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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1425/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.5843/2021 pubblicata il 23.12.2021
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Immacolata Parte_1
Coppola e Alessandro Settembre
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Massimo Autieri
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 18.1.21 Parte_1 chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione CP_1 di inabilità civile per l'anno 2019 e dei ratei di assegno sociale per l'anno 2010 (considerata l'età anagrafica maturata nel frattempo); con un secondo ricorso depositato il 14.3.21 chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1 sociale per i mesi di gennaio e febbraio 2011. Si costituiva l' chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Il Tribunale di Napoli Nord, previa riunione dei due ricorsi, accoglieva le domande rilevando che l' non aveva documentato CP_1 il pagamento (essendo insufficiente la schermata del cassetto previdenziale) né contestato la ricorrenza dei presupposti per il godimento delle prestazioni e condannava l' al pagamento CP_2 in favore della delle spese di lite liquidate in euro Pt_1
2.200,00 con distrazione.
Propone appello limitatamente alla statuizione Parte_1 relativa alla liquidazione delle spese di lite eccependo l'illegittimità della stessa per la violazione dei parametri forensi ex D.M. n.55/14, con riferimento alla determinazione dei compensi per fasi, in relazione ai due procedimenti riuniti
(r.g.n. 489/21 e r.g.n. 2023/21), prima e dopo la riunione stessa, in base all'attività svolta ed al valore della domanda rilevando che:
-quanto ai compensi della fase di studio ed introduttiva, gli stessi andavano riconosciuti e liquidati, distintamente per ciascun procedimento chiaramente non ancora riunito, sia in relazione al ricorso avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei ratei di pensione di inabilità (da 01.01.19 a 31.12.19) e dei ratei di assegno sociale sostitutivo (da 01.01.20 a 31.12.20), per complessivi € 8.509,41 di cui al giudizio con r.g.n. 489/21, sia in relazione al ricorso avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei ratei di assegno sociale sostitutivo (da 01.01.21 a
28.02.21), per complessivi € 749,70 di cui al giudizio con r.g.n.
2023/21, successivamente riunito,
-quanto ai compensi della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale, gli stessi andavano riconosciuti e liquidati ciascuno una sola volta, in relazione ai procedimenti ormai riuniti, operandosi la maggiorazione del 10% ex art.4, comma 2,
pag. 2/7 D.M. n. 55/14 in base allo scaglione di cui alla tabella n.4 allegata al D.M. n.55/14, riferito all'importo complessivamente richiesto e riconosciuto nei due procedimenti riuniti, pari ad €
9.259,11 (€ 8.509,41 + € 749,70),
-la sentenza va riformata anche nella parte in cui il giudice di prime cure non ha motivato l'omessa maggiorazione delle spese di giustizia nella misura di un terzo ai sensi e per gli effetti del vigente art. 4, n.8, D.M. n.55/2014, attesa la manifesta fondatezza delle domande proposte da parte ricorrente, chiedendo la liquidazione delle spese di giustizia di primo grado nella misura complessiva di € 7.634,66: € 125,00 + € 885,00 ciascuna fase studio, € 115,00 + € 740,00 ciascuna fase introduttiva, € 1.585,00 + € 158,50 (magg. 10% ex art.4, co.2,
D.M. n.55/14) fase trattazione/istruttoria, € 1.925,00 + € 192,50
(magg. 10% ex art.4, co.2, D.M. n.55/14) fase decisionale, €
1.908,66 maggiorazione 1/3 ex art.4, n.8, D.M. n.55/14), oltre spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione, il tutto con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio, con attribuzione.
L' replica che le lamentele di parte ricorrente non sono CP_1 esatte e pertinenti, in quanto, in base alla documentazione depositata aveva dimostrato di aver provveduto a corrispondere il
21 settembre 2020 la somma di euro 3.807,44, a titolo di arretrati e che risultavano corrisposte anche i ratei pensionistici di novembre e dicembre 2019.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
pag. 3/7 Il gravame è parzialmente fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, nello specifico la appellante lamenta la mancata liquidazione delle spese tenendo conto della riunione dei due ricorsi solo dalla fase di trattazione in poi, l'omesso incremento del 10% per la riunione e l'omessa maggiorazione di un terzo ex art. 4 commi
7 e 8 del DM n.55.14.
Le censure legate alla mancata considerazione del riflesso sulle spese di lite della riunione in corso di causa dei due ricorsi sono fondate.
Come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause
- e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio” (Cass. ordinanza 27295/2022); “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cassazione Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018); “la disciplina di riferimento si rinviene nel D.M. 10 marzo 2014,
n.55, art.4 (Regolamento recante la determinazione dei parametri
pag. 4/7 per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n.247, art.13, comma 6) che, nella parte di interesse (comma 2), così dispone: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi
10, fino ad un massimo di 20. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti” (Cassazione ordinanza n.10629/2021).
