
con distrazione ex art 93 c.p.c., compensando le spese nei confronti dell'ente di riscossione.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante, ove dovuto. Pt_1
Messina 9.4.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. A. Santalucia Dott. C. Zappalà
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Zappalà Concetta Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'otto aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia appellante
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliata in via Controparte_1 C.F._1
S. Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi appellata
e nei confronti di
(di seguito , subentrata a Controparte_2 CP_3
titolo universale a in persona del Procuratore Speciale, Controparte_4
a ciò autorizzato giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_5
- Roma repertorio nr 180134, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avv. Vincenzo Amato
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_6
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza n. 1763/2023 il tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da , dichiarava la cessazione della materia del Controparte_1 contendere con riferimento all'impugnazione della cartella n. 29520150031931478 CP_6
avendo l'Istituto provveduto ad annullare integralmente la stessa stante la cessazione dell'attività in data 3.12.2009 e la non dovutezza dei contributi per l'anno 2015.
Con riferimento all'intimazione di pagamento opposta (n. 29520169004977631) relativa CP_ a contributi notificata in data 30.6.2016, osservava la tardività della doglianza relativa a vizi formali (decadenza dall'iscrizione a ruolo) ai sensi dell'art 617 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato il ricorso in opposizione il 29.7.2016 e, dunque, oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma.
Quanto al merito, rilevava, per quanto qui ancora d'interesse, che non vi era prova della CP_ notifica dell'avviso di addebito n. 59520120001250929 relativo a contributi per il periodo 2009-2011 sicchè l'opposizione era da ritenersi tempestiva e tenuto conto che i contributi del 2009-2010 erano prescritti e che l'attività della ricorrente era stata chiusa il 31.12.2009 alcun contributo era dovuto per cui l'atto impositivo andava annullato.
Quanto agli altri atti sottesi all'intimazione opposta, rilevava che il concessionario aveva dato prova delle notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario con riguardo alle cartelle n. 29520110006530628000,
2952011000984891000 e 29520110045595577, avendo prodotto l'avviso di deposito presso la Casa Comunale e l'avviso di compiuta giacenza, mentre con riferimento alla cartella n. 29520110003227815, in difetto dell'avviso di deposito presso la casa comunale, la notifica andava ritenuta nulla e i crediti portati dalla cartella andavano ritenuti prescritti alla data della notifica dell'atto di intimazione.
In conclusione accoglieva il ricorso limitatamente all'avviso di addebito n.
59520120001250929 e alla cartella n. 29520110003227815 e compensava le spese per
CP_ metà ponendo la restante metà a carico dell' ed dell' in misura di ¼ a carico del CP_6 primo, tenuto conto che l'opposizione riguardava l' solo limitatamente ad una CP_6
CP_ cartella, ed in misura di ¾ a carico dell' mentre, in considerazione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in ordine al difetto di legittimazione passiva di riscossione in relazione ai motivi inerenti l'opposizione al ruolo (S.U.
Pag. 2 di 5 7514/2022), riteneva giustificata la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le parti e il concessionario. CP_ Avverso dette pronunzia, con atto del 23 ottobre 2023, proponeva appello l' cui resisteva la CP_1
Si costituiva altresì l' aderendo ai motivi di doglianza dell'istituto Controparte_2
previdenziale.
Disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note delle parti all'indomani della scadenza del termine ex art 127 c.p.c., apposto in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il presente appello l' censura la sentenza per aver escluso la ritualità della notifica sia con riguardo all'avviso di addebito n. 59520120001250929 sia relativamente alla cartella n. 29520110003227815.
Con riferimento al primo atto evidenzia che la produzione del relativo avviso di ricevimento sarebbe sufficiente a comprovare il perfezionamento dell'iter notificatorio posto che alla notifica per posta effettuata dall' non si applicherebbe la legge Pt_1
890/1982, dettata in materia di notificazioni degli atti a mezzo posta prevista dall'art. 149 cpc, attinente esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ma troverebbe applicazione la disciplina ordinaria prevista dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal d.m. 9 aprile 2001, per cui la notifica sarebbe da considerare posta in essere da un soggetto (il postino) avente la qualifica di ufficiale giudiziario e, ai fini della legittimità della procedura, non sarebbe necessaria la CAD, ovvero l'invio della comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ogni caso assume che nell'atto introduttivo l'originaria ricorrente avrebbe espressamente riconosciuto l'avvenuta notifica dell'atto in data 19.6.2016 sicché in forza del disposto dell'art 115 c.p.c. non sarebbe necessario fornire alcuna prova al riguardo.
