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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2103/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 23.11.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
nata a [...] [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dagli Avv.ti Guido Sartorato e Samantha Girardi del foro di Treviso;
attrici in riassunzione
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall' avv. Francesca Gislon del foro di Padova;
convenuta in riassunzione
1 Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”; giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1232/2017 (R.G. n. 2244/2015) con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 19713/2023, depositata il 11.7.2023.
CONCLUSIONI
per le attrici in riassunzione e Pt_1 Parte_2
“In via preliminare
Rigettarsi la domanda preliminare della signora CP_1
In via principale
Accertarsi il diritto di credito delle signore e (quali uniche eredi Pt_1 Parte_2
legittime del padre signor nei confronti della signora in qualità Persona_1 CP_1
di erede della signora e, per l'effetto, condannarsi la signora per Persona_2 CP_1 le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione, alla restituzione in favore delle signore Pt_1
e per metà ciascuna, delle somme indebitamente prelevate dalla signora Parte_2 [...]
per un ammontare complessivo di € 830.489,00, oltre ad interessi legali e composti e ER2
rivalutazione come per legge dai singoli prelievi, o per la diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Accertarsi che i titoli stessi di cui al deposito titoli n. 496499 di Banca NV spa, ora
, valorizzati in € 418.244,38 alla data del decesso del signor Controparte_2
ed in circa euro 532.000,00 alla data dell'estinzione del deposito, appartengono Persona_1
alle signore e per metà ciascuna, quali eredi legittime del padre signor Pt_1 Parte_2
e per l'effetto condannare la signora a corrispondere alle signore Persona_1 CP_1
e la somma di euro 133.000,00 ciascuna, e così complessivamente Pt_1 Parte_2
per euro 266.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
oltre a interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
2 Condannarsi la signora in qualità di erede della signora al CP_1 Persona_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora per Parte_1
le causali in atti indicate, nella misura che verrà determinata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
Condannarsi la signora in qualità di erede della signora al CP_1 Persona_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora per Parte_2
le causali in atto di citazione indicate, nella misura che verrà determinata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condannarsi la signora a restituire alle signore e ogni CP_1 Pt_2 Parte_1
somma percepita in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Ammettersi C.T.U. contabile volta:
a) all'esame della documentazione bancaria (estratti di c/c e deposito titoli intrattenuti con Banca
NV PA e Gestioni patrimoniali intrattenute con ) riconducibile al signor CP_3
Persona_1
b) all'individuazione della provenienza delle risorse confluite nei vari rapporti bancari sopra individuati partendo dal conto corrente 8710L;
d) alla determinazione delle somme depositate o comunque investite in detti rapporti bancari e dei titoli ivi gestiti di cui si è complessivamente appropriata la signora;
Persona_2
e) a determinare la rendita che avrebbero avuto il denaro e i titoli depositati nei rapporti bancari oggetto di causa e dei quali si è appropriata la signora a far data dal momento Persona_2 dell'appropriazione fino al 30 marzo 2009 e la rendita che avrebbero avuto dal 30 marzo 2009 ad oggi;
3 g) a determinare il costo complessivo effettivo o potenziale dei finanziamenti richiesti dalle signore e dopo la morte del loro padre. Pt_2 Parte_1
Si chiede inoltre di ammettersi C.T.U. volta a dimostrare il danno psicofisico della signora subito nel periodo immediatamente successivo alla morte del padre ed in Parte_1
conseguenza del contenzioso con la zia prima e con gli eredi poi, con particolare riferimento alla diminuzione della capacità lavorativa specifica –apprezzabile nei due anni successivi conseguente all'alterazione dell'equilibrio psichico (sulla base delle indicazioni date nella certificazione medica del dottor prodotto sub doc. 25 allegato all'atto di citazione). ER3
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale per i danni di sui capitoli di Parte_1
seguito specificati:
1) vero che la dottoressa lavora come psicoanalista per la Società Parte_1
Psicoanalitica Italiana;
2) vero che ella nel 2009 ha presentato domanda per poter accedere come docente ai corsi di formazione training del programma formativo della SPI;
3) vero che nel giugno 2010 ella non si presentava al colloquio ritirandosi a causa del suo stato psichico di grave stress;
4) vero che per l'anno 2010/2011, di conseguenza, ella perdeva l'incarico di docenza;
5) vero che il mancato guadagno ammonta a circa 7-8.000 euro.
6) vero che a giungo 2012 è stata aperta dalla Banca Antonventa, filiale di Venezia, l'istruttoria per la concessione di un finanziamento alla dottoressa Parte_1
Si indicano a testi:
- il dott. residente a [...]1864, sui capp. 1 a 5;. Testimone_1
- la signora sul capitolo n. 6. Testimone_2
Per quanto concerne il danno morale e psicofisico della signora si chiede di Parte_2
essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
4 7) Vero che Lei teste segue, quale psicoterapeuta, la signora dal 2000; Parte_2
8) Vero che nel 2007 Lei teste ha riferito alla signora che questa mostrava Parte_2
segni di miglioramento;
9) Vero che nel 2009 Lei teste ha riferito alla signora che le sue condizioni di Parte_2
salute erano peggiorate e dunque era necessario prolungare ed intensificare il periodo di trattamento psicoterapeutico;
10) Vero che Lei teste ha diagnosticato alla signora crisi d'ansia e di panico, Parte_2
con fasi depressive, nel corso del 2009;
11) Vero che Lei teste ha prescritto alla signora dei farmaci per curare Parte_2
l'insonnia;
12) Vero che, in più occasioni nel corso del 2009, la signora si è svegliata Parte_2
durante la notte, dopo aver avuto un incubo, non riuscendo più a riaddormentarsi;
13) Vero che la signora dal 2009 al 2010 ha sofferto di insonnia;
Parte_2
14) Vero che Lei teste ha riferito alla signora che il problema di emorroidi Parte_2
avuto nel 2009 è stato causato dalla crisi depressiva avuta.
15) Vero che la signora si è assentata dal lavoro per malattia nei primi mesi Parte_2
del 2009;
16) Vero che la signora ha goduto di un periodo di aspettativa non retribuito Parte_2
dal 01.09.2009 al 30.04.2010;
17) Vero che la signora ha goduto di un secondo periodo di aspettativa non Parte_2
retribuito dal 17.02.2011 al 30.06.2011.
Si indicano a testi:
- la dott.ssa di Loreggia (PD) sui capitoli nn. 7 a 10, 13 e 14; Testimone_3
- la dott.ssa di Roncade (TV) sui capitoli nn. 11 a 14. Testimone_4
- la dott.ssa di Loreggia (PD) sui capitoli nn. 15 a 17; Testimone_3
5 - la dott.ssa di Roncade (TV) sui capitoli nn. 15 a 17. Testimone_4
- il signor di OG NE sui capitoli nn. 15 a 17. Testimone_5
La signora chiede di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. per la Parte_2
produzione del doc. n. 60 per i motivi in atti indicati.
In ogni caso
Spese e compensi rifusi, compresi quelli di primo, secondo e terzo grado di giudizio nonché
quelli del presente giudizio.
Condannarsi la signora a restituire alle signore e la CP_1 Pt_1 Parte_2 somma di € 72.568,33, nella misura di € 36.284,17 ciascuna, ricevuta a titolo di rimborso di spese legali del primo e del secondo grado di giudizio, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo.
Si chiede, comunque, che la Cancelleria dell'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte”; per la convenuta in riassunzione CP_1
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande di controparte già oggetto di valutazione con dichiarazione di inammissibilità e rigetto da parte della Corte di Cassazione;
nel merito: rigettare integralmente l'appello in riassunzione e le domande tutte ivi svolte dalla Signore
e in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per i motivi Pt_1 Parte_2 esposti in atti, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari per tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio ed il giudizio di legittimità”.
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nel marzo 2011, e citavano Pt_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Padova quale erede di domandando in CP_1 Persona_2
via principale l'accertamento del loro diritto di credito nei confronti della convenuta, e per l'effetto la condanna di questa alla restituzione in loro favore dell'importo di € 890.287,93, indebitamente prelevato da oltre e rivalutazione come per legge dai singoli Persona_2
prelievi, nonché l'accertamento della loro proprietà, quali eredi di sulle somme Persona_1
residue del deposito titoli n. 496499, pari a € 418.244,38; in via subordinata, previa applicazione del criterio di proporzionalità, le attrici chiedevano l'accertamento del credito nei confronti della convenuta nella misura non inferiore ad € 566.731,19, e per l'effetto la condanna di questa al pagamento di detta somma nella misura della metà per ogni attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Da ultimo, domandavano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le attrici, figlie ed eredi di (LO di e , deceduto il Persona_1 ER2 CP_1
10.5.2008 senza lasciare disposizioni testamentarie, esponevano che dopo la morte del padre erano venute a conoscenza dell'esistenza presso Banca NV del conto corrente n. 8710L ER (intestato al solo , del deposito titoli n. 496499 (cointestato a ed Persona_1
[...]
ER
e della gestione patrimoniale n. 12890 (intestata a , e ER2 ER2 Pt_1 Parte_2
; rappresentavano altresì di aver verificato che, fino al 2006, il padre era contitolare
[...]
assieme alle figlie di alcuni titoli depositati presso il medesimo istituto bancario oggetto del rapporto di gestione n. 680576, a sua volta appoggiato al conto corrente n. 25339/U (anch'esso ER intestato a , e . Ciononostante, rappresentavano di aver Pt_1 Parte_2
incontrato difficoltà nel ricostruire il patrimonio paterno a causa degli ostacoli frapposti dalla zia,
la quale, oltre ad aver distratto in suo favore e a danno delle attrici importi di Persona_2
denaro del LO nelle settimane antecedenti alla morte di questi, per un totale complessivo pari
7 a € 690.287,06 (somme che avrebbero dovuto cadere in successione), aveva avanzato pretese anche sulle somme residue della gestione patrimoniale n. 496499 (da cui aveva già distratto a suo favore € 450.000,00), che, alla data del decesso, erano investite in titoli ammontanti a €
418.244,38, escludendo le nipoti dalla possibilità di prelevare la somma.
