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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/09/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 49-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
e con ricorso depositato in data 09.04.2025; Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
generalizzata e rappresentata come in atti, con ricorso depositato in data Parte_3
23/06/2025;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. corrente in Massa (MS) Via Dorsale 114; Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * * IL COLLEGIO
RILEVATO CHE
- Il primo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositato in data 09.04.2025 dallo risulta, dalla disamina del fascicolo informatico, Controparte_2 essere stato notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza (per il giorno
12.06.2025), all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, a cura delle cancelleria, ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCII, notifica da ritenersi perfezionata in data 14.05.2025;
- parte resistente, nonostante la regolarità della notificazione di tale ricorso, non si è costituita in giudizio;
- in data 11.06.2025 la Cancelleria ha accettato la dichiarazione di desistenza formulata da tale ricorrente Controparte_2
- in data 12.06.2025 è stata celebrata l'udienza per la costituzione del contraddittorio tra le parti, alla quale nessuno è comparso ed all'esito della quale lo scrivente G.D. si è riservato di riferire al Collegio;
- in data 23.06.2025 ha depositato ricorso per l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale;
- in data 15.07.2025 il Collegio, ha depositato ordinanza in cui ha ordinato “la rimessione della causa sul ruolo per la costituzione del contraddittorio e per la prosecuzione del procedimento sulla nuova domanda di apertura della liquidazione giudiziale, a carico della medesima (C.F. corrente in Massa (MS) Via Controparte_1 P.IVA_1
Dorsale 114, depositata in data 23/06/2025 da parte di ” rinviando per Parte_3
l'effetto “la trattazione del procedimento all'udienza del 18.09.2025 ore 12.40 in presenza”;
- in data 15.07.2025 il suddetto provvedimento collegiale risulta comunicato con esito positivo (“ottenuta ricevuta”) dalla cancelleria anche a Controparte_1 specificamente (oltre che a tutte le altre parti);
- conseguentemente, il contraddittorio può considerarsi integro, a ciò non ostando in alcun modo la presa d'atto che, anche successivamente alla comunicazione (con esito positivo) di tale provvedimento, la parte resistente non si è costituita, non essendo neppure comparsa alla successiva udienza celebrata in presenza in data 18.09.2025;
- la causa è stata rimessa in data 18.09.2025 al Collegio per la decisione come risulta anche dalla disamina dello storico del fascicolo informatico che indica l'evento: “RIMESSO AL
COLLEGIO PER LA DECISIONE”. OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società convenuta risulta avere sede legale in MASSA (MS), come risultante dalla visura camerale versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi, allo stato attuale, indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale o effettiva avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, risulta dagli addi che parte convenuta ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili in relazione ad una esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari complessivamente ad € 2.009.015,48.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “coltivazione di cave di marmo, di granito e di materiali lapidei in genere che può essere esercitata anche mediante locazione attiva e passiva dell'agro, nonché l'affitto di azienda;
lavorazione e commercializzazione al minuto ed all'ingrosso di materiali lapidei in genere …” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, dai bilanci acquisiti al fascicolo in data 28/02/2025 emerge che:
Dalla disamina del bilancio al 31.12.2023 (l'ultimo depositato in Camera di Commercio) emergono i seguenti dati, rilevanti al fine del giudizio sulle dimensioni dell'impresa:
- Totale attivo: Euro 3.976.238,00
- Totale passivo di pari importo
- Ricavi: Euro 1.729.025,00.
I sopra menzionati valori risultano, anche da soli, ampiamente idonei a fondare un giudizio di superamento delle soglie dimensionali giuridicamente rilevanti al fine della soggezione dell'impresa alla procedura della liquidazione giudiziale.
Giova ricordare inoltre quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di provare non aver mai superato alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affinché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- nella presente fattispecie, tale prova è stata positivamente acquisita in quanto desumibile dal bilancio sopra richiamato;
- sul piano probatorio, la presente decisione è altresì rafforzata dalla circostanza (che in realtà sarebbe anche di per sé sola, da un punto di vista strettamente giuridico, idonea e sufficiente) per cui il debitore, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, non ha contestato le proprie dimensioni superiori alle soglie rilevanti per l'apertura della liquidazione giudiziale e non ha provato né offerto di provare alcun elemento atto a dimostrare di essere un'impresa minore.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere, quanto allo “stato attività”,
“attiva” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 20.05.2025, depositata dal Registro Imprese, nell'amibito delle informative a quest'ultimo richieste nell'ambito dell'istruttoria d'ufficio.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 8.131,94 nei confronti della parte ricorrente Parte_3
- dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio obbligatoria prevista dal CCII emerge altresì una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 2.009.015,48, totale residuo al netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 15.05.2025 (risultanti da informativa ADER pervenuta in data 16.05.2025); in proposito assume rilevanza precisare che dalla medesima informativa risulta che per nessuna delle suddette cartelle/avvisi risulta un provvedimento di rateizzazione (colonna O) che per alcune di esse risultano proceduure attive di natura in senso lato cautelare o esecutiva (colonna P) e che solo per una esigua minoranza di tali cartelle/avvisi risultano piani di definizione agevolata o di saldo e stralgio ma solo parziali (colonna Q). - dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge anche un'esposizione debitoria complessiva nei confronti di AGENZIA ENTRATE per euro 274.456,75 come risulta dalla
“CERTIFICAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI” pervenuta in data 11.06.2025.