Ne consegue che nel caso di specie, essendo intervenuta la riunione solo in corso di causa, le fasi anteriori alla riunione
(quelle di studio e introduzione) vanno liquidate per ciascun giudizio e le fasi successive alla riunione (trattazione e decisione) liquidate unitariamente ma con l'incremento percentuale proprio dei giudizi riuniti.
Applicando i parametri minimi in considerazione della semplicità della causa e considerando i valori delle due cause (euro
8.509,41 ed euro 749,70) dalla applicazione dei suesposti criteri deriva un compenso complessivo di euro 2.514,25 (euro 442,50 e euro 62,50 per fase studio dei due ricorsi;
euro 370,00 e euro
57,50 per fase introduttiva dei due ricorsi;
euro 475,50 e maggiorazione 10% euro 47,50 per fase trattazione cumulata;
euro
962,50 e maggiorazione 10% euro 96,25 per fase decisione cumulata).
Ne consegue che alla somma di euro 2.200,00 già liquidata in primo grado va aggiunta la ulteriore somma di euro 314,25 a carico dell' . CP_1
pag. 5/7 Infondata è invece la richiesta di conseguire l'applicazione della maggiorazione ex art.4 comma 8 DM n.55/14; la stessa non risulta applicabile in quanto nel corso del giudizio di primo grado l'accertamento del diritto controverso non è avvenuto in maniera pressoché “immediata”, ma ha comunque comportato la necessità, da parte del primo Giudice, di vagliare una serie di questioni in ordine alle allegazioni da parte dell' di CP_1 avvenuto pagamento (cfr. esame cassetto fiscale), peraltro va osservato che l'aumento è meramente facoltativo e non obbligatorio, ragioni collegate alla estrema semplicità della causa e allo svolgimento, quanto alle fasi della trattazione e della discussione, di minime attività, inducono ad escludere l'applicazione della maggiorazione, che comporterebbe di fatto un compenso non giustificato dalla effettiva portata dell'attività prestata, dal livello di difficoltà dell'affare trattato, dal numero e dalla semplicità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate (cfr. Corte appello Napoli sentenza n.941/23).
Le spese del grado, atteso il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per la metà; per la restante metà seguono la soccombenza in base al valore del decisum; deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi.
Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 2.514,25; condanna l' al pagamento della differenza nella misura di CP_1 euro 314,25 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione, compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della restante metà liquidata in complessivi € 123,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
Napoli 12.5.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1425/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.5843/2021 pubblicata il 23.12.2021
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Immacolata Parte_1
Coppola e Alessandro Settembre
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Massimo Autieri
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 18.1.21 Parte_1 chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione CP_1 di inabilità civile per l'anno 2019 e dei ratei di assegno sociale per l'anno 2010 (considerata l'età anagrafica maturata nel frattempo); con un secondo ricorso depositato il 14.3.21 chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1 sociale per i mesi di gennaio e febbraio 2011. Si costituiva l' chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Il Tribunale di Napoli Nord, previa riunione dei due ricorsi, accoglieva le domande rilevando che l' non aveva documentato CP_1 il pagamento (essendo insufficiente la schermata del cassetto previdenziale) né contestato la ricorrenza dei presupposti per il godimento delle prestazioni e condannava l' al pagamento CP_2 in favore della delle spese di lite liquidate in euro Pt_1
2.200,00 con distrazione.
Propone appello limitatamente alla statuizione Parte_1 relativa alla liquidazione delle spese di lite eccependo l'illegittimità della stessa per la violazione dei parametri forensi ex D.M. n.55/14, con riferimento alla determinazione dei compensi per fasi, in relazione ai due procedimenti riuniti
(r.g.n. 489/21 e r.g.n. 2023/21), prima e dopo la riunione stessa, in base all'attività svolta ed al valore della domanda rilevando che:
-quanto ai compensi della fase di studio ed introduttiva, gli stessi andavano riconosciuti e liquidati, distintamente per ciascun procedimento chiaramente non ancora riunito, sia in relazione al ricorso avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei ratei di pensione di inabilità (da 01.01.19 a 31.12.19) e dei ratei di assegno sociale sostitutivo (da 01.01.20 a 31.12.20), per complessivi € 8.509,41 di cui al giudizio con r.g.n. 489/21, sia in relazione al ricorso avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei ratei di assegno sociale sostitutivo (da 01.01.21 a
28.02.21), per complessivi € 749,70 di cui al giudizio con r.g.n.
