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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2483/2023 promossa da:
(P.I. ) rappresentata e difesa dall' Avv. MONICA GALANTI Parte_1 P.IVA_1
OCCULTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in PESCARA, CORSO
MANTHONÈ, N. 7
APPELLANTE contro
(P.I. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CIRO INNERO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in MONTESILVANO,
CORSO UMBERTO I, N. 103
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA/CONVENUTA CONTUMACE IN I GRADO
e
CP_3
APPELLATA/CONVENUTA CONTUMACE IN I GRADO
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Appellante: “Il sottoscritto avv. Monica Galanti Occulti si riporta integralmente a quanto ampiamente esposto e dedotto nei propri scritti difensivi, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta a decisione. Per verità processuale, si precisa che non risulta dimostrato che il perito assicurativo ha ritenuto congruo il danno così come quantificato nel pagina 1 di 7 preventivo della , come riferisce la difesa avversaria nelle memorie di replica depositate;
CP_4
d'altronde è facile accertare quanto ora affermato dalla scrivente, confrontando la perizia ed il preventivo”.
Appellata: “L'Avv. RO IN, difensore di , in persona del legale Controparte_1 rapp.te sig. , accetta e redige le presenti note scritte, insistendo per l'accoglimento delle CP_5 seguenti conclusioni: Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi ritualmente depositati telematicamente e ai verbali di causa in atti. Non accetta il contraddittorio su domande nuove e chiede che la causa venga trattenuta a decisione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Giudice di Pace di SC , la e la CP_3 Controparte_2 Parte_1
rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat Punto
[...] tg. DD305EV, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in CP_3
ordine alla produzione del sinistro stradale descritto in atti, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Jeep Renegade tg. EY997EY di proprietà dell'attrice, quantificati nella somma di € 13.423,03, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. A sostegno della domanda formulata, la assumeva che in data 25.12.2020, CP_1 Parte_2
alle ore 21.30 circa, il veicolo attoreo condotto, nell'occasione da RO IN, giunto in corrispondenza del civico n. 185 di via Tavo in SC, percorso in direzione sud-nord, mentre svoltava a sinistra (direzione monti) verso l'intersezione del centro abitato con altra via sempre denominata via Tavo, era stato urtato dal veicolo Fiat Punto tg. DD305EV di proprietà della condotto nell'occasione da , la quale, nell'impegnare Controparte_2 CP_3
l'intersezione a velocità sostenuta, ometteva di concedere la dovuta precedenza al veicolo proveniente da destra (stante l'assenza di diversa segnaletica verticale o orizzontale).
3. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia municipale di SC, la quale effettuava i rilevi del caso ed elevava nei confronti di contravvenzione ai sensi dell'art. 145, comma 2 CP_3
C.d.S. (per aver impegnato l'intersezione omettendo di dare la precedenza al veicolo che proveniva da destra) e nei confronti di RO IN contravvenzione ai sensi dell'art. 145, comma 1 C.d.S. (per essersi approssimato all'intersezione omettendo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
pagina 2 di 7 4. Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva esclusivamente la Parte_1
chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio civile, essendo ancora pendente il giudizio penale che, vedendo imputato il conducente del veicolo attoreo, avrebbe potuto decretare la responsabilità concorsuale di RO IN nella causazione del sinistro. Nel merito, chiedeva di accertare la responsabilità concorrente dell'attore, con conseguente accoglimento della domanda principale, previa decurtazione della percentuale di responsabilità da accertare, con compensazione delle spese di lite.
e rimanevano contumaci. Controparte_2 CP_3
5. Acquisito il verbale della Polizia municipale ed esperite le prove orali, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione, venendo decisa come segue: “Il Giudice di Pace di SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società Controparte_1 Controparte_2
e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti ogni
[...] Controparte_6
ulteriore istanza ed eccezione disattese così provvede: - dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva della conducente del veicolo della - condanna la Controparte_2
compagnia a pagare, in favore della Controparte_6 Parte_3
, la somma di 9.063,00 oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna la
[...]
a pagare, in favore dell'attrice, le spese di giudizio che liquida in Controparte_6 complessivi € 2.064,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.800,00 per competenze, oltre accessori come per legge”.
