Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024
da
Parte 1 C.F. C.F. 1 nata a [...] il
16.6.1990, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Agosta del Foro di Monza,
elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in NO RN (MB), C.so
Roma, n. 27, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 C.F. C.F. 2 nato in [...] il [...].
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa,
con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 Parte 1 chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi e successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con Controparte_1 in data
23.07.2015 nel Comune di Piacenza, precisando:
che dall'unione non erano nati figli;
aveva abbandonato che dopo i primi mesi di convivenza il signor CP_1
l'abitazione coniugale rendendosi irreperibile;
che, allo stato, non sussisteva alcuna comunicazione né alcun rapporto tra i coniugi;
che fino al mese di luglio 2024 aveva lavorato presso la pizzeria Roma Antica
Carugate, mentre dal mese di novembre 2024 avrebbe lavorato come dipendente presso l'azienda Bodema.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. La ricorrente chiedeva altresì che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse fissata udienza di comparizione delle parti al fine di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi il 23.07.2015 nel Comune di Piacenza.
Con decreto in data 31.10.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 18.2.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 18.2.2025 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, di tal che, rilevato che la notifica al resistente si era ritualmente perfezionata e che quest'ultimo non si era costituito in giudizio, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 Alla stessa udienza veniva sentita la ricorrente, la quale confermava il ricorso e precisava: che la convivenza tra i coniugi era durata solo qualche mese;
che il marito si era poi mostrato poco presente in casa;
che essa ricorrente si era allontanata per intraprendere un percorso terapeutico in una comunità di Milano;
di abitare da circa sei anni a Monza;
di non vedere e non sentire il marito dal 2017
e di non sapere dove si fosse trasferito. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, precisate dalla ricorrente le conclusioni, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o
12 mesi, a seconda dei casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Al riguardo, a fronte dell'art. 473bis.49 c.p.c., che fa riferimento alla domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo al solo giudizio contenzioso, rileva considerare che anche in merito al "procedimento su domanda congiunta” di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. si è pronunciata la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Nel caso di specie ricorrono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi Controparte 1 .Parte 1 e
Ed invero, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave, risalente ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale - in un quadro in cui è pacifico che la convivenza matrimoniale dei coniugi sia stata di breve durata, mentre il resistente si è reso irreperibile, interrompendo ogni forma di comunicazione con la moglie - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e sia venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente rileva evidenziare che, in mancanza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente da tutelare, la domanda deve ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge;
infatti, secondo un orientamento oramai consolidato nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'ambito del giudizio di separazione, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è estraneo agli obblighi di mantenimento, in quanto collegato esclusivamente al superiore interesse dei figli a conservare il proprio habitat domestico. Ne consegue che, nel caso di specie, in assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, viene meno il potere del Giudice adito in fase di separazione o di divorzio di disporre l'assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi (Cass. civ., sez. I, 20.09.2024, n. 25353;
Cass. civ., sez. I, 18.02.2008, n. 3934; Trib. Pisa, sez. I, 29.09.2023, n. 1197; Trib.
Palermo, sez. I, 03.02.2022, n. 492).
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, si osserva che la relativa domanda non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), 1.
n. 898/70.
Ne consegue che la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi decorso il termine previsto dalla legge - fissi udienza di comparizione delle parti al fine di provvedere in ordine alla domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...]
CP 1
- per l'effetto, stabilisce che i coniugi vivranno separati, libero ognuno di scegliere la propria residenza.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge
- Provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore Dott.ssa Marisella Gatti;
- Spese di lite al definitivo.
Piacenza, 1° aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti