Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418 , recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326 .