Oltre al pregiudizio patrimoniale, secondo le attrici, la condotta tenuta da aveva Persona_2
cagionato loro danni non patrimoniali, consistenti, per nella perdita della Parte_1
serenità necessaria allo svolgimento della propria professione di psicoanalista, con alterazione del suo equilibrio psichico, che l'aveva costretta a ricorrere al supporto di uno specialista;
per nel necessario ricorso ad un periodo di aspettativa non retribuita Parte_2 dall'insegnamento della durata di nove mesi, con perdita dello stipendio e della continuità didattica. Sempre in merito a , il difficile rapporto con il lato paterno della famiglia di Pt_2
origine, derivante dalla separazione dei genitori e dalle conflittualità che ne erano seguite, l'aveva obbligata a proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso, incidendo anche sul rapporto col figlio minore.
Il 5.3.2011 era deceduta la germana in assenza di testamento, ne risultava Persona_2 CP_1
unica erede legittima.
Costituitasi, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dalle attrici, CP_1
affermando la correttezza dei prelievi effettuati, dal momento che i fratelli e ER2 Persona_1 avevano gestito in modo condiviso sia l'attività commerciale di famiglia sia la gestione economica dei loro interessi, così che nei rapporti bancari oggetto di causa confluivano le risorse e gli investimenti comuni, legittimando a prelevare quanto necessario. ER2
Esaurita la fase istruttoria, anche mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, con sentenza depositata in data 19.2.2015 n. 513/2015, il Tribunale di Padova rigettava le domande proposte dalle attrici, che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Secondo il Tribunale, le risultanze ottenute in sede istruttoria avevano dimostrato la fondatezza
8 della versione dei fatti esposta dalla convenuta, ossia il pieno coinvolgimento di Persona_2
ER nell'attività commerciale di famiglia, unitamente al LO , nonché la circostanza secondo la quale il conto corrente della impresa, su cui transitavano entrate e uscite, era gestito in egual modo dai due fratelli.
Le dichiarazioni rese dal teste già commercialista della ditta di famiglia, in particolare, Tes_6
avevano confermato l'intenzione dei citati fratelli di gestire in modo unitario e paritario anche i rispettivi patrimoni personali;
ciò trovava riscontro non solo nella cointestazione di alcuni rapporti bancari, ma anche nel fatto che nell'unico conto intestato esclusivamente a
[...]
oltre ai dividendi ed ai ricavati della liquidazione dei titoli di cui alle gestioni ER1
patrimoniali cointestate, fossero confluiti anche i canoni di locazione delle proprietà immobiliari intestate ad (di importo superiore alla pensione percepita dal LO), che peraltro aveva ER2
delega ad operare sul conto. Con riguardo alle contestazioni inerenti alle gestioni patrimoniali n.
4212 e 1289, cointestate alle attrici, il primo giudice ha ritenuto rilevante che le stesse non ne fossero a conoscenza prima delle indagini bancarie operate successivamente alla morte del padre
ER
, superando la presunzione di contitolarità invocata dalle stesse e ritenendo invece la relativa
ER provvista di ed Di conseguenza i prelievi contestati, che non superavano Persona_2
la metà delle provviste contenute nei conti relitti, sono stati ritenuti legittimi e giustificati, al pari dell'opposizione manifestata dalla stessa al prelievo da parte delle attrici Persona_2 dell'intera somma residua presente nel conto di gestione n. 496499. Non essendo emersi illeciti a carico della dante causa della convenuta, anche ogni pretesa risarcitoria è stata respinta.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello e Pt_1 Parte_2
contestando l'avvenuta irrituale trasformazione del thema nello scioglimento della CP_4
comunione ereditaria sui beni del nonno delle reclamanti (padre dei fratelli e ER4 [...]
ER
oltre che nell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra i fratelli ed CP_1
Le presunzioni utilizzate dal primo giudice per decidere la controversia, inoltre, al ER2
9 contrario di quanto sostenuto in sentenza, non risultavano ad avviso delle appellanti corrette ed erano smentite dai documenti allegati: le appellanti insistevano pertanto in tutte le domande e deduzioni svolte nel giudizio di primo grado.
L'appellata, regolarmente costituitasi, domandava in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello. Nel merito, contestava le ricostruzioni avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 1232/2017, pubblicata il 12. 6.2017, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il gravame, affermando che il Tribunale non avesse modificato il thema decidendum, bensì
verificato il superamento o meno delle presunzioni sancite dagli artt. 1298 e 1854 c.c., né avesse
ER accertato l'esistenza di una società di fatto tra i fratelli ed ma appurato, Persona_2
tramite l'esame delle risultanze istruttorie di primo grado, che entrambi i fratelli eseguivano ER versamenti sui rapporti cointestati, ovvero sul c/c 8710, intestato al solo , sul quale confluivano anche i canoni di locazione di immobili intestati ad ed i dividendi dei titoli ER2
liquidati a favore degli stessi, le cui provviste i medesimi utilizzavano per pagare le rispettive utenze telefoniche. Con riguardo alle contestazioni relative alle dichiarazioni testimoniali, premessa l'attendibilità dei testi escussi poiché estranei alla famiglia e privi d'interesse, il collegio ha confermato la rilevanza della testimonianza resa dal commercialista dell'azienda, dott. poiché determinante nella ricostruzione dell'apporto paritario fornito dai fratelli Tes_6
ER
ed nella gestione dell'azienda. Quanto, invece, al deposito di titoli ancora in essere al ER2
momento dell'apertura della successione di avendo le reclamanti appreso Persona_1 dell'esistenza dei titoli soltanto dopo la morte del genitore, la Corte ha condiviso la decisione del primo giudice di considerare le somme appartenenti ai due fratelli nonostante la cointestazione anche alle figlie di EN riconosciuto la legittimità dei prelievi effettuati da Persona_1
ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dalle appellanti;
il giudice di Persona_2
secondo grado ha altresì negato l'ammissione di una c.t.u. contabile, poiché, oltre a considerare
10 l'assenza di obblighi di conservazione della documentazione ultradecennale in capo agli istituti di credito, l'esame peritale avrebbe avuto natura esplorativa.
e proponevano ricorso per Cassazione, articolando quindici motivi Pt_1 Parte_2
d'impugnazione, nei quali contestavano:
1. Con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e
132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. atti. c.p.c., osservando che, nel ritenere di proprietà comune le somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli, la Corte d'appello le aveva prese in considerazione unitariamente, senza analizzare i singoli rapporti. Affermavano
le ricorrenti che in tal modo la sentenza impugnata aveva seguito lo stesso ragionamento di quella di primo grado, che aveva ritenuto sussistente una società di fatto tra i fratelli e presunto Parte_2
la spettanza comune delle somme affluite sui conti correnti e sui depositi titoli, omettendo di verificarne la provenienza, di tenere conto dell'intestazione dei conti e di considerare che i versamenti costituiscono di regola pagamenti, ed equiparando ingiustificatamente la quota spettante al titolare dell'impresa a quella del familiare che aveva prestato la propria attività nella stessa.
2. Con il secondo ed il terzo motivo, la violazione degli artt. 832, 1298, 1823, 1852, 1854 e
2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ribadendo che i rapporti bancari avrebbero dovuto essere valutati separatamente, dal momento che uno dei conti correnti risultava intestato in via esclusiva a cui spettava la proprietà delle somme sullo Persona_1
stesso accreditate, ivi compresi i canoni di locazione degl'immobili di e il ricavato Persona_2
della vendita di titoli intestati alla stessa. Aggiungevano che la Corte d'appello aveva omesso di
ER menzionare le gestioni patrimoniali intestate a e la cui cointestazione anche Persona_2
ad esse ricorrenti avrebbe imposto l'applicazione della presunzione di comproprietà in favore di tutti i cointestatari.
11 3. Con il quarto e quinto motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 167 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché la violazione degli artt. 832, 1173, 1823, 1852, 1854, 2247, 2249, 2251, 2253, 2727, 2729 e 2697
cod. civ. e degli artt. 115, 244 e 246 c.p.c., rilevando che, nel confermare il ragionamento svolto nella sentenza di primo grado, la Corte d'appello aveva omesso di esaminare i motivi di gravame
ER da loro proposti, riguardanti l'esistenza di una società di fatto tra e la Persona_2
gestione paritaria dell'azienda e dei rapporti bancari da parte degli stessi, la divisione tra di loro del ricavato della vendita dell'azienda, la parità delle quote a loro spettanti sull'eredità dei genitori e l'intestazione fiduciaria delle somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli.
4. Con il sesto motivo, la violazione degli artt. 1298 e 1854 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il deposito titoli fosse intestato anche a loro, anziché
ER esclusivamente a ed nonché per aver ritenuto che la presunzione di parità Persona_2
delle quote spettanti ai cointestatari potesse essere superata, nei loro confronti, in virtù
dell'asserita ignoranza dell'esistenza del deposito, senza considerare che nei rapporti interni tra i cointestatari la pertinenza esclusiva delle somme versate non può essere accertata in via presuntiva, ma solo con prove legali.