6. Con atto di citazione in appello ritualmente notificata e depositata in data 13.07.2023,
[...]
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di SC, chiedendo che il Tribunale, in Parte_1
riforma della sentenza dichiarasse la responsabilità concorsuale del conducente della vettura Jeep
Renegade tg EY997EY nella causazione del sinistro de quo, nonché l'erroneità e l'inammissibilità della liquidazione del danno effettuata in via equitativa dal Giudice di Pace.
Con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi maturati dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
7. Nello specifico, la sentenza veniva impugnata per i seguenti motivi:
a) Omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Giudice di prime cure formulato il suo convincimento finale, esclusivamente sulla scorta della testimonianza resa da tralasciando di considerare il rapporto redatto dalla Polizia municipale Testimone_1
pagina 3 di 7 intervenuta in loco, che era stato confermato in udienza dall'Ufficiale di PG che aveva proceduto agli accertamenti e redatto gli atti;
b) Erronea applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno, in assenza dei presupposti che ne legittimassero il ricorso ex art. 1226 c.c.
8. Con comparsa di risposta depositata in data 24.06.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1
conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di SC.
9. Dichiarata la contumacia delle appellate, e , considerato il Controparte_2 CP_3
carattere documentale della controversia la causa, rinviata all'udienza del 19.2.2025, giunge all'odierna decisione.
***
L'appello principale è fondato e va accolto in ragione di quanto di seguito esposto.
A. SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
A.1) con il primo motivo di appello contesta l'omessa ed erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, avendo lo stesso formulato il suo convincimento finale esclusivamente sulla scorta della testimonianza resa dal teste
[...]
, tralasciando di considerare il rapporto redatto dalla Polizia municipale, confermato nel Tes_1 corso della prova orale dall'Agente escusso all'udienza del 25.11.2022.
Tale rapporto, meritevole di attento esame, in quanto atto pubblico facente prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., oltre a rilevare che “fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto”, afferma anche che “poiché vi era motivo di ritenere che IN RO si trovasse in condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti, si provvedeva alla richiesta presso la struttura sanitaria, di accertamenti urgenti sulla persona”, ai quali il conducente del veicolo attoreo rifiutava di sottoporsi.
Nel medesimo rapporto della Polizia municipale si evidenzia che, oltre ad essere stata sanzionata la conducente del veicolo della convenuta, per aver omesso di dare la precedenza al veicolo che proveniva da destra nell'impegnare l'intersezione (ex art. 145, comma 2 C.d.S.), anche RO IN era stato sanzionato, ai sensi dell'art. 145, comma 1 C.d.S., per essersi approssimato all'intersezione omettendo di usare la massima prudenza, al fine di evitare incidenti.
Tale ricostruzione, ignorata dal Giudice di prime cure, impedisce di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro a , tenuto conto che, in tema di circolazione stradale, l'art. CP_3
145, comma 1 C.d.S. – nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
pagina 4 di 7 devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti – si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito dal diritto di precedenza, in quanto tale circostanza non lo esonera dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio.
Tale obbligo è finalizzato anche a prevenire eventuali pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano alle prescrizioni indicate dal comma 2 del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. civ., Sez. I, 13.07.2006, n. 15928).
Com'è noto, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, non libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.).
La prova liberatoria idonea a superare detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato alcun apporto causale alla produzione del sinistro – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cass. civ., Sez. III, 13.05.2021, n. 12884).
La regola posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., tuttavia, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro, soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece che la colpa presunta di uno possa concorrere con quella accertata dell'altro conducente, anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (Cass. civ., Sez. III, 12.10.2011, n.
20982).
Nel caso di specie, il mancato rispetto della precedenza da parte della conducente del veicolo convenuto configura un apporto eziologico senz'altro superiore alla causazione del sinistro riconducibile all'omissione della massima prudenza, accertata dalla Polizia municipale ed attribuita al conducente del veicolo attoreo.
Risulta quindi attribuibile a RO IN, conducente del veicolo Jeep Renegade tg EY997EY una responsabilità concorrente, che si stima equo determinare nella misura del 20%.
pagina 5 di 7 A.2) Il secondo motivo di appello consiste nell'erronea applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno, utilizzato dal Giudice di Pace al solo fine di non “avvalersi di una c.t.u. tecnica per accertare i lavori necessari per reintegrare il veicolo danneggiato”.
