Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 15.4.2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 4334/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: malattia professionale;
TRA
(cf. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. G1, sc. D, int. 143, presso lo studio dell' Avv. Maria
Giovanna Cannavacciuolo che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino ed elettivamente Controparte_2 domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, ang. S. Lazzaro;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della malattia professionale contratta, nonché a conseguire la rendita da quantificare nella misura unica di danno biologico, stante la percentuale del 15% già riconosciuta dall' per la malattia professionale “ipoacusia” ( caso Pt_2
n. 856/19189/2005 del 13.09.2005) che sarà individuata a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale; per l'effetto, condannare l' al pagamento delle relative somme dovute a seguito della costituzione CP_1 della nuova rendita unificata secondo quanto risulterà dovuto, con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale inoltrata ovvero, dalla data dell'opposizione ex art. 104 T.U. o, da quella diversa ritenuta di giustizia e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
1
nel merito rigettare la CP_1 domanda con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024, esponeva di Parte_1 essere stato un ufficiale di coperta/comandante, oggi in pensione, dipendente di società armatoriali italiane, o riscattate ai fini previdenziali, nel periodo dal 1973 al 2018, per un periodo di 25 anni, 07 mesi, 13 giorni, come si evince dagli estratti matricola mercantile e conto previdenziale.
Deduceva di essere stato esposto ad amianto nell'espletamento della propria attività lavorativa, tanto da sottoporsi a controlli periodici all'esito dei quali , in data 3.6.2020 era emersa: “A destra relaxatio diaframmatica con cronica ad impronta enfisematosa, con evidenze di ispessimento dell'interstizio. Fibrosclerosi apicale bilaterale. Strie disventilatorie in sede basale d'ambo i lati”.
Precisava che, ritenendo di essere stato un lavoratore positivo per esposizione ad agenti fisici ed ambientali in presenza di una sindrome restrittiva di grado lieve, in data 28.07.2020, aveva inoltrato denuncia all' di malattia professionale "Asbestosi Polmonare " ingiustamente CP_1 rigettata con provvedimento del 06.10.2020 per assenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui
è stato esposto e la malattia denunciata .
Poiché l'iter amministrativo si era concluso negativamente, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' per sentire accolte le sopra richiamate CP_1 conclusioni.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto generico.
In via gradata, eccepiva la prescrizione del diritto ex artt. 111 e 112 del T.U n. 1124/1965.
In subordine, sosteneva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese, deducendo che il nesso causale e la natura professionale della malattia erano stati correttamente esclusi all'esito del procedimento amministrativo.
Ravvisatane la necessità, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta e la c.t.u. medico legale, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4, nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.; corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
2 Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stato l' in condizione di formulare CP_1 immediatamente esaurientemente le proprie difese, come del resto avvenuto.
In particolare, dalla sua lettura emergono le mansioni svolte dal ricorrente, la patologia contratta ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 1124/65, la prescrizione estintiva del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative è di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale.
Sul punto , l' afferma che già dall'11.9.2014 dalla Rx Torace di routine era emerso “diffuso CP_1 rinforzo del disegno polmonare ilo-peritale e basale, con aspetto reticolare della trama, alquanto disorganizzata. Evidenza di immagini micronodulari in para-ilare bilateralmente. Strie disventilatorie in campo medio basale”.
Ebbene, come è noto, “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R.
n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (cfr.
Cass. n. 1661/2020).
Tuttavia, a parere del giudicante, in mancanza di altri elementi deve ritenersi che la natura della malattia all'epoca non fosse conoscibile.
Pertanto la prescrizione ha iniziato a decorrere solamente dagli ulteriori esami del 3.6.2020.
4. Il ricorso è nel merito infondato e va, pertanto, rigettato.
Pacifiche le circostanze fattuali, il c.t.u. prof. dott. nelle conclusioni dell'elaborato Per_1 peritale depositato il 10.2.2025 dichiarava che: “nel caso del sig. è Pt_1 Parte_1 attestato un comune (usuale) lievissimo reperto incidentale (occasionale) ovvero di interstiziopatia
a localizzazione difforme da quella amianto-correlata. I reperti documentati (una TC del torace), nel caso de quo, non sono causalmente riconducibili ad inquinante ambientale specifico, trattandosi di fenomeni morfo-strutturali polmonari ad etiologia plurifattoriale ed extraprofessionale molto frequenti in soggetti di età pari a quella del ricorrente mentre mancano dati anamnestico-lavorativi specifici in assicurato alle dipendenze di Società di Navigazione con la qualifica di Capitano di lungo corso. Patologie escluse, da studi a carattere clinico e radiologico come correlate all'amianto in persona nella quale è documentato un quadro bronchitico cronico ricorrente come da certificazione rilasciata dall' ambulatorio di pneumologia dell'ASL Na/2 nord in assenza di compromissione funzionale come da esame spirometrico effettuato presso il reparto pneumologico dell'
[...] in data 30 maggio 2022 che conferma l'assenza di conseguenze funzionali”. CP_3
3 Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
A parere del giudicante tali conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili, non essendo stata la consulenza oggetto di specifiche contestazioni meritevoli di accoglimento .
In conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata.
5. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e
3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso pone a carico dell' le spese della c.t.u. medico-legale, liquidate separatamente;
CP_1
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 15.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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