5. Con il settimo e l'ottavo motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116
c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4
ER c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osservando che, nel riconoscere a e la Persona_2
comproprietà di tutte le somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli, la Corte
d'appello aveva omesso di valutare la documentazione prodotta, attestante l'appartenenza a
[...]
delle somme affluite sulle gestioni patrimoniali e di quelle utilizzate per l'acquisto degli ER1
strumenti finanziari, nonché l'appartenenza al e ad esse ricorrenti delle somme affluite Parte_2
su uno dei conti correnti e di quelle provenienti dalla vendita di titoli da loro acquistati, nonché
l'appartenenza a dei soli canoni di locazione degl'immobili a lei intestati. Persona_2
12 6. Con il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l'istanza di ammissione di una c.t.u., in quanto ritenuta esplorativa, senza considerare che la stessa avrebbe dovuto avere ad oggetto la documentazione già acquisita agli atti.
7. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibile la deposizione resa dal commercialista di famiglia, senza tenere conto dell'eccezione d'incapacità a testimoniare da loro sollevata.
8. Con il quattordicesimo motivo, la violazione degli artt. 115, 132, secondo comma, n. 4 e
244 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver deciso la controversia sulla base di prove nulle, in quanto ammesse in violazione dell'art. 244 c.p.c., senza esaminare la relativa eccezione.
9. Con il quindicesimo motivo, la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4
c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame concernente l'omessa inclusione tra le somme da dividere di quelle accreditate su un deposito titoli intestato esclusivamente a Persona_2
si costituiva in giudizio mediante deposito di controricorso datato 15.2.2018. CP_1
Con ordinanza n. 19713 del 7.2.2023, depositata in data 11.7.2023, la Corte di Cassazione
accoglieva parzialmente i primi tre motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità; rigettava il quarto, il quinto e il sesto e dichiarava inammissibili gli altri motivi di ricorso.
Pur non aderendo alle censure delle appellanti secondo cui la sentenza cassata avrebbe proceduto allo scioglimento di una comunione ereditaria o all'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, anziché pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta, la Cassazione ha
13 affermato che: “La sentenza impugnata non può essere tuttavia condivisa nella parte in cui, sulla base dell'accertata provenienza dei versamenti da parte di entrambi i predetti soggetti, ha
ritenuto indifferenziatamente applicabile a tutti i rapporti bancari in questione il principio
enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cointestazione del conto corrente
bancario, ma ritenuto operante anche in riferimento al deposito di titoli, secondo cui la
cointestazione del rapporto comporta, nei rapporti interni tra i cointestatari, l'applicabilità non
già dell'art. 1854 cod. civ., riguardante esclusivamente i rapporti con la banca, ma dell'art. 1298,
secondo comma, cod. civ., in base al quale il debito ed il credito solidale si dividono in quote
uguali se non risulti diversamente con la conseguenza che ciascuno dei cointestatari deve
considerarsi contitolare per parti uguali del saldo attivo o dei titoli depositati sul conto, a meno
che non venga fornita la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno di essi
(cfr. Cass., Sez. II, 14/09/2022, n. 27069; 4/01/ 2018, n. 77; Cass., Sez. III, 24/02/2010, n.
4496).”, precisando, in tal senso: “E' infatti pacifico che, tra i rapporti ai quali si riferisce la domanda proposta da e soltanto tre, e precisamente il deposito titoli Pt_1 Parte_2
contrassegnato dal n. 496499 e le gestioni patrimoniali contrassegnate dai nn. 4212 e 12980,
ER risultavano cointestati a ed mentre il quarto, costituito dal conto corrente Persona_2
bancario contrassegnato dal n. 8710L, era intestato esclusivamente a Rispetto Persona_1
a quest'ultimo conto, non poteva dunque considerarsi operante, neppure nei rapporti interni tra
i cointestatari, la presunzione di uguaglianza delle quote stabilita dall'art. 1298, secondo
comma, cod. civ., dovendo piuttosto ritenersi che le somme accreditate fossero di pertinenza
esclusiva dell'unico intestatario, indipendentemente dalla loro provenienza, a meno che non
fosse stato dedotto e dimostrato che tra il titolare del conto e l'autrice del versamento
sussistessero rapporti tali da giustificare l'affidamento delle predette somme e il conseguente
obbligo dell'affidatario di restituirle alla proprietaria. In quanto configurabile come un
pagamento, l'effettuazione di una rimessa in conto corrente da parte di un soggetto diverso
14 dall'intestatario fa infatti presumere l'esistenza di un titolo giustificativo, che pone a carico di
colui che l'abbia effettuata l'onere di fornire la prova dell'insussistenza originaria o
sopravvenuta di una valida causa solvendi, oppure dell'effettuazione della rimessa sulla base di
un titolo idoneo ad attribuire al solvens il diritto alla restituzione”.
e riassumevano il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c del Pt_1 Parte_2
9.11.2023, affermando, sulla base delle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio, che il principio della presunzione di comproprietà e la possibilità di superare tale presunzione dovessero essere applicate anche al deposito titoli, essendo a questo punto accertata la titolarità
esclusiva in capo a del conto corrente 8710L, posto che a propria volta il deposito Persona_1
titoli 496499 era alimentato esclusivamente con provvista riveniente dal conto corrente 8710L:
la stessa convenuta aveva sempre dedotto la sua comproprietà dei titoli in quanto contitolare del saldo positivo del conto corrente 8710L, dal quale ultimo in data 2 aprile 2008 Persona_2
aveva prelevato l'importo di € 60.074,00. Ciò comporterebbe anche più ampiamente, secondo le attrici in riassunzione, la necessità di esaminare gli effetti che l'accertata titolarità esclusiva in capo a del conto 8710L riverberava su tutti i rapporti ad esso collegati, e dunque Persona_1
il superamento della presunzione di comproprietà anche per gli altri rapporti formalmente cointestati. Deducevano, in particolare, con riguardo al deposito titoli n. 496499, che
[...]
ER aveva prelevato € 450.000,00 prima della morte del LO , e successivamente ER2
alla pubblicazione della sentenza di primo grado, ulteriori € 266.000,00; così che dovrebbe essere riconosciuta in loro favore, quale credito restitutorio, la somma di € 716.000,00. Deducevano
altresì che dalla gestione patrimoniale n. 12890, pure alimentata solo con addebito sul c/c 8710L,
e dunque con denaro di la sorella aveva prelevato € 114.489,62. Persona_1 ER2
ER Confermavano pertanto un credito restitutorio in loro favore, quali eredi del padre , dell'importo totale di ad € 830.489,62. Rinnovavano altresì la richiesta di esperimento di c.t.u. contabile al fine di confermare la correttezza delle spettanze domandate. Ritenendo
15 conseguentemente accertata l'appropriazione indebita da parte di di somme di Persona_2
ER proprietà del LO , riproponevano la domanda risarcitoria rimasta assorbita nei precedenti giudizi di merito. Infine chiedevano la condanna della convenuta in riassunzione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e la restituzione degli importi pagati in ottemperanza alla condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle rinnovate CP_1
domande attoree, rilevando che l'unica censura accolta dalla Corte di Cassazione riguardava la parte della decisione d'appello in cui la Corte aveva considerato il conto corrente 8710L ed il suo saldo comuni alle parti, ritenendo applicabile la presunzione ex art. 1298 c.c. nonostante l'assenza di cointestazione del conto, e non gli ulteriori rapporti bancari, che invece erano ER cointestati a ed e con riguardo ai quali l'affermazione di contitolarità era Persona_2
passata in giudicato, negando peraltro che fosse mai stata acquisita la prova che il ridetto rapporto di conto corrente avesse alimentato esclusivamente il deposito titoli e la gestione patrimoniale cointestate. Ricordavano peraltro, quanto al conto corrente 8710L, che già il Tribunale aveva
ER affermato la sussistenza di un affidamento fiduciario tra ed quale ragione Persona_2
di legittimazione delle operazioni di prelievo dalla seconda effettuate, concludendo per il rigetto di ogni domanda.
All'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Quanto alle valutazioni di merito conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di
16 diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n.
11716/2014).
Orbene nel caso di specie la Corte di Cassazione, come si desume, da un lato, dalle ragioni espresse a sostegno dell'accoglimento parziale dei primi tre motivi di ricorso, e dall'altro, dalle ragioni di rigetto per il resto dei medesimi motivi nonché di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri motivi (che per buona parte ripercorrevano sotto vari profili di merito ed istruttori le stesse censure), ha chiaramente contrapposto (si veda in particolare pag. 8
della ordinanza), tra i rapporti ai quali si riferisce la domanda proposta da e Pt_1 Parte_2
“il deposito titoli contrassegnato dal n. 496499 e le gestioni patrimoniali
[...]
ER contrassegnate dai nn. 4212 e 12980” che “risultavano cointestati a ed dal Persona_2 rapporto “costituito dal conto corrente bancario contrassegnato dal n. 8710L” che “era intestato esclusivamente a , e ciò al fine di considerare corretta con riguardo ai primi tre Persona_1
ed erronea con riguardo al quarto l'applicazione dell'art. 1298, comma 2, c.c., “in base al quale il debito ed il credito solidale si dividono in quote uguali se non risulti diversamente, con la conseguenza che ciascuno dei cointestatari deve considerarsi contitolare per parti uguali del saldo attivo o dei titoli depositati sul conto, a meno che non venga fornita la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno di essi”. Poiché sulla base di quella presunzione, che è
sorretta dalla cointestazione, il giudice di secondo grado aveva accertato la contitolarità dei crediti derivanti dai quattro rapporti bancari e la Corte di Cassazione, nell'accogliere parzialmente sotto quest'unico profilo il ricorso, ha osservato che invece il (solo) conto corrente
17 bancario contrassegnato dal n. 8710L era intestato esclusivamente a così che con Persona_1
riguardo “a quest'ultimo conto, non poteva dunque considerarsi operante, neppure nei rapporti interni tra i cointestatari, la presunzione di uguaglianza delle quote stabilita dall'art. 1298” c.c.,
si deve ritenere che con riguardo agli altri rapporti si sia formato il giudicato in ordine all'accertamento della contitolarità.