Sul punto, la Cassazione ha più volte ribadito che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato.
Trattasi di onere che non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa non fosse più suscettibile di sfruttamento economico.
Va inoltre dimostrato, dal soggetto onerato, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno, dipende da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare tutti gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. civ., Sez. III,
12.04.2023, n. 9744).
Poiché, nel caso di specie, il danno può essere provato nel suo preciso ammontare, non sussistendo il presupposto previsto dall'art. 1226 c.c. per il ricorso alla valutazione equitativa del danno, anche il secondo motivo di censura risulta meritevole di accoglimento.
B. SUL QUANTUM RISARCITORIO
Alla luce di quanto sopra, la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'espletamento di una CTU finalizzata ad accertare l'entità dei danni subiti della vettura Jeep
Renegade tg. EY997EY di proprietà della in conseguenza del Controparte_1
sinistro de quo.
C. Spese alla definizione della causa.
D. Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
- riconoscimento alla da parte di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 9.000,00 liquidata all'attualità, oltre interessi legali dall'eventuale accordo sulla proposta conciliativa al saldo,
- riduzione dell'importo come sopra determinato nella misura del 20% in relazione alla concorrente responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_1
[...]
- compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 20%, con obbligo a carico dell'appellante di rifondere alla la quota residua . Controparte_1
pagina 6 di 7 Riserva all'esito, in caso di mancato accordo sulla proposta conciliativa come sopra formulata, di disporre CTU finalizzata all'accertamento del danno riportato dal veicolo Jeep Renegade tg
EY997EY.
P.Q.M.
Il Tribunale di SC, non definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
2484/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello
ACCERTATO che il sinistro avvenuto in data 25.12.2020 si è verificato per la responsabilità concorrente di CP_3
nella misura del 80% e di RO IN nella misura del 20%, con obbligo a carico dell'appellante
[...]
di rifondere alla la quota residua. Controparte_1
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per le causali di cui in motivazione.
Spese alla definizione della causa.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
SC, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di SC.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2483/2023 promossa da:
(P.I. ) rappresentata e difesa dall' Avv. MONICA GALANTI Parte_1 P.IVA_1
OCCULTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in PESCARA, CORSO
MANTHONÈ, N. 7
APPELLANTE contro
(P.I. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CIRO INNERO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in MONTESILVANO,
CORSO UMBERTO I, N. 103
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA/CONVENUTA CONTUMACE IN I GRADO
e
CP_3
APPELLATA/CONVENUTA CONTUMACE IN I GRADO
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Appellante: “Il sottoscritto avv. Monica Galanti Occulti si riporta integralmente a quanto ampiamente esposto e dedotto nei propri scritti difensivi, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta a decisione. Per verità processuale, si precisa che non risulta dimostrato che il perito assicurativo ha ritenuto congruo il danno così come quantificato nel pagina 1 di 7 preventivo della , come riferisce la difesa avversaria nelle memorie di replica depositate;
CP_4
d'altronde è facile accertare quanto ora affermato dalla scrivente, confrontando la perizia ed il preventivo”.
Appellata: “L'Avv. RO IN, difensore di , in persona del legale Controparte_1 rapp.te sig. , accetta e redige le presenti note scritte, insistendo per l'accoglimento delle CP_5 seguenti conclusioni: Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi ritualmente depositati telematicamente e ai verbali di causa in atti. Non accetta il contraddittorio su domande nuove e chiede che la causa venga trattenuta a decisione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Giudice di Pace di SC , la e la CP_3 Controparte_2 Parte_1
rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat Punto
[...] tg. DD305EV, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in CP_3
ordine alla produzione del sinistro stradale descritto in atti, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Jeep Renegade tg. EY997EY di proprietà dell'attrice, quantificati nella somma di € 13.423,03, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. A sostegno della domanda formulata, la assumeva che in data 25.12.2020, CP_1 Parte_2
alle ore 21.30 circa, il veicolo attoreo condotto, nell'occasione da RO IN, giunto in corrispondenza del civico n. 185 di via Tavo in SC, percorso in direzione sud-nord, mentre svoltava a sinistra (direzione monti) verso l'intersezione del centro abitato con altra via sempre denominata via Tavo, era stato urtato dal veicolo Fiat Punto tg. DD305EV di proprietà della condotto nell'occasione da , la quale, nell'impegnare Controparte_2 CP_3
l'intersezione a velocità sostenuta, ometteva di concedere la dovuta precedenza al veicolo proveniente da destra (stante l'assenza di diversa segnaletica verticale o orizzontale).
3. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia municipale di SC, la quale effettuava i rilevi del caso ed elevava nei confronti di contravvenzione ai sensi dell'art. 145, comma 2 CP_3
C.d.S. (per aver impegnato l'intersezione omettendo di dare la precedenza al veicolo che proveniva da destra) e nei confronti di RO IN contravvenzione ai sensi dell'art. 145, comma 1 C.d.S. (per essersi approssimato all'intersezione omettendo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
pagina 2 di 7 4. Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva esclusivamente la Parte_1
chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio civile, essendo ancora pendente il giudizio penale che, vedendo imputato il conducente del veicolo attoreo, avrebbe potuto decretare la responsabilità concorsuale di RO IN nella causazione del sinistro. Nel merito, chiedeva di accertare la responsabilità concorrente dell'attore, con conseguente accoglimento della domanda principale, previa decurtazione della percentuale di responsabilità da accertare, con compensazione delle spese di lite.
e rimanevano contumaci. Controparte_2 CP_3
5. Acquisito il verbale della Polizia municipale ed esperite le prove orali, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione, venendo decisa come segue: “Il Giudice di Pace di SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società Controparte_1 Controparte_2
e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti ogni
[...] Controparte_6
ulteriore istanza ed eccezione disattese così provvede: - dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva della conducente del veicolo della - condanna la Controparte_2
compagnia a pagare, in favore della Controparte_6 Parte_3
, la somma di 9.063,00 oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna la
[...]
a pagare, in favore dell'attrice, le spese di giudizio che liquida in Controparte_6 complessivi € 2.064,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.800,00 per competenze, oltre accessori come per legge”.
6. Con atto di citazione in appello ritualmente notificata e depositata in data 13.07.2023,
[...]
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di SC, chiedendo che il Tribunale, in Parte_1
riforma della sentenza dichiarasse la responsabilità concorsuale del conducente della vettura Jeep
Renegade tg EY997EY nella causazione del sinistro de quo, nonché l'erroneità e l'inammissibilità della liquidazione del danno effettuata in via equitativa dal Giudice di Pace.
Con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi maturati dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
7. Nello specifico, la sentenza veniva impugnata per i seguenti motivi:
a) Omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Giudice di prime cure formulato il suo convincimento finale, esclusivamente sulla scorta della testimonianza resa da tralasciando di considerare il rapporto redatto dalla Polizia municipale Testimone_1
pagina 3 di 7 intervenuta in loco, che era stato confermato in udienza dall'Ufficiale di PG che aveva proceduto agli accertamenti e redatto gli atti;
b) Erronea applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno, in assenza dei presupposti che ne legittimassero il ricorso ex art. 1226 c.c.
8. Con comparsa di risposta depositata in data 24.06.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1
conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di SC.
9. Dichiarata la contumacia delle appellate, e , considerato il Controparte_2 CP_3
carattere documentale della controversia la causa, rinviata all'udienza del 19.2.2025, giunge all'odierna decisione.
***
L'appello principale è fondato e va accolto in ragione di quanto di seguito esposto.
A. SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
A.1) con il primo motivo di appello contesta l'omessa ed erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, avendo lo stesso formulato il suo convincimento finale esclusivamente sulla scorta della testimonianza resa dal teste
[...]
, tralasciando di considerare il rapporto redatto dalla Polizia municipale, confermato nel Tes_1 corso della prova orale dall'Agente escusso all'udienza del 25.11.2022.
Tale rapporto, meritevole di attento esame, in quanto atto pubblico facente prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., oltre a rilevare che “fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto”, afferma anche che “poiché vi era motivo di ritenere che IN RO si trovasse in condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti, si provvedeva alla richiesta presso la struttura sanitaria, di accertamenti urgenti sulla persona”, ai quali il conducente del veicolo attoreo rifiutava di sottoporsi.