- la “CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI” di pervenuta in data 27.08.2025 CP_3 evidenzia un'esposizione debitoria complessiva pari ad Euro 604.496,86 per le causali ivi specificate.
Tali dati rivelano che si tratta di inadempimenti estremamente numerosi, risalenti nel tempo e relativi a debiti diversi, in tal modo evidenziando la sostanziale irreversibilità dello stato di insolvenza. Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.
Tali indizi non appaiono smentiti dalla circostanza che il (ultimo bilancio Parte_4 depositato) evidenzi un patrimonio netto positivo per Euro 1.951.924,00, in quanto, dalla disamina del suddetto bilancio, emergono comunque indizi di dissesto desumibili da una valutazione globale e complessiva dei seguenti elementi:
- Immobilizzazioni materiali 451.055;
- Rimanenze: Euro 1.645.225,00;
- Disponibilità liquide: Euro 18.885,00;
- Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 1.256.768,00
- Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 708.413,00
- Perdita dell'esercizio 24.910
Risulta dunque che con le risorse di qualsivoglia tipologia disponibili, considerata anche la non immediata liquidabilità della stragrande maggioranza delle stesse, difficilmente la società appare in grado di pagare, tempestivamente (ossia entro la scandenza dei termini di esigibilità/adempimento originari) e con mezzi normali di pagamento, gli ingenti debiti accumulati, come risultandi dall'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio e dagli esiti delle informative pervenute dai creditori istituzionali sopra riportate e richiamate.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di
“ con sede legale in MASSA (MS), C.F. e P. I.V.A. Controparte_1 ; P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore la dr.ssa C.F.: Persona_1 C.F._1 iscritta allo “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 7258, dal 31.03.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in Pt_5 concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt.752 ss c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 CCII dispone testulamente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7/10/1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”.
6. AUTORIZZA la Curatela ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, del decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
8. FISSA al giorno 12.02.2026 ORE 12.00 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
10. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 19.09.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Il Giudice estensore Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Alessandro Pellegri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 49-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
e con ricorso depositato in data 09.04.2025; Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
generalizzata e rappresentata come in atti, con ricorso depositato in data Parte_3
23/06/2025;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. corrente in Massa (MS) Via Dorsale 114; Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * * IL COLLEGIO
RILEVATO CHE
- Il primo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositato in data 09.04.2025 dallo risulta, dalla disamina del fascicolo informatico, Controparte_2 essere stato notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza (per il giorno
12.06.2025), all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, a cura delle cancelleria, ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCII, notifica da ritenersi perfezionata in data 14.05.2025;
- parte resistente, nonostante la regolarità della notificazione di tale ricorso, non si è costituita in giudizio;
- in data 11.06.2025 la Cancelleria ha accettato la dichiarazione di desistenza formulata da tale ricorrente Controparte_2
- in data 12.06.2025 è stata celebrata l'udienza per la costituzione del contraddittorio tra le parti, alla quale nessuno è comparso ed all'esito della quale lo scrivente G.D. si è riservato di riferire al Collegio;
- in data 23.06.2025 ha depositato ricorso per l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale;
- in data 15.07.2025 il Collegio, ha depositato ordinanza in cui ha ordinato “la rimessione della causa sul ruolo per la costituzione del contraddittorio e per la prosecuzione del procedimento sulla nuova domanda di apertura della liquidazione giudiziale, a carico della medesima (C.F. corrente in Massa (MS) Via Controparte_1 P.IVA_1
Dorsale 114, depositata in data 23/06/2025 da parte di ” rinviando per Parte_3
l'effetto “la trattazione del procedimento all'udienza del 18.09.2025 ore 12.40 in presenza”;
- in data 15.07.2025 il suddetto provvedimento collegiale risulta comunicato con esito positivo (“ottenuta ricevuta”) dalla cancelleria anche a Controparte_1 specificamente (oltre che a tutte le altre parti);
- conseguentemente, il contraddittorio può considerarsi integro, a ciò non ostando in alcun modo la presa d'atto che, anche successivamente alla comunicazione (con esito positivo) di tale provvedimento, la parte resistente non si è costituita, non essendo neppure comparsa alla successiva udienza celebrata in presenza in data 18.09.2025;
- la causa è stata rimessa in data 18.09.2025 al Collegio per la decisione come risulta anche dalla disamina dello storico del fascicolo informatico che indica l'evento: “RIMESSO AL
COLLEGIO PER LA DECISIONE”. OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società convenuta risulta avere sede legale in MASSA (MS), come risultante dalla visura camerale versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi, allo stato attuale, indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale o effettiva avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, risulta dagli addi che parte convenuta ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili in relazione ad una esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari complessivamente ad € 2.009.015,48.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “coltivazione di cave di marmo, di granito e di materiali lapidei in genere che può essere esercitata anche mediante locazione attiva e passiva dell'agro, nonché l'affitto di azienda;
lavorazione e commercializzazione al minuto ed all'ingrosso di materiali lapidei in genere …” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, dai bilanci acquisiti al fascicolo in data 28/02/2025 emerge che:
Dalla disamina del bilancio al 31.12.2023 (l'ultimo depositato in Camera di Commercio) emergono i seguenti dati, rilevanti al fine del giudizio sulle dimensioni dell'impresa:
- Totale attivo: Euro 3.976.238,00
- Totale passivo di pari importo
- Ricavi: Euro 1.729.025,00.