Con riguardo invece al conto corrente n. 8710L intestato al solo esclusa Persona_1
l'operatività della menzionata presunzione di contitolarità, facendo semmai l'intestazione presumere che le somme accreditate fossero di pertinenza esclusiva dell'unico intestatario, la
Corte di Cassazione ha fatto salva l'ipotesi che fosse stato dedotto e dimostrato che tra il titolare del conto e l'autrice dei versamenti sussistessero rapporti tali da giustificare l'affidamento delle somme e il conseguente obbligo dell'affidatario di restituirle alla proprietaria.
Nella specie la convenuta ha in effetti fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado affermato il proprio diritto di prelevare la somma di € 60.074,00 pari al 50% del saldo attivo del conto sulla base della deduzione di contitolarità del credito verso la banca non in forza della presunzione ex art. 1298, comma 2, c.c., ma del fatto che il conto in questione costituiva in fatto (al di là
ER dell'intestazione al solo ) un conto comune quale prosecuzione del precedente conto della famiglia (e della relativa attività di commercio all'ingrosso di cartoleria, proseguita Parte_2
ER ER pure questa formalmente da ma sostanzialmente da ed nel quale affluivano i ER2
ER proventi tanto di quanto di senza che questa avesse debiti da saldare nei confronti del ER2
LO né intenti liberali diversi ma il proposito, reciproco, di gestione comune e paritaria delle finanze.
Quanto alla prova va escluso, in primo luogo, che il negozio fiduciario dovesse rivestire, a pena di nullità, la stessa forma prescritta dalla legge bancaria per il contratto di apertura del conto corrente.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciatesi – con sentenza n. 6459 del 6 marzo
18 2020 – in tema di patto fiduciario con oggetto immobiliare, che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, hanno escluso la necessità della forma scritta ad
substantiam, trattandosi di atto interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo a un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Tale affermazione di principio è applicabile anche nel caso in esame, poiché resta ben distinta la pattuizione che intercorre tra fiduciante e fiduciario alla quale la banca è estranea, dal contratto concluso con quest'ultima, soggetto ai vincoli formali di cui all'articolo 117 della legge bancaria
(in questi termini cfr. anche Cass. 4706/2011, secondo cui l'esistenza di un accordo fiduciario tra l'intestatario di un deposito bancario e l'effettivo titolare delle somme depositate può essere provata con qualsiasi mezzo).
Né tantomeno sono richiamabili i limiti di prova in tema di simulazione, posto che l'intestazione fiduciaria determina un'interposizione reale di persona, in cui l'attività del fiduciario è svolta nell'interesse del fiduciante, sì da potersi provare anche per presunzioni (cfr. Cass. 11226/2021).
Peraltro, l'articolo 1417 c.c., nel consentire senza limiti, tra le parti, la prova per testimoni della simulazione solo quando sia diretta a far valere l'illiceità del contratto, rimanda implicitamente all'inammissibilità della prova per testimoni dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, non rilevabile in assenza di un'espressa eccezione della parte, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati (Cass. 16377/2014, Cass. 11771/2007).
Anche a questo proposito occorre tener conto di un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte
di cassazione (Cass. S.U. 16723/2020), le quali, in tema di limiti di prova per i contratti, di cui agli articoli 2721 e ss. c.c., hanno affermato, che “l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante
19 l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c.,
rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
Tale principio, espressamente riferito all'ipotesi in cui secondo la legge o la volontà delle parti il contratto debba essere provato per iscritto (art. 2725, primo comma, c.c.), vale a maggior ragione e, comunque, per identità di ratio, anche in riferimento ai limiti generali di ammissibilità previsti dagli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c.
Nella specie, non vi è stata una siffatta eccezione di inammissibilità e, assunte le deposizioni testimoniali, non è stata sollevata una conseguente eccezione di nullità entro la prima istanza o difesa successiva all'acquisizione della prova.
In ogni caso, va anche rilevato che la prova per testimoni del pactum fiduciae soggiace al divieto
(non derogabile ex art. 2721, secondo comma, c.c.) della prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, di cui si alleghi la stipulazione anteriore o contemporanea,
solo quando il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, non anche quando sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato (Cass. 7416/2017, Cass. 7179/2022).
Nella specie, l'accordo fiduciario che la convenuta assume intervenuto in ambito familiare assume valenza solo interna e collaterale rispetto al diverso contratto stipulato con la banca, senza contraddire, nei rapporti con quest'ultima, la titolarità formale del conto in capo a Persona_1
La finalità dell'accordo era appunto quella di consentire ai due fratelli di gestire in modo comune ER il denaro riveniente dall'impresa, dalla pensione di , dagli investimenti finanziari e patrimoniali di entrambi: nessuna antitesi, dunque, rispetto al contratto di conto corrente stipulato dalla banca, soggetto estraneo alla regolazione dei rapporti all'interno del gruppo familiare.
20 ER Non risulta, in effetti, un conto intestato alla sola né un conto cointestato a ed ER2 ER2
ma (a differenza degli altri rapporti bancari, che hanno avuto diverse modalità di intestazione), il
ER solo conto in questione, intestato a con delega ad operare in favore di ER2
Risulta peraltro pacifico e comunque documentato, già sulla base degli estratti conto dimessi dalle attrici (docc. 14 b), 17 e 18) che su tale conto affluivano i canoni di locazione di unità
immobiliari appartenenti ad così come è pacifico che sul conto siano affluiti i Persona_2
frutti degli investimenti finanziari anche di costei;
è sufficiente - anche al fine di dare giustificazione quantitativa al prelievo di importo ben minore eseguito dalla de cuius della convenuta ed oggetto di lite - rammentare che risulta (doc. 17 att. primo grado) che, a seguito della vendita da parte di di titoli, il ricavo di oltre € 430.000,00 fu accreditato sul conto n. ER2
8710L.
La gestione fiduciaria del conto risulta poi confermata dalle testimonianze assunte all'udienza
10.04.2013.
Il teste (commercialista per oltre quarant'anni dei fratelli ha Testimone_7 Parte_2
ER confermato che “di fatto il conto era cogestito” e che “riteneva comune il patrimonio”:
ER ER
“Dopo la chiusura della ditta e hanno unificato i conti”; “ , iniziata la malattia ER2
voleva dividere i conti e i titoli a metà con la sorella”.
La teste ha riferito: “So che avevano un unico conto sul quale operavano Testimone_8
ER entrambi, e , “avevano un unico conto, come LO e sorella”, “io non so se era ER2
intestato a tutti e due, so che avevano un unico conto”.
Anche il teste ha confermato che i fratelli avevano un unico conto: “Io posso dire Tes_9
che gli affitti dei due negozi di venivano versati sul conto comune ad entrambi, che era ER2
l'unico”. ER Vi è poi il fatto, parimenti acquisito, che e fossero subentrati al padre Persona_2
nell'attività di commercio di prodotti di cancelleria da lui precedentemente esercitata e l'avessero
21 gestita congiuntamente fino all'anno 1982 allorché l'attività fu ceduta a terzi;
fatto che illustra ulteriormente sia la stretta comunanza di vita mantenuta da LO e sorella sia il fatto che, in seguito ed anche per effetto di quella cessione, essi poterono contare su una significativa disponibilità e su entrate derivanti anche dagli investimenti che ne conseguirono, sempre con la gestione comune del ricavato che è ampiamente emersa con l'istruttoria svolta.
Condivisibilmente già il giudice di primo grado aveva così concluso: “Valutati tali indici,
univoci, precisi e concordanti, si reputa che essi consentano di superare la presunzione di appartenenza dei fondi depositati nei rapporti esclusivi all'unico intestatario e di ritenere che l'intestazione esclusiva del conto n. 8710 al LO fosse meramente fiduciaria, con conseguente obbligo del fiduciario di ritrasferire i valori” (sentenza n. 513/2015 del Tribunale di Padova, pag.
7).
Si deve in effetti confermare, ad avviso di questa Corte, come sia stato provato il rapporto fiduciario tra chi aveva la titolarità formale del conto e chi condivideva la titolarità sostanziale del credito verso la banca, sulla base del complesso di prove documentali, testimoniali e presuntive acquisite.
Come si è osservato anche in ordine al quantum, non essendo per contro emerse ragioni di debito che facciano ritenere intervenute le rimesse solvendi causa, si deve concludere nel senso che aveva titolo a prelevare la metà del saldo attivo del conto. Persona_2
Ne consegue il rigetto sia della pretesa restitutoria svolta dalle attrici sia delle connesse domande risarcitorie, sorrette dal presupposto, rivelatosi infondato, dell'illecita appropriazione da parte di di denari di o delle sue eredi. Persona_2 Persona_1
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza di questa Corte, n. 1232/2017), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
22 Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalla parte vittoriosa, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività
in concreto espletata dal procuratore della convenuta in riassunzione in ciascuna fase.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta in quanto infondate le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
[...]
2. condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
anticipate da che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 14.000,00 CP_1
per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva
e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in €
13.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2103/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 23.11.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
nata a [...] [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dagli Avv.ti Guido Sartorato e Samantha Girardi del foro di Treviso;
attrici in riassunzione
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall' avv. Francesca Gislon del foro di Padova;
convenuta in riassunzione
1 Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”; giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1232/2017 (R.G. n. 2244/2015) con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 19713/2023, depositata il 11.7.2023.
CONCLUSIONI
per le attrici in riassunzione e Pt_1 Parte_2
“In via preliminare
Rigettarsi la domanda preliminare della signora CP_1
In via principale
Accertarsi il diritto di credito delle signore e (quali uniche eredi Pt_1 Parte_2
legittime del padre signor nei confronti della signora in qualità Persona_1 CP_1
di erede della signora e, per l'effetto, condannarsi la signora per Persona_2 CP_1 le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione, alla restituzione in favore delle signore Pt_1
e per metà ciascuna, delle somme indebitamente prelevate dalla signora Parte_2 [...]
per un ammontare complessivo di € 830.489,00, oltre ad interessi legali e composti e ER2
rivalutazione come per legge dai singoli prelievi, o per la diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Accertarsi che i titoli stessi di cui al deposito titoli n. 496499 di Banca NV spa, ora
, valorizzati in € 418.244,38 alla data del decesso del signor Controparte_2
ed in circa euro 532.000,00 alla data dell'estinzione del deposito, appartengono Persona_1
alle signore e per metà ciascuna, quali eredi legittime del padre signor Pt_1 Parte_2
e per l'effetto condannare la signora a corrispondere alle signore Persona_1 CP_1
e la somma di euro 133.000,00 ciascuna, e così complessivamente Pt_1 Parte_2
per euro 266.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
oltre a interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
2 Condannarsi la signora in qualità di erede della signora al CP_1 Persona_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora per Parte_1
le causali in atti indicate, nella misura che verrà determinata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
Condannarsi la signora in qualità di erede della signora al CP_1 Persona_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora per Parte_2
le causali in atto di citazione indicate, nella misura che verrà determinata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condannarsi la signora a restituire alle signore e ogni CP_1 Pt_2 Parte_1
somma percepita in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Ammettersi C.T.U. contabile volta:
a) all'esame della documentazione bancaria (estratti di c/c e deposito titoli intrattenuti con Banca
NV PA e Gestioni patrimoniali intrattenute con ) riconducibile al signor CP_3
Persona_1
b) all'individuazione della provenienza delle risorse confluite nei vari rapporti bancari sopra individuati partendo dal conto corrente 8710L;
d) alla determinazione delle somme depositate o comunque investite in detti rapporti bancari e dei titoli ivi gestiti di cui si è complessivamente appropriata la signora;
Persona_2
e) a determinare la rendita che avrebbero avuto il denaro e i titoli depositati nei rapporti bancari oggetto di causa e dei quali si è appropriata la signora a far data dal momento Persona_2 dell'appropriazione fino al 30 marzo 2009 e la rendita che avrebbero avuto dal 30 marzo 2009 ad oggi;
3 g) a determinare il costo complessivo effettivo o potenziale dei finanziamenti richiesti dalle signore e dopo la morte del loro padre. Pt_2 Parte_1
Si chiede inoltre di ammettersi C.T.U. volta a dimostrare il danno psicofisico della signora subito nel periodo immediatamente successivo alla morte del padre ed in Parte_1
conseguenza del contenzioso con la zia prima e con gli eredi poi, con particolare riferimento alla diminuzione della capacità lavorativa specifica –apprezzabile nei due anni successivi conseguente all'alterazione dell'equilibrio psichico (sulla base delle indicazioni date nella certificazione medica del dottor prodotto sub doc. 25 allegato all'atto di citazione). ER3
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale per i danni di sui capitoli di Parte_1
seguito specificati:
1) vero che la dottoressa lavora come psicoanalista per la Società Parte_1
Psicoanalitica Italiana;
2) vero che ella nel 2009 ha presentato domanda per poter accedere come docente ai corsi di formazione training del programma formativo della SPI;
3) vero che nel giugno 2010 ella non si presentava al colloquio ritirandosi a causa del suo stato psichico di grave stress;
4) vero che per l'anno 2010/2011, di conseguenza, ella perdeva l'incarico di docenza;
5) vero che il mancato guadagno ammonta a circa 7-8.000 euro.
6) vero che a giungo 2012 è stata aperta dalla Banca Antonventa, filiale di Venezia, l'istruttoria per la concessione di un finanziamento alla dottoressa Parte_1
Si indicano a testi:
- il dott. residente a [...]1864, sui capp. 1 a 5;. Testimone_1
- la signora sul capitolo n. 6. Testimone_2
Per quanto concerne il danno morale e psicofisico della signora si chiede di Parte_2
essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
4 7) Vero che Lei teste segue, quale psicoterapeuta, la signora dal 2000; Parte_2
8) Vero che nel 2007 Lei teste ha riferito alla signora che questa mostrava Parte_2
segni di miglioramento;
9) Vero che nel 2009 Lei teste ha riferito alla signora che le sue condizioni di Parte_2
salute erano peggiorate e dunque era necessario prolungare ed intensificare il periodo di trattamento psicoterapeutico;
10) Vero che Lei teste ha diagnosticato alla signora crisi d'ansia e di panico, Parte_2
con fasi depressive, nel corso del 2009;
11) Vero che Lei teste ha prescritto alla signora dei farmaci per curare Parte_2
l'insonnia;
12) Vero che, in più occasioni nel corso del 2009, la signora si è svegliata Parte_2
durante la notte, dopo aver avuto un incubo, non riuscendo più a riaddormentarsi;
13) Vero che la signora dal 2009 al 2010 ha sofferto di insonnia;
Parte_2
14) Vero che Lei teste ha riferito alla signora che il problema di emorroidi Parte_2
avuto nel 2009 è stato causato dalla crisi depressiva avuta.
15) Vero che la signora si è assentata dal lavoro per malattia nei primi mesi Parte_2
del 2009;
16) Vero che la signora ha goduto di un periodo di aspettativa non retribuito Parte_2
dal 01.09.2009 al 30.04.2010;
17) Vero che la signora ha goduto di un secondo periodo di aspettativa non Parte_2
retribuito dal 17.02.2011 al 30.06.2011.
Si indicano a testi:
- la dott.ssa di Loreggia (PD) sui capitoli nn. 7 a 10, 13 e 14; Testimone_3
- la dott.ssa di Roncade (TV) sui capitoli nn. 11 a 14. Testimone_4
- la dott.ssa di Loreggia (PD) sui capitoli nn. 15 a 17; Testimone_3
5 - la dott.ssa di Roncade (TV) sui capitoli nn. 15 a 17. Testimone_4
- il signor di OG NE sui capitoli nn. 15 a 17. Testimone_5
La signora chiede di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. per la Parte_2
produzione del doc. n. 60 per i motivi in atti indicati.
In ogni caso
Spese e compensi rifusi, compresi quelli di primo, secondo e terzo grado di giudizio nonché
quelli del presente giudizio.
Condannarsi la signora a restituire alle signore e la CP_1 Pt_1 Parte_2 somma di € 72.568,33, nella misura di € 36.284,17 ciascuna, ricevuta a titolo di rimborso di spese legali del primo e del secondo grado di giudizio, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo.
Si chiede, comunque, che la Cancelleria dell'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte”; per la convenuta in riassunzione CP_1
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande di controparte già oggetto di valutazione con dichiarazione di inammissibilità e rigetto da parte della Corte di Cassazione;
nel merito: rigettare integralmente l'appello in riassunzione e le domande tutte ivi svolte dalla Signore
e in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per i motivi Pt_1 Parte_2 esposti in atti, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari per tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio ed il giudizio di legittimità”.
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nel marzo 2011, e citavano Pt_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Padova quale erede di domandando in CP_1 Persona_2
via principale l'accertamento del loro diritto di credito nei confronti della convenuta, e per l'effetto la condanna di questa alla restituzione in loro favore dell'importo di € 890.287,93, indebitamente prelevato da oltre e rivalutazione come per legge dai singoli Persona_2
prelievi, nonché l'accertamento della loro proprietà, quali eredi di sulle somme Persona_1
residue del deposito titoli n. 496499, pari a € 418.244,38; in via subordinata, previa applicazione del criterio di proporzionalità, le attrici chiedevano l'accertamento del credito nei confronti della convenuta nella misura non inferiore ad € 566.731,19, e per l'effetto la condanna di questa al pagamento di detta somma nella misura della metà per ogni attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Da ultimo, domandavano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le attrici, figlie ed eredi di (LO di e , deceduto il Persona_1 ER2 CP_1
10.5.2008 senza lasciare disposizioni testamentarie, esponevano che dopo la morte del padre erano venute a conoscenza dell'esistenza presso Banca NV del conto corrente n. 8710L ER (intestato al solo , del deposito titoli n. 496499 (cointestato a ed Persona_1
[...]
ER
e della gestione patrimoniale n. 12890 (intestata a , e ER2 ER2 Pt_1 Parte_2
; rappresentavano altresì di aver verificato che, fino al 2006, il padre era contitolare
[...]
assieme alle figlie di alcuni titoli depositati presso il medesimo istituto bancario oggetto del rapporto di gestione n. 680576, a sua volta appoggiato al conto corrente n. 25339/U (anch'esso ER intestato a , e . Ciononostante, rappresentavano di aver Pt_1 Parte_2
incontrato difficoltà nel ricostruire il patrimonio paterno a causa degli ostacoli frapposti dalla zia,
la quale, oltre ad aver distratto in suo favore e a danno delle attrici importi di Persona_2
denaro del LO nelle settimane antecedenti alla morte di questi, per un totale complessivo pari
7 a € 690.287,06 (somme che avrebbero dovuto cadere in successione), aveva avanzato pretese anche sulle somme residue della gestione patrimoniale n. 496499 (da cui aveva già distratto a suo favore € 450.000,00), che, alla data del decesso, erano investite in titoli ammontanti a €
418.244,38, escludendo le nipoti dalla possibilità di prelevare la somma.