Nel medesimo rapporto della Polizia municipale si evidenzia che, oltre ad essere stata sanzionata la conducente del veicolo della convenuta, per aver omesso di dare la precedenza al veicolo che proveniva da destra nell'impegnare l'intersezione (ex art. 145, comma 2 C.d.S.), anche RO IN era stato sanzionato, ai sensi dell'art. 145, comma 1 C.d.S., per essersi approssimato all'intersezione omettendo di usare la massima prudenza, al fine di evitare incidenti.
Tale ricostruzione, ignorata dal Giudice di prime cure, impedisce di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro a , tenuto conto che, in tema di circolazione stradale, l'art. CP_3
145, comma 1 C.d.S. – nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
pagina 4 di 7 devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti – si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito dal diritto di precedenza, in quanto tale circostanza non lo esonera dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio.
Tale obbligo è finalizzato anche a prevenire eventuali pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano alle prescrizioni indicate dal comma 2 del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. civ., Sez. I, 13.07.2006, n. 15928).
Com'è noto, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, non libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.).
La prova liberatoria idonea a superare detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato alcun apporto causale alla produzione del sinistro – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cass. civ., Sez. III, 13.05.2021, n. 12884).
La regola posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., tuttavia, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro, soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece che la colpa presunta di uno possa concorrere con quella accertata dell'altro conducente, anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (Cass. civ., Sez. III, 12.10.2011, n.
20982).
Nel caso di specie, il mancato rispetto della precedenza da parte della conducente del veicolo convenuto configura un apporto eziologico senz'altro superiore alla causazione del sinistro riconducibile all'omissione della massima prudenza, accertata dalla Polizia municipale ed attribuita al conducente del veicolo attoreo.
Risulta quindi attribuibile a RO IN, conducente del veicolo Jeep Renegade tg EY997EY una responsabilità concorrente, che si stima equo determinare nella misura del 20%.
pagina 5 di 7 A.2) Il secondo motivo di appello consiste nell'erronea applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno, utilizzato dal Giudice di Pace al solo fine di non “avvalersi di una c.t.u. tecnica per accertare i lavori necessari per reintegrare il veicolo danneggiato”.
Sul punto, la Cassazione ha più volte ribadito che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato.
Trattasi di onere che non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa non fosse più suscettibile di sfruttamento economico.
Va inoltre dimostrato, dal soggetto onerato, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno, dipende da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare tutti gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. civ., Sez. III,
12.04.2023, n. 9744).
Poiché, nel caso di specie, il danno può essere provato nel suo preciso ammontare, non sussistendo il presupposto previsto dall'art. 1226 c.c. per il ricorso alla valutazione equitativa del danno, anche il secondo motivo di censura risulta meritevole di accoglimento.
B. SUL QUANTUM RISARCITORIO
Alla luce di quanto sopra, la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'espletamento di una CTU finalizzata ad accertare l'entità dei danni subiti della vettura Jeep
Renegade tg. EY997EY di proprietà della in conseguenza del Controparte_1
sinistro de quo.
C. Spese alla definizione della causa.
D. Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
- riconoscimento alla da parte di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 9.000,00 liquidata all'attualità, oltre interessi legali dall'eventuale accordo sulla proposta conciliativa al saldo,
- riduzione dell'importo come sopra determinato nella misura del 20% in relazione alla concorrente responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_1
[...]
- compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 20%, con obbligo a carico dell'appellante di rifondere alla la quota residua . Controparte_1
pagina 6 di 7 Riserva all'esito, in caso di mancato accordo sulla proposta conciliativa come sopra formulata, di disporre CTU finalizzata all'accertamento del danno riportato dal veicolo Jeep Renegade tg
EY997EY.
P.Q.M.
Il Tribunale di SC, non definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
2484/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello
ACCERTATO che il sinistro avvenuto in data 25.12.2020 si è verificato per la responsabilità concorrente di CP_3
nella misura del 80% e di RO IN nella misura del 20%, con obbligo a carico dell'appellante
[...]
di rifondere alla la quota residua. Controparte_1
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per le causali di cui in motivazione.
Spese alla definizione della causa.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
SC, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di SC.
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