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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2878/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente Sentenza sul ricorso proposto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRASARTI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TRASARTI
ANDREA
Ricorrente nei confronti di (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPERTO Controparte_1 C.F._2
CINZIA, elettivamente domiciliato in C.NE TRIONFALE 34 00195 ROMA presso il difensore avv.
LUPERTO CINZIA
Resistente in relazione al RICORSO per la modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (C.F. nato a Per_1 C.F._3
Viterbo il 09.04.2019 nonché delle relative determinazioni economiche, stabilite con Decreto n.3140/2022 emesso in data 27.06.2022 dal Tribunale di Viterbo nell'ambio del procedimento avente R.G. V.G. n. 973/2022. Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti nel corso dell'udienza del 13.03.2025 nel corso della quale, anche a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno raggiunto un accordo finalizzato al bonario componimento della controversia, nei termini che seguono:
“a) Affidamento condiviso;
b) Diritto di visita: fine settimana alterni. Nella settimana in cui sarà con un Per_1 genitore, l'altro genitore potrà tenerlo tre pomeriggi durante la settimana, lasciando alle parti la possibilità di scegliere sia i giorni che l'orario.
c) Festività alternate;
d) Revoca dell'assegno di mantenimento che era posto a carico del padre;
pagina1 di 2 e) Spese straordinarie secondo il Protocollo di Viterbo a carico del padre nella misura del 100 %, previa intesa con la madre;
f) Assegno unico al 50 %;
g) Spese integralmente compensate.”
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti positivi del tentativo di conciliazione, osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo alle modalità di affidamento e al contributo di mantenimento del figlio minore così come concordate in udienza Persona_2 dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di affidamento e collocamento del figlio minore nonché alle Per_1 condizioni economiche, il Collegio, in considerazione delle condizioni economiche delle parti condivide l'impostazione assunta dalle stesse in udienza e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
Le spese di lite debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale riforma delle condizioni stabilite con Decreto n.3140/2022 emesso in data 27.06.2022 dal Tribunale di Viterbo nell'ambio del procedimento avente R.G. V.G. n. 973/2022 e ferme le ulteriori statuizioni, Visto l'art. 738 CPC così Dispone
a) Il figlio minore viene affidato ai genitori in maniera condivisa;
Persona_2
b) Il diritto di visita sarà regolato a fine settimana alterni. Nella settimana in cui sarà con un genitore, l'altro genitore potrà tenerlo tre pomeriggi durante la Per_1 settimana, lasciando alle parti la possibilità di scegliere sia i giorni che l'orario.
c) Le festività saranno alternate secondo le modalità concordate tra le parti;
d) L'assegno di mantenimento posto a carico del padre è revocato con Parte_1 decorrenza immediata;
e) Le spese straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 100 %, previa intesa con la madre, secondo il Protocollo di Viterbo;
f) L'assegno unico universale verrà percepito al 50 % da entrambi i genitori;
g) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore
IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo)
(Eugenio Maria Turco)
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