Oltre al pregiudizio patrimoniale, secondo le attrici, la condotta tenuta da aveva Persona_2
cagionato loro danni non patrimoniali, consistenti, per nella perdita della Parte_1
serenità necessaria allo svolgimento della propria professione di psicoanalista, con alterazione del suo equilibrio psichico, che l'aveva costretta a ricorrere al supporto di uno specialista;
per nel necessario ricorso ad un periodo di aspettativa non retribuita Parte_2 dall'insegnamento della durata di nove mesi, con perdita dello stipendio e della continuità didattica. Sempre in merito a , il difficile rapporto con il lato paterno della famiglia di Pt_2
origine, derivante dalla separazione dei genitori e dalle conflittualità che ne erano seguite, l'aveva obbligata a proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso, incidendo anche sul rapporto col figlio minore.
Il 5.3.2011 era deceduta la germana in assenza di testamento, ne risultava Persona_2 CP_1
unica erede legittima.
Costituitasi, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dalle attrici, CP_1
affermando la correttezza dei prelievi effettuati, dal momento che i fratelli e ER2 Persona_1 avevano gestito in modo condiviso sia l'attività commerciale di famiglia sia la gestione economica dei loro interessi, così che nei rapporti bancari oggetto di causa confluivano le risorse e gli investimenti comuni, legittimando a prelevare quanto necessario. ER2
Esaurita la fase istruttoria, anche mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, con sentenza depositata in data 19.2.2015 n. 513/2015, il Tribunale di Padova rigettava le domande proposte dalle attrici, che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Secondo il Tribunale, le risultanze ottenute in sede istruttoria avevano dimostrato la fondatezza
8 della versione dei fatti esposta dalla convenuta, ossia il pieno coinvolgimento di Persona_2
ER nell'attività commerciale di famiglia, unitamente al LO , nonché la circostanza secondo la quale il conto corrente della impresa, su cui transitavano entrate e uscite, era gestito in egual modo dai due fratelli.
Le dichiarazioni rese dal teste già commercialista della ditta di famiglia, in particolare, Tes_6
avevano confermato l'intenzione dei citati fratelli di gestire in modo unitario e paritario anche i rispettivi patrimoni personali;
ciò trovava riscontro non solo nella cointestazione di alcuni rapporti bancari, ma anche nel fatto che nell'unico conto intestato esclusivamente a
[...]
oltre ai dividendi ed ai ricavati della liquidazione dei titoli di cui alle gestioni ER1
patrimoniali cointestate, fossero confluiti anche i canoni di locazione delle proprietà immobiliari intestate ad (di importo superiore alla pensione percepita dal LO), che peraltro aveva ER2
delega ad operare sul conto. Con riguardo alle contestazioni inerenti alle gestioni patrimoniali n.
4212 e 1289, cointestate alle attrici, il primo giudice ha ritenuto rilevante che le stesse non ne fossero a conoscenza prima delle indagini bancarie operate successivamente alla morte del padre
ER
, superando la presunzione di contitolarità invocata dalle stesse e ritenendo invece la relativa
ER provvista di ed Di conseguenza i prelievi contestati, che non superavano Persona_2
la metà delle provviste contenute nei conti relitti, sono stati ritenuti legittimi e giustificati, al pari dell'opposizione manifestata dalla stessa al prelievo da parte delle attrici Persona_2 dell'intera somma residua presente nel conto di gestione n. 496499. Non essendo emersi illeciti a carico della dante causa della convenuta, anche ogni pretesa risarcitoria è stata respinta.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello e Pt_1 Parte_2
contestando l'avvenuta irrituale trasformazione del thema nello scioglimento della CP_4
comunione ereditaria sui beni del nonno delle reclamanti (padre dei fratelli e ER4 [...]
ER
oltre che nell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra i fratelli ed CP_1
Le presunzioni utilizzate dal primo giudice per decidere la controversia, inoltre, al ER2
9 contrario di quanto sostenuto in sentenza, non risultavano ad avviso delle appellanti corrette ed erano smentite dai documenti allegati: le appellanti insistevano pertanto in tutte le domande e deduzioni svolte nel giudizio di primo grado.
L'appellata, regolarmente costituitasi, domandava in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello. Nel merito, contestava le ricostruzioni avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 1232/2017, pubblicata il 12. 6.2017, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il gravame, affermando che il Tribunale non avesse modificato il thema decidendum, bensì
verificato il superamento o meno delle presunzioni sancite dagli artt. 1298 e 1854 c.c., né avesse
ER accertato l'esistenza di una società di fatto tra i fratelli ed ma appurato, Persona_2
tramite l'esame delle risultanze istruttorie di primo grado, che entrambi i fratelli eseguivano ER versamenti sui rapporti cointestati, ovvero sul c/c 8710, intestato al solo , sul quale confluivano anche i canoni di locazione di immobili intestati ad ed i dividendi dei titoli ER2
liquidati a favore degli stessi, le cui provviste i medesimi utilizzavano per pagare le rispettive utenze telefoniche. Con riguardo alle contestazioni relative alle dichiarazioni testimoniali, premessa l'attendibilità dei testi escussi poiché estranei alla famiglia e privi d'interesse, il collegio ha confermato la rilevanza della testimonianza resa dal commercialista dell'azienda, dott. poiché determinante nella ricostruzione dell'apporto paritario fornito dai fratelli Tes_6
ER
ed nella gestione dell'azienda. Quanto, invece, al deposito di titoli ancora in essere al ER2
momento dell'apertura della successione di avendo le reclamanti appreso Persona_1 dell'esistenza dei titoli soltanto dopo la morte del genitore, la Corte ha condiviso la decisione del primo giudice di considerare le somme appartenenti ai due fratelli nonostante la cointestazione anche alle figlie di EN riconosciuto la legittimità dei prelievi effettuati da Persona_1
ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dalle appellanti;
il giudice di Persona_2
secondo grado ha altresì negato l'ammissione di una c.t.u. contabile, poiché, oltre a considerare
10 l'assenza di obblighi di conservazione della documentazione ultradecennale in capo agli istituti di credito, l'esame peritale avrebbe avuto natura esplorativa.
e proponevano ricorso per Cassazione, articolando quindici motivi Pt_1 Parte_2
d'impugnazione, nei quali contestavano:
1. Con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e
132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. atti. c.p.c., osservando che, nel ritenere di proprietà comune le somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli, la Corte d'appello le aveva prese in considerazione unitariamente, senza analizzare i singoli rapporti. Affermavano
le ricorrenti che in tal modo la sentenza impugnata aveva seguito lo stesso ragionamento di quella di primo grado, che aveva ritenuto sussistente una società di fatto tra i fratelli e presunto Parte_2
la spettanza comune delle somme affluite sui conti correnti e sui depositi titoli, omettendo di verificarne la provenienza, di tenere conto dell'intestazione dei conti e di considerare che i versamenti costituiscono di regola pagamenti, ed equiparando ingiustificatamente la quota spettante al titolare dell'impresa a quella del familiare che aveva prestato la propria attività nella stessa.
2. Con il secondo ed il terzo motivo, la violazione degli artt. 832, 1298, 1823, 1852, 1854 e
2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ribadendo che i rapporti bancari avrebbero dovuto essere valutati separatamente, dal momento che uno dei conti correnti risultava intestato in via esclusiva a cui spettava la proprietà delle somme sullo Persona_1
stesso accreditate, ivi compresi i canoni di locazione degl'immobili di e il ricavato Persona_2
della vendita di titoli intestati alla stessa. Aggiungevano che la Corte d'appello aveva omesso di
ER menzionare le gestioni patrimoniali intestate a e la cui cointestazione anche Persona_2
ad esse ricorrenti avrebbe imposto l'applicazione della presunzione di comproprietà in favore di tutti i cointestatari.
11 3. Con il quarto e quinto motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 167 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché la violazione degli artt. 832, 1173, 1823, 1852, 1854, 2247, 2249, 2251, 2253, 2727, 2729 e 2697
cod. civ. e degli artt. 115, 244 e 246 c.p.c., rilevando che, nel confermare il ragionamento svolto nella sentenza di primo grado, la Corte d'appello aveva omesso di esaminare i motivi di gravame
ER da loro proposti, riguardanti l'esistenza di una società di fatto tra e la Persona_2
gestione paritaria dell'azienda e dei rapporti bancari da parte degli stessi, la divisione tra di loro del ricavato della vendita dell'azienda, la parità delle quote a loro spettanti sull'eredità dei genitori e l'intestazione fiduciaria delle somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli.
4. Con il sesto motivo, la violazione degli artt. 1298 e 1854 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il deposito titoli fosse intestato anche a loro, anziché
ER esclusivamente a ed nonché per aver ritenuto che la presunzione di parità Persona_2
delle quote spettanti ai cointestatari potesse essere superata, nei loro confronti, in virtù
dell'asserita ignoranza dell'esistenza del deposito, senza considerare che nei rapporti interni tra i cointestatari la pertinenza esclusiva delle somme versate non può essere accertata in via presuntiva, ma solo con prove legali.
