Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa HE NG- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Sommario;
Parte_1
e
, anche quale mandatario Controparte_1 della di cartolarizzazione dei crediti con l'assistenza e CP_2 CP_3 Controparte_4
difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Massimo Controparte_5
Maria Molinari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/08/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 04520229002281958 limitatamente alle cartelle esattoriali e agli CP_ avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi IVS nella titolarità di tutti notificati tra il
18.6.2011 e il 28.7.2016.
CP_ Ha lamentato la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e sottesi all'intimazione opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995.
Si sono costituite le parti resistenti chiedendo il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva
1
Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
E' evidente che, se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18).
Per tali ragioni, i crediti vantati dall' devono essere dichiarati estinti, per intervenuto CP_3
decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata.
3. Le spese di lite vanno liquidate, in considerazione della semplicità della questione giuridica CP_ affrontata, come in dispositivo, e devono porsi a carico delle parti resistenti ( in base al principio di soccombenza, in quanto titolare del rapporto dedotto in controversia, ed
[...]
, in ossequio al principio di causalità, essendo la prescrizione maturata a Controparte_5
cagione della inerzia del concessionario della riscossione).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi portati dai titoli di cui
CP_ al ricorso, afferenti a contributi e somme aggiuntive dovute all'
- condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente che liquida in ed Euro 1.500,00 per compensi oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, oltre contributo unificato, se dovuto, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 17.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa HE NG)
2