Quanto al secondo atto ritenuto non validamente notificato, lamenta che il tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal concessionario dalla
Pag. 3 di 5 quale emergerebbe, invero, che l'avviso di deposito presso la casa comunale sarebbe stato inviato alla destinataria a mezzo plico postale e che pertanto il procedimento notificatorio si sarebbe compiuto in data 10.6.2011.
Evidenzia di avere, comunque, nell'esercizio del propri poteri di autotutela proceduto al parziale sgravio dei titoli opposti sottolineando però, al contempo, che tali determinazioni, attinenti alla fase amministrativa ed indipendenti da quella processuale, non potrebbero incidere sugli esiti del presente giudizio.
Insiste in ogni caso nella riforma della regolamentazione delle spese poiché, anche a voler ritenere nulla la notifica della cartella n. 29520110003227815, detta circostanza non potrebbe essere addebitata ad esso , trattandosi di un adempimento rientrante Pt_1
nella potestà esclusiva del concessionario.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che nel ricorso di I grado la lungi dal riconoscere CP_1 valida la notifica dell'avviso di addebito, ha solo evidenziato che il presunto creditore era ancora in termini per la notifica della cartella esattoriale, così testualmente deducendo nei ricorso introduttivo: “E' inoltre proceduralmente inammissibile che si sia proceduto alla notificazione di un avviso di addebito in data 19.06.2012 per contributi previdenziali relativi all'anno antecedente quando invece era ancora in terminis per la notifica della cartella esattoriale”. CP_ L'assunto, poi, dell' secondo cui sarebbe sufficiente la ricevuta di ritorno della raccomandata a/r per rendere efficace la notifica nei confronti del destinatario si scontra con principio sancito da dalle Sezioni Unite, precisamente con la sentenza n. 10012 del
15 aprile 2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.),non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Pertanto, è onere del notificante depositare in giudizio
Pag. 4 di 5 l'avviso di ricevimento, avendo tale comunicazione un ruolo essenziale poiché finalizzata a garantire la conoscibilità dell'atto notificando. Detto principio, sancito in materia di notifica degli atti tributari, ha trovato conferma anche con riguardo agli avvisi di adebito in materia contribuitivacon la pronuncia della Cass. sez. lav.n.
9125/2024.
Va parimenti disattesa la doglianza riguardante la statuizione di nullità della notifica della cartella n. 29520110003227815 posto che, come rettamente evidenziato dal primo giudice, difetta in atti la prova dell'affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito del predetto atto. Ed invero, negli elenchi di affissione all'albo degli avvisi di deposito prodotti dall'agente di riscossione non figurano gli estremi identificativi della cartella sopraindicata.
Non merita accoglimento, infine, neppure il motivo inerente alla regolamentazione delle spese disposta dal tribunale poiché come chiarito da Cass. SS.UU. 7514/2022, quando l'opposizione viene accolta per una questione attinente al merito della pretesa contributiva (nella specie prescrizione ) e non per vizi della procedura esecutiva, la legittimazione passiva spetta solo all'ente titolare del credito. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va dunque integralmente comfermata. Alla
CP_ soccombenza segue la condanna dell' alle spese del presente grado in favore dell'opposta che si liquidano come in dispositivo mentre restano compensate quelle sostenute dall'ente concessionario stante la sua posizone di sostanziale estraneita alla materia del contendere.
P.Q.M.
CP_
Rigetta l'appello. Pone a carico dell' le spese del presente grado in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 1458 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali CP_1
con distrazione ex art 93 c.p.c., compensando le spese nei confronti dell'ente di riscossione.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante, ove dovuto. Pt_1
Messina 9.4.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. A. Santalucia Dott. C. Zappalà
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