5. Con il settimo e l'ottavo motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116
c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4
ER c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osservando che, nel riconoscere a e la Persona_2
comproprietà di tutte le somme accreditate sui conti correnti e sui depositi titoli, la Corte
d'appello aveva omesso di valutare la documentazione prodotta, attestante l'appartenenza a
[...]
delle somme affluite sulle gestioni patrimoniali e di quelle utilizzate per l'acquisto degli ER1
strumenti finanziari, nonché l'appartenenza al e ad esse ricorrenti delle somme affluite Parte_2
su uno dei conti correnti e di quelle provenienti dalla vendita di titoli da loro acquistati, nonché
l'appartenenza a dei soli canoni di locazione degl'immobili a lei intestati. Persona_2
12 6. Con il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l'istanza di ammissione di una c.t.u., in quanto ritenuta esplorativa, senza considerare che la stessa avrebbe dovuto avere ad oggetto la documentazione già acquisita agli atti.
7. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibile la deposizione resa dal commercialista di famiglia, senza tenere conto dell'eccezione d'incapacità a testimoniare da loro sollevata.
8. Con il quattordicesimo motivo, la violazione degli artt. 115, 132, secondo comma, n. 4 e
244 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver deciso la controversia sulla base di prove nulle, in quanto ammesse in violazione dell'art. 244 c.p.c., senza esaminare la relativa eccezione.
9. Con il quindicesimo motivo, la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4
c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame concernente l'omessa inclusione tra le somme da dividere di quelle accreditate su un deposito titoli intestato esclusivamente a Persona_2
si costituiva in giudizio mediante deposito di controricorso datato 15.2.2018. CP_1
Con ordinanza n. 19713 del 7.2.2023, depositata in data 11.7.2023, la Corte di Cassazione
accoglieva parzialmente i primi tre motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità; rigettava il quarto, il quinto e il sesto e dichiarava inammissibili gli altri motivi di ricorso.
Pur non aderendo alle censure delle appellanti secondo cui la sentenza cassata avrebbe proceduto allo scioglimento di una comunione ereditaria o all'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, anziché pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta, la Cassazione ha
13 affermato che: “La sentenza impugnata non può essere tuttavia condivisa nella parte in cui, sulla base dell'accertata provenienza dei versamenti da parte di entrambi i predetti soggetti, ha
ritenuto indifferenziatamente applicabile a tutti i rapporti bancari in questione il principio
enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cointestazione del conto corrente
bancario, ma ritenuto operante anche in riferimento al deposito di titoli, secondo cui la
cointestazione del rapporto comporta, nei rapporti interni tra i cointestatari, l'applicabilità non
già dell'art. 1854 cod. civ., riguardante esclusivamente i rapporti con la banca, ma dell'art. 1298,
secondo comma, cod. civ., in base al quale il debito ed il credito solidale si dividono in quote
uguali se non risulti diversamente con la conseguenza che ciascuno dei cointestatari deve
considerarsi contitolare per parti uguali del saldo attivo o dei titoli depositati sul conto, a meno
che non venga fornita la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno di essi
(cfr. Cass., Sez. II, 14/09/2022, n. 27069; 4/01/ 2018, n. 77; Cass., Sez. III, 24/02/2010, n.
4496).”, precisando, in tal senso: “E' infatti pacifico che, tra i rapporti ai quali si riferisce la domanda proposta da e soltanto tre, e precisamente il deposito titoli Pt_1 Parte_2
contrassegnato dal n. 496499 e le gestioni patrimoniali contrassegnate dai nn. 4212 e 12980,
ER risultavano cointestati a ed mentre il quarto, costituito dal conto corrente Persona_2
bancario contrassegnato dal n. 8710L, era intestato esclusivamente a Rispetto Persona_1
a quest'ultimo conto, non poteva dunque considerarsi operante, neppure nei rapporti interni tra
i cointestatari, la presunzione di uguaglianza delle quote stabilita dall'art. 1298, secondo
comma, cod. civ., dovendo piuttosto ritenersi che le somme accreditate fossero di pertinenza
esclusiva dell'unico intestatario, indipendentemente dalla loro provenienza, a meno che non
fosse stato dedotto e dimostrato che tra il titolare del conto e l'autrice del versamento
sussistessero rapporti tali da giustificare l'affidamento delle predette somme e il conseguente
obbligo dell'affidatario di restituirle alla proprietaria. In quanto configurabile come un
pagamento, l'effettuazione di una rimessa in conto corrente da parte di un soggetto diverso
14 dall'intestatario fa infatti presumere l'esistenza di un titolo giustificativo, che pone a carico di
colui che l'abbia effettuata l'onere di fornire la prova dell'insussistenza originaria o
sopravvenuta di una valida causa solvendi, oppure dell'effettuazione della rimessa sulla base di
un titolo idoneo ad attribuire al solvens il diritto alla restituzione”.
e riassumevano il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c del Pt_1 Parte_2
9.11.2023, affermando, sulla base delle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio, che il principio della presunzione di comproprietà e la possibilità di superare tale presunzione dovessero essere applicate anche al deposito titoli, essendo a questo punto accertata la titolarità
esclusiva in capo a del conto corrente 8710L, posto che a propria volta il deposito Persona_1
titoli 496499 era alimentato esclusivamente con provvista riveniente dal conto corrente 8710L:
la stessa convenuta aveva sempre dedotto la sua comproprietà dei titoli in quanto contitolare del saldo positivo del conto corrente 8710L, dal quale ultimo in data 2 aprile 2008 Persona_2
aveva prelevato l'importo di € 60.074,00. Ciò comporterebbe anche più ampiamente, secondo le attrici in riassunzione, la necessità di esaminare gli effetti che l'accertata titolarità esclusiva in capo a del conto 8710L riverberava su tutti i rapporti ad esso collegati, e dunque Persona_1
il superamento della presunzione di comproprietà anche per gli altri rapporti formalmente cointestati. Deducevano, in particolare, con riguardo al deposito titoli n. 496499, che
[...]
ER aveva prelevato € 450.000,00 prima della morte del LO , e successivamente ER2
alla pubblicazione della sentenza di primo grado, ulteriori € 266.000,00; così che dovrebbe essere riconosciuta in loro favore, quale credito restitutorio, la somma di € 716.000,00. Deducevano
altresì che dalla gestione patrimoniale n. 12890, pure alimentata solo con addebito sul c/c 8710L,
e dunque con denaro di la sorella aveva prelevato € 114.489,62. Persona_1 ER2
ER Confermavano pertanto un credito restitutorio in loro favore, quali eredi del padre , dell'importo totale di ad € 830.489,62. Rinnovavano altresì la richiesta di esperimento di c.t.u. contabile al fine di confermare la correttezza delle spettanze domandate. Ritenendo
15 conseguentemente accertata l'appropriazione indebita da parte di di somme di Persona_2
ER proprietà del LO , riproponevano la domanda risarcitoria rimasta assorbita nei precedenti giudizi di merito. Infine chiedevano la condanna della convenuta in riassunzione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e la restituzione degli importi pagati in ottemperanza alla condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle rinnovate CP_1
domande attoree, rilevando che l'unica censura accolta dalla Corte di Cassazione riguardava la parte della decisione d'appello in cui la Corte aveva considerato il conto corrente 8710L ed il suo saldo comuni alle parti, ritenendo applicabile la presunzione ex art. 1298 c.c. nonostante l'assenza di cointestazione del conto, e non gli ulteriori rapporti bancari, che invece erano ER cointestati a ed e con riguardo ai quali l'affermazione di contitolarità era Persona_2
passata in giudicato, negando peraltro che fosse mai stata acquisita la prova che il ridetto rapporto di conto corrente avesse alimentato esclusivamente il deposito titoli e la gestione patrimoniale cointestate. Ricordavano peraltro, quanto al conto corrente 8710L, che già il Tribunale aveva
ER affermato la sussistenza di un affidamento fiduciario tra ed quale ragione Persona_2
di legittimazione delle operazioni di prelievo dalla seconda effettuate, concludendo per il rigetto di ogni domanda.
All'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Quanto alle valutazioni di merito conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di
16 diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n.
11716/2014).
Orbene nel caso di specie la Corte di Cassazione, come si desume, da un lato, dalle ragioni espresse a sostegno dell'accoglimento parziale dei primi tre motivi di ricorso, e dall'altro, dalle ragioni di rigetto per il resto dei medesimi motivi nonché di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri motivi (che per buona parte ripercorrevano sotto vari profili di merito ed istruttori le stesse censure), ha chiaramente contrapposto (si veda in particolare pag. 8
della ordinanza), tra i rapporti ai quali si riferisce la domanda proposta da e Pt_1 Parte_2
“il deposito titoli contrassegnato dal n. 496499 e le gestioni patrimoniali
[...]
ER contrassegnate dai nn. 4212 e 12980” che “risultavano cointestati a ed dal Persona_2 rapporto “costituito dal conto corrente bancario contrassegnato dal n. 8710L” che “era intestato esclusivamente a , e ciò al fine di considerare corretta con riguardo ai primi tre Persona_1
ed erronea con riguardo al quarto l'applicazione dell'art. 1298, comma 2, c.c., “in base al quale il debito ed il credito solidale si dividono in quote uguali se non risulti diversamente, con la conseguenza che ciascuno dei cointestatari deve considerarsi contitolare per parti uguali del saldo attivo o dei titoli depositati sul conto, a meno che non venga fornita la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno di essi”. Poiché sulla base di quella presunzione, che è
sorretta dalla cointestazione, il giudice di secondo grado aveva accertato la contitolarità dei crediti derivanti dai quattro rapporti bancari e la Corte di Cassazione, nell'accogliere parzialmente sotto quest'unico profilo il ricorso, ha osservato che invece il (solo) conto corrente
17 bancario contrassegnato dal n. 8710L era intestato esclusivamente a così che con Persona_1
riguardo “a quest'ultimo conto, non poteva dunque considerarsi operante, neppure nei rapporti interni tra i cointestatari, la presunzione di uguaglianza delle quote stabilita dall'art. 1298” c.c.,
si deve ritenere che con riguardo agli altri rapporti si sia formato il giudicato in ordine all'accertamento della contitolarità.
