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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4798/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Picerno presso lo studio dell'avv. Annalisa Parte_1
Tomasiello che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Anna Badalamenti, per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Patrizia Guma che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione. Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 10.12.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Potenza il Controparte_1
08.07.1993 e che con decreto n. 14/2013 del 13.02.2013 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate
– ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (03.09.1995) e Per_1 Per_2
(09.06.1997), entrambe economicamente autosufficienti.
Ha dedotto che la resistente convive con un nuovo compagno e svolge attività di ragioniera alle dipendenze dello studio “Digilio srls” e che le condizioni economiche di esso ricorrente sono peggiorate da quando, per motivi di salute, ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa di medico dipendente del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza oneri economici a suo carico e con obbligo per la resistente di rilasciare la casa coniugale, a lei assegnata in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale - aderendo alla domanda di divorzio – ha contestato di avere intrapreso una stabile convivenza con altra persona. Ha dedotto inoltre di non svolgere attività lavorativa e che le figlie – ancora conviventi con lei – non sono autonome economicamente. All'udienza del 07.05.2025 – sostituita con il deposito di note scritte - le parti hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo:
“ A) CASA CONIUGALE: La casa coniugale sita in Potenza (PZ) alla C.da Poggio
Cavallo n.88, oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 118/2014, è stata consegnata dalla sig.ra al professionista delegato alla vendita, CP_1
Avv. Anna Sbailo in data 26 marzo 2025 e, pertanto, non viene richiesto nessun provvedimento di assegnazione dell'immobile.
B) MANTENIMENTO FIGLI: Le parti danno atto che le figlie e , oggi Per_1 Per_2 maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun mantenimento verrà corrisposto in favore delle stesse dal sig. . Parte_1
C) MANTENIMENTO CONIUGE: La sig.ra pur dichiarando di non essere CP_1 autosufficiente economicamente, rinuncia espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento o contribuzione economica da parte del sig. Parte_1
D) SPESE LEGALI: Le parti si danno reciprocamente atto di compensare integralmente le spese legali relative al presente procedimento.”
Hanno, quindi, precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto n.
14/2013 del 13.02.2013 di questo Tribunale, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa e l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate dai coniugi, come sopra riportate.
Le spese processuali vanno interamente compensate, come previsto dall'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 10.12.2024,
[...] Controparte_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il Parte_1 Controparte_1
08.07.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1993, parte II, n. 126;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come da accordo sottoscritto e depositato il 30.04.2025, integralmente riportato in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 10.06.2025
La Presidente est.