2023/21, successivamente riunito,
-quanto ai compensi della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale, gli stessi andavano riconosciuti e liquidati ciascuno una sola volta, in relazione ai procedimenti ormai riuniti, operandosi la maggiorazione del 10% ex art.4, comma 2,
pag. 2/7 D.M. n. 55/14 in base allo scaglione di cui alla tabella n.4 allegata al D.M. n.55/14, riferito all'importo complessivamente richiesto e riconosciuto nei due procedimenti riuniti, pari ad €
9.259,11 (€ 8.509,41 + € 749,70),
-la sentenza va riformata anche nella parte in cui il giudice di prime cure non ha motivato l'omessa maggiorazione delle spese di giustizia nella misura di un terzo ai sensi e per gli effetti del vigente art. 4, n.8, D.M. n.55/2014, attesa la manifesta fondatezza delle domande proposte da parte ricorrente, chiedendo la liquidazione delle spese di giustizia di primo grado nella misura complessiva di € 7.634,66: € 125,00 + € 885,00 ciascuna fase studio, € 115,00 + € 740,00 ciascuna fase introduttiva, € 1.585,00 + € 158,50 (magg. 10% ex art.4, co.2,
D.M. n.55/14) fase trattazione/istruttoria, € 1.925,00 + € 192,50
(magg. 10% ex art.4, co.2, D.M. n.55/14) fase decisionale, €
1.908,66 maggiorazione 1/3 ex art.4, n.8, D.M. n.55/14), oltre spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione, il tutto con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio, con attribuzione.
L' replica che le lamentele di parte ricorrente non sono CP_1 esatte e pertinenti, in quanto, in base alla documentazione depositata aveva dimostrato di aver provveduto a corrispondere il
21 settembre 2020 la somma di euro 3.807,44, a titolo di arretrati e che risultavano corrisposte anche i ratei pensionistici di novembre e dicembre 2019.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
pag. 3/7 Il gravame è parzialmente fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, nello specifico la appellante lamenta la mancata liquidazione delle spese tenendo conto della riunione dei due ricorsi solo dalla fase di trattazione in poi, l'omesso incremento del 10% per la riunione e l'omessa maggiorazione di un terzo ex art. 4 commi
7 e 8 del DM n.55.14.
Le censure legate alla mancata considerazione del riflesso sulle spese di lite della riunione in corso di causa dei due ricorsi sono fondate.
Come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause
- e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio” (Cass. ordinanza 27295/2022); “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cassazione Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018); “la disciplina di riferimento si rinviene nel D.M. 10 marzo 2014,
n.55, art.4 (Regolamento recante la determinazione dei parametri
pag. 4/7 per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n.247, art.13, comma 6) che, nella parte di interesse (comma 2), così dispone: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi
10, fino ad un massimo di 20. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti” (Cassazione ordinanza n.10629/2021).
Ne consegue che nel caso di specie, essendo intervenuta la riunione solo in corso di causa, le fasi anteriori alla riunione
(quelle di studio e introduzione) vanno liquidate per ciascun giudizio e le fasi successive alla riunione (trattazione e decisione) liquidate unitariamente ma con l'incremento percentuale proprio dei giudizi riuniti.
Applicando i parametri minimi in considerazione della semplicità della causa e considerando i valori delle due cause (euro
8.509,41 ed euro 749,70) dalla applicazione dei suesposti criteri deriva un compenso complessivo di euro 2.514,25 (euro 442,50 e euro 62,50 per fase studio dei due ricorsi;
euro 370,00 e euro
57,50 per fase introduttiva dei due ricorsi;
euro 475,50 e maggiorazione 10% euro 47,50 per fase trattazione cumulata;
euro
962,50 e maggiorazione 10% euro 96,25 per fase decisione cumulata).
Ne consegue che alla somma di euro 2.200,00 già liquidata in primo grado va aggiunta la ulteriore somma di euro 314,25 a carico dell' . CP_1
pag. 5/7 Infondata è invece la richiesta di conseguire l'applicazione della maggiorazione ex art.4 comma 8 DM n.55/14; la stessa non risulta applicabile in quanto nel corso del giudizio di primo grado l'accertamento del diritto controverso non è avvenuto in maniera pressoché “immediata”, ma ha comunque comportato la necessità, da parte del primo Giudice, di vagliare una serie di questioni in ordine alle allegazioni da parte dell' di CP_1 avvenuto pagamento (cfr. esame cassetto fiscale), peraltro va osservato che l'aumento è meramente facoltativo e non obbligatorio, ragioni collegate alla estrema semplicità della causa e allo svolgimento, quanto alle fasi della trattazione e della discussione, di minime attività, inducono ad escludere l'applicazione della maggiorazione, che comporterebbe di fatto un compenso non giustificato dalla effettiva portata dell'attività prestata, dal livello di difficoltà dell'affare trattato, dal numero e dalla semplicità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate (cfr. Corte appello Napoli sentenza n.941/23).
Le spese del grado, atteso il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per la metà; per la restante metà seguono la soccombenza in base al valore del decisum; deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi.
Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 2.514,25; condanna l' al pagamento della differenza nella misura di CP_1 euro 314,25 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione, compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della restante metà liquidata in complessivi € 123,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
Napoli 12.5.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7