Con riguardo invece al conto corrente n. 8710L intestato al solo esclusa Persona_1
l'operatività della menzionata presunzione di contitolarità, facendo semmai l'intestazione presumere che le somme accreditate fossero di pertinenza esclusiva dell'unico intestatario, la
Corte di Cassazione ha fatto salva l'ipotesi che fosse stato dedotto e dimostrato che tra il titolare del conto e l'autrice dei versamenti sussistessero rapporti tali da giustificare l'affidamento delle somme e il conseguente obbligo dell'affidatario di restituirle alla proprietaria.
Nella specie la convenuta ha in effetti fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado affermato il proprio diritto di prelevare la somma di € 60.074,00 pari al 50% del saldo attivo del conto sulla base della deduzione di contitolarità del credito verso la banca non in forza della presunzione ex art. 1298, comma 2, c.c., ma del fatto che il conto in questione costituiva in fatto (al di là
ER dell'intestazione al solo ) un conto comune quale prosecuzione del precedente conto della famiglia (e della relativa attività di commercio all'ingrosso di cartoleria, proseguita Parte_2
ER ER pure questa formalmente da ma sostanzialmente da ed nel quale affluivano i ER2
ER proventi tanto di quanto di senza che questa avesse debiti da saldare nei confronti del ER2
LO né intenti liberali diversi ma il proposito, reciproco, di gestione comune e paritaria delle finanze.
Quanto alla prova va escluso, in primo luogo, che il negozio fiduciario dovesse rivestire, a pena di nullità, la stessa forma prescritta dalla legge bancaria per il contratto di apertura del conto corrente.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciatesi – con sentenza n. 6459 del 6 marzo
18 2020 – in tema di patto fiduciario con oggetto immobiliare, che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, hanno escluso la necessità della forma scritta ad
substantiam, trattandosi di atto interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo a un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Tale affermazione di principio è applicabile anche nel caso in esame, poiché resta ben distinta la pattuizione che intercorre tra fiduciante e fiduciario alla quale la banca è estranea, dal contratto concluso con quest'ultima, soggetto ai vincoli formali di cui all'articolo 117 della legge bancaria
(in questi termini cfr. anche Cass. 4706/2011, secondo cui l'esistenza di un accordo fiduciario tra l'intestatario di un deposito bancario e l'effettivo titolare delle somme depositate può essere provata con qualsiasi mezzo).
Né tantomeno sono richiamabili i limiti di prova in tema di simulazione, posto che l'intestazione fiduciaria determina un'interposizione reale di persona, in cui l'attività del fiduciario è svolta nell'interesse del fiduciante, sì da potersi provare anche per presunzioni (cfr. Cass. 11226/2021).
Peraltro, l'articolo 1417 c.c., nel consentire senza limiti, tra le parti, la prova per testimoni della simulazione solo quando sia diretta a far valere l'illiceità del contratto, rimanda implicitamente all'inammissibilità della prova per testimoni dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, non rilevabile in assenza di un'espressa eccezione della parte, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati (Cass. 16377/2014, Cass. 11771/2007).
Anche a questo proposito occorre tener conto di un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte
di cassazione (Cass. S.U. 16723/2020), le quali, in tema di limiti di prova per i contratti, di cui agli articoli 2721 e ss. c.c., hanno affermato, che “l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante
19 l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c.,
rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
Tale principio, espressamente riferito all'ipotesi in cui secondo la legge o la volontà delle parti il contratto debba essere provato per iscritto (art. 2725, primo comma, c.c.), vale a maggior ragione e, comunque, per identità di ratio, anche in riferimento ai limiti generali di ammissibilità previsti dagli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c.
Nella specie, non vi è stata una siffatta eccezione di inammissibilità e, assunte le deposizioni testimoniali, non è stata sollevata una conseguente eccezione di nullità entro la prima istanza o difesa successiva all'acquisizione della prova.
In ogni caso, va anche rilevato che la prova per testimoni del pactum fiduciae soggiace al divieto
(non derogabile ex art. 2721, secondo comma, c.c.) della prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, di cui si alleghi la stipulazione anteriore o contemporanea,
solo quando il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, non anche quando sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato (Cass. 7416/2017, Cass. 7179/2022).
Nella specie, l'accordo fiduciario che la convenuta assume intervenuto in ambito familiare assume valenza solo interna e collaterale rispetto al diverso contratto stipulato con la banca, senza contraddire, nei rapporti con quest'ultima, la titolarità formale del conto in capo a Persona_1
La finalità dell'accordo era appunto quella di consentire ai due fratelli di gestire in modo comune ER il denaro riveniente dall'impresa, dalla pensione di , dagli investimenti finanziari e patrimoniali di entrambi: nessuna antitesi, dunque, rispetto al contratto di conto corrente stipulato dalla banca, soggetto estraneo alla regolazione dei rapporti all'interno del gruppo familiare.
20 ER Non risulta, in effetti, un conto intestato alla sola né un conto cointestato a ed ER2 ER2
ma (a differenza degli altri rapporti bancari, che hanno avuto diverse modalità di intestazione), il
ER solo conto in questione, intestato a con delega ad operare in favore di ER2
Risulta peraltro pacifico e comunque documentato, già sulla base degli estratti conto dimessi dalle attrici (docc. 14 b), 17 e 18) che su tale conto affluivano i canoni di locazione di unità
immobiliari appartenenti ad così come è pacifico che sul conto siano affluiti i Persona_2
frutti degli investimenti finanziari anche di costei;
è sufficiente - anche al fine di dare giustificazione quantitativa al prelievo di importo ben minore eseguito dalla de cuius della convenuta ed oggetto di lite - rammentare che risulta (doc. 17 att. primo grado) che, a seguito della vendita da parte di di titoli, il ricavo di oltre € 430.000,00 fu accreditato sul conto n. ER2
8710L.
La gestione fiduciaria del conto risulta poi confermata dalle testimonianze assunte all'udienza
10.04.2013.
Il teste (commercialista per oltre quarant'anni dei fratelli ha Testimone_7 Parte_2
ER confermato che “di fatto il conto era cogestito” e che “riteneva comune il patrimonio”:
ER ER
“Dopo la chiusura della ditta e hanno unificato i conti”; “ , iniziata la malattia ER2
voleva dividere i conti e i titoli a metà con la sorella”.
La teste ha riferito: “So che avevano un unico conto sul quale operavano Testimone_8
ER entrambi, e , “avevano un unico conto, come LO e sorella”, “io non so se era ER2
intestato a tutti e due, so che avevano un unico conto”.
Anche il teste ha confermato che i fratelli avevano un unico conto: “Io posso dire Tes_9
che gli affitti dei due negozi di venivano versati sul conto comune ad entrambi, che era ER2
l'unico”. ER Vi è poi il fatto, parimenti acquisito, che e fossero subentrati al padre Persona_2
nell'attività di commercio di prodotti di cancelleria da lui precedentemente esercitata e l'avessero
21 gestita congiuntamente fino all'anno 1982 allorché l'attività fu ceduta a terzi;
fatto che illustra ulteriormente sia la stretta comunanza di vita mantenuta da LO e sorella sia il fatto che, in seguito ed anche per effetto di quella cessione, essi poterono contare su una significativa disponibilità e su entrate derivanti anche dagli investimenti che ne conseguirono, sempre con la gestione comune del ricavato che è ampiamente emersa con l'istruttoria svolta.
Condivisibilmente già il giudice di primo grado aveva così concluso: “Valutati tali indici,
univoci, precisi e concordanti, si reputa che essi consentano di superare la presunzione di appartenenza dei fondi depositati nei rapporti esclusivi all'unico intestatario e di ritenere che l'intestazione esclusiva del conto n. 8710 al LO fosse meramente fiduciaria, con conseguente obbligo del fiduciario di ritrasferire i valori” (sentenza n. 513/2015 del Tribunale di Padova, pag.
7).
Si deve in effetti confermare, ad avviso di questa Corte, come sia stato provato il rapporto fiduciario tra chi aveva la titolarità formale del conto e chi condivideva la titolarità sostanziale del credito verso la banca, sulla base del complesso di prove documentali, testimoniali e presuntive acquisite.
Come si è osservato anche in ordine al quantum, non essendo per contro emerse ragioni di debito che facciano ritenere intervenute le rimesse solvendi causa, si deve concludere nel senso che aveva titolo a prelevare la metà del saldo attivo del conto. Persona_2
Ne consegue il rigetto sia della pretesa restitutoria svolta dalle attrici sia delle connesse domande risarcitorie, sorrette dal presupposto, rivelatosi infondato, dell'illecita appropriazione da parte di di denari di o delle sue eredi. Persona_2 Persona_1
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza di questa Corte, n. 1232/2017), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
22 Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalla parte vittoriosa, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività
in concreto espletata dal procuratore della convenuta in riassunzione in ciascuna fase.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta in quanto infondate le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
[...]
2. condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
anticipate da che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 14.000,00 CP_1
per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva
e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in €
13.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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