I sopra menzionati valori risultano, anche da soli, ampiamente idonei a fondare un giudizio di superamento delle soglie dimensionali giuridicamente rilevanti al fine della soggezione dell'impresa alla procedura della liquidazione giudiziale.
Giova ricordare inoltre quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di provare non aver mai superato alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affinché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- nella presente fattispecie, tale prova è stata positivamente acquisita in quanto desumibile dal bilancio sopra richiamato;
- sul piano probatorio, la presente decisione è altresì rafforzata dalla circostanza (che in realtà sarebbe anche di per sé sola, da un punto di vista strettamente giuridico, idonea e sufficiente) per cui il debitore, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, non ha contestato le proprie dimensioni superiori alle soglie rilevanti per l'apertura della liquidazione giudiziale e non ha provato né offerto di provare alcun elemento atto a dimostrare di essere un'impresa minore.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere, quanto allo “stato attività”,
“attiva” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 20.05.2025, depositata dal Registro Imprese, nell'amibito delle informative a quest'ultimo richieste nell'ambito dell'istruttoria d'ufficio.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 8.131,94 nei confronti della parte ricorrente Parte_3
- dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio obbligatoria prevista dal CCII emerge altresì una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 2.009.015,48, totale residuo al netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 15.05.2025 (risultanti da informativa ADER pervenuta in data 16.05.2025); in proposito assume rilevanza precisare che dalla medesima informativa risulta che per nessuna delle suddette cartelle/avvisi risulta un provvedimento di rateizzazione (colonna O) che per alcune di esse risultano proceduure attive di natura in senso lato cautelare o esecutiva (colonna P) e che solo per una esigua minoranza di tali cartelle/avvisi risultano piani di definizione agevolata o di saldo e stralgio ma solo parziali (colonna Q). - dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge anche un'esposizione debitoria complessiva nei confronti di AGENZIA ENTRATE per euro 274.456,75 come risulta dalla
“CERTIFICAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI” pervenuta in data 11.06.2025.
- la “CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI” di pervenuta in data 27.08.2025 CP_3 evidenzia un'esposizione debitoria complessiva pari ad Euro 604.496,86 per le causali ivi specificate.
Tali dati rivelano che si tratta di inadempimenti estremamente numerosi, risalenti nel tempo e relativi a debiti diversi, in tal modo evidenziando la sostanziale irreversibilità dello stato di insolvenza. Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.
Tali indizi non appaiono smentiti dalla circostanza che il (ultimo bilancio Parte_4 depositato) evidenzi un patrimonio netto positivo per Euro 1.951.924,00, in quanto, dalla disamina del suddetto bilancio, emergono comunque indizi di dissesto desumibili da una valutazione globale e complessiva dei seguenti elementi:
- Immobilizzazioni materiali 451.055;
- Rimanenze: Euro 1.645.225,00;
- Disponibilità liquide: Euro 18.885,00;
- Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 1.256.768,00
- Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 708.413,00
- Perdita dell'esercizio 24.910
Risulta dunque che con le risorse di qualsivoglia tipologia disponibili, considerata anche la non immediata liquidabilità della stragrande maggioranza delle stesse, difficilmente la società appare in grado di pagare, tempestivamente (ossia entro la scandenza dei termini di esigibilità/adempimento originari) e con mezzi normali di pagamento, gli ingenti debiti accumulati, come risultandi dall'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio e dagli esiti delle informative pervenute dai creditori istituzionali sopra riportate e richiamate.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di
“ con sede legale in MASSA (MS), C.F. e P. I.V.A. Controparte_1 ; P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore la dr.ssa C.F.: Persona_1 C.F._1 iscritta allo “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 7258, dal 31.03.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in Pt_5 concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt.752 ss c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 CCII dispone testulamente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7/10/1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”.
6. AUTORIZZA la Curatela ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, del decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
8. FISSA al giorno 12.02.2026 ORE 12.00 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
10. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 19.09.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Il Giudice estensore Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Alessandro Pellegri